13.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/24


SENTENZA DELLA CORTE

del 2 agosto 2016

nella causa E-35/15

Autorità di vigilanza EFTA contro Regno di Norvegia

(Inadempimento degli obblighi da parte di uno Stato EFTA — direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico)

(2017/C 120/12)

Nella causa E-35/15, Autorità di vigilanza EFTA contro Regno di Norvegia— ISTANZA di dichiarazione secondo cui il Regno di Norvegia è venuto meno agli obblighi impostigli dall’atto di cui al punto 56i dell’allegato XIII dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico) omettendo di: i) elaborare e applicare per ciascun porto il piano adeguato di raccolta e di gestione dei rifiuti previsto all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/59/CE, ii) valutare e approvare i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti, controllarne l’esecuzione e curare che si proceda ad una nuova approvazione almeno ogni tre anni, secondo quanto previsto all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/59/CE e iii) provvedere a mettere a disposizione in tutti i porti norvegesi impianti portuali di raccolta adeguati a rispondere alle esigenze delle navi che utilizzano normalmente il porto, senza causare loro ingiustificati ritardi, secondo quanto previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/59/CE — la Corte, composta da Carl Baudenbacher (giudice relatore), presidente, e Per Christiansen e Páll Hreinsson, giudici, si è pronunciata il 2 agosto 2016 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

La Corte:

1.

dichiara che il Regno di Norvegia è venuto meno agli obblighi impostigli dall’atto di cui al punto 56i dell’allegato XIII dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico) omettendo entro i termini prescritti di:

a)

elaborare e applicare per ciascun porto norvegese il piano adeguato di raccolta e di gestione dei rifiuti previsto all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/59/CE;

b)

valutare e approvare per tutti i porti norvegesi i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti, controllarne l’esecuzione e curare che si proceda ad una nuova approvazione almeno ogni tre anni, secondo quanto previsto all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/59/CE;

c)

provvedere a mettere a disposizione in tutti i porti norvegesi impianti portuali di raccolta adeguati a rispondere alle esigenze delle navi che utilizzano normalmente il porto, senza causare loro ingiustificati ritardi, secondo quanto previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/59/CE;

2.

condanna il Regno di Norvegia al pagamento delle spese processuali.