28.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 163/9


Ricorso proposto il 13 gennaio 2014 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d’Islanda

(Causa E-4/14)

(2014/C 163/08)

In data 13 gennaio 2014 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro la Repubblica d’Islanda l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Gjermund Mathisen e Auður Ýr Steinarsdóttir, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1.

dichiarare che, omettendo di adottare o di comunicare all’Autorità di vigilanza EFTA, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare l’atto di cui al punto 4 del capitolo XXIX dell’allegato II dell’accordo sullo Spazio economico europeo (Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici), adattato all’accordo SEE dal relativo protocollo 1, la Repubblica d’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 21 dell’atto in questione e all’articolo 7 dell’accordo SEE;

2.

condannare l’Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

L’istanza riguarda l’inadempimento da parte della Repubblica d’Islanda dell’obbligo di conformarsi, entro il 26 agosto 2013, al parere motivato formulato dalla medesima Autorità in data 26 giugno 2013 riguardante la mancata osservanza da parte di detto Stato dell’obbligo di recepire nel proprio ordinamento giuridico interno la direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici («atto»), di cui al punto 4 del capitolo XXIX dell’allegato XVIII dell’accordo sullo Spazio economico europeo, adattato all’accordo SEE dal relativo protocollo 1.

L’Autorità di vigilanza EFTA afferma che la Repubblica d’Islanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’articolo 21 dell’atto e dell’articolo 7 dell’accordo SEE poiché non ha adottato e/o non ha comunicato a tale Autorità le misure necessarie ad attuare l’atto entro i termini prescritti.