25.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 48/27


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 433/09/COL

del 30 ottobre 2009

che modifica per la settantatreesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

VISTO l’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

VISTO l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (2), in particolare l’articolo 24 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che, ai sensi dell’articolo 24 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità di vigilanza EFTA rende esecutive le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato;

considerando che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità di vigilanza EFTA emette avvisi o orientamenti nei settori definiti dall’accordo SEE, quando tale accordo o l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte esplicitamente lo prevedano oppure quando l’Autorità di vigilanza EFTA lo ritenga necessario;

rammentando le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (3) adottate il 19 gennaio 1994 dall’Autorità di vigilanza EFTA (4);

considerando che il capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA relativo agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (5) giunge in scadenza il 30 novembre 2009 (6);

considerando che detto capitolo corrisponde agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (7), in scadenza il 9 ottobre 2009 (8);

considerando che il 9 luglio 2009 la Commissione europea ha adottato una comunicazione relativa alla proroga, fino al 9 ottobre 2012, degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 9 luglio 2009;

considerando che la comunicazione della Commissione europea relativa alla proroga degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà è rilevante anche per lo Spazio economico europeo;

considerando che si deve garantire l’applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato;

considerando che, conformemente al punto II delle «DISPOSIZIONI GENERALI», parte finale dell’allegato XV dell’accordo SEE, l’Autorità di vigilanza EFTA — previa consultazione della Commissione — adotta atti corrispondenti a quelli adottati dalla Commissione europea;

considerando che il capitolo attualmente in vigore relativo agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà giunge in scadenza il 30 novembre 2009 ed è pertanto necessario prorogarne la validità,

previa consultazione della Commissione europea,

previa consultazione degli Stati EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La validità del capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA relativo agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà è prorogata fino al 30 novembre 2012.

Articolo 2

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2009.

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Per SANDERUD

Presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON

Membro del Collegio


(1)  In appresso denominato «accordo SEE».

(2)  In appresso denominato «accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte».

(3)  In appresso denominate «guida sugli aiuti di Stato».

(4)  Pubblicate inizialmente nella G.U L 231 del 3.9.1994 pag. 1, e nel supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994 pag. 1.

(5)  Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 305/04/COL, pubblicata nella GU L 107 del 28.4.2005, pag. 28, supplemento SEE n. 21 del 28.4.2005, pag. 1.

(6)  Punto 89 della decisione n. 305/04/COL, cfr. riferimento di cui alla nota 5.

(7)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(8)  Punto 102 del documento di cui alla nota 7.