13.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 120/23 |
SENTENZA DELLA CORTE
del 2 agosto 2016
nella causa E-34/15
Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda
(Inadempimento degli obblighi di un paese EFTA — Direttiva 2012/46/UE, che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali)
(2017/C 120/11)
Nella causa E-34/15, Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda — ISTANZA di dichiarazione secondo cui l’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’atto di cui all’allegato II, capo XXIV, punto 1a dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2012/46/UE della Commissione, del 6 dicembre 2012, che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali) adattato all’accordo dal relativo protocollo 1, e di cui all’articolo 7 dell’accordo, per aver omesso di adottare le misure necessarie ad attuare l’atto entro i termini prescritti, o ad ogni modo per aver omesso di informare l’Autorità di vigilanza EFTA, la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Páll Hreinsson, giudici, si è pronunciata il 2 agosto 2016 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:
La Corte:
1. |
Dichiara che l’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’allegato II, capo XXIV, punto 1a dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2012/46/UE della Commissione, del 6 dicembre 2012, che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali), adattato all’accordo dal relativo protocollo 1, e di cui all’articolo 7 dell’accordo, per aver omesso di adottare le misure necessarie ad attuare l’atto entro i termini prescritti. |
2. |
Condanna l’Islanda al pagamento delle spese. |