13.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 276/14


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 339/15/COL

del 16 settembre 2015

che autorizza la Norvegia a derogare a talune regole comuni in materia di sicurezza aerea a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, dell'atto di cui al punto 66n dell'allegato XIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo [regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Consiglio e la direttiva 2004/36/CE del Consiglio, modificato] [2016/1812]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'articolo 14, paragrafi 6 e 7, dell'atto di cui al punto 66n dell'allegato XIII dell'accordo SEE, adattato dalla decisione n. 163/2011 del Comitato misto SEE, del 19 dicembre 2011 che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE (1), [regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (2), modificato],

visto il punto CAT.POL.A.210, lettera b), paragrafi 2, 4 e 5, dell'allegato IV dell'atto di cui al punto 66nf dell'allegato XIII dell'accordo SEE, [regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), modificato],

entrambi adattati all'accordo SEE dal relativo protocollo 1,

visto il parere del comitato dei trasporti EFTA espresso il 21 agosto 2015,

considerando quanto segue:

(1)

La Norvegia ha chiesto di applicare una deroga alle regole comuni in materia di sicurezza aerea contenute nelle norme di attuazione del regolamento (CE) n. 216/2008.

(2)

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7, di tale regolamento, quale adattato, l'Autorità di vigilanza EFTA ha valutato la necessità della deroga richiesta e il livello di protezione che ne risulta, sulla base di una raccomandazione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea emessa il 26 giugno 2015 (doc. n. 762327). L'Autorità conclude, sulla base delle misure di mitigazione descritte nella notifica della Norvegia, che la deroga notificata soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(3)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 216/2008, quale adattato, una deroga concessa a uno Stato membro è notificata a tutti gli Stati membri, che hanno anch'essi la facoltà di applicarla.

(4)

A norma dell'articolo 1 della decisione n. 163/2011, e dell'adattamento a) di cui al punto 3 del relativo allegato, il senso del termine «Stato(i) membro(i)» è ampliato in modo da fare riferimento anche agli Stati EFTA.

(5)

È auspicabile che la descrizione della deroga, nonché le condizioni ad essa collegate, siano tali da consentire agli altri Stati EFTA ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008, quale adattato, di applicare la medesima misura quando si trovano nella stessa situazione, senza richiedere un'ulteriore approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA. È tuttavia opportuno che gli Stati EFTA, ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008, quale adattato, notifichino l'applicazione delle deroghe all'Autorità di vigilanza EFTA, all'Agenzia europea per la sicurezza aerea e alle autorità aeronautiche nazionali, in quanto dette deroghe possono avere effetti al di fuori del loro territorio nazionale.

(6)

A norma dell'articolo 1 della decisione n. 163/2011 e dell'adattamento e) di cui al punto 3 del relativo allegato, la Commissione europea comunica le informazioni su una decisione adottata a norma dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 216/2008, ricevuta dall'Autorità di vigilanza EFTA, agli Stati membri dell'UE.

(7)

È quindi opportuno notificare la presente decisione a tutti gli Stati EFTA e alla Commissione europea per comunicazione agli Stati membri dell'UE.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato dei trasporti EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Norvegia può concedere approvazioni in deroga a determinate norme attuative a norma del regolamento (CE) n. 216/2008, come specificato nell'allegato della presente decisione, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui al capitolo 2 dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Ciascuno Stato EFTA ha la facoltà di applicare le medesime misure di cui all'articolo 1, specificate nell'allegato della presente decisione, subordinatamente all'obbligo di notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del medesimo regolamento, quale adattato.

Articolo 3

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione. Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Articolo 4

La presente decisione è notificata alla Norvegia, all'Islanda, al Liechtenstein e alla Commissione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2015

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Helga JÓNSDÓTTIR

Membro del Collegio

Markus SCHNEIDER

Direttore f.f.


(1)  GU L 76 del 15.3.2012, pag. 51.

(2)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(3)  GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1.


ALLEGATO

DEROGA DELLA NORVEGIA AL REGOLAMENTO (UE) N. 965/2012 PER QUANTO RIGUARDA LA SEPARAZIONE DAGLI OSTACOLI AL DECOLLO A MO I RANA (ENRA) E ØRSTA-VOLDA (ENOV)

1.   Descrizione della deroga

La Norvegia può, in deroga alla norma CAT.POL.A.210, lettera b), paragrafi 2, 4 e 5 (separazione dagli ostacoli al decollo), dell'allegato IV (Parte CAT) del regolamento (UE) n. 965/2012 (1), quale modificato, consentire al vettore Widerøe Flyveselskap AS di utilizzare un angolo di inclinazione laterale di 25° a un'altezza compresa fra non meno di 100 piedi e 400 piedi con i suoi aeromobili Bombardier Dash 8 per l'esercizio in arrivo negli aeroporti di Mo i Rana (ENRA) e Ørsta-Volda (ENOV).

2.   Condizioni cui è subordinata l'applicazione della deroga

La deroga si applica al vettore aereo Widerøe Flyveselskap AS sulla base delle misure supplementari attuate dal vettore per raggiungere un livello di sicurezza equivalente a quello conseguito mediante l'applicazione dei requisiti tecnici e delle procedure amministrative comuni di cui al regolamento (UE) n. 965/2012, modificato. Le misure supplementari sono descritte nella raccomandazione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, del 26 giugno 2015 (doc. n. 762327), e sono relative a: addestramento iniziale e periodico dei piloti, requisiti relativi all'addestramento dell'equipaggio, aiuti visivi per orientare le luci di virata e ostacolo, restrizioni meteorologiche, restrizioni relative al liquido antighiaccio, supplemento 47 del manuale di volo (2) sulle procedure di esercizio e su questioni relative alle prestazioni, uso di configurazione con flap singolo in posizione di decollo (15 gradi) per evitare configurazioni di decollo non corrette del flap, uso di programma di controllo dei dati relativi al volo per monitorare l'angolo di inclinazione laterale della salita iniziale, uso di programma di monitoraggio della conformità che includa audit annuali delle prestazioni e servizio formazione. Inoltre, il programma di supervisione continua dell'autorità norvegese per l'aviazione civile tiene conto degli elementi di attenuazione e delle condizioni di approvazione del vettore Widerøe Flyveselskap AS.


(1)  L'atto di cui al punto 66nf dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento (UE) n. 965/2012], quale adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1.

(2)  De Havilland Inc. Dash 8 Flight Manual Supplement 47: «Esercizio in virata inclinata a 25 gradi (per i soli vettori norvegesi)».