5.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 166/44


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

n. 407/13/COL

del 23 ottobre 2013

che modifica per la novantesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo relativo agli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 e prorogando la validità dei capitoli sugli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e dei criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (DI SEGUITO «L'AUTORITÀ»),

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso «l'accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 24 e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

ai sensi dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza rende esecutive le disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato,

a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell'accordo SEE, sempre che tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l'Autorità lo consideri necessario,

il 28 giugno 2013 la Commissione europea ha adottato gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (1),

tali orientamenti sono rilevanti anche ai fini dello Spazio economico europeo,

occorre garantire l'applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato conformemente all'obiettivo di omogeneità di cui all'articolo 1 dell'accordo SEE,

ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» a pagina 11 dell'allegato XV dell'accordo SEE, l'Autorità, dopo aver consultato la Commissione, adotta gli atti corrispondenti a quelli della Commissione europea,

VISTO il parere della Commissione europea,

PREVIA consultazione in merito degli Stati EFTA con lettera del 2 agosto 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli orientamenti sugli aiuti di Stato saranno modificati mediante l'introduzione di un nuovo capitolo relativo agli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020. Il testo del nuovo capitolo è riportato nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Gli attuali capitoli relativi agli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e i criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento sono prorogati fino al 30 giugno 2014.

Articolo 3

Il testo in lingua inglese della presente decisione è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2013

Per l'Autorità di vigilanza EFTA,

Oda Helen SLETNES

Presidente

Sabine MONAUNI-TÖMÖRDY

Membro del Collegio


(1)   GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1.


ORIENTAMENTI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE 2014-2020

INTRODUZIONE

(1)

Ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c), dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA («l'Autorità») può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di determinate zone svantaggiate all'interno del SEE (1). Gli aiuti di Stato di questo tipo sono definiti aiuti a finalità regionale.

(2)

Nei presenti orientamenti l'Autorità definisce le condizioni alle quali gli aiuti a finalità regionale possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno e stabilisce i criteri per identificare le zone che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c), dell'accordo SEE (2).

(3)

L'obiettivo principale del controllo degli aiuti di Stato a finalità regionale, oltre a quello di limitare al minimo gli effetti degli aiuti a finalità regionale sugli scambi e sulla concorrenza, è di concedere aiuti destinati allo sviluppo regionale garantendo al contempo parità di condizioni agli Stati del SEE, in particolare cercando di evitare corse alle sovvenzioni che potrebbero verificarsi nel tentativo di attirare o mantenere le imprese nelle zone svantaggiate del SEE.

(4)

L'obiettivo dello sviluppo geografico differenzia gli aiuti a finalità regionale da altre forme di aiuto, tra cui gli aiuti alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione, all'occupazione, alla formazione, all'energia o alla tutela ambientale, che perseguono altri obiettivi di interesse comune ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE. In alcuni casi possono essere autorizzate maggiori intensità per queste altre forme di aiuto, se a beneficiarne sono imprese stabilite in zone svantaggiate, per compensare le difficoltà specifiche che devono affrontare in tali zone (3).

(5)

Gli aiuti a finalità regionale possono svolgere un ruolo efficace solo se utilizzati in modo parsimonioso e proporzionato e se concentrati nelle regioni più svantaggiate del SEE (4). In particolare, i massimali di aiuto ammissibili dovrebbero riflettere la gravità relativa dei problemi di sviluppo nelle regioni interessate. Inoltre, i vantaggi degli aiuti in termini di sviluppo di una regione sfavorita devono essere superiori agli svantaggi derivanti dalle relative distorsioni della concorrenza (5). Il peso attribuito agli effetti positivi degli aiuti può variare in funzione della deroga applicata in virtù dell'articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE, per cui una maggiore distorsione della concorrenza può essere accettata nel caso delle regioni più svantaggiate ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), rispetto a quelle di cui alla lettera c) (6).

(6)

Gli aiuti a finalità regionale possono inoltre contribuire allo sviluppo economico nelle zone svantaggiate solo se sono tesi a stimolare investimenti o attività economiche supplementari in quelle zone. In alcuni casi molto limitati e ben definiti, gli ostacoli che queste particolari zone incontrano per attirare o mantenere le attività economiche possono essere permanenti o così gravi che gli aiuti agli investimenti da soli potrebbero non bastare per permettere lo sviluppo della zona interessata. Solo in questi casi gli aiuti a finalità regionale agli investimenti possono essere integrati da aiuti a finalità regionale al funzionamento non legati a un investimento.

(7)

Nella comunicazione dell'8 maggio 2012 relativa alla modernizzazione degli aiuti di Stato (7), la Commissione europea ha annunciato tre obiettivi per modernizzare il controllo sugli aiuti di Stato:

a)

promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in un mercato interno competitivo;

b)

concentrare il controllo ex ante della Commissione sui casi con il maggiore impatto sul mercato interno rafforzando nel contempo la cooperazione tra gli Stati membri in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato;

c)

razionalizzare le norme e accelerare i tempi di decisione.

(8)

In particolare, nella fase di revisione dei vari orientamenti e discipline, la comunicazione invita ad adottare un approccio comune allo scopo di rafforzare il mercato interno, di aumentare l'efficacia della spesa pubblica (migliorando il contributo degli aiuti di Stato al perseguimento degli obiettivi di interesse comune e aumentando il controllo dell'effetto di incentivazione), di limitare gli aiuti al minimo e di evitare i potenziali effetti negativi degli aiuti sulla concorrenza e sugli scambi. L'autorità è del medesimo avviso. Le condizioni di compatibilità definite nei presenti orientamenti si basano su questi principi di valutazione comuni e sono applicabili ai regimi di aiuti e agli aiuti individuali notificati.

1.   CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1.1.   CAMPO D'APPLICAZIONE DEGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE

(9)

Gli aiuti a finalità regionale ai settori dell'industria dell'acciaio (8) e delle fibre sintetiche (9) non sono considerati compatibili con il mercato interno.

(10)

L'Autorità intende applicare i principi stabiliti nei presenti orientamenti agli aiuti a finalità regionale in tutti i settori di attività economica che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo SEE (10), ad eccezione del settore dei trasporti (11), che è oggetto di norme specifiche previste da strumenti giuridici ad hoc, in deroga totale o parziale ai presenti orientamenti. L'Autorità applicherà detti orientamenti alla lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli trasformati in prodotti non agricoli.

(11)

I presenti orientamenti non si applicano agli aiuti di Stato concessi agli aeroporti (12) o al settore energetico (13).

(12)

Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti per le reti a banda larga possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno se, oltre alle condizioni generali stabilite nei presenti orientamenti, soddisfano anche le seguenti condizioni specifiche: i) gli aiuti sono concessi solo alle zone in cui non sono disponibili infrastrutture della stessa categoria (reti a banda larga o NGA) e non si prevede che siano sviluppate in un immediato futuro; ii) l'operatore della rete sovvenzionata deve offrire un accesso attivo e passivo all'ingrosso, a condizioni eque e non discriminatorie con la possibilità di una disaggregazione effettiva e completa; iii) gli aiuti saranno assegnati in base a una procedura di selezione competitiva ai sensi del punto 74, lettere c) e d), degli orientamenti dell'Autorità sulle reti a banda larga (14).

(13)

Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti a favore delle infrastrutture di ricerca (15) possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno se, oltre al rispetto delle condizioni generali stabilite nei presenti orientamenti, la concessione dell'aiuto è subordinata alla garanzia di un accesso trasparente e non discriminatorio all'infrastruttura.

(14)

Rispetto alle piccole e medie imprese (PMI), le grandi imprese tendono ad essere meno esposte agli svantaggi regionali quando si tratta di investire o di mantenere un'attività economica in una zona meno sviluppata. Innanzitutto, le grandi imprese possono reperire capitali e crediti sui mercati mondiali più facilmente e sono meno condizionate dall'offerta più limitata di servizi finanziari in una data regione svantaggiata. In secondo luogo, gli investimenti realizzati dalle grandi imprese possono produrre economie di scala che riducono i costi iniziali legati all'ubicazione e che, per molti versi, non sono legate alla regione in cui viene fatto l'investimento. In terzo luogo, le grandi imprese che realizzano investimenti solitamente detengono un forte potere contrattuale nei confronti delle autorità, il che può portare a una concessione di aiuti non necessaria o non debitamente giustificata. Infine, le grandi imprese hanno generalmente un peso maggiore sul mercato interessato e, di conseguenza, l'investimento per cui è concesso l'aiuto può causare distorsioni della concorrenza e degli scambi nel mercato interno.

(15)

Dal momento che gli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti di grandi imprese comportano difficilmente un effetto di incentivazione, essi non possono essere considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, a meno che non siano concessi per investimenti iniziali finalizzati alla creazione di nuove attività economiche nelle zone interessate (16) o alla diversificazione degli stabilimenti esistenti in nuovi prodotti o in nuove innovazioni nei processi.

(16)

Gli aiuti a finalità regionale destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa costituiscono aiuti al funzionamento e non saranno ritenuti compatibili con il mercato interno, a meno che non siano concessi per compensare svantaggi specifici o permanenti riscontrati dalle imprese nelle regioni svantaggiate. Gli aiuti al funzionamento possono essere considerati compatibili se sono destinati a ridurre alcune difficoltà specifiche incontrate dalle PMI in zone particolarmente svantaggiate che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE o a prevenire o ridurre lo spopolamento nelle zone a bassissima densità demografica.

(17)

Non sono ritenuti compatibili con il mercato interno gli aiuti al funzionamento concessi alle imprese la cui attività principale figura tra quelle definite alla sezione K, «Attività finanziarie e assicurative», della classificazione statistica delle attività economiche NACE (17) Revisione 2 (18), né alle imprese che esercitano attività intragruppo e la cui attività principale rientra nelle classi 70.10, «Attività di sedi centrali», o 70.22, «Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale» della NACE Rev. 2.

(18)

Gli aiuti a finalità regionale non possono essere concessi alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Autorità sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (19), come modificati o sostituiti.

(19)

Nel valutare un aiuto a finalità regionale concesso a un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione dell'Autorità che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno, l'Autorità terrà conto dell'importo dell'aiuto che rimane da recuperare (20).

1.2.   DEFINIZIONI

(20)

Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:

a)

«zone a»: le zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale in applicazione delle disposizioni dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE; «zone c»: le zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale in applicazione delle disposizioni dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE;

b)

«aiuti ad hoc»: aiuti non concessi nel quadro di un regime;

c)

«importo di aiuto corretto»: l'importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento calcolato secondo la seguente formula:

importo massimo di aiuto = R × (50 + 0,50 × B + 0,34 × C)

dove: R è l'intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le PMI; B è la parte di costi ammissibili compresi tra 50 milioni di EUR e 100 milioni di EUR; C è la parte di costi ammissibili superiori a 100 milioni di EUR;

d)

«data di concessione degli aiuti»: la data in cui lo Stato EFTA ha preso l'impegno giuridicamente vincolante di concedere l'aiuto e che può essere invocata dinanzi a un tribunale nazionale;

e)

«costi ammissibili»: ai fini degli aiuti agli investimenti, sono gli attivi materiali e immateriali relativi a un investimento iniziale o i costi salariali;

f)

«equivalente sovvenzione lordo» (ESL): il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili, calcolato al momento della concessione dell'aiuto sulla base del tasso di riferimento applicabile in quel giorno;

g)

«aiuto individuale»: aiuto concesso sulla base di un regime di aiuti o su una base ad hoc;

h)

«investimento iniziale»:

i)

un investimento in attivi materiali e immateriali relativo:

alla creazione di un nuovo stabilimento,

all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente,

alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati prima, oppure

a un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente, oppure

ii)

l'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso in assenza di acquisizione, e sia acquistato da un investitore che non ha legami con il venditore. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale;

i)

«investimento iniziale a favore di una nuova attività economica»:

i)

un investimento in attivi materiali e immateriali relativo:

alla creazione di un nuovo stabilimento, oppure

alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano attività uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stesso stabilimento, oppure

ii)

l'acquisizione degli attivi appartenenti ad uno stabilimento che sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso in assenza di acquisizione e sia acquistato da un investitore non connesso al venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano attività uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione;

j)

«attivi immateriali»: gli attivi acquisiti a seguito di un trasferimento di tecnologia quale l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;

k)

«creazione di posti di lavoro»: l'incremento netto del numero di dipendenti impiegati in un dato stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti dopo aver sottratto dal numero apparente di posti di lavoro creati il numero di posti di lavoro eventualmente soppressi nel corso dello stesso periodo;

l)

«grande progetto di investimento»: investimento iniziale con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di EUR calcolata sulla base dei prezzi e dei tassi di cambio correnti alla data in cui l'aiuto è concesso;

m)

«intensità massime di aiuto»: le intensità di aiuto espresse in ESL per le grandi imprese specificate alla sottosezione 5.4 dei presenti orientamenti e riprese nella pertinente carta degli aiuti a finalità regionale;

n)

«soglia di notifica»: importi di aiuto che superano le soglie riportate nella tabella qui di seguito:

Intensità di aiuto

Soglia di notifica

10 %

7,5 milioni di EUR

15 %

11,25 milioni di EUR

25 %

18,75 milioni di EUR

35 %

26,25 milioni di EUR

50 %

37,5 milioni di EUR

o)

«numero di dipendenti»: il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno; i lavoratori occupati a tempo parziale o i lavoratori stagionali sono conteggiati in frazioni di ULA;

p)

«aiuti al funzionamento»: aiuti destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa non legate a un investimento iniziale. Tali spese includono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione ecc., ma non i costi di ammortamento e di finanziamento qualora questi siano stati inclusi nei costi ammissibili al momento di concedere l'aiuto agli investimenti;

q)

«carta degli aiuti a finalità regionale»: l'elenco delle aree designate da uno Stato EFTA conformemente alle condizioni stabilite nei presenti orientamenti e approvato dall'Autorità;

r)

«attività uguali o simili»: attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2;

s)

«progetto unico d'investimento»: ogni investimento iniziale realizzato dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di inizio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione statistica (21) di livello 3;

t)

«PMI»: le imprese che soddisfano i criteri di cui agli orientamenti dell'Autorità, del 19 aprile 2006, sugli aiuti di Stato alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese (22);

u)

«avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o un altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi preliminari di fattibilità non sono considerati l'inizio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «inizio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

v)

«zone scarsamente popolate»: le zone designate dallo Stato EFTA interessato conformemente alla prima e seconda frase del punto (149) dei presenti orientamenti;

w)

«attivi materiali»: gli attivi quali terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;

x)

«zone a bassissima densità demografica»: regioni statistiche di livello 2 per la Norvegia e di livello 3 per l'Islanda con meno di 8 abitanti per km2 (sulla base dei dati Eurostat sulla densità di popolazione per il 2010) o parti di tali regioni statistiche designate dallo Stato EFTA interessato a norma del punto 149 dei presenti orientamenti;

y)

«costi salariali»: l'importo totale effettivamente pagabile da parte del beneficiario dell'aiuto relativamente ai posti di lavoro in questione, comprendente il salario lordo, prima delle imposte, e i contributi sociali obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito.

2.   AIUTI A FINALITÀ REGIONALE SOGGETTI A NOTIFICA

(21)

In linea di principio, gli Stati EFTA sono tenuti a notificare aiuti a finalità regionale in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, ad eccezione delle misure che soddisfano le condizioni previste da un regolamento di esenzione per categoria integrato nell'accordo SEE mediante l'allegato XV.

(22)

L'Autorità applicherà i presenti orientamenti ai regimi di aiuti a finalità regionale e agli aiuti individuali notificati.

(23)

Gli aiuti individuali concessi nell'ambito di un regime notificato restano soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della parte I, del protocollo 3, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte se l'importo dell'aiuto, sommando tutte le fonti, supera la soglia di notifica (23) o se l'aiuto è concesso a un beneficiario che ha chiuso un'attività uguale o simile nel SEE nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto o che al momento della domanda di aiuto ha l'intenzione di chiudere tale attività entro due anni dal completamento dell'investimento da sovvenzionare.

(24)

Gli aiuti agli investimenti concessi a una grande impresa perché diversifichi la produzione di uno stabilimento esistente in una «zona c» restano soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della parte I, del protocollo 3, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

3.   VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE

3.1.   PRINCIPI DI VALUTAZIONE COMUNI

(25)

Per stabilire se una misura di aiuto notificata possa essere ritenuta compatibile con il mercato interno, l'Autorità ne analizza in genere la struttura per accertarsi che l'impatto positivo generato nel conseguire un obiettivo di interesse comune superi i potenziali effetti negativi sugli scambi e sulla concorrenza.

(26)

La comunicazione della Commissione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato, dell'8 maggio 2012, di cui alla sezione introduttiva dei presenti orientamenti, proponeva di individuare e definire principi comuni applicabili dalla Commissione nella valutazione della compatibilità di tutte le misure d'aiuto. Gli stessi principi comuni sono applicabili anche dall'Autorità nella valutazione della compatibilità. A tal fine l'Autorità riterrà una misura di aiuto compatibile con l'accordo SEE soltanto se soddisfa ciascuno dei seguenti criteri:

a)

contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune: una misura di aiuto di Stato deve puntare a un obiettivo di interesse comune ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE (sezione 3.2);

b)

necessità dell'intervento statale: una misura di aiuto di Stato deve essere destinata a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire, ad esempio per porre rimedio a un fallimento del mercato o per risolvere questioni in materia di equità o coesione (sezione 3.3);

c)

adeguatezza della misura d'aiuto: la misura di aiuto proposta deve essere uno strumento politico adeguato per conseguire l'obiettivo di interesse comune (sezione 3.4);

d)

effetto di incentivazione: l'aiuto deve essere tale da modificare il comportamento delle imprese interessate spingendole ad intraprendere un'attività supplementare che non svolgerebbero senza l'aiuto o svolgerebbero soltanto in modo limitato o diverso o in un altro luogo (sezione 3.5);

e)

proporzionalità dell'aiuto/aiuto limitato al minimo: l'aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile per stimolare investimenti o attività supplementari nella zona interessata (sezione 3.6);

f)

limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati del SEE: gli effetti negativi dell'aiuto devono essere sufficientemente limitati, in modo che il risultato complessivo della misura sia positivo (sezione 3.7);

g)

trasparenza dell'aiuto: gli Stati del SEE, l'Autorità, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e le informazioni pertinenti in merito all'aiuto concesso (sezione 3.8).

(27)

Alcune categorie di regimi possono inoltre essere soggette a un requisito di valutazione ex post dal punto di vista del loro equilibrio generale, come descritto nella sezione 4 dei presenti orientamenti. In tali casi, l'Autorità può limitare la durata di questi regimi (di norma a quattro anni o meno) con la possibilità di notificare nuovamente la loro proroga in seguito.

(28)

Nel caso in cui una misura di aiuto di Stato o le condizioni cui è subordinata (compreso il metodo di finanziamento quando questo è parte integrante della misura) comporti una violazione indissociabile del diritto del SEE, l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno (24).

(29)

Nel valutare la compatibilità di ogni aiuto individuale con il mercato interno, l'Autorità terrà conto degli eventuali precedenti di infrazione degli articoli 53 o 54 dell'accordo SEE che interessano il beneficiario dell'aiuto e che possono essere pertinenti per la valutazione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE (25).

3.2.   CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN OBIETTIVO COMUNE

(30)

Gli aiuti a finalità regionale mirano essenzialmente a ridurre il divario di sviluppo tra le diverse regioni del SEE e, perseguendo l'obiettivo di equità o di coesione, possono contribuire alla realizzazione della strategia Europa 2020 conseguendo una crescita inclusiva e sostenibile.

3.2.1.   Regimi di aiuti agli investimenti

(31)

I regimi di aiuti a finalità regionale dovrebbero essere parte integrante di una strategia di sviluppo regionale con obiettivi chiaramente specificati che dovrebbero rispettare e contribuire a raggiungere.

(32)

Nelle «zone c» i regimi possono essere adottati per sostenere gli investimenti iniziali delle PMI e gli investimenti iniziali a favore di una nuova attività da parte delle grandi imprese.

(33)

Nel concedere un aiuto a favore di un singolo progetto di investimento nell'ambito di un regime, l'autorità che concede l'aiuto è tenuta a confermare che il progetto selezionato contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo del regime e, di conseguenza, alla strategia di sviluppo della zona interessata. A tal fine, gli Stati EFTA possono avvalersi delle informazioni fornite dal richiedente nel modulo allegato ai presenti orientamenti, in cui deve descrivere gli effetti positivi dell'investimento nelle zone interessate (26).

(34)

Per garantire che l'investimento rappresenti un contributo reale e sostenibile allo sviluppo della zona interessata, esso deve essere mantenuto in essere nella zona interessata per un periodo minimo di cinque anni (tre anni nel caso delle PMI), dopo il suo completamento (27).

(35)

Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi salariali, i posti di lavoro devono essere occupati entro tre anni dal completamento dei lavori. Ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento deve essere mantenuto nella zona interessata per un periodo di cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta. Per gli investimenti realizzati dalle PMI, gli Stati EFTA possono ridurre a un minimo di tre anni i periodi quinquennali di mantenimento di un investimento o dei posti di lavoro creati.

(36)

Per fare in modo che l'investimento sia economicamente redditizio, lo Stato EFTA deve garantire che il beneficiario apporti un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico (28).

(37)

Per evitare che le misure di aiuto di Stato causino danni ambientali, gli Stati EFTA devono inoltre assicurare il rispetto della legislazione ambientale del SEE, tra cui, in particolare, la necessità di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale ove richiesto dalla legge e garantire di essere in possesso di tutti i permessi necessari.

3.2.2.   Aiuti individuali agli investimenti notificati

(38)

Per dimostrare il contributo a livello regionale dei singoli aiuti agli investimenti notificati all'Autorità, gli Stati EFTA possono utilizzare tutta una serie di indicatori come quelli menzionati in appresso, che possono essere sia diretti (ad esempio i posti di lavoro diretti creati) che indiretti (ad esempio il livello di innovazione locale):

a)

il numero di posti di lavoro diretti creati dall'investimento è un indicatore importante del contributo allo sviluppo regionale, a condizione che si tenga conto anche della qualità di tali posti di lavoro e del livello di qualifiche richiesto;

b)

un numero ancora maggiore di nuovi posti di lavoro potrebbe essere creato a livello di rete locale di fornitori/subfornitori, favorendo così una migliore integrazione dell'investimento nel tessuto della regione interessata e garantendo effetti di ricaduta di più vasta portata. Si terrà quindi conto anche del numero di posti di lavoro indiretti creati;

c)

un impegno da parte del beneficiario a realizzare attività di formazione di vasta portata onde migliorare le qualifiche (generali e specifiche) della sua forza lavoro sarà considerato un fattore di rafforzamento dello sviluppo regionale. Verrà inoltre dato particolare rilievo all'offerta di tirocini o apprendistati soprattutto per i giovani, nonché alle azioni di formazione volte a migliorare le competenze e l'occupabilità dei lavoratori al di fuori dell'impresa. Per evitare il doppio conteggio, non sarà preso in considerazione quale effetto positivo quello risultante da una formazione, generale o specifica, per la quale sia già stato approvato un aiuto alla formazione;

d)

economie di scala esterne o altri vantaggi sul piano dello sviluppo regionale possono essere determinati dalla vicinanza geografica(cosiddetto effetto di raggruppamento). Il raggruppamento di imprese dello stesso settore industriale consente ai singoli stabilimenti una maggiore specializzazione, il che comporta in ultima analisi un'accresciuta efficienza. Tuttavia, l'importanza di questo indicatore per determinare il contributo allo sviluppo regionale dipende dallo stato di sviluppo di questo tipo di raggruppamento;

e)

gli investimenti rappresentano anche conoscenze tecniche e possono quindi essere all'origine di un importante trasferimento di tecnologie (ricadute di conoscenza). Gli investimenti realizzati in settori industriali ad alta intensità di tecnologia presentano maggiori probabilità di comportare un trasferimento di tecnologie alla regione beneficiaria; a questo proposito, è importante considerare anche il livello e il contenuto specifico della diffusione delle conoscenze;

f)

si può tener conto anche del contributo dei progetti alla capacità della regione interessata di creare nuova tecnologia tramite le risorse di innovazione locali. La cooperazione tra il nuovo stabilimento di produzione e gli istituti di istruzione superiore della regione può quindi essere valutata come un fattore positivo;

g)

la durata dell'investimento in questione e la possibilità che vengano realizzati in futuro ulteriori investimenti costituiscono altrettante indicazioni di un impegno duraturo da parte di un'impresa nella regione interessata.

(39)

Gli Stati EFTA possono altresì fare riferimento al piano aziendale del beneficiario dell'aiuto, che potrebbe contenere informazioni circa il numero di posti di lavoro che verranno creati, gli stipendi corrisposti (effetto di ricaduta sotto forma di incremento della ricchezza delle famiglie), il volume degli acquisti realizzati da parte dei produttori locali e il fatturato generato dall'investimento, di cui la regione beneficerà eventualmente sotto forma di aumento del gettito fiscale.

(40)

Per gli aiuti ad hoc (29), oltre a soddisfare i requisiti fissati ai punti da (33) a (37), lo Stato EFTA deve dimostrare che il progetto è in linea con la strategia di sviluppo della zona interessata e che contribuisce alla sua realizzazione.

3.2.3.   Regimi di aiuti al funzionamento

(41)

I regimi di aiuti al funzionamento promuovono lo sviluppo delle zone svantaggiate solo se gli svantaggi di tali aree sono chiaramente identificati a priori. Gli ostacoli di una regione in termini di capacità di attirare o mantenere le attività economiche possono essere permanenti o così gravi che gli aiuti agli investimenti da soli potrebbero non bastare per permettere lo sviluppo della zona interessata.

(42)

Per quanto riguarda gli aiuti destinati a ridurre alcune difficoltà specifiche incontrate dalle PMI nelle «zone a», gli Stati EFTA interessati devono dimostrare l'esistenza e l'entità di dette difficoltà, il fatto che non possano essere superate con gli aiuti agli investimenti e quindi la necessità di attuare un regime di aiuti al funzionamento.

(43)

Per quanto riguarda gli aiuti al funzionamento destinati a prevenire o ridurre lo spopolamento delle zone a bassissima densità demografica, lo Stato EFTA interessato deve dimostrare il rischio di spopolamento della zona interessata in assenza di aiuti al funzionamento.

3.3.   NECESSITÀ DELL'INTERVENTO STATALE

(44)

Per valutare se un aiuto di Stato sia indispensabile al conseguimento di un obiettivo di interesse comune, è innanzitutto necessario analizzare il problema da affrontare. Gli aiuti di Stato dovrebbero essere destinati a situazioni in cui possono apportare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non riesce a conseguire, soprattutto in un contesto di scarsa disponibilità di risorse pubbliche.

(45)

A determinate condizioni, gli aiuti di Stato possono correggere i fallimenti del mercato, contribuendo a un funzionamento efficiente e rafforzando la competitività. Inoltre, quando il funzionamento dei mercati, seppur efficiente, è ritenuto insoddisfacente sotto il profilo dell'equità o della coesione, il ricorso agli aiuti di Stato può consentire di ottenere risultati più auspicabili e più equi.

(46)

Per quanto riguarda gli aiuti concessi per lo sviluppo di zone incluse nella carta degli aiuti a finalità regionale in conformità delle norme di cui alla sezione 5 dei presenti orientamenti, l'Autorità ritiene che il mercato non sia in grado di raggiungere gli obiettivi di coesione previsti, stabiliti nell'accordo SEE, senza l'intervento statale. Pertanto, gli aiuti concessi in tali zone dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c), dell'accordo SEE.

3.4.   ADEGUATEZZA DEGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE

(47)

La misura di aiuto notificata deve essere uno strumento adeguato per conseguire l'obiettivo in questione. Una misura d'aiuto non è considerata compatibile se altri strumenti della politica o altri tipi di strumenti d'aiuto meno distorsivi consentono di ottenere lo stesso contributo positivo allo sviluppo regionale.

3.4.1.   Rispetto a strumenti di politica alternativi

3.4.1.1.   Regimi di aiuti agli investimenti

(48)

Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti non sono l'unico strumento di cui dispongono gli Stati EFTA per sostenere gli investimenti e la creazione di posti di lavoro nelle zone svantaggiate: essi possono ricorrere ad altre misure come lo sviluppo delle infrastrutture, il rafforzamento della qualità dell'istruzione e della formazione o il miglioramento del contesto in cui operano le imprese.

(49)

Al momento di introdurre un regime non contemplato da un programma operativo finanziato dai fondi della politica di coesione, gli Stati EFTA devono indicare il motivo per cui gli aiuti a finalità regionale sono lo strumento appropriato per perseguire l'obiettivo comune di equità o di coesione.

(50)

L'Autorità terrà conto, in particolare, delle valutazioni di impatto del regime di aiuti proposto eventualmente fornite dallo Stato EFTA. Analogamente, per valutare l'adeguatezza del regime proposto è possibile prendere in considerazione anche i risultati delle valutazioni ex post, come descritto alla sezione 4.

3.4.1.2.   Aiuti individuali agli investimenti

(51)

Per gli aiuti ad hoc, lo Stato EFTA è tenuto a dimostrare in che modo questo tipo di aiuto sia in grado di garantire un migliore sviluppo della zona interessata rispetto a un aiuto a titolo di un altro regime o ad altri tipi di misure.

3.4.1.3.   Regimi di aiuti al funzionamento

(52)

Lo Stato EFTA deve dimostrare che l'aiuto è appropriato per conseguire l'obiettivo del regime in relazione ai problemi che l'aiuto è teso a risolvere. Per dimostrare che l'aiuto è appropriato, lo Stato EFTA può calcolare ex ante l'importo dell'aiuto sotto forma di una somma forfettaria a copertura dei costi aggiuntivi previsti durante un dato periodo, allo scopo di incentivare le imprese a contenere i costi e a sviluppare le loro attività in modo più efficace nel tempo (30).

3.4.2.   Rispetto ad altri strumenti di aiuto

(53)

Gli aiuti a finalità regionale possono essere concessi sotto diverse forme, ma lo Stato EFTA è tenuto a garantire che la forma in cui viene concesso l'aiuto sia la meno suscettibile di generare distorsioni degli scambi e della concorrenza. A tal proposito, se l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (quali sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori oppure mediante la fornitura di terreni, beni o servizi a prezzi vantaggiosi ecc.), lo Stato EFTA è tenuto a dimostrare perché ritiene che altre tipologie di aiuto, per esempio nella forma di anticipi rimborsabili o basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale (ad esempio prestiti a tasso agevolato o con abbuono d'interessi, garanzie statali, acquisizioni di una partecipazione o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli), non siano appropriate.

(54)

Per i regimi di aiuti che attuano gli obiettivi e le priorità dei programmi operativi, lo strumento di finanziamento scelto in questo programma è ritenuto appropriato.

(55)

Per valutare l'adeguatezza dello strumento di aiuto proposto è possibile prendere in considerazione i risultati delle valutazioni ex post, come descritto alla sezione 4.

3.5.   EFFETTO DI INCENTIVAZIONE

(56)

Gli aiuti a finalità regionale sono considerati compatibili con il mercato interno solo se presentano un effetto di incentivazione. Si ha effetto di incentivazione quando l'aiuto modifica il comportamento dell'impresa spingendola ad intraprendere un'attività supplementare che contribuisce allo sviluppo di una zona e che non realizzerebbe senza l'aiuto o realizzerebbe soltanto in modo limitato o diverso o in un altro luogo. Gli aiuti non devono essere intesi a sovvenzionare i costi di un'attività che l'impresa sosterrebbe comunque e non devono compensare il normale rischio d'impresa di un'attività economica.

(57)

L'esistenza dell'effetto di incentivazione può essere dimostrata nei seguenti due casi:

a)

l'aiuto fornisce un incentivo a prendere una decisione positiva in merito all'investimento, in quanto un investimento che per il beneficiario non sarebbe sufficientemente redditizio può essere realizzato nella regione interessata (31) (scenario 1, decisione di investimento); oppure

b)

l'aiuto fornisce un incentivo a decidere di collocare un investimento già pianificato nella regione in questione invece che altrove, in quanto compensa gli svantaggi e i costi netti legati all'ubicazione dell'investimento nella regione interessata (scenario 2, decisione sull'ubicazione).

(58)

Se l'aiuto non modifica il comportamento del beneficiario promuovendo investimenti (supplementari) nella zona interessata, si può concludere che lo stesso investimento verrebbe realizzato anche in assenza dell'aiuto in questione. In questo caso viene a mancare l'effetto di incentivazione per conseguire l'obiettivo regionale e l'aiuto non può essere considerato compatibile con il mercato interno.

(59)

Ciononostante, quando gli aiuti a finalità regionale sono concessi mediante fondi della politica di coesione nelle «zone a» onde realizzare investimenti finalizzati al raggiungimento di standard richiesti dalla legislazione del SEE, si può considerare che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione se, in sua assenza, non sarebbe sufficientemente redditizio per il beneficiario investire nella regione interessata, con la conseguente chiusura di uno stabilimento ivi esistente.

3.5.1.   Regimi di aiuti agli investimenti

(60)

I lavori relativi a un investimento individuale possono iniziare solo dopo la presentazione della domanda di aiuto.

(61)

Se i lavori iniziano prima della presentazione della domanda di aiuto, nessun aiuto concesso per tale investimento individuale potrà essere considerato compatibile con il mercato interno.

(62)

Gli Stati EFTA devono presentare il modulo di domanda di aiuto che è allegato ai presenti orientamenti (32). Nel modulo le PMI e le grandi imprese devono spiegare cosa sarebbe successo se non avessero beneficiato dell'aiuto indicando quale degli scenari descritti al punto (57) è d'applicazione.

(63)

Inoltre, le grandi imprese devono fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. Le PMI non sono soggette a tale obbligo.

(64)

L'autorità che concede l'aiuto verifica la credibilità dello scenario controfattuale e conferma che l'aiuto a finalità regionale produce l'effetto di incentivazione richiesto corrispondente a uno degli scenari di cui al punto (57). Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa all'investimento da parte del beneficiario.

3.5.2.   Aiuti individuali agli investimenti notificati

(65)

Oltre ai requisiti di cui ai punti da (60) a (64), per gli aiuti individuali notificati (33) lo Stato EFTA deve fornire prove evidenti che l'aiuto ha un effetto concreto sulla decisione di investire o sulla scelta del luogo (34), e deve specificare lo scenario di riferimento (cfr. il punto (57)]. Per consentire una valutazione globale, lo Stato EFTA deve fornire non soltanto le informazioni sul progetto per il quale viene concesso l'aiuto, ma anche una descrizione esaustiva dello scenario controfattuale, quello cioè in cui nessuna autorità pubblica nel SEE concederebbe un aiuto al beneficiario.

(66)

Nello scenario 1, lo Stato EFTA può dimostrare l'effetto di incentivazione presentando documenti aziendali dai quali risulti che l'investimento non sarebbe stato sufficientemente redditizio in assenza di aiuto.

(67)

Nello scenario 2, lo Stato EFTA può dimostrare l'effetto di incentivazione presentando documenti aziendali dai quali risulti che è stato effettuato un confronto tra i costi e i benefici dell'ubicazione dell'investimento nella regione in questione e quelli dell'ubicazione in un'altra o in altre regioni. L'Autorità verifica che tali scenari comparativi siano realistici.

(68)

Gli Stati EFTA sono invitati in particolare a basarsi su documenti ufficiali dei consigli di amministrazione, valutazioni dei rischi (segnatamente la valutazione dei rischi specifici legati all'ubicazione dell'investimento), relazioni finanziarie, piani aziendali interni, pareri di esperti e altri studi relativi al progetto di investimento in esame. Per aiutare lo Stato EFTA a dimostrare l'effetto di incentivazione sono potenzialmente utili anche la documentazione contenente informazioni sulle previsioni della domanda e dei costi nonché sulle previsioni finanziarie, i documenti sottoposti a un comitato di investimento che analizzano le diverse varianti di realizzazione dell'investimento o i documenti forniti agli istituti finanziari.

(69)

In tale contesto, e in particolare nello scenario 1, è possibile valutare il livello di redditività con metodi che costituiscono prassi usuali nello specifico settore industriale considerato, quali ad esempio i metodi per calcolare il valore attuale netto (VAN) (35) del progetto, il tasso di rendimento interno (TRI) (36) o l'utile sul capitale investito (return on capital employed — ROCE). La redditività del progetto deve essere comparata con i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa in altri progetti di investimento simili oppure, se questi dati non sono disponibili, con il costo del capitale dell'impresa nel suo complesso o con i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore industriale interessato.

(70)

Se l'aiuto non modifica il comportamento del beneficiario promuovendo investimenti (supplementari) nella regione in questione, non vi sono effetti positivi per la regione. L'aiuto non sarà pertanto ritenuto compatibile con il mercato interno ove risulti che lo stesso investimento verrebbe realizzato anche in assenza dell'aiuto.

3.5.3.   Regimi di aiuti al funzionamento

(71)

Per quanto riguarda i regimi di aiuti al funzionamento, si ritiene sussista l'effetto di incentivazione se è probabile che, in assenza di aiuto, il livello di attività economica nella zona o nella regione in questione risulti notevolmente ridotto a causa dei problemi che l'aiuto è destinato risolvere.

(72)

Pertanto, ove lo Stato EFTA abbia dimostrato l'esistenza e il carattere sostanziale di tali problemi nella zona in questione [cfr. i punti (42) e (43)], l'Autorità riterrà che l'aiuto stimoli attività economiche supplementari nelle zone o nelle regioni interessate.

3.6.   PROPORZIONALITÀ DELL'IMPORTO DELL'AIUTO (AIUTO LIMITATO AL MINIMO)

(73)

In linea di principio, l'importo dell'aiuto a finalità regionale deve essere limitato al minimo indispensabile per stimolare investimenti o attività supplementari nella regione interessata.

(74)

Di regola, gli aiuti individuali notificati sono considerati limitati al minimo se l'importo dell'aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. Analogamente, nel caso di aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese nell'ambito di un regime notificato, lo Stato EFTA deve garantire che l'importo dell'aiuto sia limitato al minimo sulla base di un approccio detto del «sovraccosto netto».

(75)

Per le situazioni riconducibili allo scenario 1 (decisioni di investimento), l'importo dell'aiuto non dovrebbe superare il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, ad esempio per portare il TRI oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, eventualmente, per aumentare il TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore industriale interessato.

(76)

Nelle situazioni riconducibili allo scenario 2 (incentivi alla scelta del luogo), l'importo dell'aiuto non dovrebbe superare la differenza tra il valore attuale netto dell'investimento nell'area interessata e il valore attuale netto nell'ubicazione alternativa. Occorre tener conto di tutti i costi e i benefici rilevanti, compresi ad esempio i costi amministrativi e di trasporto, i costi di formazione non coperti da aiuti alla formazione nonché le differenze salariali. Tuttavia, le sovvenzioni concesse in un sito alternativo all'interno del SEE non sono prese in considerazione.

(77)

Per garantire condizioni di prevedibilità e parità, l'Autorità applica per gli aiuti agli investimenti le intensità massime di aiuto (37), le quali hanno un duplice scopo.

(78)

Innanzitutto, per i regimi notificati, tali intensità rappresentano una sorta di «zona di sicurezza» per le PMI: fintantoché l'intensità di aiuto non supera il massimo consentito, si ritiene che il criterio di «aiuto limitato al minimo» sia soddisfatto.

(79)

In secondo luogo, per tutti gli altri casi, le intensità massime di aiuto servono da limite all'approccio del sovraccosto netto di cui ai punti (75) e (76).

(80)

Le intensità massime di aiuto sono modulate in funzione di tre criteri:

a)

la situazione socioeconomica della zone interessata, quale indicatore di quanto la zona necessiti di maggiore sviluppo e, potenzialmente, di quanto sia svantaggiata nell'attirare e nel mantenere le attività economiche;

b)

le dimensioni del beneficiario, quale indicatore delle particolari difficoltà per finanziare o attuare un progetto o nella zona interessata; e

c)

la portata del progetto d'investimento, quale indicatore del livello atteso di distorsione della concorrenza e degli scambi.

(81)

Di conseguenza, sono autorizzate maggiori intensità di aiuto (e quindi potenziali maggiori distorsioni degli scambi e della concorrenza) quanto più bassi sono i livelli di sviluppo della regione interessata e se il beneficiario è una PMI.

(82)

Tenuto conto delle maggiori distorsioni della concorrenza e degli scambi previste, l'intensità massima di aiuto per i grandi progetti di investimento deve essere ridotta utilizzando il meccanismo definito al punto (20), lettera c).

3.6.1.   Regimi di aiuti agli investimenti

(83)

Per gli aiuti alle PMI, possono essere utilizzate intensità massime di aiuto maggiorate, come illustrato alla sezione 5.4. Le PMI non possono tuttavia beneficiare di queste maggiori intensità se l'investimento riguarda un grande progetto d'investimento.

(84)

Per gli aiuti a favore delle grandi imprese, lo Stato EFTA deve garantire che l'importo dell'aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. Il metodo illustrato ai punti (75) e (76) deve essere utilizzato in combinazione con le intensità massime di aiuto per stabilire il limite massimo.

(85)

Per gli aiuti ai grandi progetti di investimento, occorre garantire che l'aiuto non superi l'intensità ridotta. Se l'aiuto è concesso per un investimento ritenuto parte di un unico progetto d'investimento, l'aiuto deve essere ridotto per i costi ammissibili che superano i 50 milioni di EUR (38).

(86)

L'autorità che concede l'aiuto calcola l'intensità massima e l'importo dell'aiuto per ciascun progetto al momento di concederlo. L'intensità dell'aiuto deve essere calcolata sulla base dell'equivalente sovvenzione lordo in relazione ai costi totali ammissibili dell'investimento o ai costi salariali ammissibili dichiarati dal beneficiario nella domanda di aiuto.

(87)

Se un aiuto agli investimenti calcolato sulla base dei costi dell'investimento è combinato con un aiuto a finalità regionale agli investimenti calcolato sulla base dei costi salariali, l'importo totale dell'aiuto non deve superare l'importo massimo risultante da uno di questi due calcoli, fino alla massima intensità di aiuto autorizzata per la zona interessata.

(88)

Un aiuto agli investimenti può essere concesso contemporaneamente a titolo di diversi regimi di aiuti a finalità regionale o in combinazione con aiuti ad hoc, a condizione che l'importo complessivo, sommando tutte le fonti, non superi l'intensità massima autorizzata per progetto, che deve essere calcolata preliminarmente dalla prima autorità che concede l'aiuto.

(89)

Per un investimento iniziale connesso a progetti nell'ambito della cooperazione territoriale europea (CTE) che soddisfano i criteri del regolamento recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (39), l'intensità di aiuto che si applica alla zona in cui è situato l'investimento iniziale si applica anche a tutti i beneficiari che partecipano al progetto. Se l'investimento iniziale interessa due o più zone assistite, l'intensità massima di aiuto per l'investimento iniziale è quella applicabile nella zona assistita in cui si incorre la maggior parte dei costi ammissibili. Gli investimenti iniziali realizzati da grandi imprese nelle «zone c» possono beneficiare solo di un aiuto a finalità regionale nel contesto dei progetti CTE, se sono destinati a nuove attività o nuovi prodotti.

3.6.1.1.   Costi ammissibili calcolati in base ai costi di investimento

(90)

Tranne per le PMI o nei casi di acquisizione di uno stabilimento, gli attivi acquisiti devono essere nuovi (40).

(91)

Per quanto riguarda le PMI, possono essere considerati ammissibili anche i costi di studi preparatori o i costi di consulenza connessi all'investimento, fino al 50 %.

(92)

Per quanto riguarda gli aiuti concessi per un cambiamento fondamentale della produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti.

(93)

Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 % il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

(94)

I costi relativi alla locazione di attivi materiali possono essere presi in considerazione solo nelle seguenti condizioni:

a)

per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento dell'investimento nel caso di imprese di grandi dimensioni e per tre anni nel caso di PMI;

b)

per gli stabilimenti o i macchinari, il contratto di locazione deve avere la forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario di acquisire l'attivo alla sua scadenza.

(95)

Nel caso dell'acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da parte di terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La transazione deve avvenire a condizioni di mercato. Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima del loro acquisto, i costi di detti attivi dovrebbero essere detratti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento. Nel caso in cui l'acquisizione dello stabilimento sia accompagnata da un'ulteriore investimento ammissibile a ricevere aiuto, i costi ammissibili di questo investimento vanno aggiunti ai costi di acquisto degli attivi dello stabilimento.

(96)

Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per il progetto. Per le PMI, può essere presa in considerazione la totalità dei costi connessi agli attivi immateriali.

(97)

Gli attivi immateriali che sono ammissibili per il calcolo dei costi d'investimento devono restare associati alla regione assistita in questione e non devono essere trasferiti ad altre regioni. A tal fine, gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:

a)

devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti a finalità regionale;

b)

devono essere ammortizzabili;

c)

devono essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno legami con l'acquirente.

(98)

Gli attivi immateriali devono figurare all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni (tre anni per le PMI).

3.6.1.2.   Costi ammissibili calcolati in base ai costi salariali

(99)

Gli aiuti a finalità regionale possono essere calcolati anche facendo riferimento ai costi salariali previsti per i posti di lavoro creati mediante un investimento iniziale. Gli aiuti possono compensare solo i costi salariali della persona assunta, calcolati su un periodo di due anni, e l'intensità di aiuto che ne deriva non può superare quella applicabile nella zona interessata.

3.6.2.   Aiuti individuali agli investimenti notificati

(100)

Nelle situazioni corrispondenti allo scenario 1 (decisione di investimento), l'Autorità verifica che l'importo dell'aiuto non superi il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, secondo il metodo descritto al punto (75).

(101)

Nelle situazioni corrispondenti allo scenario 2 (decisione sull'ubicazione), nel caso di un incentivo alla scelta del luogo, l'Autorità metterà a confronto il valore attuale netto dell'investimento per la zona interessata e il valore attuale netto dell'investimento nel sito alternativo, con il metodo descritto al punto (76).

(102)

Anche i calcoli utilizzati per l'analisi dell'effetto di incentivazione possono essere utilizzati per valutare se l'aiuto è proporzionato. Lo Stato EFTA deve dimostrare la proporzionalità dell'aiuto sulla base di una documentazione quale quella menzionata al punto (68).

(103)

L'intensità di aiuto non deve superare l'intensità di aiuto corretta ammissibile.

3.6.3.   Regimi di aiuti al funzionamento

(104)

Lo Stato EFTA deve dimostrare che il livello di aiuto è proporzionato ai problemi che l'aiuto è teso a risolvere.

(105)

Occorre in particolare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l'aiuto deve essere determinato in relazione a una serie predefinita di costi ammissibili interamente imputabili ai problemi che l'aiuto intende risolvere, dimostrati dallo Stato EFTA;

b)

l'aiuto deve essere limitato a una determinata percentuale di questi costi ammissibili predefiniti e non deve superarli;

c)

l'importo dell'aiuto per beneficiario deve essere proporzionale al livello dei problemi effettivamente riscontrati da ciascun beneficiario.

3.7.   LIMITAZIONE DI EFFETTI NEGATIVI INDEBITI SULLA CONCORRENZA E SUGLI SCAMBI

(106)

Perché l'aiuto sia considerato compatibile, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati EFTA devono essere limitati e controbilanciati da effetti positivi in termini di contributo al conseguimento dell'obiettivo di interesse comune. È possibile individuare alcuni casi in cui gli effetti negativi superano chiaramente gli eventuali effetti positivi, e l'aiuto non può pertanto essere considerato compatibile con il mercato interno.

3.7.1.   Considerazioni generali

(107)

Gli aiuti a finalità regionale possono causare due principali distorsioni della concorrenza e degli scambi, ovvero distorsioni del mercato dei prodotti ed effetti sull'ubicazione, dando luogo in entrambi i casi a inefficienze allocative (che compromettono il rendimento economico del mercato interno) e a problemi di distribuzione (la distribuzione delle attività economiche tra le regioni).

(108)

Un effetto potenzialmente nocivo degli aiuti di Stato è il fatto che impediscono ai meccanismi di mercato di funzionare efficacemente ovvero di premiare i produttori più efficienti spingendo quelli meno efficienti a migliorare, ristrutturarsi o a uscire dal mercato. Una significativa espansione della capacità indotta dagli aiuti di Stato in un mercato poco efficiente potrebbe, in particolare, determinare un'indebita distorsione della concorrenza, in quanto la creazione o il persistere di un eccesso di capacità potrebbe comportare una diminuzione dei margini di profitto e una riduzione degli investimenti da parte dei concorrenti o persino la loro uscita dal mercato. Potrebbe risultarne una situazione in cui imprese concorrenti, che sarebbero altrimenti in grado di mantenere la loro posizione, vengano costrette a uscire dal mercato. Si rischierebbe inoltre di impedire alle imprese di accedere al mercato o di espandersi e di scoraggiare i concorrenti ad innovarsi. Da quanto sopra descritto derivano quindi strutture di mercato inefficienti che, nel lungo periodo, possono danneggiare anche i consumatori. Inoltre, la disponibilità di aiuti potrebbe indurre i potenziali beneficiari ad adagiarsi o ad assumere comportamenti eccessivamente rischiosi, con possibili effetti negativi a lungo termine sulle prestazioni globali del settore.

(109)

Gli aiuti potrebbero inoltre avere effetti distorsivi in termini di aumento o mantenimento di un potere di mercato considerevole da parte del beneficiario. Anche nel caso in cui non rafforzino direttamente questo potere di mercato, gli aiuti possono influire indirettamente scoraggiando l'espansione dei concorrenti esistenti o inducendoli a uscire dal mercato, oppure ostacolando l'accesso di nuovi concorrenti.

(110)

Oltre a provocare distorsioni sul mercato dei prodotti, gli aiuti a finalità regionale incidono anche, per loro natura, sull'ubicazione dell'attività economica: se una zona attrae investimenti grazie all'aiuto, un'altra avrà perso quest'opportunità. Le zone che subiscono gli effetti negativi dell'aiuto possono registrare una perdita di attività economica e di posti di lavoro, anche a livello di subappaltatori, nonché un calo delle esternalità positive (per esempio in termini di effetto di raggruppamento, ricadute di conoscenza e di formazione ecc.).

(111)

Ciò che distingue gli aiuti a finalità regionale da altre forme di aiuti orizzontali è appunto la specificità regionale. Un'altra caratteristica particolare degli aiuti a finalità regionale è che sono destinati a influenzare la scelta degli investitori per quanto riguarda il sito in cui realizzare i loro progetti di investimento. Se compensano i costi aggiuntivi dovuti agli svantaggi regionali e promuovono investimenti supplementari nelle zone assistite senza sottrarli ad altre regioni interessate, gli aiuti a finalità regionale contribuiscono non solo allo sviluppo della regione interessata, ma anche al rafforzamento della coesione e quindi, in ultima analisi, vanno a beneficio dell'intero SEE. Per quanto riguarda i potenziali effetti negativi degli aiuti a finalità regionale sull'ubicazione, essi sono già limitati, in certa misura, dalle carte degli aiuti a finalità regionale, le quali definiscono in modo esaustivo le zone in cui gli aiuti a finalità regionale possono essere concessi, tenendo conto degli obiettivi di equità e di coesione, nonché delle intensità massime di aiuto ammissibili. Per valutare appieno l'impatto effettivo dell'aiuto ai fini dell'obiettivo di coesione, rimane tuttavia importante avere un'idea dello scenario in assenza di aiuto.

3.7.2.   Effetti negativi evidenti

(112)

L'Autorità individua una serie di situazioni in cui gli effetti negativi dell'aiuto superano chiaramente gli eventuali effetti positivi, e dove l'aiuto non può quindi essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

(113)

L'Autorità stabilisce le intensità massime di aiuto, le quali costituiscono un requisito minimo di compatibilità, il cui scopo è prevenire il ricorso agli aiuti di Stato nei progetti in cui il rapporto tra importo dell'aiuto e costi ammissibili è ritenuto molto elevato e in grado di produrre effetti potenzialmente distorsivi. In linea generale, quanto maggiori saranno i potenziali effetti positivi generati dal progetto sovvenzionato e la probabile necessità dell'aiuto, tanto più elevata sarà l'intensità di aiuto.

(114)

Per i casi riconducibili allo scenario 1 (decisioni di investimento), se la creazione di capacità da parte del progetto avviene in un mercato strutturalmente in fase di declino assoluto, l'Autorità lo riterrà un effetto negativo che difficilmente potrà essere compensato da un qualche effetto positivo.

(115)

Per i casi riconducibili allo scenario 2 (decisioni sull'ubicazione), il fatto che, in assenza di aiuto, l'investimento sarebbe stato realizzato in una regione con un'intensità di aiuto a finalità regionale superiore o identica a quella della regione prescelta costituisce un effetto negativo, che difficilmente potrà essere compensato da un qualche effetto positivo, poiché contraddice la ragion d'essere degli aiuti a finalità regionale.

(116)

Qualora il beneficiario chiuda un'attività uguale o simile in un'altra zona all'interno del SEE e sposti tale attività verso la zona prescelta, se vi è un nesso causale tra l'aiuto e il trasferimento, ciò comporterà un effetto negativo che difficilmente sarà compensato da un qualche elemento positivo.

(117)

Nel valutare le misure notificate, l'Autorità chiederà tutte le informazioni necessarie per stabilire se gli aiuti di Stato rischiano di comportare una perdita significativa di posti di lavoro in siti esistenti all'interno del SEE.

3.7.3.   Regimi di aiuti agli investimenti

(118)

I regimi di aiuti agli investimenti non devono comportare significative distorsioni della concorrenza e degli scambi. Nello specifico, anche se le distorsioni possono essere considerate limitate a livello individuale (sempre nel rispetto di tutte le condizioni per gli aiuti agli investimenti), a livello cumulativo i regimi potrebbero comunque comportare elevati livelli di distorsione. Queste distorsioni potrebbero interessare i mercati del prodotto, creando o aggravando una situazione di eccesso di capacità oppure generando, aumentando o mantenendo il considerevole potere di mercato di alcuni beneficiari, con effetti deleteri sugli incentivi dinamici. Gli aiuti messi a disposizione nell'ambito di regimi potrebbero portare anche a una significativa perdita di attività economica in altre zone del SEE, un rischio ancora più pronunciato nel caso in cui il regime sia incentrato su determinati settori.

(119)

Lo Stato EFTA deve quindi dimostrare che questi effetti negativi saranno limitati al minimo, ad esempio tenendo conto della dimensione dei progetti interessati, degli importi degli aiuti sia a livello individuale che cumulativo, dei beneficiari previsti nonché delle caratteristiche dei settori interessati. Per consentire all'Autorità di valutare i potenziali effetti negativi, lo Stato EFTA può sottoporle eventuali valutazioni d'impatto nonché valutazioni ex post svolte per regimi simili attuati in precedenza.

(120)

Quando concede un aiuto per progetti singoli nell'ambito di un regime, l'autorità che concede l'aiuto è tenuta a verificare e confermare che l'aiuto non produca gli evidenti effetti negativi descritti al punto (115). Tale verifica può basarsi sulle informazioni ricevute dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda di aiuto e sulla dichiarazione resa nel modulo di domanda di aiuto quando è necessario indicare un sito alternativo in assenza di aiuto.

3.7.4.   Aiuti individuali agli investimenti notificati

(121)

Per valutare gli effetti negativi dell'aiuto notificato, l'Autorità individua due scenari controfattuali, descritti sopra ai punti (100) e (101).

3.7.4.1.   Casi attinenti lo scenario 1 (decisioni di investimento)

(122)

Nei casi ascrivibili allo scenario 1, l'Autorità attribuisce particolare importanza agli effetti negativi connessi a un accumulo di eccesso di capacità nelle industrie in declino, al fatto di evitare l'uscita dal mercato e alla nozione di considerevole potere di mercato. Tali effetti negativi sono descritti in appresso ai punti da (123) a (132) e devono essere controbilanciati dagli effetti positivi dell'aiuto. Tuttavia, qualora fosse assodato che l'aiuto produce gli evidenti effetti negativi di cui al punto (114), la misura non può essere ritenuta compatibile con il mercato interno, in quanto difficilmente compensabile da un qualche elemento positivo.

(123)

Per individuare e valutare le potenziali distorsioni della concorrenza e degli scambi, gli Stati EFTA dovrebbero fornire prove che consentano all'Autorità di individuare i mercati del prodotto interessati (ad esempio i prodotti che risentono di un diverso comportamento del beneficiario degli aiuti) nonché i concorrenti e i clienti/consumatori interessati.

(124)

Per valutare le potenziali distorsioni, l'Autorità utilizzerà diversi criteri, quali la struttura del mercato del prodotto interessato, l'andamento del mercato (mercato in declino o in crescita), il processo di selezione del beneficiario degli aiuti, le barriere all'ingresso e all'uscita e la differenziazione del prodotto.

(125)

Il fatto che un'impresa dipenda sistematicamente dagli aiuti di Stato potrebbe significare che non è in grado di reggere da sola la concorrenza oppure che gode di vantaggi indebiti rispetto ai suoi concorrenti.

(126)

L'Autorità distingue due principali cause di potenziali effetti negativi sui mercati del prodotto, ossia:

a)

quando è in atto una notevole espansione di capacità che provoca, o aggrava, una situazione di eccesso di capacità, soprattutto in un mercato in declino;

b)

quando il beneficiario degli aiuti dispone di un notevole potere di mercato.

(127)

Per decidere se l'aiuto possa servire alla creazione o al mantenimento di strutture di mercato inefficienti, l'Autorità prenderà in considerazione la capacità produttiva supplementare creata dal progetto e valuterà se il mercato sia poco efficiente oppure no.

(128)

Nel caso di un mercato in crescita, vi sono meno motivi per temere che l'aiuto incida negativamente sugli incentivi dinamici o che ostacoli indebitamente l'uscita dal mercato o l'ingresso sul mercato.

(129)

I mercati in fase di declino destano invece maggiori preoccupazioni. A questo proposito, l'Autorità opera una distinzione tra i casi in cui, in un'ottica di lungo periodo, il mercato rilevante è in fase di declino strutturale (ad esempio, registra un tasso di crescita negativo) e i casi in cui il mercato rilevante è in fase di declino relativo (ad esempio registra un tasso di crescita positivo senza tuttavia andar oltre un tasso di crescita di riferimento).

(130)

La scarsa efficienza del mercato verrà misurata, di norma, in relazione al PIL registrato all'interno del SEE nel triennio precedente l'avvio del progetto (tasso di riferimento), oppure può essere determinata anche sulla base dei tassi di crescita previsti per i successivi 3-5 anni. Tra gli indicatori figurano le previsioni di crescita del mercato interessato e gli indici di utilizzo della capacità che si dovrebbero registrare di conseguenza, come pure la probabile incidenza dell'aumento di capacità sui concorrenti attraverso i suoi effetti sui prezzi e sui margini di profitto.

(131)

In alcuni casi, prendere in considerazione la crescita del mercato del prodotto nel SEE potrebbe non essere opportuno per valutare globalmente gli effetti dell'aiuto, in particolare se il mercato geografico è mondiale. In casi simili, l'Autorità valuterà l'effetto dell'aiuto sulle strutture di mercato interessate, tenendo conto soprattutto dell'eventuale rischio che comporti un'esclusione dei produttori del SEE.

(132)

Per valutare l'esistenza di un considerevole potere di mercato, l'Autorità terrà conto della posizione del beneficiario in un dato periodo di tempo prima di ricevere l'aiuto e della sua posizione prevista sul mercato dopo aver finalizzato l'investimento. L'Autorità prenderà in considerazione le quote di mercato del beneficiario, nonché dei suoi concorrenti, e altri fattori pertinenti: ad esempio, potrà valutare la struttura del mercato esaminando la concentrazione del mercato, la presenza di eventuali barriere all'ingresso (41), il potere contrattuale dell'acquirente (42) e le barriere all'espansione o all'uscita.

3.7.4.2.   Casi attinenti lo scenario 2 (decisioni sull'ubicazione)

(133)

Se l'analisi controfattuale suggerisce che, anche in assenza di aiuto, l'investimento sarebbe stato realizzato in un altro luogo (scenario 2) appartenente allo stesso mercato geografico per il prodotto in esame, e se l'aiuto è proporzionale, gli eventuali risultati in termini di eccesso di capacità o di considerevole potere di mercato risulterebbero essere in linea di principio gli stessi, a prescindere dall'esistenza dell'aiuto. In tali casi, gli effetti positivi dell'aiuto sono probabilmente tali da compensare i limitati effetti negativi sulla concorrenza. Tuttavia, se il sito alternativo è all'interno del SEE, la principale preoccupazione dell'Autorità riguarda gli effetti negativi legati all'ubicazione alternativa e, di conseguenza, se l'aiuto produce gli evidenti effetti negativi di cui ai punti (115) e (116), non può essere ritenuto compatibile con il mercato interno perché i suoi effetti negativi saranno difficilmente compensati da eventuali elementi positivi.

3.7.5.   Regimi di aiuti al funzionamento

(134)

Se l'aiuto è necessario e proporzionale per conseguire l'obiettivo comune di cui alla sottosezione 3.2.3, è probabile che gli effetti negativi dell'aiuto siano compensati dagli effetti positivi. Tuttavia, in alcuni casi, l'aiuto potrebbe comportare cambiamenti nella struttura del mercato o nelle caratteristiche di un settore o di un'industria, che a loro volta causerebbero notevoli distorsioni della concorrenza con barriere all'ingresso o all'uscita del mercato, effetti di sostituzione o spostamento dei flussi di scambio. In questi casi, è improbabile che gli effetti negativi individuati possano essere compensati da un qualche effetto positivo.

3.8.   TRASPARENZA

(135)

Gli Stati EFTA pubblicano in un unico sito web, oppure in un unico sito web che riunisca informazioni di diversi siti web (ad esempio, siti regionali), almeno le seguenti informazioni sulle misure di aiuto di Stato notificate: il testo del regime di aiuti notificato e le relative disposizioni di applicazione, l'autorità che concede l'aiuto, i singoli beneficiari, l'importo dell'aiuto per beneficiario e l'intensità dell'aiuto. Questa disposizione si applica agli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi notificati nonché agli aiuti ad hoc. Tali informazioni devono essere pubblicate dopo che è stata adottata la decisione di concessione dell'aiuto, devono essere conservate per almeno 10 anni ed essere messe a disposizione del pubblico senza restrizioni (43).

4.   VALUTAZIONE

(136)

A ulteriore garanzia della limitazione delle distorsioni della concorrenza e degli scambi, l'Autorità può esigere che taluni regimi siano soggetti a una scadenza temporale (di norma 4 anni o meno) e alla valutazione di cui al punto (27).

(137)

Saranno realizzate valutazioni per i regimi in cui il rischio di distorsioni della concorrenza è particolarmente elevato, ovvero che sono in grado di provocare una significativa restrizione della concorrenza se non si procede a un riesame della loro attuazione in tempo utile.

(138)

Tenuto conto degli obiettivi della valutazione e per non gravare in modo sproporzionato sugli Stati EFTA quando gli importi degli aiuti sono limitati, tale obbligo si applica solo ai regimi di aiuto con ingenti dotazioni di bilancio, che presentano caratteristiche innovative o quando siano ipotizzabili significativi cambiamenti tecnologici, regolamentari o di mercato. La valutazione deve essere effettuata da un esperto indipendente dalle autorità che concedono l'aiuto di Stato, sulla base di una metodologia comune (44), e deve essere resa pubblica. La valutazione è presentata all'Autorità in tempo utile per consentirle di considerare l'eventuale prolungamento della misura di aiuto e in ogni caso alla scadenza del regime. L'esatta portata e la metodologia della valutazione saranno definite nella decisione che approva il regime di aiuti. Qualsiasi successiva misura che presenti un analogo obiettivo deve tener conto dei risultati di tale valutazione.

5.   CARTE DEGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE

(139)

Nella presente sezione, l'Autorità stabilisce i criteri per individuare le zone che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c), dell'accordo SEE. Le zone che soddisfano tali condizioni e che lo Stato EFTA intende designare come «a» o «c» devono essere identificate in una carta degli aiuti a finalità regionale da notificare all'Autorità, che quest'ultima deve approvare prima che l'aiuto sia concesso a imprese situate in tali zone. Le carte precisano altresì le intensità massime di aiuto applicabili a queste zone.

5.1.   COPERTURA IN TERMINI DI POPOLAZIONE AMMISSIBILE AGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE

(140)

Dal momento che la concessione di aiuti di Stato a finalità regionale deroga dal divieto generale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che la copertura totale in termini di popolazione nelle regioni assistite degli Stati EFTA debba essere inferiore a quella delle zone non designate.

(141)

Negli orientamenti dell'Autorità in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (45), la copertura nazionale in termini di popolazione era fissata sulla base delle regioni a scarsa densità di popolazione a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE. Il massimale di copertura nazionale in termini di popolazione era fissato al 29,08 % per la Norvegia e al 31,6 % per l'Islanda.

(142)

Gli Stati EFTA presentano determinate specificità di cui è necessario tener conto nella determinazione della copertura ammissibile in termini di popolazione:

a)

a causa del PIL pro capite relativamente elevato negli Stati EFTA, nessuna regione rientra nella deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE (46);

b)

molte delle regioni degli Stati EFTA sono regioni a scarsa densità di popolazione.

A seguito di tali specificità, l'Autorità fisserà la copertura nazionale in termini di popolazione in base alle regioni a scarsa densità di popolazione, in conformità degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (47).

La Norvegia ha otto regioni statistiche di livello 3 a scarsa densità di popolazione che rappresentano il 25,51 % della popolazione norvegese. Di conseguenza, la copertura nazionale in termini di popolazione per la Norvegia per il periodo 2014-2020 è 25,51 %.

L'Islanda ha in totale due regioni statistiche di livello 3 di cui una è a scarsa densità di popolazione e rappresenta il 36,5 % della popolazione islandese. Di conseguenza, la copertura nazionale in termini di popolazione per l'Islanda per il periodo 2014-2020 è 36,5 %.

Il Liechtenstein non ha regioni a scarsa densità di popolazione e di conseguenza non presenta regioni ammissibili in base a tale criterio.

5.2.   LA DEROGA DI CUI ALL'ARTICOLO 61, PARAGRAFO 3, LETTERA a), DELL'ACCORDO SEE

(143)

L'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE sancisce che possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. Secondo la Corte di giustizia, l'uso dei termini «anormalmente» e «grave» all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE dimostra che la deroga riguarda solo le regioni nelle quali la situazione economica è estremamente sfavorevole rispetto a quella dell'Unione nel suo complesso (48).

(144)

L'Autorità ritiene soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE se la regione, corrispondente ad una regione statistica di livello 2, ha un prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in standard di potere d'acquisto (SpA), inferiore al 75 % della media del SEE. Il PIL pro capite (49) di ogni regione e la media del SEE da utilizzare nell'analisi sono determinati con riferimento alle pertinenti statistiche ufficiali. Tuttavia negli Stati EFTA non vi è alcuna regione statistica di livello 2 che soddisfi attualmente tale condizione (50). Ne consegue che nessuna regione degli Stati EFTA rientra nella deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE.

5.3.   LA DEROGA DI CUI ALL'ARTICOLO 61, PARAGRAFO 3, LETTERA c), DELL'ACCORDO SEE

(145)

L'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE sancisce che possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Secondo la Corte di giustizia, «[…] la deroga di cui [all'articolo 107, paragrafo 3] lett. c) […] consente lo sviluppo di determinate regioni, senza essere limitata dalle condizioni economiche contemplate dalla [articolo 107, paragrafo 3] lett. a), perché gli aiuti che vi sono destinati “non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse”. Questa disposizione attribuisce alla Commissione il potere di autorizzare sovvenzioni destinate a promuovere lo sviluppo economico delle regioni di uno Stato membro che sono sfavorite rispetto alla media nazionale» (51). L'Autorità ritiene che lo stesso valga per l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE.

(146)

La metodologia applicabile per determinare la copertura nazionale ammissibile in termini di popolazione nell'ambito degli Stati membri è definita dalla Commissione europea nei relativi orientamenti. Tale metodo prevede quanto segue.

(147)

A norma degli orientamenti della Commissione vi sono due categorie di «zone c»:

a)

zone che soddisfano certe condizioni prestabilite e che uno Stato membro dell'UE può quindi designare come «zone c» senza ulteriori giustificazioni («zone c predefinite»);

b)

zone che uno Stato membro dell'UE può, a sua discrezione, designare come «zone c» purché dimostri che soddisfino certi criteri socioeconomici («zone c non predefinite»).

(148)

A norma degli orientamenti della Commissione, la copertura delle «zone c predefinite» è assegnata sulla base di uno specifico metodo, prescritto nella sezione 5.3.1 di tali orientamenti. Tale metodo implica che le ex «zone a» nel periodo 2011-2013 e le zone scarsamente popolate siano considerate come «zone c predefinite». Poiché gli Stati EFTA non avevano «zone a» nel corso di tale periodo, solo le zone scarsamente popolate rientrano in questa categoria.

5.3.1.    «Zone c predefinite»

(149)

Per le zone scarsamente popolate, uno Stato EFTA dovrebbe, in linea di principio, designare regioni statistiche di livello 2 quelle con meno di 8 abitanti per km2, o regioni statistiche di livello 3 quelle con meno di 12,5 abitanti per km2. Tuttavia, uno Stato EFTA può designare parti di regioni statistiche di livello 3 con meno di 12,5 abitanti per km2 o altre zone limitrofe a queste regioni statistiche di livello 3, purché la densità di popolazione in queste zone sia inferiore a 12,5 abitanti/km2 e la designazione non superi l'assegnazione specifica della «copertura c» di cui al punto (142). Per le zone scarsamente popolate, uno Stato EFTA può designare parti di regioni statistiche di livello 2 per la Norvegia e di livello 3 per l'Islanda con meno di 8 abitanti per km2 o altre zone più ridotte limitrofe a queste regioni statistiche, purché la densità di popolazione in queste zone sia inferiore a 8 abitanti/km2 e la designazione non superi l'assegnazione specifica della «copertura c» di cui al punto (142).

5.3.2.    «Zone c non predefinite»

(150)

L'Autorità ritiene che i criteri utilizzati dagli Stati EFTA per designare le «zone c» debbano rispecchiare la varietà di situazioni in cui la concessione di aiuti a finalità regionale può essere giustificata. I criteri dovrebbero quindi tener conto di determinati problemi socioeconomici, geografici o strutturali facilmente riscontrabili nelle «zone c» e fornire sufficienti garanzie del fatto che la concessione di aiuti a finalità regionale non comporterà una distorsione degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(151)

Pertanto, uno Stato EFTA può designare come «c» le «zone c non predefinite» che soddisfano i seguenti criteri:

a)

criterio 1: zone contigue di almeno 100 000 abitanti (52) situate nelle regioni statistiche di livello 2 o di livello 3 che hanno:

un PIL pro capite inferiore o uguale alla media UE-27, oppure

un tasso di disoccupazione superiore o uguale al 115 % della media nazionale (53);

b)

criterio 2: regioni statistiche di livello 3 con meno di 100 000 abitanti che hanno:

un PIL pro capite inferiore o uguale alla media UE-27, oppure

un tasso di disoccupazione superiore o uguale al 115 % della media nazionale;

c)

criterio 3: isole o zone contigue caratterizzate da una situazione di isolamento geografico simile (es. penisole o zone montagnose) con:

un PIL pro capite inferiore o uguale alla media UE-27 (54), oppure

un tasso di disoccupazione superiore o uguale al 115 % della media nazionale (55), oppure

meno di 5 000 abitanti.

d)

criterio 4: regioni statistiche di livello 3, o parti di tali regioni, che formano zone contigue limitrofe a una «zona a» o che hanno un confine territoriale con un paese che non è uno Stato membro del SEE o dell'EFTA;

e)

criterio 5: zone contigue con almeno 50 000 abitanti (56) che stanno attraversando considerevoli cambiamenti strutturali o sono in grave declino, purché non siano situate in regioni statistiche di livello 3 o in zone contigue che soddisfano le condizioni per essere designate come zone predefinite o le condizioni di cui ai criteri da 1 a 4 (57).

(152)

Per quanto riguarda i criteri di cui al punto (151), la nozione di aree contigue fa riferimento a intere zone di unità amministrative locali (LAU 2) (58) o a un gruppo di zone LAU 2 intere (59). Si riterrà che un gruppo di zone LAU 2 formino una zona contigua se ciascuna di esse ha un confine amministrativo con un'altra zona del gruppo (60).

(153)

Il rispetto della copertura in termini di popolazione consentita per ciascuno Stato EFTA sarà accertato sulla base dei dati più recenti sulla popolazione totale residente nelle zone interessate, pubblicata dall'ufficio statistico nazionale.

5.4.   INTENSITÀ MASSIME DI AIUTO APPLICABILI AGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE AGLI INVESTIMENTI

(154)

L'intensità massima di aiuto nelle «zone c» non deve superare:

a)

il 15 % dell'ESL nelle zone scarsamente popolate e nelle zone (regioni statistiche di livello 3 o loro parti) che hanno un confine territoriale con un paese che non è uno Stato membro del SEE o dell'EFTA;

b)

il 10 % dell'ESL nelle «zone c non predefinite».

5.4.1.   Maggiorazione delle intensità di aiuto per le PMI

(155)

Le intensità massime di aiuto di cui al punto (154) possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni (61).

5.5.   NOTIFICA E DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ

(156)

Successivamente all'adozione dei presenti orientamenti, ciascuno Stato EFTA notifica all'Autorità un'unica carta degli aiuti a finalità regionale, valida dal 1o luglio 2014 al 31 dicembre 2020. Ogni notifica deve includere le informazioni richieste nel modulo di cui all'allegato III.

(157)

L'Autorità esaminerà tutte le carte degli aiuti a finalità regionale notificate alla luce dei presenti orientamenti e adotterà una decisione di approvazione della carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato EFTA interessato. Le carte degli aiuti a finalità regionale sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nel supplemento SEE e formano parte integrante dei presenti orientamenti.

5.6.   MODIFICHE

5.6.1.   Riserva di copertura in termini di popolazione

(158)

Uno Stato EFTA può decidere, su propria iniziativa, di costituire una riserva per quanto riguarda la copertura nazionale in termini di popolazione, che consiste nella differenza tra il massimale di copertura della popolazione per lo Stato EFTA in questione, assegnato dall'Autorità (62), e la copertura per le zone «c» designate nella carta degli aiuti a finalità regionale dallo stesso Stato EFTA.

(159)

Lo Stato EFTA che ha deciso di costituire una tale riserva può, in qualsiasi momento, utilizzarla per aggiungere nella sua carta nuove «zone c» fino a raggiungere il massimale di copertura nazionale. A tal fine, lo Stato EFTA può fare riferimento agli ultimi dati socioeconomici forniti da Eurostat o dall'ufficio statistico nazionale o da altre fonti riconosciute. La popolazione delle «zone c» interessate è calcolata sulla base dei dati sulla popolazione utilizzati per determinare la carta iniziale.

(160)

Lo Stato EFTA deve informare l'Autorità ogni volta che intende utilizzare la propria riserva per aggiungere nuove «zone c», prima di attuare tali modifiche.

5.6.2.   Revisione di medio termine

(161)

Se necessario, l'Autorità effettuerà, in concomitanza con la Commissione europea nel giugno 2016, una revisione di medio termine per individuare eventuali zone che possono essere ammesse a ricevere aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo SEE, stabilendo l'intensità di aiuto in funzione del loro PIL pro capite.

6.   APPLICABILITÀ DELLE NORME IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE

(162)

L'Autorità proroga al 30 giugno 2014 gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (63) e i criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (64).

(163)

Le carte degli aiuti a finalità regionale approvate sulla base degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013 scadono il 31 dicembre 2013. Il periodo di transizione di sei mesi di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento generale di esenzione per categoria (65) non si applica quindi ai regimi di aiuti a finalità regionale attuati nell'ambito del regolamento generale di esenzione per categoria. Per concedere aiuti a finalità regionale dopo il 31 dicembre 2013 sulla base di regimi esistenti che beneficiano dell'esenzione per categoria, gli Stati EFTA sono invitati a notificare il prolungamento delle carte degli aiuti a finalità regionale a tempo debito per consentire all'Autorità di approvarlo entro il 31 dicembre 2013. In linea generale, i regimi approvati sulla base degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 scadono alla fine del 2013, come indicato nella corrispondente decisione dell'Autorità. Ogni eventuale prolungamento di tali regimi deve essere notificato all'Autorità in tempo utile.

(164)

L'Autorità applicherà i principi definiti nei presenti orientamenti per valutare la compatibilità di tutte le misure di aiuto a finalità regionale da concedere dopo il 30 giugno 2014. Gli aiuti a finalità regionale concessi illegalmente o quelli destinati ad essere concessi dopo il 31 dicembre 2013 e prima del 1o luglio 2014 saranno valutati conformemente agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013.

(165)

Poiché devono essere coerenti con la carta degli aiuti a finalità regionale, le notifiche di regimi di aiuti a finalità regionale o di misure di aiuto che si prevede di concedere dopo il 30 giugno 2014 non possono essere considerate complete fintanto che l'Autorità non avrà approvato, mediante decisione, la carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato EFTA interessato, a norma delle disposizioni della sottosezione 5.5. Pertanto, l'Autorità non valuterà, in linea di principio, le notifiche dei regimi di aiuti a finalità regionale destinati ad essere attuati dopo il 30 giugno 2014, o le notifiche di aiuti individuali destinati ad essere concessi dopo tale data, fino a quando non avrà adottato una decisione che approva la carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato EFTA interessato.

(166)

L'Autorità ritiene che l'attuazione dei presenti orientamenti comporterà notevoli modifiche delle norme applicabili agli aiuti a finalità regionale nel SEE. Inoltre, alla luce delle mutate condizioni economiche e sociali nel SEE, risulta necessario valutare se tutti i regimi di aiuti a finalità regionale, compresi gli aiuti agli investimenti e gli aiuti al funzionamento, continuino ad essere giustificati ed efficaci.

(167)

Per questi motivi, l'Autorità propone agli Stati EFTA le seguenti misure opportune conformemente all'articolo 1, della parte I, del protocollo 3, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte:

a)

gli Stati EFTA devono limitare l'applicazione di tutti i regimi di aiuti regionali esistenti che non rientrano in un regolamento di esenzione per categoria e di tutte le carte degli aiuti a finalità regionale agli aiuti destinati ad essere concessi il 30 giugno 2014 o entro tale data;

b)

gli Stati EFTA devono modificare ogni altro regime esistente di aiuti orizzontali che preveda un trattamento specifico per gli aiuti a progetti nelle regioni assistite in modo da assicurare che, dopo il 30 giugno 2014, gli aiuti siano conformi alla carta degli aiuti a finalità regionale applicabile alla data di concessione dell'aiuto;

c)

gli Stati EFTA devono confermare di aver accettato le proposte di cui sopra entro il 31 dicembre 2013.

7.   RELAZIONI E MONITORAGGIO

(168)

Conformemente all'articolo 21 della parte II del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, in combinato disposto con gli articoli 5 e 6 della decisione n. 195/04/COL, gli Stati EFTA presentano relazioni annuali all'Autorità.

(169)

Gli Stati EFTA trasmettono all'Autorità informazioni su ogni aiuto individuale superiore a 3 milioni di EUR concesso nel quadro di un regime, secondo il modello di cui all'allegato IV, entro venti giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

(170)

Gli Stati EFTA sono tenuti a conservare una documentazione dettagliata per tutte le misure di aiuto, comprensiva di tutte le informazioni utili per accertare il rispetto delle condizioni in materia di costi ammissibili e di intensità massime di aiuto. La documentazione deve essere conservata per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto e deve essere messa a disposizione dell'Autorità su richiesta.

8.   REVISIONE

(171)

L'Autorità può decidere di modificare i presenti orientamenti in qualsiasi momento, se ciò risultasse necessario per motivi connessi con la politica di concorrenza o per tener conto di altre politiche del SEE e di impegni internazionali o per qualsiasi altro giustificato motivo.

(1)  Le zone ammissibili a ricevere aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE, comunemente note come «zone a», tendono ad essere le più svantaggiate all'interno del SEE in termini di sviluppo economico. Anche le zone ammissibili ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, ovvero le «zone c», sono tendenzialmente svantaggiate, ma in misura minore. A causa del PIL pro capite relativamente elevato negli Stati EFTA, nessuna regione rientra attualmente nella deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE.

(2)  I presenti orientamenti corrispondono alla comunicazione della Commissione — Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 («gli orientamenti della Commissione»), adottati il 28 giugno 2013 (GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1).

(3)  I supplementi di aiuto a titolo regionale per gli aiuti concessi per tali scopi non vengono pertanto considerati come aiuti a finalità regionale.

(4)  Ogni Stato EFTA identifica queste zone in una carta degli aiuti a finalità regionale sulla base dei criteri di cui alla sezione 5.

(5)  Cfr. a questo proposito la causa 730/79, Philip Morris (Raccolta 1980, pag. 2671, punto 17) e la causa C-169/95, Spagna/Commissione (Raccolta 1997, pag. I-148, punto 20).

(6)  Cfr. a questo proposito la causa T 380/94, AIUFFASS e AKT/Commissione (Raccolta 1996, pag. II-2169, punto 54).

(7)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE», COM(2012) 209 definitivo.

(8)  Come definito nell'allegato II.

(9)  Come definito nell'allegato II(a).

(10)  A seguito della scadenza il 31 dicembre 2013 degli orientamenti dell'Autorità sugli aiuti di Stato alla costruzione navale (GU L 31 del 31.1.2013, pag. 77 e supplemento SEE n. 7del 31.1.2013, pag. 1), i presenti orientamenti riguardano anche gli aiuti a finalità regionale alla costruzione navale. Tutti gli orientamenti dell'Autorità sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(11)  Per trasporto si intende il trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o il trasporto di merci per conto terzi.

(12)  Cfr. gli orientamenti dell'Autorità in materia di aiuti al settore dell'aviazione (GU L 124 del 23.5.1996, pag. 41) in riferimento agli orientamenti comunitari per l'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell'articolo 61 dell'accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione (GU C 350 del 10.12.1994, pag. 5) e agli orientamenti dell'Autorità concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (GU L 62 del 6.3.2008, pag. 30, e supplemento SEE n. 12 del 6.3.2008, pag. 3) come modificati o sostituiti.

(13)  L'Autorità valuterà la compatibilità degli aiuti di Stato al settore dell'energia sulla base della futura disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale e l'energia, che modifica la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale attualmente in vigore, in cui verranno presi in considerazione gli svantaggi specifici delle regioni assistite.

(14)  Orientamenti per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, non ancora pubblicati. Tutti gli orientamenti dell'Autorità sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(15)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 723/2009 del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1), applicato all'interno del SEE in virtù del protocollo 31 dell'accordo SEE, conformemente agli orientamenti dell'Autorità sugli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU L 305 del 19.11.2009, pag. 1, e supplemento SEE n. 60 del 19.11.2009, pag. 1).

(16)  Cfr. il punto (20), lettera i).

(17)  NACE è un acronimo derivato dal titolo francese «Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes» (classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee) utilizzato per designare le varie le classificazioni statistiche delle attività economiche nell'Unione europea.

(18)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(19)   GU L 107 del 28.4.2005, pag. 28, prorogati dalla GU L 48 del 25.2.2010, pag. 27 e dalla decisione dell'autorità 438/12/COL, del 28 novembre 2012, che modifica per la ottantaseiesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (GU L 190 dell'11.7.2013, pag. 91 e supplemento SEE n. 40 dell'11.7.2013, pag. 15). Come precisato al punto 19 dei suddetti orientamenti, l'impresa in difficoltà, dato che è a rischio la sua stessa sopravvivenza, non può essere considerata uno strumento idoneo per la promozione degli obiettivi di altre politiche pubbliche, fintanto che non ne venga ripristinata la redditività.

(20)  Cfr. a questo proposito le cause riunite T-244/93 e T-486/93, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 1995, pag. II-02265).

(21)  Nei presenti orientamenti l'espressione «regione statistica» sarà utilizzata al posto dell'acronimo «NUTS» che figura negli orientamenti della Commissione. L'acronimo NUTS deriva dal titolo «Nomenclature of Territorial Units for Statistics» ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1). Detto regolamento non è ancora stato integrato nell'accordo SEE. Tuttavia, al fine di avere definizioni comuni per soddisfare una crescente domanda di informazioni statistiche a livello regionale, l'ufficio statistico dell'Unione europea, Eurostat, e gli istituti nazionali dei paesi candidati e dell'EFTA hanno convenuto che le regioni statistiche siano definite analogamente alla classificazione NUTS.

(22)  Disponibili all'indirizzo: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(23)  Cfr. il punto (20), lettera n).

(24)  Cfr. la causa C-156/98, Germania/Commissione (Raccolta 2000, pag. I-6857, punto 78)] e la causa C-333/07, Régie Networks/Rhone Alpes Bourgogne (Raccolta 2008, pag. I-10807, punti 94-116).

(25)  Cfr. la causa C-225/91, Matra/Commissione (Raccolta 1993, pag. I-3203, punto 42).

(26)  Cfr. l'allegato V dei presenti orientamenti.

(27)  L'obbligo di mantenere l'investimento nella regione interessata per almeno cinque anni (tre anni per le PMI) non impedisce la sostituzione di impianti o macchinari obsoleti o rotti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo previsto. Tuttavia, gli aiuti a finalità regionale non possono essere concessi per sostituire detti impianti o macchinari.

(28)  Ciò non accade ad esempio nel caso di prestiti agevolati, prestiti partecipativi pubblici o di una partecipazione pubblica che non rispettano il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, delle garanzie statali che contengono elementi di aiuto, nonché del sostegno pubblico concesso nell'ambito della norma «de minimis».

(29)  Gli aiuti ad hoc sono soggetti alle stesse condizioni degli aiuti individuali concessi nell'ambito di un regime, salvo ove diversamente indicato.

(30)  Tuttavia, qualora le previsioni sui costi futuri e sull'andamento delle entrate siano caratterizzate da un elevato grado di incertezza e da una forte asimmetria delle informazioni, l'autorità pubblica può decidere di adottare modelli di compensazione non interamente stabiliti a priori, ma che sono una combinazione del calcolo ex ante ed ex post (per esempio utilizzando meccanismi di recupero che permettano la distribuzione di entrate impreviste).

(31)  Tali investimenti possono creare le condizioni per realizzare ulteriori investimenti in grado di sopravvivere senza aiuti supplementari.

(32)  Cfr. l'allegato III.

(33)  Anche per gli aiuti ad hoc valgono i requisiti di cui ai punti da (60) a (64)dei presenti orientamenti, oltre a quelli della sezione 3.5.2.

(34)  Gli scenari controfattuali sono descritti al punto 57.

(35)  Il valore attuale netto di un progetto è la differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi durante il periodo dell'investimento, attualizzati al loro valore corrente (di solito utilizzando il costo del capitale).

(36)  Il tasso di rendimento interno non si basa sugli utili contabili in un dato anno ma tiene conto dei flussi di cassa futuri attesi durante il periodo dell'investimento ed è definito come il tasso di attualizzazione al quale il valore attuale netto di un flusso di cassa equivale a zero.

(37)  Cfr. la sottosezione 5.4 sulle intensità massime di aiuto.

(38)  Le intensità di aiuto ridotte sono il risultato del meccanismo di cui al punto (20), lettera c), dei presenti orientamenti.

(39)  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea. Proposta della Commissione COM(2011) 611, regolamento FESR/CTE.

(40)  Cfr. il punto (20), lettere h) e i).

(41)  Tra le barriere all'ingresso figurano gli ostacoli di natura giuridica (in particolare i diritti di proprietà intellettuale), le economie di scala e di diversificazione, le barriere all'accesso alle reti e alle infrastrutture. Quando l'aiuto riguarda un mercato in cui il beneficiario è già insediato in qualità di operatore, l'eventuale presenza di barriere all'ingresso può intensificarne il potenziale considerevole potere di mercato e quindi aggravare i possibili effetti negativi.

(42)  In presenza di forti acquirenti sul mercato, è meno probabile che il beneficiario di un aiuto sia in grado di aumentare i prezzi praticati a detti acquirenti.

(43)  Le informazioni devono essere regolarmente aggiornate (per esempio ogni sei mesi) e disponibili in formato aperto.

(44)  L'Autorità può fornire questo metodo comune.

(45)   GU L 54 del 28.2.2008, pag. 1 e supplemento SEE n. 11 del 28.2.2008, pag. 1.

(46)  È da intendersi che nessuna regione degli Stati EFTA soddisfa la condizione del 75 % del PIL pro capite di cui al punto (144).

(47)  In base ai dati di Eurostat per il 2010.

(48)  Causa 248/84, Germania/Commissione (Raccolta 1987, pag. 4036, punto 19); causa C-169/95, Spagna/Commissione (Raccolta 1997, pag. I-148, punto 15); e causa C-310/99, Italia/Commissione (Raccolta 2002, pag. I-2289, punto 77).

(49)  In questo e in tutti i riferimenti successivi al PIL pro capite nei presenti orientamenti, il PIL è misurato in standard di potere d'acquisto.

(50)  Qualora la situazione dovesse mutare, l'Autorità adotterà nuovi orientamenti che tengano conto di tale modifica.

(51)  Causa 248/84, Germania/Commissione (Raccolta 1987, pag. 4036, punto 19);

(52)  Questa soglia si riduce a 50 000 abitanti per gli Stati EFTA che hanno una copertura per le «zone c non predefinite» inferiore a 1 milione di abitanti o a 10 000 abitanti per gli Stati EFTA la cui popolazione è inferiore a 1 milione di abitanti.

(53)  I calcoli relativi alla disoccupazione dovrebbero basarsi sui dati regionali pubblicati dall'ufficio statistico nazionale, utilizzando la media degli ultimi tre anni per i quali tali dati sono disponibili (al momento della notifica della carta nazionale degli aiuti a finalità regionale). Salvo ove diversamente indicato nei presenti orientamenti, il tasso di disoccupazione in relazione alla media nazionale è calcolato su questa base.

(54)  Per stabilire se tali isole o zone contigue hanno un PIL pro capite inferiore o uguale alla media UE-27, lo Stato EFTA può fare riferimento ai dati forniti dall'ufficio statistico nazionale o da altre fonti riconosciute.

(55)  Per determinare se tali isole o zone contigue hanno un tasso di disoccupazione superiore o uguale al 115 % della media nazionale, lo Stato EFTA può fare riferimento ai dati forniti dall'ufficio statistico nazionale o da altre fonti riconosciute.

(56)  Questa soglia si riduce a 25 000 abitanti per gli Stati EFTA che hanno una «copertura c» non predefinita inferiore a 1 milione di abitanti, a 10 000 abitanti per gli Stati EFTA la cui popolazione complessiva è inferiore a 1 milione di abitanti o a 5 000 abitanti per le isole o zone contigue caratterizzate da un isolamento geografico simile.

(57)  Ai fini dell'applicazione del criterio 5, lo Stato EFTA deve dimostrare che le condizioni applicabili sono soddisfatte sulla base di un raffronto tra la situazione delle zone interessate con quella di altre zone nello stesso Stato EFTA o in altri Stati EFTA prendendo in considerazione indicatori socioeconomici riguardanti statistiche strutturali sulle imprese, i mercati del lavoro, i conti delle famiglie, la formazione o altri indicatori analoghi. A tal fine, lo Stato EFTA può fare riferimento ai dati forniti dall'ufficio statistico nazionale o da altre fonti riconosciute.

(58)  Lo Stato EFTA può prendere in considerazione zone LAU 1 invece di zone LAU 2, se le prime hanno una popolazione inferiore rispetto a quelle delle zone LAU 2 di cui fanno parte.

(59)  Lo Stato EFTA può tuttavia designare parti di una zona LAU 2 (o LAU 1), a condizione che la popolazione della zona LAU interessata superi la soglia minima richiesta per le zone contigue ai sensi dei criteri 1 o 5 (comprese le soglie di popolazione ridotte) e che la popolazione delle parti della zona LAU interessate sia pari almeno al 50 % della popolazione minima prevista dal criterio pertinente.

(60)  Per le isole, le frontiere amministrative comprendono i confini marittimi con altre unità amministrative dello Stato EFTA interessato.

(61)  Le intensità di aiuto maggiorate per le PMI non si applicano agli aiuti concessi a favore di grandi progetti di investimento.

(62)  Cfr. il punto 142.

(63)   GU L 54 del 28.2.2008, pag. 1 e supplemento SEE n. 11 del 28.2.2008, pag. 1. Disponibile all'indirizzo: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(64)   GU L 206 del 2.8.2012, pag. 13 e supplemento SEE n. 42 del 2.8.2012, pag. 1. Disponibile all'indirizzo: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(65)  Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3), integrato al punto 1 j nell'allegato XV dell'accordo SEE mediante decisione n. 120/2008 (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 111 e supplemento SEE n. 79 del 18.12.2008, pag. 20) entrata in vigore l'8 novembre 2008.


ALLEGATO I

MODULO PER LA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI SULLE CARTE DEGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE

(1)   

Lo Stato EFTA è tenuto a fornire informazioni per ciascuna delle seguenti categorie di zone proposte per la designazione nella carta, ove applicabile:

zone scarsamente popolate,

«zone c non predefinite» designate sulla base del criterio 1,

«zone c non predefinite» designate sulla base del criterio 2,

«zone c non predefinite» designate sulla base del criterio 3,

«zone c non predefinite» designate sulla base del criterio 4,

«zone c non predefinite» designate sulla base del criterio 5.

(2)   

Per ciascuna categoria lo Stato EFTA fornisce le seguenti informazioni per ogni zona proposta:

identificazione della zona (usando la denominazione regione Statistica di livello 2 o di livello 3 della regione, il codice LAU 2 o LAU 1 delle regioni che costituiscono le regioni contigue o altre denominazioni ufficiali delle unità amministrative in questione),

l'intensità di aiuto proposta nella zona per il periodo 2014-2020 (indicando, se del caso, eventuali aumenti dell'intensità di aiuto come specificato al punto (155)],

la popolazione totale residente nella zona interessata, come specificato al punto (153).

(3)   

Per le zone scarsamente popolate e le zone non predefinite designate sulla base dei criteri da 1 a 5, lo Stato EFTA deve fornire prove adeguate del rispetto di ciascuna delle condizioni di cui ai punti (149) e da (151) a (153).


ALLEGATO II

DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA SIDERURGICA

Ai fini dei presenti orientamenti, per «industria siderurgica» si intendono tutte le attività connesse alla produzione di uno o più dei seguenti prodotti:

a)

ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

b)

prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

c)

prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

d)

prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli;

e)

tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.


ALLEGATO II(a)

DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELLE FIBRE SINTETICHE

Ai fini dei presenti orientamenti, per «industria delle fibre sintetiche» si intende:

a)

l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale; oppure

b)

la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo dei macchinari utilizzati; oppure

c)

qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo dei macchinari utilizzati.


ALLEGATO III

MODULO PER LA DOMANDA DI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE AGLI INVESTIMENTI

1.   

Informazioni sul beneficiario dell'aiuto:

denominazione, indirizzo legale della sede principale, principale settore di attività (codice NACE),

dichiarazione attestante che non si tratta di un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione,

dichiarazione relativa agli aiuti (aiuti de minimis e aiuti di Stato) già ricevuti negli ultimi tre anni per altri progetti nella stessa regione statistica di livello 3 in cui sarà realizzato il nuovo investimento; dichiarazione relativa agli aiuti a finalità regionale già ricevuti o previsti per lo stesso progetto e concessi da altre autorità,

dichiarazione indicante se l'impresa ha chiuso un'attività uguale o simile nel SEE nei due anni precedenti la data riportata sul presente modulo,

dichiarazione indicante se l'impresa ha l'intenzione di chiudere detta attività al momento della presentazione della domanda di aiuto entro i due anni successivi al completamento dell'investimento sovvenzionato.

2.   

Informazioni sul progetto/sull'attività da finanziare:

breve descrizione del progetto/dell'attività,

breve descrizione degli effetti positivi previsti per la zona interessata (per esempio, numero di posti di lavoro creati o mantenuti, attività di RSI, attività di formazione, creazione di un raggruppamento di imprese),

base giuridica pertinente (nazionale, dell'UE o entrambe),

date previste di inizio e di conclusione del progetto/dell'attività,

luogo o luoghi di esecuzione del progetto.

3.   

Informazioni sul finanziamento del progetto/dell'attività:

investimenti e altri costi connessi, analisi costi-benefici per le misure di aiuto notificate,

totale dei costi ammissibili,

importo dell'aiuto necessario all'esecuzione del progetto/dell'attività,

intensità di aiuto.

4.   

Informazioni sulla necessità dell'aiuto e impatto previsto:

breve descrizione della necessità dell'aiuto e del suo impatto sulla decisione relativa all'investimento o all'ubicazione; indicazione di un investimento o di un luogo alternativo in assenza dell'aiuto,

dichiarazione attestante l'assenza di un accordo irrevocabile tra il beneficiario e i contraenti in vista della realizzazione del progetto.


ALLEGATO IV

MODULO PER LA TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI ALL'AUTORITÀ DI CUI AL PUNTO 169

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