16.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 216/7 |
Ricorso proposto il 23 ottobre 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro l’Islanda
(Causa E-25/15)
(2016/C 216/04)
In data 23 ottobre 2015 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro la Repubblica d’Islanda l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler, Markus Schneider e Clémence Perrin, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard, 35, 1040 Bruxelles, Belgio.
L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:
1. |
dichiarare che omettendo di adottare entro i termini prescritti tutte le misure necessarie per recuperare dai beneficiari gli aiuti di stato dichiarati incompatibili con il funzionamento dell’accordo sullo Spazio economico europeo dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 404/14/COL, dell’8 ottobre 2014, sul regime di incentivi agli investimenti in Islanda; omettendo di annullare eventuali pagamenti dovuti di cui all’articolo 7, terza frase, della richiamata decisione; omettendo di comunicare all’Autorità di vigilanza EFTA, entro i termini prescritti, tutte le informazioni indicate all’articolo 8 della richiamata decisione, l’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 14, paragrafo 3, della parte II del protocollo 3 all’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia e agli articoli 6, 7 e 8 della decisione n. 404/14/COL. |
2. |
condannare l’Islanda al pagamento delle spese. |
Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso
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L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che l’Islanda ha mancato di ottemperare agli obblighi stabiliti dalla decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 404/14/COL, dell’8 ottobre 2014, sul regime di incentivi agli investimenti in Islanda («decisione di recupero» o «decisione»). |
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L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene inoltre che nella decisione di recupero, l’Autorità ha tra l’altro riscontrato che cinque accordi di investimento conclusi dall’Islanda con società comprendevano un nuovo aiuto di stato incompatibile con l’accordo SEE. |
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L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che l’articolo 6 della decisione di recupero obbliga l’Islanda ad adottare tutte le misure necessarie per recuperare dai beneficiari gli aiuti di stato illegali di cui agli articoli 3, 4 e 5 della decisione. |
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L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che la terza frase dell’articolo 7 della decisione di recupero impone all’Islanda l’obbligo di annullare eventuali pagamenti dovuti in relazione agli aiuti a decorrere dalla data di notifica della decisione, vale a dire dall’8 ottobre 2014. |
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L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene inoltre che, ai sensi dell’articolo 8 della decisione di recupero, l’Islanda era tenuta a comunicare all’Autorità le informazioni indicate all’articolo summenzionato entro il 9 dicembre 2014. |