8.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/16


Richiesta di parere consultivo della Corte EFTA da parte dell'Oslo tingrett nella causa Therese Slinning contro lo Stato norvegese, rappresentato dal Consiglio per le esenzioni e il ricorso a trattamenti sanitari all'estero

(Causa E-1/08)

(2008/C 113/13)

L'Oslo tingrett (tribunale distrettuale di Oslo), con lettera del 16 gennaio 2008, protocollata presso la Corte in data 21 gennaio 2008, ha presentato alla Corte EFTA una richiesta di parere consultivo in relazione alla causa Therese Slinning contro lo Stato, rappresentato dal Consiglio per le esenzioni e il ricorso a trattamenti sanitari all'estero, in merito ai seguenti quesiti:

1)

Risulta compatibile con gli articoli 36 e 37 dell'accordo SEE e con l'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio rifiutare la copertura delle spese sostenute per trattamenti all'estero che debbano essere considerati sperimentali o basati su test secondo gli standard medici internazionali, qualora l'interessato non abbia diritto a tali cure nel proprio Stato di residenza?

2)

Ha rilevanza per la risposta alla domanda n. 1 il fatto che il metodo di trattamento in questione debba essere considerato attuato nello Stato di residenza dell'interessato o che tale Stato stia vagliando la possibilità di introdurlo?

3)

Risulta compatibile con gli articoli 36 e 37 dell'accordo SEE rifiutare la copertura delle spese sostenute per trattamenti ospedalieri all'estero qualora il paziente abbia accesso nel proprio Stato di residenza a cure mediche ritenute adeguate sulla base di metodi riconosciuti a livello internazionale, in un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico?

Per la risposta a questa domanda, ha rilevanza il fatto che:

a)

la copertura delle spese possa essere rifiutata anche se il trattamento ricevuto all'estero può essere considerato più avanzato rispetto al trattamento offerto dallo Stato di residenza?

b)

il paziente, avendo preferito un trattamento all'estero ad adeguate cure nel proprio Stato di residenza, non riceva copertura per le spese sostenute per il trattamento all'estero per un ammontare pari alle spese che avrebbe dovuto sostenere per il trattamento offerto dal proprio Stato di residenza?

4)

Per la risposta alle precedenti domande, ha rilevanza il fatto che:

a)

al paziente, in realtà, non sia stato offerto nello Stato di residenza il trattamento in questione, che può essere considerato adeguato?

b)

il trattamento prestato all'estero abbia comportato un miglioramento delle condizioni di salute del paziente in questione?