11.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148/55 |
DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
N. 637/08/COL
dell’8 ottobre 2008
che modifica per la sessantaseiesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato
L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (1),
VISTO l’accordo sullo Spazio economico europeo (2), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,
VISTO l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare l’articolo 24 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b),
CONSIDERANDO che, ai sensi dell’articolo 24 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità rende esecutive le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato,
CONSIDERANDO che, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell’accordo SEE, sempre che tale accordo o l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla corte lo preveda esplicitamente e l’autorità lo consideri necessario,
RAMMENTANDO le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato adottate il 19 gennaio 1994 dall’Autorità (4),
CONSIDERANDO che, l’8 luglio 2008, la Commissione delle Comunità europee (5) europea ha adottato una comunicazione concernente la proroga della disciplina per gli aiuti di Stato alla costruzione navale che estende la validità degli orientamenti in essa contenuti fino al 31 dicembre 2011 (6),
CONSIDERANDO che detta comunicazione è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo,
CONSIDERANDO che si deve garantire l’applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato,
CONSIDERANDO che, ai sensi del punto II delle «Disposizioni generali», nella parte finale dell’allegato XV dell’accordo SEE, l’Autorità, previa consultazione con la Commissione CE, adotta atti corrispondenti a quelli della Commissione stessa,
DOPO AVER CONSULTATO la Commissione CE il 9 settembre 2008,
RAMMENTANDO che, con lettera del 9 settembre 2008, l’Autorità ha invitato gli Stati EFTA a presentare osservazioni a riguardo e che questi non hanno sollevato obiezioni,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La validità del capitolo degli orientamenti sugli aiuti di Stato alla costruzione navale dell’Autorità di vigilanza EFTA è prorogata al 31 dicembre 2011. Il paragrafo 31 di tali orientamenti è redatto nel modo seguente:
«La disciplina è applicabile dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2011 al più tardi. Nel corso di tale periodo essa può essere modificata dall’Autorità.»
La nota a piè di pagina 1 degli orientamenti sugli aiuti di Stato alla costruzione navale è redatta nel modo seguente:
«Questo capitolo corrisponde alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla costruzione navale (GU C 317 del 30.12.2003, pag. 11), modificata dalla Commissione il 24 ottobre 2006 (GU C 260 del 28.10.2006, pag. 7) e l’8 luglio 2008 (GU C 173 dell’8.7.2008, pag. 3).»
Articolo 2
Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.
Fatto a Bruxelles, l’8 ottobre 2008.
Per l’Autorità di vigilanza EFTA
Per SANDERUD
Presidente
Kristján Andri STEFÁNSSON
Membro del collegio
(1) Di seguito «Autorità».
(2) Di seguito «accordo SEE».
(3) Di seguito «accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte».
(4) Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE e dell’articolo 1 del protocollo 3 all’accordo che istituisce un’Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata ed emessa dall’Autorità il 19 gennaio 1994, pubblicata nella GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1 e supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994, pag. 1. La guida è stata modificata da ultimo il 16 luglio 2008 (di seguito «guida sugli aiuti di Stato»). La versione aggiornata della guida sugli aiuti di Stato è pubblicata sul sito Internet dell’Autorità: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/state_aid_guidelines/
(5) Di seguito «Commissione CE».
(6) GU C 173 dell’8.7.2008, pag. 3.