16.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/43


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 159/10/COL

del 21 aprile 2010

relativa a garanzie supplementari concesse alla Norvegia in relazione alla rinotracheite bovina infettiva

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 17, e il protocollo 1, in particolare l’articolo 4, lettera d),

visto l’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), e il protocollo 1, in particolare l’articolo 1, lettera c),

visto l’atto di cui al punto 4.1.1 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE, direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificato e adeguato all’Accordo SEE dal protocollo 1, in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,

visto l’atto di cui al punto 4.2.80 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE, decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l’approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (2), come modificato,

vista la decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 74/94/COL del 27 giugno 1994 concernente garanzie supplementari per i bovini destinati alla Norvegia con riferimento alla rinotracheite bovina infettiva (3), recante modifica della decisione n. 31/94/COL (4), che concede alla Norvegia garanzie supplementari per tutelare il suo status di paese indenne dalla rinotracheite bovina infettiva,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione n. 74/94/COL sono state concesse alla Norvegia garanzie supplementari per i bovini in relazione alla rinotracheite bovina infettiva.

(2)

Dall’adozione della decisione n. 74/94/COL, la legislazione dell’Unione europea sulle garanzie supplementari in relazione alla rinotracheite bovina infettiva è stata modificata per garantire la coerenza con le norme internazionali su tale malattia e un migliore controllo all’interno dell’Unione.

(3)

Con decisione del comitato misto n. 48/2005 (5), la decisione 2004/558/CE, quale modificata, è stata integrata nell’accordo SEE quale punto 4.2.80 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo.

(4)

Il governo norvegese ritiene che il suo territorio sia indenne dalla rinotracheite bovina infettiva in conformità con l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE. La Norvegia ha trasmesso all’Autorità di vigilanza EFTA documenti giustificativi a sostegno del fatto che la situazione viene tenuta sotto controllo e che pertanto è in atto un’adeguata sorveglianza per garantire che il territorio norvegese sia indenne dalla rinotracheite bovina infettiva.

(5)

La Norvegia ha chiesto all’Autorità di vigilanza EFTA di aggiornare la decisione n. 74/94/COL per tener conto delle nuove modifiche legislative nel campo delle garanzie supplementari per gli scambi di animali della specie bovina all’interno dell’Unione in relazione alla rinotracheite bovina infettiva.

(6)

È pertanto opportuno, ai fini di chiarezza e coerenza giuridica, abrogare la decisione n. 74/94/COL in conformità con le ultime modifiche legislative nel campo delle garanzie supplementari per gli scambi di animali della specie bovina all’interno dell’Unione in relazione alla rinotracheite bovina infettiva.

(7)

La nuova decisione manterrà le stesse garanzie concesse in precedenza alla Norvegia, allineandole altresì ai nuovi criteri fissati nella legislazione SEE pertinente, in particolare la decisione 2004/558/CE, quale modificata.

(8)

I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato veterinario EFTA, che assiste l’Autorità di vigilanza EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Tutte le regioni della Norvegia sono indenni dalla rinotracheite bovina infettiva.

Articolo 2

Vengono concesse alla Norvegia, per gli scambi all’interno dello Spazio economico europeo di animali della specie bovina, le garanzie supplementari in relazione alla rinotracheite bovina infettiva stabilite nella decisione 2004/558/CE, quale modificata.

Articolo 3

La Norvegia gode del medesimo status degli Stati membri dell’UE elencati nell’allegato II della decisione 2004/558/CE, quale modificata.

Articolo 4

La decisione n. 74/94/COL è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 21 aprile 2010.

Articolo 6

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Articolo 7

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2010

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Per SANDERUD

Presidente

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Membro del Collegio


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)  GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20, e supplemento SEE n. 22 del 24.4.2008, pag. 170.

(3)  GU L 247 del 22.9.1994, pag. 50.

(4)  GU L 138 del 2.6.1994, pag. 43.

(5)  GU L 239 del 15.9.2005, pag. 15.