23.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 256/9


Ricorso proposto il 9 luglio 2010 da Swisscom RE Aktiengesellschaft contro l'Autorità di vigilanza EFTA

(causa E-7/10)

2010/C 256/09

Il 9 luglio 2010 la società Swisscom RE Aktiengesellschaft, rappresentata da Michael Sánchez Rydelski, avvocato della suddetta Swisscom RE Aktiengesellschaft, Kirchstrasse 12, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN, ha proposto ricorso contro l'Autorità di vigilanza EFTA.

Swisscom RE Aktiengesellschaft chiede che la Corte EFTA voglia:

1.

annullare la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 97/10/COL del 24 marzo 2010 concernente la tassazione delle società di assicurazione vincolate (captive) ai sensi della legge tributaria del Liechtenstein;

2.

in via subordinata, dichiarare nulli gli articoli 3 e 4 della decisione n. 97/10/COL dell’Autorità di vigilanza EFTA del 24 marzo 2010, nella misura in cui prevedono il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 della suddetta decisione;

e

3.

condannare l’Autorità di vigilanza EFTA al pagamento delle spese processuali.

Circostanze di fatto e di diritto e motivi dedotti a sostegno del ricorso:

la ricorrente, Swisscom RE Aktiengesellschaft, società interamente controllata da Swisscom AG, ha effettuato operazioni di riassicurazione vincolate in Liechtenstein per il gruppo Swisscom dal momento della sua creazione nel 1997;

la ricorrente afferma che l'Autorità di vigilanza EFTA ha applicato erroneamente l'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Le misure fiscali del Liechtenstein non costituiscono aiuto di Stato in quanto le imprese vincolate (capitve) non sono considerate imprese ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Inoltre, le misure fiscali del Liechtenstein non possono essere ritenute misure selettive ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

La ricorrente afferma inoltre che:

se la Corte dovesse stabilire che le misure fiscali del Liechtenstein costituiscono aiuto di Stato, l'Autorità di vigilanza EFTA è incorsa in errore nell'ordinare il recupero del presunto aiuto a partire dal 6 novembre 2001;

l'Autorità di vigilanza EFTA nella sua valutazione non ha fornito una motivazione adeguata su punti essenziali, come prevede l'articolo 16 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.