27.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 88/10


SENTENZA DELLA CORTE

del 15 novembre 2013

nella causa E-10/13

Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d'Islanda

[Inadempimento degli obblighi da parte di uno Stato SEE/EFTA — Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)]

2014/C 88/07

Nella causa E-10/13, Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d'Islanda — ISTANZA di dichiarazione secondo cui, omettendo di adottare, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare correttamente nella legislazione nazionale le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a b), dell'atto di cui al punto 21b dell'allegato XVIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo [direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)], adattato all'accordo dal relativo protocollo 1, la Repubblica d'Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all'atto — la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Páll Hreinsson, giudici, si è pronunciata il 15 novembre 2013, con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

la Corte:

1)

dichiara che, omettendo di adottare, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare correttamente nella legislazione nazionale le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a b), dell'atto di cui al punto 21b dell'allegato XVIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo [direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)], adattato all'accordo dal relativo protocollo 1, la Repubblica d'Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all'atto;

2)

condanna la Repubblica d'Islanda al pagamento delle spese processuali.