6.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/12


SENTENZA DELLA CORTE

del 29 luglio 2016

nella causa E-25/15

Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda

(Inadempimento degli obblighi di un paese EFTA — Aiuto di Stato — articolo 14, paragrafo 3, della parte II del protocollo 3 dell’accordo — Mancato recupero degli aiuti concessi illegalmente)

(2017/C 108/10)

Nella causa E-25/15, Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda – ISTANZA di dichiarazione secondo cui omettendo di adottare entro i termini prescritti tutte le misure necessarie per recuperare dai beneficiari gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il funzionamento dell’accordo sullo Spazio economico europeo dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 404/14/COL dell’8 ottobre 2014sul regime di incentivi agli investimenti in Islanda; omettendo di annullare entro i termini prescritti gli eventuali pagamenti dovuti di cui all’articolo 7, terza frase, della richiamata decisione; e omettendo di comunicare entro i termini prescritti all’Autorità di vigilanza EFTA le informazioni indicate all’articolo 8 della richiamata decisione, l’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 14, paragrafo 3, della parte II del protocollo 3 dell’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia e agli articoli 6, 7 e 8 della decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 404/14/COL, la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Páll Hreinsson, giudici, si è pronunciata il 29 luglio 2016 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

La Corte:

1.

Dichiara che l’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 14, paragrafo 3, della parte II del protocollo 3 dell’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia e agli articoli 6, 7 e 8 della decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 404/14/COL dell’8 ottobre 2014, sul regime di incentivi agli investimenti in Islanda, omettendo di adottare entro i termini prescritti tutte le misure necessarie per recuperare dai beneficiari gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il funzionamento dell’accordo sullo Spazio economico europeo dagli articoli 3, 4 e 5 della suddetta decisione, omettendo di annullare gli eventuali pagamenti dovuti di cui all’articolo 7, terza frase, della richiamata decisione e omettendo di comunicare all’Autorità di vigilanza EFTA le informazioni indicate all’articolo 8 della richiamata decisione.

2.

Condanna l’Islanda al pagamento delle spese processuali.