30.4.2015   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 143/10


Ricorso proposto il 16 febbraio 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro il Regno di Norvegia

(Causa E-6/15)

(2015/C 143/11)

Il 16 febbraio 2015 l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Xavier Lewis e Clémence Perrin, agenti della suddetta Autorità, Rue Belliard n. 35, 1040 Bruxelles, Belgio, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte EFTA contro il Regno di Norvegia.

La ricorrente chiede alla Corte EFTA di dichiarare che:

1.

Mantenendo in vigore le sezioni 20-1, secondo paragrafo, e 22-3 della legge in materia di pianificazione territoriale, in combinato disposto con i punti 9-1, 9-4 e 11-1 del regolamento edilizio, che richiedono alle imprese esecutrici di lavori di costruzione di ottenere un’autorizzazione dalle locali amministrazioni comuni prima dell’inizio delle loro attività, il Regno di Norvegia è venuto meno agli obblighi ad esso derivanti dall’articolo 16 dell’atto di cui al punto 1 dell’allegato X dell’accordo SEE (direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno), o, in alternativa, dell’articolo 36 dell’accordo SEE.

2.

Le spese del presente procedimento sono a carico del Regno di Norvegia.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

Il caso riguarda l’obbligo, a norma della legge norvegese (sezioni 20-1, secondo paragrafo, e 22-3 della legge in materia di pianificazione territoriale, letto in combinato disposto con le sezioni 9-1, 9-4 e 11-1 del regolamento edilizio) per le imprese che desiderano effettuare servizi di costruzione in Norvegia, di sottoporre ad approvazione il progetto, che dovrà essere approvato dalle locali amministrazioni comunali, prima di iniziare le loro attività. Tale approvazione deve essere ottenuta prima di ogni singolo progetto di costruzione.

L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che il requisito costituisce una restrizione che non può essere giustificata in virtù dell’articolo 16, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (la «direttiva servizi») o, in alternativa, che tale misura costituisce una restrizione della libera prestazione dei servizi ai sensi dell’articolo 36 dell’accordo SEE, che non può essere giustificata ai sensi dell’articolo 33 dell’accordo SEE.

La Norvegia afferma che, in linea di principio, tale regime di autorizzazione non è contrario alla direttiva sui servizi, poiché esso può essere giustificato in virtù dell’articolo 16, paragrafo 1, e 3 di tale direttiva.