10.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/6


Ricorso proposto il 29 agosto 2011 da Hurtigruten ASA contro l'Autorità di vigilanza EFTA

(Causa E-10/11)

2011/C 325/03

Il 29 agosto 2011 la Hurtigruten ASA, rappresentata da Siri Teigum e Odd Stemsrud, avvocati della Advokatfirmaet Thommessen AS — Haakon VIIs gate 10, 0116 Oslo, Norvegia — ha proposto ricorso dinanzi alla Corte EFTA contro l'Autorità di vigilanza EFTA.

La ricorrente chiede alla Corte EFTA di:

1)

annullare la decisione n. 205/11/COL dell’Autorità di vigilanza EFTA, del 29 giugno 2011, relativa all’accordo complementare sul servizio Hurtigruten;

2)

in alternativa, dichiarare nulli gli articoli 2, 3 e 4 della decisione n. 205/11/COL dell’Autorità di vigilanza EFTA, del 29 giugno 2011, nella misura in cui essi prevedono il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 della suddetta decisione; e

3)

condannare l’Autorità di vigilanza EFTA al pagamento delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Hurtigruten ASA.

Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti a sostegno del ricorso:

la ricorrente, Hurtigruten ASA, è una società per azioni che svolge attività di viaggi e trasporti in Norvegia e all’estero,

in data 28 novembre 2008 le autorità norvegesi hanno informato l’Autorità di vigilanza EFTA in merito alla rinegoziazione dell’accordo con la Hurtigruten ASA sull’acquisizione di servizi di trasporto tra Bergen e Kirkenes in Norvegia. Il 14 luglio 2010 l’Autorità di vigilanza EFTA ha informato le autorità norvegesi della sua intenzione di avviare, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 all'accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia EFTA, un procedimento d’indagine formale riguardo ai pagamenti aggiuntivi alla Hurtigruten nel 2008,

con la sua decisione n. 205/11/COL, l'Autorità di vigilanza EFTA ha stabilito che l'accordo complementare costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il funzionamento dell'accordo SEE ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, di detto accordo, nella misura in cui esso rappresenta una forma di compensazione eccessiva degli obblighi di servizio pubblico,

la ricorrente sostiene, tra l'altro, che l'Autorità di vigilanza EFTA abbia fondato la decisione impugnata su errori manifesti di diritto e/o di valutazione:

con riferimento all’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE, concernente il diritto del governo norvegese di assicurare che l’attività di un’impresa incaricata di fornire servizi di interesse economico generale non sia ostacolata quando la continuità della sua operatività sia a rischio, nonché al livello di compensazione che possa essere conferita in dette circostanze,

con riferimento all’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE e alla giurisprudenza Altmark nonché alla successiva applicazione della decisione,

con riferimento all’articolo 61, paragrafo 3, dell’accordo SEE e degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; e

chiede che la decisione sia annullata in quanto l'Autorità di vigilanza EFTA non ha motivato la sua decisione come previsto dall'articolo 16 dell’Accordo tra gli Stati EFTA relativo all'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, ha violato il principio di buona amministrazione, ha violato il dovere di eseguire la due diligence, non ha rispettato l’obbligo di una base giuridica previsto dal protocollo 3 al suddetto accordo e/o ha violato il principio di certezza del diritto.