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1.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 220/26 |
Comunicazione dell’Autorità di vigilanza EFTA sulla richiesta della Norvegia di derogare a talune disposizioni dell’atto di cui al punto 18wb dell’allegato XXI dell’accordo SEE, ossia il regolamento (UE) n. 88/2011 della Commissione, che attua il regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente, per quanto riguarda le statistiche relative ai sistemi d’istruzione e di formazione
2013/C 220/14
Il regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente, adattato all’accordo SEE dal protocollo 1 e di cui al punto 18w dell’allegato XXI dell’accordo SEE («regolamento (CE) n. 452/2008») (1), si applica alla produzione di statistiche in tre settori specifici. L’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 452/2008 accorda, in caso di necessità, deroghe e periodi di transizione limitati.
Il regolamento (UE) n. 88/2011, del 2 febbraio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente per quanto riguarda le statistiche relative ai sistemi d’istruzione e di formazione, adattato all’accordo SEE dal protocollo 1 e di cui al punto 18w dell’allegato XXI dell’accordo SEE («regolamento (UE) n. 88/2011») (2), stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 452/2008 per quanto concerne la raccolta, la trasmissione e il trattamento dei dati statistici riguardanti il settore 1 relativo ai sistemi di istruzione e di formazione.
L’Autorità di vigilanza EFTA ha la facoltà di concedere deroghe a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 452/2008 per quanto riguarda le domande di Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 452/2008, la Norvegia ha presentato domanda di deroga a talune disposizioni di cui all’allegato 1 del regolamento (UE) n. 88/2011.
L’Autorità di vigilanza EFTA ha concesso le seguenti deroghe alle disposizioni di cui all’allegato 1 del regolamento (UE) n. 88/2011 fino al 31 dicembre 2013, conformemente al parere del Comitato EFTA «Statistiche»:
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Tabelle e ripartizione |
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NORVEGIA |
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(1) Decisione del comitato misto n. 125/2008 (GU L 339, del 18.12.2008, pag. 118 e supplemento SEE n. 79, del 18.12.2008, pag. 27), entrata in vigore l’8 novembre 2008.
(2) Decisione del comitato misto n. 159/2011 (GU L 76, del 15.3.2012, pag. 46 e supplemento SEE n. 15, del 15.3.2012, pag. 52), entrata in vigore il 3 dicembre 2011.