19.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 92/35


Ricorso proposto il 21 gennaio 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro l’Islanda

(Causa E-1/15)

(2015/C 92/09)

In data 21 gennaio 2015 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro la Repubblica d’Islanda l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Xavier Lewis e Øyvind Bø, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1.

dichiarare che, omettendo di adottare e/o di notificare all’Autorità di vigilanza EFTA senza indugio le misure necessarie ad attuare l’atto di cui al punto 1a, settimo trattino, del capitolo XXIV dell’allegato II dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2010/26/UE della Commissione, del 31 marzo 2010, che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali), come adattato all’accordo mediante il protocollo n. 1 entro i termini prescritti, l’Islanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell’articolo 3 dell’atto e dell’articolo 7 dell’accordo.

2.

condannare l’Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

Il ricorso ha ad oggetto il mancato rispetto, da parte dell’Islanda, entro il 18 febbraio 2014, del parere motivato emesso dall’Autorità di vigilanza EFTA il 18 dicembre 2013, relativo al mancato recepimento da parte dell’Islanda nel proprio ordinamento giuridico nazionale della direttiva 2010/26/UE della Commissione, del 31 marzo 2010, recante modifica della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali, di cui al punto 1, settimo trattino, del capitolo XXIV dell’allegato II dell’accordo sullo Spazio economico europeo, e come adattato all’accordo mediante il protocollo n. 1 («l’atto»).

L’Autorità di vigilanza EFTA afferma che la Repubblica d’Islanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’articolo 3 dell’atto e dell’articolo 7 dell’accordo SEE poiché non ha adottato e/o comunicato a tale Autorità le misure necessarie ad attuare l’atto entro i termini prescritti.