16.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/21


Ricorso proposto il 15 dicembre 2011 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro l'Islanda

(Causa E-16/11)

2012/C 44/06

Il 15 dicembre 2011 l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Xavier Lewis e Gjermund Mathisen, in qualità di agenti, Rue Belliard n. 35, 1040 Bruxelles (Belgio), ha presentato ricorso dinanzi alla Corte EFTA contro la Repubblica d'Islanda.

L'autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA:

1)

di dichiarare che, non avendo versato ai depositanti della banca Icesave nei Paesi Bassi e nel Regno Unito l'importo minimo dell'indennizzo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, dell'atto di cui al punto 19 bis dell'allegato IX dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi), entro i termini di cui all’articolo 10 dell'atto, l'Islanda è venuta meno agli obblighi derivanti da tali atti, in particolare gli articoli 3, 4, 7 e 10, e/o l'articolo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo;

nonché

2)

di condannare l'Islanda al pagamento delle spese.

Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti a sostegno del ricorso:

la direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, di cui al punto 19 bis dell'allegato IX dell'accordo SEE, come modificata, prevede un livello minimo di norme armonizzate per quanto riguarda i sistemi di garanzia dei depositi. All’epoca dei fatti, la direttiva 94/19/CE è stata recepita dall'Islanda con legge n. 98/1999 sulle garanzie dei depositi e i sistemi di indennizzo degli investitori. Ai sensi della direttiva 94/19/CE, i sistemi di garanzia dei depositi devono coprire il totale dei depositi del medesimo depositante fino a un importo di 20 000 ECU/EUR in caso di indisponibilità di depositi,

all'inizio dell'ottobre 2008 la banca islandese Landsbanki Íslands hf. è fallita ed è stata rilevata dallo Stato islandese. I depositanti nelle filiali estere della banca Landsbanki («Icesave») nel Regno Unito e nei Paesi Bassi hanno perso l'accesso ai loro depositi,

l'autorità di vigilanza EFTA sostiene che, non avendo versato ai depositanti della banca Icesave nei Paesi Bassi e nel Regno Unito l'importo minimo dell'indennizzo entro i termini di cui alla direttiva 94/19/CE, l’Islanda ha mancato di ottemperare agli obblighi derivanti dall'articolo 3, paragrafo 1, dall'articolo 4, paragrafo 1, dall'articolo 7, paragrafo 1, e dall'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 94/19/CE. In aggiunta o in alternativa, l'autorità di vigilanza EFTA sostiene che l'Islanda ha violato il divieto di discriminazione fondato sulla nazionalità ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo SEE.