13.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/23


SENTENZA DELLA CORTE

del 2 agosto 2016

nella causa E-34/15

Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda

(Inadempimento degli obblighi di un paese EFTA — Direttiva 2012/46/UE, che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali)

(2017/C 120/11)

Nella causa E-34/15, Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda — ISTANZA di dichiarazione secondo cui l’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’atto di cui all’allegato II, capo XXIV, punto 1a dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2012/46/UE della Commissione, del 6 dicembre 2012, che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali) adattato all’accordo dal relativo protocollo 1, e di cui all’articolo 7 dell’accordo, per aver omesso di adottare le misure necessarie ad attuare l’atto entro i termini prescritti, o ad ogni modo per aver omesso di informare l’Autorità di vigilanza EFTA, la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Páll Hreinsson, giudici, si è pronunciata il 2 agosto 2016 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

La Corte:

1.

Dichiara che l’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’allegato II, capo XXIV, punto 1a dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2012/46/UE della Commissione, del 6 dicembre 2012, che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali), adattato all’accordo dal relativo protocollo 1, e di cui all’articolo 7 dell’accordo, per aver omesso di adottare le misure necessarie ad attuare l’atto entro i termini prescritti.

2.

Condanna l’Islanda al pagamento delle spese.