20.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/37


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 58/16/COL-D

del 3 marzo 2016

recante approvazione delle misure nazionali adottate dalla Norvegia per limitare l'impatto della Gyrodactylus salaris e abrogare le decisioni n. 298/08/COL e n. 299/08/COL [2016/1863]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'atto di cui al punto 5a della parte 4.1 del capitolo I dell'allegato I all'accordo SEE (direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1)), nella versione adattata all'accordo SEE dal punto 4, lettera d), del protocollo 1 dell'accordo SEE, nonché dall'articolo 1, paragrafo 2, e dall'articolo 3 del protocollo 1 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte,

vista la decisione n. 494/13/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA (in prosieguo: «l'Autorità») dell'11 dicembre 2013 che abilita il membro del Collegio competente per le questioni veterinarie e fitosanitarie ad adottare determinate decisioni e misure (documento n. 683826),

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione n. 298/08/COL (2) l'Autorità di vigilanza EFTA ha istituito zone indenni da malattia e garanzie complementari per la Gyrodactylus salaris in Norvegia, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 91/67/CEE del Consiglio (3) e dell'articolo 5 della decisione n. 2004/453/CE della Commissione (4).

(2)

Ai sensi della decisione n. 298/08/COL, la Norvegia può esigere garanzie complementari per le partite di pesci vivi di acquacoltura di specie sensibili destinate all'allevamento, che vengono introdotte nelle zone interessate dalla decisione. Queste garanzie complementari consistono nella prescrizione che le partite siano originarie di una zona con una qualifica sanitaria equivalente a quella del luogo di destinazione.

(3)

La direttiva 2006/88/CE ha abrogato e sostituito la direttiva 91/67/CEE. La direttiva 2006/88/CE prevedeva inoltre che la decisione 2004/453/CE continua ad applicarsi, in attesa dell'adozione delle disposizioni necessarie conformemente a detta direttiva. Tali disposizioni sono state adottate dalla decisione 2010/221/UE della Commissione (5) che ha anche abrogato definitivamente la decisione 2004/453/CE (6). Occorre pertanto abrogare e sostituire la decisione n. 298/08/COL.

(4)

L'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE stabilisce che uno Stato membro può adottare misure per prevenire la diffusione o lottare contro le malattie non elencate nel suo allegato IV, parte II, che comportano un rischio significativo per la situazione sanitaria degli animali d'acquacoltura o degli animali acquatici selvatici di tale Stato membro. Tali misure non possono eccedere quanto è adeguato e necessario per prevenire la diffusione delle malattie o lottare contro di esse.

(5)

Alla Norvegia è stato concesso il diritto di esigere garanzie complementari in base alla decisione n. 298/08/COL e ha fornito all'Autorità informazioni sulla situazione sanitaria per quanto riguarda la Gyrodactylus salaris. Con lettera del 6 ottobre 2015 (documento n. 775798, n. rif. 2015/193600), la Norvegia ha fornito informazioni aggiornate riguardo alle misure nazionali per la Gyrodactylus salaris. Tali informazioni hanno dimostrato l'opportunità e la necessità di continuare ad adottare misure nazionali sotto forma di disposizioni relative all'immissione sul mercato, all'importazione e al transito, in conformità all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE.

(6)

Di conseguenza, poiché in base alla decisione n. 298/08/COL, alla Norvegia è stato concesso il diritto di esigere garanzie complementari per l'introduzione di animali di acquacoltura di specie sensibili nelle zone dichiarate indenni da malattia o nelle zone con programmi approvati di lotta o di eradicazione, essa può continuare ad applicare tali disposizioni in quanto misure nazionali approvate conformemente all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE.

(7)

Le misure nazionali approvate dalla presente decisione vanno applicate solo finché sono opportune e necessarie. Di conseguenza, la Norvegia deve inviare alla Commissione una relazione annuale sul funzionamento delle misure nazionali.

(8)

Qualsiasi sospetto della presenza di Gyrodactylus salaris in Norvegia, ad eccezione dei territori elencati nell'allegato alla presente decisione, dovrebbe essere oggetto di un'ispezione, nel corso della quale vanno applicate limitazioni dei movimenti per proteggere gli altri Stati del SEE con misure nazionali approvate contro la Gyrodactylus salaris. Inoltre, per facilitare il necessario riesame delle misure nazionali approvate, qualsiasi ulteriore conferma di malattia deve essere notificata all'Autorità e agli altri Stati del SEE.

(9)

Per ragioni di chiarezza occorre abrogare la decisione n. 298/08/COL.

(10)

Inoltre, con la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 299/08/COL (7) è stato approvato il programma norvegese per la lotta e l'eradicazione della nefrobatteriosi (BKD). Con lettera del 6 ottobre 2015 (documento n. 775798), la Norvegia ha informato l'Autorità che il programma di lotta e di eradicazione della nefrobatteriosi (BKD) era stato sospeso. Occorre pertanto abrogare la decisione 299/08/COL.

(11)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente dell'EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione di determinate misure nazionali volte a limitare l'impatto di alcune malattie non elencate nella parte II dell'allegato IV, della direttiva 2006/88/CE

1.   La Norvegia, ad eccezione delle zone indicate nell'allegato della presente decisione è considerata indenne dalla Gyrodactylus salaris.

2.   La Norvegia può esigere che le partite sottoindicate, introdotte in una zona indenne da malattia, soddisfino le condizioni di cui alle lettere a) e b), per le zone dichiarate indenni da Gyrodactylus salaris:

a)

gli animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento devono essere conformi alle:

i)

prescrizioni relative all'immissione sul mercato di cui all'articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione (8);

ii)

condizioni d'importazione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1251/2008;

iii)

condizioni in materia di transito e di magazzinaggio di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1251/2008;

b)

gli animali acquatici ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi devono essere conformi alle:

i)

condizioni in materia d'importazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1251/2008;

ii)

condizioni in materia di transito e di magazzinaggio di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1251/2008.

Articolo 2

Relazione

1.   Entro il 30 aprile di ogni anno, la Norvegia presenta una relazione all'Autorità di vigilanza EFTA sulle misure nazionali approvate di cui all'articolo 1.

2.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 4 della decisione 2010/221/UE.

Articolo 3

Sospetto e individuazione di malattie nelle zone indenni

1.   Qualora la Norvegia sospetti la presenza di una malattia in una zona indicata nello stesso allegato come indenne dalla Gyrodactylus salaris, essa adotta misure equivalenti almeno a quelle stabilite all'articolo 28, all'articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4, e all'articolo 30 della direttiva 2006/88/CE.

2.   Se l'indagine epizooziologica conferma l'individuazione della malattia di cui al paragrafo 1, la Norvegia informa la Commissione e gli altri Stati del SEE della situazione e delle misure adottate per contenere e controllare la malattia.

Articolo 4

Abrogazione

Le decisioni n. 298/08/COL e n. 299/08/COL sono abrogate.

Articolo 5

Destinatari

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2016

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Helga JÓNSDÓTTIR

Membro del Collegio

Carsten ZATSCHLER

Direttore


(1)   GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)  Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 298/08/COL, del 21 maggio 2008, relativa alle zone indenni da malattia e alle garanzie complementari per il Gyrodactylus salaris in Norvegia (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 37).

(3)  Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1).

(4)  Decisione 2004/453/CE:della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure di lotta contro talune malattie degli animali d'acquacoltura (GU L 156 del 30.4.2004, pag. 5).

(5)  Decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l'impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7).

(6)  Atto di cui al punto 94 della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.

(7)  Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 299/08/COL, del 21 maggio 2008, che approva un programma di lotta e di eradicazione della nefrobatteriosi presentato dalla Norvegia (GU L 257 del 25.9.2008, pag. 16).

(8)  Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).


ALLEGATO

Bacini idrografici infetti

Contea

Skibotnelva

Troms

Signaldalselva

Troms

Kitdalselva

Troms

Ranaelva

Nordland

Leirelva

Nordland

Ranelva

Nordland

Drevja

Nordland

Fusta

Nordland

Vefsna

Nordland

Hundåla

Nordland

Halsanelva

Nordland

Hestdalselva

Nordland

Dagsvikelva

Nordland

Nylandselva

Nordland

Batnfjordselva

Møre og Romsdal

Driva

Møre og Romsdal

Litledalselva

Møre og Romsdal

Usma (Øksendalselva)

Møre og Romsdal

Henselva

Møre og Romsdal

Rauma

Møre og Romsdal

Innfjordelva

Møre og Romsdal

Skorga

Møre og Romsdal

Måna (Måndalselva)

Møre og Romsdal

Breidvikelva

Møre og Romsdal

Lærdalselva

Sogn og Fjordane.

Drammenselva

Buskerud

Lierelva

Buskerud

Vesleelva (Sandeelva)

Vestfold