22.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 360/6


Ricorso presentato il 19 giugno 2012 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro il Regno di Norvegia

(Causa E-6/12)

2012/C 360/05

Il 19 giugno 2012 l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Xavier Lewis e Fiona M. Cloarec, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard n. 35, 1040 Bruxelles, Belgium ha presentato dinanzi alla Corte EFTA un ricorso contro il Regno di Norvegia.

L'Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di dichiarare che:

1)

mantenendo in vigore la prassi amministrativa in base alla quale non prende in considerazione se un minore, che vive con uno dei genitori al di fuori della Norvegia, sia prevalentemente a carico del genitore residente in Norvegia e separato dall’altro genitore, il Regno di Norvegia viola l’articolo 1, lettera f), punto i), seconda frase dell’atto di cui al punto 1 dell’allegato VI dell’accordo sullo Spazio economico europeo [regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, modificato], adattato all’accordo SEE dal suo protocollo 1, in combinato disposto con l’articolo 76 del medesimo atto;

2)

le spese del presente procedimento sono a carico del Regno di Norvegia.

Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti a sostegno del ricorso:

il capitolo 7 del regolamento (CEE) n. 1408/71 disciplina l’erogazione delle prestazioni familiari nei casi transnazionali,

a norma dell’articolo 1, lettera f), punto i) del regolamento (CEE) n. 1408/71 il termine «familiare» designa «qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate (…); tuttavia, se tali legislazioni considerano familiare o componente il nucleo familiare soltanto una persona che convive con il lavoratore subordinato o autonomo o con lo studente ove la persona in questione sia prevalentemente a carico di quest'ultimo si considererà soddisfatta tale condizione. (…)»,

l’Autorità di vigilanza EFTA fa presente che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (CEE) n. 1408/71, le prestazioni familiari mirano a consentire ad uno dei genitori di dedicarsi all’educazione di un figlio in tenera età; più precisamente a ricompensare l’educazione fornita al bambino, a compensare le altre spese di custodia e di educazione e, eventualmente, ad attenuare gli svantaggi economici determinati dalla rinuncia a un reddito da attività lavorativa,

l’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che gli articoli 73 e 74 del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono finalizzati a garantire ai familiari del lavoratore residente in un altro Stato SEE il diritto alle prestazioni familiari previste dalla legislazione applicabile dello Stato a cui il lavoratore è soggetto,

l’Autorità di vigilanza EFTA fa valere che la prassi amministrativa, in base alla quale, nei casi transnazionali, le autorità norvegesi (cioè il NAV, Servizio lavoro e assistenza sociale norvegese) valutano se il genitore che lavora in Norvegia risieda abitualmente con la sua famiglia in un altro Stato SEE nei periodi in cui non svolge un’attività lavorativa in Norvegia, senza considerare se il minore sia «prevalentemente a carico» del genitore che lavora in Norvegia, viola l’articolo 1, lettera f), punto i), seconda frase del regolamento (CEE) n. 1408/71, in combinato disposto con l’articolo 76 del medesimo regolamento.