18.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/21


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 189/12/COL

del 22 maggio 2012

che esonera la produzione e la vendita all’ingrosso di elettricità in Norvegia dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo,

visto l’atto di cui al punto 4 dell’allegato XVI dell’accordo sullo Spazio economico europeo che stabilisce le procedure per l’aggiudicazione degli appalti nel settore dei servizi pubblici [direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1)] («direttiva 2004/17/CE»), e in particolare l’articolo 30,

visto l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare gli articoli 1 e 3 del relativo protocollo 1,

vista la richiesta presentata da Akershus Energi Vannkraft AS, E-CO Energi AS, EB Kraftproduksjon AS e Østfold Energi AS («i richiedenti») all’Autorità il 24 gennaio 2012,

vista la decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA («l’Autorità») del 19 aprile 2012 che autorizza il membro competente per gli appalti pubblici ad adottare determinate decisioni nel settore degli appalti pubblici (decisione n. 138/12/COL),

previa consultazione del comitato per gli appalti pubblici dell’EFTA che coadiuva l’Autorità di vigilanza EFTA,

considerando quanto segue:

I.   FATTI

(1)

Il 24 gennaio 2012, l’Autorità ha ricevuto da Akershus Energi Vannkraft AS, E-CO Energi AS, EB Kraftproduksjon AS e Østfold Energi AS la richiesta ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2004/17/CE, di approvare l’applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE, alle attività di produzione e vendita all’ingrosso di energia idroelettrica in Norvegia. Con lettere del 17 febbraio 2012, l’Autorità ha chiesto ulteriori informazioni sia alla Norvegia (protocollo n. 624270) che ai richiedenti (protocollo n. 624258). L’Autorità ha ricevuto risposta dalla Norvegia il 20 marzo 2012 e dai richiedenti il 22 marzo 2012.

(2)

La richiesta presentata dai richiedenti, che vanno considerati come imprese pubbliche ai sensi della direttiva 2004/17/CE, concerne la produzione e la vendita all’ingrosso di energia idroelettrica, come specificato nella richiesta.

II.   QUADRO GIURIDICO

(3)

L’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE, dispone che gli appalti destinati a permettere la prestazione di un’attività di cui agli articoli da 3 a 7 non sono soggetti alla direttiva 2004/17/CE se, nello Stato EFTA in cui è esercitata l’attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.

(4)

Ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2004/17/CE, la richiesta di applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 1, deve essere presentata dalle amministrazioni aggiudicatrici, qualora ciò sia previsto dalla legislazione dello Stato SEE interessato. Dalla sezione 15-1, paragrafo 2, del regolamento n. 403 del 7 aprile 2006 sugli appalti nel settore dei servizi pubblici (Forskrift nr. 403 av 7. April 2006 om innkjøp i forsyningssektorene) consegue che le amministrazioni aggiudicatrici possono presentare una richiesta di applicazione dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE, all’Autorità, a condizione che abbiano ottenuto un parere dall’autorità norvegese per la concorrenza.

(5)

I richiedenti hanno ottenuto il parere dell’autorità norvegese per la concorrenza il 16 marzo 2011; quest’ultima è giunta alla conclusione che le attività interessate sono direttamente esposte alla concorrenza su un mercato liberamente accessibile.

(6)

Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato ha attuato e applicato le relative disposizioni della normativa SEE sulla liberalizzazione di un determinato settore o di parti di esso. Tale legislazione figura nell’allegato XI della direttiva 2004/17/CE che, per il settore dell’energia elettrica, rinvia alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (2). La direttiva 96/92/CE è stata sostituita dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (3) («direttiva 2003/54/CE»), che è integrata nel punto 22 dell’allegato IV dell’accordo SEE. Pertanto, l’accesso al mercato è da considerarsi libero se lo Stato norvegese ha attuato e adeguatamente applicato la direttiva 2003/54/CE.

(7)

L’esposizione alla concorrenza deve essere valutata in base a vari indicatori, nessuno dei quali è di per sé determinante. Per quanto riguarda i mercati interessati dalla presente decisione, un parametro da prendere in considerazione è la quota di mercato degli operatori principali in un determinato mercato. Un altro criterio è il grado di concentrazione di tali mercati. Considerate le caratteristiche dei mercati interessati è opportuno tener conto anche di altri fattori, quali il funzionamento del mercato di bilanciamento, la concorrenza tariffaria e il grado di cambio di fornitore da parte dei clienti.

III.   VALUTAZIONE

(8)

Il mercato del prodotto interessato è la produzione e la vendita di energia elettrica all’ingrosso (4). Il mercato comprende pertanto la produzione di elettricità presso le centrali elettriche e l’importazione di elettricità attraverso le interconnessioni allo scopo di rivenderla direttamente a grandi clienti industriali o ai dettaglianti.

(9)

Il mercato norvegese dell’energia elettrica all’ingrosso è in larga misura integrato nel mercato nordico (Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia). Una quota consistente della produzione di energia elettrica nella regione nordica è negoziata sulla borsa comune nordica gestita da Nord Pool Spot AS (Nord Pool) per la contrattazione della fornitura fisica dell’elettricità. La borsa dell’energia elettrica di Nord Pool include i mercati dell’elettricità all’ingrosso di Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia ed Estonia.

(10)

Nord Pool opera su due mercati per la negoziazione all’ingrosso dell’energia elettrica: il mercato «del giorno prima» Elspot, in cui i contratti di compravendita su base oraria di energia elettrica vengono negoziati quotidianamente, con fornitura fisica dell’energia acquistata entro le 24 ore successive; e il mercato Elbas che è un mercato continuo, transfrontaliero e infragiornaliero che permette di effettuare adeguamenti alle transazioni realizzate nel mercato Elspot fino a un’ora prima della consegna. Questi mercati insieme hanno coperto il 74 % del consumo elettrico della regione nordica nel 2010, con un volume di 307 TWh. Il restante volume scambiato viene negoziato bilateralmente tra il fornitore e il cliente.

(11)

Il mercato nordico è suddiviso in varie aree di offerta che sono abbinate alle interconnessioni. Il prezzo di vendita sul mercato Elspot si basa sulle offerte di acquisto e di vendita di tutti i partecipanti al mercato e pertanto riequilibra l’offerta e la domanda per ciascuna ora, per le 24 ore successive. Il meccanismo che determina i prezzi sul mercato Elspot adegua il flusso di energia elettrica tra le interconnessioni sul mercato alla capacità di contrattazione disponibile data dai gestori della rete di trasmissione dei paesi nordici.

(12)

I limiti della capacità di trasmissione nella regione nordica possono provocare una congestione temporanea che suddivide l’area geografica in vari mercati più piccoli. Nei punti di interconnessione tra i paesi nordici e all’interno della Norvegia, si utilizzano meccanismi di prezzo per alleggerire la congestione introducendo prezzi diversi per le differenti aree Elspot. Possono pertanto sussistere prezzi diversi nelle aree tariffarie che bilanciano la domanda e l’offerta nella regione.

(13)

Di conseguenza, il mercato geografico rilevante può subire variazioni da un’ora all’altra. In caso di congestione, il mercato geografico rilevante è più ristretto dell’area nordica e può coincidere con le aree nazionali di offerta.

(14)

Attualmente in Norvegia ci sono cinque aree di offerta (5).

(15)

Tuttavia la percentuale di ore in cui si verificano delle differenze di prezzo tra le aree all’interno della regione nordica è limitata:

Area tariffaria

% ore isolate

N. 1 — Oslo

1,4 %

N. 2 — Kristiansand

16,4 %

N. 3 — Trondheim

6,2 %

N. 4 — Tromsø

6,6 %

N. 5 — Bergen

4,1 %

15.3.2010-11.3.2011

Per la maggior parte del tempo, le aree di prezzo sono connesse:

Fascia di aree tariffarie

% ore connesse

N. 1 — N. 2

77,7 %

N. 1 — N. 3

48,0 %

N. 1 — N. 5

94,9 %

N. 2 — N. 5

76,6 %

N. 3 — N. 4

89,9 %

N. 1 — N. 2 — N. 5

75,7 %

N. 3 — N. 4 — Svezia

76,3 %

15.3.2010-11.3.2011

Le aree tariffarie norvegesi sono generalmente integrate con la Svezia.

(16)

La possibilità che si verifichino congestioni può destare preoccupazioni circa il potenziale sfruttamento di strozzature temporanee che potrebbero aumentare il potere del mercato locale. Su tale base, le autorità per la concorrenza norvegesi hanno deciso che il mercato geografico di riferimento è quello della regione nordica nelle ore prive di congestione e viene invece suddiviso in aree più limitate durante le ore di congestione (6).

(17)

La questione di come definire il mercato, includendo la regione nordica oppure in senso più ristretto, rimarrà aperta, visto che il risultato dell’analisi rimane inalterato a prescindere dal fatto che si applichi una definizione più o meno ampia.

(18)

Alla luce delle informazioni attualmente disponibili, e ai fini del presente documento, si ritiene che la Norvegia abbia pienamente attuato e applicato la direttiva 2003/54/CE. Di conseguenza, conformemente all’articolo 30, paragrafo 3, il mercato è considerato liberamente accessibile sul territorio della Norvegia.

(19)

L’Autorità, in linea con la Commissione europea (7), analizzerà la quota di mercato dei tre principali produttori, il grado di concentrazione del mercato e il suo livello di liquidità.

(20)

In riferimento alla produzione di energia elettrica, la Commissione ritiene che «un indicatore del grado di concorrenza sui mercati nazionali è rappresentato dalla quota di mercato totale dei tre principali produttori» (8).

(21)

La quota di mercato aggregata in termini di capacità produttiva dei tre principali produttori nella regione nordica nel 2010 è stata di 45,1 % (Vattenfall: 18,8 %, Statkraft: 13,3 % e Fortum: 13 %), il che costituisce un livello accettabile.

(22)

Il grado di concentrazione in Norvegia, come misurato dall’indice Hirschman-Herfindahl (HHI) sulla base della capacità, era di 1 826 nel 2008 (9).

(23)

Il mercato nordico di energia elettrica all’ingrosso deve essere considerato un mercato concorrenziale. La transizione verso un mercato aperto nella regione nordica ha avuto esito positivo. Dopo l’apertura di un mercato comune tra la Norvegia e la Svezia nel 1996, altri paesi nordici hanno successivamente aderito al mercato: la Finlandia nel 1998, la Danimarca nel 1999/2000 e l’Estonia nel 2010. Circa il 74 % del consumo di energia elettrica nella regione nordica nel 2010 è stato contrattato in borsa. Sono oltre 300 gli operatori di borsa accreditati.

(24)

Come illustrato, le strozzature causate dalla congestione sono rare e temporanee. Esiste quindi una pressione competitiva costante che deriva dalla possibilità di ottenere energia elettrica dall’esterno del territorio norvegese. Non si applica alcuna tariffa per la trasmissione di energia elettrica tra i paesi nordici. Le frequenti connessioni senza congestioni tra la Norvegia e altre aree tariffarie fanno sì che all’interno del territorio norvegese non sia possibile investire nel settore dell’elettricità senza tener conto degli altri produttori presenti sul mercato nordico. Inoltre, i prezzi per la vendita all’ingrosso di elettricità sono fissati da Nordpool, che gestisce una piattaforma per la contrattazione con forte liquidità.

(25)

Anche il meccanismo dei mercati di bilanciamento va considerato come un indicatore, non solo in riferimento alla produzione ma anche per i mercati all’ingrosso. Infatti, gli operatori di mercato che non riescono ad adattare facilmente il proprio portafoglio di produzione alle caratteristiche della clientela rischiano di essere penalizzati dalla differenza tra il prezzo al quale il gestore della rete di trasmissione (GRT) vende l’energia di compensazione e il prezzo al quale acquista la produzione eccedente. I prezzi possono essere imposti direttamente al GRT dall’autorità di regolamentazione, oppure fissati mediante un meccanismo di mercato, in cui il prezzo è determinato dalle offerte di altri produttori che intendono regolare la loro produzione al rialzo o al ribasso. Nella regione dei paesi nordici esiste un mercato di bilanciamento quasi completamente integrato per la fornitura di energia di compensazione e le caratteristiche principali di questo mercato (prezzi basati sul mercato e divario ridotto tra il prezzo di acquisto dal GRT e il prezzo di vendita) sono tali che è opportuno considerarlo un indicatore di esposizione diretta alla concorrenza.

(26)

Alla luce di questi elementi si dovrebbe pertanto poter concludere che il mercato esaminato è direttamente esposto alla concorrenza, indipendentemente dal fatto di considerare che la sua estensione geografica comprenda l’intera regione nordica oppure venga inteso in senso più ristretto.

IV.   CONCLUSIONE

(27)

In considerazione dei fattori sopra citati, in Norvegia la condizione dell’esposizione diretta alla concorrenza prevista all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE deve essere considerata soddisfatta per quanto riguarda la produzione e la vendita all’ingrosso di elettricità. Inoltre, come indicato al considerando 18, si considera soddisfatta la condizione di libero accesso all’attività. Di conseguenza, non si applica la direttiva 2004/17/CE quando gli organismi contraenti aggiudicano appalti destinati a consentire la produzione o la vendita all’ingrosso di elettricità in queste aree geografiche, né quando si organizzano concorsi per l’esercizio di tale attività.

(28)

La presente decisione si basa sulla situazione giuridica e di fatto esistente il 24 gennaio 2012, come risulta dalle informazioni trasmesse dai richiedenti. Essa potrà essere rivista qualora, a seguito di cambiamenti significativi della situazione giuridica e di fatto, le condizioni di applicabilità di cui all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE, non siano più soddisfatte.

(29)

La presente decisione è presa unicamente al fine di accordare un esonero ai sensi dell’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE e non pregiudica l’applicazione delle norme sulla concorrenza.

(30)

La presente decisione si applica alla produzione e alla vendita all’ingrosso di elettricità in Norvegia e non riguarda le attività di trasmissione, distribuzione e fornitura al dettaglio di energia elettrica in Norvegia.

(31)

I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato per gli appalti pubblici dell’EFTA che coadiuva l’Autorità di vigilanza EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’atto di cui al punto 4 dell’allegato XVI dell’accordo sullo Spazio economico europeo che stabilisce le procedure per l’aggiudicazione degli appalti nel settore dei servizi pubblici (direttiva 2004/17/CE) non si applica agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori e destinati a consentire le attività di produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica in Norvegia.

Articolo 2

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2012

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Membro del Collegio

Xavier LEWIS

Direttore


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

(3)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. La direttiva 2003/54/CE è stata integrata nell'accordo SEE con la decisione n. 146/2005 del Comitato misto SEE, del 2 dicembre 2005 (GU L 53 del 23.2.2006, pag. 43), ed è entrata in vigore negli Stati EFTA il 1o giugno 2007.

(4)  Cfr. le decisioni della Commissione europea, del 26 gennaio 2011, nel caso COMP/M.5978 — GDF Suez/International Power, del 22 dicembre 2008, nel caso COMP/M.5224 — EDF/British Energy, del 14 novembre 2006, nel caso COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez, del 9 dicembre 2004 e nel caso M.3440 — EDP/ENI/GDP. Cfr. anche le decisioni adottate dalla Commissione che esonerano la produzione e la vendita di elettricità in Svezia e in Finlandia dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE, la decisione del 19 giugno 2006 in base alla quale l’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE, si applica alla produzione e alla vendita di energia elettrica in Finlandia, escluse le isole Åland, e la decisione del 29 ottobre 2007 che esonera la produzione e la vendita di elettricità in Svezia dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE.

(5)  Oslo — N. 1, Kristiansand — N. 2, Trondheim — N. 3, Tromsø — N. 4 e Bergen — N. 5. Il 5 settembre 2011 il confine tra le aree n. 2 e n. 5 è stato spostato più a nord poiché una nuova connessione è entrata in funzione. I dati forniti nella richiesta non tengono conto di questo cambiamento.

(6)  Cfr. le decisioni del ministero della Pubblica amministrazione del 14 ottobre 2002Statkraft — Agder Energi e del 7 febbraio 2003Statkraft — Trondheim Energiverk.

(7)  Decisione del 19 giugno 2006 in base alla quale l’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE, si applica alla produzione e alla vendita di energia elettrica in Finlandia, escluse le isole Åland, e decisione del 29 ottobre 2007 che esonera la produzione e la vendita di elettricità in Svezia dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE, paragrafi 7-13.

(8)  Cfr. la relazione sui progressi compiuti nella realizzazione del mercato interno del gas e dell'elettricità, COM(2005) 568 definitivo del 15 novembre 2005, e la decisione del 29 ottobre 2007 che esonera la produzione e la vendita di elettricità in Svezia dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE.

(9)  Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, allegato tecnico alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Relazione sullo stato di avanzamento della creazione del mercato interno del gas e dell'elettricità, COM(2010) 84 definitivo, pag. 12.