13.4.2017   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/25


SENTENZA DELLA CORTE

del 3 agosto 2016

nelle cause riunite E-26/15 e E-27/15

Procedimenti penali nei confronti di B nonché B contro Finanzmarktaufsicht

(libera prestazione dei servizi — articolo 36 dell’accordo SEE — direttiva 2005/60/CE — proporzionalità)

(2017/C 120/13)

Nelle cause riunite E-26/15 e E-27/15, procedimenti penali contro B e B contro Finanzmarktaufsicht — ISTANZE alla Corte ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, da parte della Corte d’appello del Principato del Liechtenstein (Fürstliches Obergericht) e la commissione di ricorso dell’Autorità per il mercato finanziario (Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht), sull’interpretazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen e Páll Hreinsson (giudice relatore), giudici, ha emesso il 3 agosto 2016 la sua sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

1.

La direttiva n. 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che un paese SEE ospitante sottoponga il prestatore di servizi alle società e ai trust operanti sul suo territorio in regime di libera prestazione di servizi, ai requisiti di diligenza previsti dalla sua legislazione nazionale.

2.

Tuttavia, nella misura in cui una tale normativa comporta difficoltà e costi aggiuntivi per le attività svolte nell’ambito delle disposizioni relative alla libera prestazione di servizi ed è tale da aggiungersi ai controlli già effettuati nello Stato SEE d’origine del prestatore di servizi alle società e ai trust, così dissuadendo quest’ultimo dallo svolgere tali attività, essa costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi. L’articolo 36 SEE va interpretato nel senso che non osta ad una normativa siffatta, purché essa sia applicata in modo non discriminatorio, giustificata dall’obiettivo di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, idonee a garantire la realizzazione di tale obiettivo e non vada al di là di quanto necessario per il raggiungimento di questo. In particolare, affinché le misure nazionali di controllo dello Stato SEE ospitante, siano considerate proporzionate, non dovrebbe esservi alcuna presunzione generale di frode, che porti a controlli sistematici approfonditi di tutti coloro che sono stabiliti in altri Stati membri del SEE e che forniscono servizi a titolo temporaneo, sul territorio dello Stato SEE ospitante. Inoltre, lo Stato SEE ospitante deve, al momento della richiesta di informazioni, come ad esempio, documenti, che si trovano nello Stato SEE dove è stabilito il prestatore di servizi, accordare a quest’ultimo un termine congruo per fornire tali informazioni, ad esempio tramite la consegna di copie di documenti. A tale riguardo, la fissazione di un termine congruo dipenderà dalla quantità dei documenti richiesti e dal supporto sul quale questi ultimi sono archiviati.

3.

La risposta della Corte alla prima e alla seconda questione non muta nel caso in cui la società alla quale sono prestati i servizi amministrativi non è legalmente costituita in uno Stato SEE.