1.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/26


Comunicazione dell’Autorità di vigilanza EFTA sulla richiesta della Norvegia di derogare a talune disposizioni dell’atto di cui al punto 18wb dell’allegato XXI dell’accordo SEE, ossia il regolamento (UE) n. 88/2011 della Commissione, che attua il regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente, per quanto riguarda le statistiche relative ai sistemi d’istruzione e di formazione

2013/C 220/14

Il regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente, adattato all’accordo SEE dal protocollo 1 e di cui al punto 18w dell’allegato XXI dell’accordo SEE («regolamento (CE) n. 452/2008») (1), si applica alla produzione di statistiche in tre settori specifici. L’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 452/2008 accorda, in caso di necessità, deroghe e periodi di transizione limitati.

Il regolamento (UE) n. 88/2011, del 2 febbraio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente per quanto riguarda le statistiche relative ai sistemi d’istruzione e di formazione, adattato all’accordo SEE dal protocollo 1 e di cui al punto 18w dell’allegato XXI dell’accordo SEE («regolamento (UE) n. 88/2011») (2), stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 452/2008 per quanto concerne la raccolta, la trasmissione e il trattamento dei dati statistici riguardanti il settore 1 relativo ai sistemi di istruzione e di formazione.

L’Autorità di vigilanza EFTA ha la facoltà di concedere deroghe a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 452/2008 per quanto riguarda le domande di Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 452/2008, la Norvegia ha presentato domanda di deroga a talune disposizioni di cui all’allegato 1 del regolamento (UE) n. 88/2011.

L’Autorità di vigilanza EFTA ha concesso le seguenti deroghe alle disposizioni di cui all’allegato 1 del regolamento (UE) n. 88/2011 fino al 31 dicembre 2013, conformemente al parere del Comitato EFTA «Statistiche»:

 

Tabelle e ripartizione

NORVEGIA

Numero di lauree per il livello ISCED 6 in base al settore di istruzione specifico (due cifre) in scienze (ISC4) (righe A14-A17, A47-A50 e A80-A83 nelle colonne 12-13) nella tabella GRAD5

Numero di studenti per il livello ISCED 0 con copertura adeguata alle statistiche sul personale addetto all’istruzione (colonna 2 e righe C1-C3) nella tabella PERS_ENRL2

Numero di studenti per tutti i livelli ISCED con copertura adeguata alle statistiche sul personale addetto all’istruzione per tipo di istituzione (righe C1-C3) nella tabella PERS_ENRL2

Numero di insegnanti per il livello ISCED 0 (colonna 2) nella tabella PERS1

Numero di insegnanti per il livello ISCED 0 a tempo pieno, a tempo parziale ed equivalenti a tempo pieno nelle istituzioni private (colonna 2) nella tabella PERS1

Numero di insegnanti per il livello ISCED 3 e in base all’orientamento del programma (colonna 7-8) a tempo pieno, a tempo parziale ed equivalenti a tempo pieno nella tabella PERS1

Numero di insegnanti per il livello ISCED 4 (colonna 11) e in base all’orientamento del programma (colonna 12-13) a tempo pieno, a tempo parziale ed equivalenti a tempo pieno nella tabella PERS1

Numero di docenti universitari per il livello ISCED 5B (colonna 17) a tempo pieno, a tempo parziale ed equivalenti a tempo pieno nella tabella PERS1

Numero di insegnanti per tutti i livelli ISCED nelle istituzioni private (righe A50-A53) nella tabella PERS1

Spesa delle famiglie per gli istituti d’istruzione nella tabella FINANCE1 (righe H1, H4, H5, H18 e H20)

Spesa di altri enti privati per gli istituti d’istruzione nella tabella FINANCE1 (righe E1, E4, E5, E10, E11, E12 ed E20)

Spesa per i servizi accessori nelle istituzioni pubbliche nella tabella FINANCE2 (riga X30)


(1)  Decisione del comitato misto n. 125/2008 (GU L 339, del 18.12.2008, pag. 118 e supplemento SEE n. 79, del 18.12.2008, pag. 27), entrata in vigore l’8 novembre 2008.

(2)  Decisione del comitato misto n. 159/2011 (GU L 76, del 15.3.2012, pag. 46 e supplemento SEE n. 15, del 15.3.2012, pag. 52), entrata in vigore il 3 dicembre 2011.