5.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 138/20


Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'atto di cui al punto 64a dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie]

Imposizione di oneri di servizio pubblico per voli di linea andata e ritorno tra Værøy (eliporto)-Bodø

(2008/C 138/10)

1.   INTRODUZIONE

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie la Norvegia ha deciso d'imporre dal 1o agosto 2008 oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea andata e ritorno sulla seguente rotta:

 

Værøy-Bodø

2.   GLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO PREVEDONO LE SPECIFICHE INDICATE DI SEGUITO PER LA SEGUENTE ROTTA VÆRØY-BODØ V.V.

2.1.   Frequenze minime, capacità, linee e orari

Frequenze, capacità, linee e orari sono soggetti alle seguenti disposizioni:

se non altrimenti specificato, le disposizioni si applicano tutto l'anno,

quando si applicano le disposizioni in materia di capacità, il numero di posti offerti dovrà essere adeguato in conformità delle norme fissate all'allegato A della presente comunicazione,

si dovrà tenere conto della richiesta di voli da parte del pubblico.

Frequenze

dal 1o febbraio al 31 ottobre: almeno due voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì, uno il sabato e uno la domenica,

dal 1o novembre al 31 gennaio: almeno un volo andata e ritorno giornaliero dal lunedì al venerdì, uno il sabato e uno la domenica,

se viene stabilita una procedura di avvicinamento strumentale (IFR) a Værøy, almeno due voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì, uno il sabato e uno la domenica durante tutto l'anno.

Capacità

dal 1o febbraio al 31 ottobre: per tutti i voli di andata e ritorno, si dovranno offrire ogni settimana almeno 180 posti,

dal 1o novembre al 31 gennaio: per tutti i voli di andata e ritorno, si dovranno offrire ogni settimana almeno 105 posti,

se viene stabilita una procedura di avvicinamento strumentale (IFR) a Værøy, vale durante tutto l'anno il requisito di almeno 180 posti in entrambe le direzioni da offrire settimanalmente,

se il numero di posti occupati nel periodo dal 1o gennaio al 30 giugno oppure dal 1o agosto al 30 novembre supera il 70 % del numero di posti offerti, il vettore dovrà aumentare la capacità secondo le norme stabilite all'allegato A della presente comunicazione,

se il numero di posti occupati nel periodo dal 1o gennaio al 30 giugno oppure dal 1o agosto al 30 novembre è inferiore al 35 % del numero di posti offerti, il vettore potrà ridurre la capacità secondo le norme stabilite all'allegato A della presente comunicazione.

Linea

I servizi previsti devono essere diretti.

Orari

Ai voli richiesti dal lunedì al venerdì (ora locale) si applicano le seguenti disposizioni:

dal 1o al 28/29 febbraio: almeno 3 ore e 30 minuti tra il primo arrivo a Bodø e l'ultima partenza da Bodø,

dal 1o marzo al 30 settembre: almeno 5 ore e 30 minuti tra il primo arrivo a Bodø e l'ultima partenza da Bodø,

dal 1o al 31 ottobre: almeno 5 ore e 15 minuti tra il primo arrivo a Bodø e l'ultima partenza da Bodø.

Se viene stabilita una procedura di avvicinamento strumentale (IFR) a Værøy, vale durante tutto l'anno il requisito di almeno 5 ore e 30 minuti tra il primo arrivo a e l'ultima partenza da Bodø.

2.2.   Categoria di aeromobili

Per i voli richiesti dovranno essere utilizzati elicotteri omologati per un minimo di 15 passeggeri.

2.3.   Condizioni tecniche e operative

Si richiama l'attenzione dei vettori in particolare sulle condizioni tecniche e operative relative agli aeroporti. Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente indirizzo:

Luftfartstilsynet (Autorità dell'aviazione civile)

PO Box 243

N-8001 Bodø

Tel. (47) 75 58 50 00

2.4.   Tariffe

La massima tariffa intera flessibile per un viaggio di sola andata (tariffa massima) per l'esercizio dal 1o agosto 2008 non deve superare il seguente importo:

Værøy-Bodø

634 NOK

Per ogni esercizio successivo, la tariffa massima viene adeguata il 1o agosto entro i limiti dell'indice dei prezzi al consumo per il periodo di 12 mesi che termina il 15 giugno dello stesso anno, quale reso noto dall'ufficio statistico norvegese (http://www.ssb.no).

Il vettore deve mettere a disposizione i biglietti a un prezzo che non superi la tariffa massima tramite tutti i canali di vendita di sua proprietà.

La tariffa massima si applica anche ai biglietti offerti da altre compagnie tramite le quali opera il vettore. Quest'ultimo è responsabile del rispetto delle disposizioni da parte delle compagnie in questione.

La tariffa massima deve includere tutte le tasse e i diritti versati alle autorità, nonché qualsiasi altra spesa extra messa a carico dal vettore al rilascio dei biglietti.

Il vettore sarà parte contraente degli accordi interni tra compagnie aeree vigenti in qualsiasi periodo e offrirà tutti gli sconti possibili a norma di tali accordi.

3.   DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI A SEGUITO DELLA GARA

Una volta esperita la gara che limiterà a un solo vettore l'accesso alle linee, si applicano inoltre le seguenti disposizioni.

Tariffe

tutte le tariffe di collegamento di arrivo o partenza con altri servizi aerei dovranno essere offerte a uguali condizioni per tutti i vettori. Sono esenti da tale norma le tariffe per i collegamenti con altri voli effettuati dal contraente, purché la tariffa non superi il 40 % della tariffa a piena flessibilità,

sui voli in oggetto non si possono né guadagnare né utilizzare i punti dei programmi «frequent flyer»,

saranno concessi sconti sociali conformemente agli orientamenti definiti all'allegato B della presente comunicazione.

Condizioni di trasferimento

tutte le condizioni previste dal vettore per il trasferimento dei passeggeri verso o dalle linee di altri vettori, inclusi i tempi di coincidenza e il check-in diretto di biglietti e bagaglio, saranno fissate su basi oggettive e non discriminatorie.

4.   SOSTITUZIONE E RITIRO DI PRECEDENTI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

Gli oneri di servizio pubblico esposti nella presente comunicazione sostituiscono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea GU C 268 e nel supplemento SEE n. S 54 del 4 novembre 2004 per i voli di linea andata e ritorno Værøy-Bodø.

5.   INFORMAZIONE

Ulteriori informazioni possono essere richieste al:

Ministry of Transport and Communications

PO Box 8010 Dep.

N-0030 Oslo

Tel. (47) 22 24 83 53

Fax (47) 22 24 56 09


ALLEGATO A

ADEGUAMENTO DELLA PRODUZIONE/DELL'OFFERTA DI POSTI — CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DELL'OFFERTA

1.   Obiettivo della clausola di adeguamento dell'offerta

La clausola di adeguamento dell'offerta è intesa a garantire che la capacità di posti offerta dall'operatore sia adeguata alle variazioni della domanda del mercato. Ad ogni aumento considerevole del numero di passeggeri tale da superare i limiti specificati per la percentuale di posti occupati in qualsiasi momento (fattore di carico in termini di passeggeri), l'operatore è tenuto ad aumentare il numero di posti disponibili. Analogamente l'operatore può ridurre il numero di posti disponibili ad ogni diminuzione considerevole del numero di passeggeri. Si vedano le specifiche al punto 3 in appresso.

2.   Periodi per il calcolo del fattore di carico in termini di passeggeri

Per il calcolo e la valutazione del fattore di carico in termini di passeggeri si prendono in considerazione i periodi dal 1o gennaio al 30 giugno incluso e dal 1o agosto al 30 novembre incluso.

3.   Condizioni per modificare la produzione/l'offerta di posti disponibili

3.1.   Condizioni per l'aumento dell'offerta

3.1.1.

Quando il fattore medio di carico in termini di passeggeri su ogni singola rotta soggetta agli oneri di servizio pubblico supera il 70 %, si dovrà procedere ad un aumento dei posti disponibili. Quando il fattore medio di carico in termini di passeggeri sulle linee in oggetto supera il 70 % in uno qualsiasi dei periodi di cui al punto 2, su tali rotte l'operatore procede ad un aumento dell'offerta di posti disponibili pari almeno al 10 %, al più tardi a partire dalla successiva stagione di traffico IATA. L'offerta di posti disponibili deve aumentare almeno in misura tale che il fattore medio di carico in termini di passeggeri non superi il 70 %.

3.1.2.

Nell'aumentare l'offerta di posti disponibili secondo quanto sopra specificato, l'operatore può, se lo desidera, utilizzare aeromobili con una capacità inferiore a quella specificata nel bando di gara originario.

3.2.   Condizioni per la riduzione dell'offerta

3.2.1.

Quando il fattore medio di carico in termini di passeggeri su ogni singola rotta soggetta agli oneri di servizio pubblico risulta inferiore al 35 %, si può procedere ad una diminuzione dell'offerta di posti disponibili. Quando il fattore medio di carico in termini di passeggeri sulle rotte in questione è inferiore al 35 % in uno dei periodi di cui al punto 2, l'operatore può ridurre di non oltre il 25 % il numero di posti offerti su tali rotte, a partire dal primo giorno successivo al termine dei periodi suddetti.

3.2.2.

Sulle rotte su cui vengono effettuati più di due voli giornalieri in ciascuna direzione, la riduzione dell'offerta di cui al punto 3.2.1 dovrà avvenire tramite riduzione delle frequenze. L'unica eccezione è costituita dai casi in cui l'operatore utilizzi aeromobili con una capacità superiore al minimo specificato nell'imposizione di oneri di servizio pubblico. In tali casi, egli può utilizzare aeromobili più piccoli, fermo restando che la capacità non può essere inferiore al minimo specificato nell'imposizione di oneri di servizio pubblico.

3.2.3.

Sulle rotte su cui vengono effettuati solo uno o due voli giornalieri in ciascuna direzione, la riduzione di posti disponibili può avvenire solo utilizzando aeromobili con una capacità inferiore a quella indicata nell'imposizione di oneri di servizio pubblico.

4.   Procedure per la modifica dell'offerta

4.1.

Il ministero norvegese dei Trasporti e delle comunicazioni ha la responsabilità, a norma di legge, di approvare gli orari proposti dall'operatore, comprese le modifiche dei posti disponibili. A questo proposito, si fa riferimento alla circolare N-3/2005 del ministero norvegese dei Trasporti e delle comunicazioni, contenuta nel capitolato d'oneri.

4.2.

In caso di riduzione dell'offerta di posti disponibili conformemente al punto 3.2, una proposta di un nuovo programma di voli verrà trasmessa ai consigli di contea interessati, cui sarà concesso il tempo necessario per esprimere il proprio parere prima che la modifica entri in vigore. Se il nuovo programma di voli proposto prevede modifiche non conformi a uno qualsiasi dei requisiti definiti negli oneri di servizio pubblico, ad eccezione del numero di voli e della capacità, il nuovo programma di voli deve essere trasmesso al ministero dei Trasporti e delle comunicazioni per approvazione.

4.3.

In caso di aumento dell'offerta di posti disponibili conformemente al punto 3.1, gli orari della nuova offerta vanno concordati fra l'operatore e la/le contee in qualità di enti amministrativi interessati.

4.4.

In caso di aumento dell'offerta di posti disponibili conformemente al punto 3.1, se l'operatore e la/le contee, in qualità di enti amministrativi in causa, non raggiungono un accordo sugli orari in conformità del punto 4.3, l'operatore può, ai sensi del punto 4.1, chiedere al ministero norvegese dei Trasporti e delle comunicazioni l'approvazione di un diverso orario per la nuova offerta. Ciò non vuol dire che l'operatore possa chiedere l'approvazione di un orario che non preveda l'aumento dell'offerta richiesto. Il ministero approva le proposte diverse da quelle che potrebbero essere approvate dalle contee solo se vi sono motivi fondati.

5.   Mancato adeguamento del corrispettivo finanziario in caso di modifica dell'offerta

5.1.

In caso di aumento dell'offerta conformemente al punto 3.1, il corrispettivo finanziario dell'operatore rimane invariato.

5.2.

In caso di riduzione dell'offerta conformemente al punto 3.2, il corrispettivo finanziario dell'operatore rimane invariato.


ALLEGATO B

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCONTI SOCIALI

1.

Sulle rotte sulle quali il ministero norvegese dei Trasporti e delle comunicazioni acquista servizi aerei conformemente agli oneri di servizio pubblico, possono beneficiare di sconti sociali:

a)

coloro che hanno compiuto 67 anni di età al giorno della partenza;

b)

i disabili visivi di età superiore ai 16 anni;

c)

i disabili di età superiore ai 16 anni beneficiari di una pensione ai sensi della legge norvegese del 28 febbraio 1997 n. 19 del Folketrygd, capitolo 12, o di legge analoga di qualsiasi paese SEE;

d)

gli studenti di età superiore ai 16 anni che frequentano scuole speciali per persone con problemi auditivi;

e)

il coniuge/partner accompagnatore, indipendentemente dall'età, o chiunque accompagni una persona di cui alle lettere da a) a d);

f)

i viaggiatori di età inferiore ai 16 anni al giorno della partenza.

2.

Lo sconto per le persone di cui al punto 1 è pari al 50 % della tariffa massima.

3.

Lo sconto non si applica quando il viaggio è a carico del governo e/o di un ente previdenziale. Gli aventi diritto allo sconto possono decidere se hanno bisogno di un accompagnatore.

4.

I bambini al di sotto dei 2 anni possono viaggiare gratuitamente a seguito di un adulto (di età superiore ai 16 anni), purché non occupino un posto e a condizione che i due viaggiatori compiano insieme tutto il viaggio.

5.

Al momento dell'emissione del biglietto, al viaggiatore possono essere richiesti i seguenti documenti:

a)

le persone di cui al punto 1, lettera a), devono fornire un documento ufficiale con fotografia e data di nascita;

b)

le persone di cui al punto 1, lettere b) e c), devono essere munite di una documentazione ufficiale fornita da un ente previdenziale e/o dal Norges Blindeforbund che dimostri il loro diritto al beneficio. I cittadini di altri paesi SEE devono fornire analoga documentazione rilasciata dal paese di origine;

c)

le persone di cui al punto 1, lettera d), devono fornire un certificato di studente e una lettera dell'ente previdenziale in cui si dichiari che l'interessato riceve una pensione ai sensi della legge norvegese del Folketrygd. I cittadini di altri paesi SEE devono fornire analoga documentazione rilasciata dal paese di origine.


SERVIZI AEREI DI LINEA VÆRØY-BODØ v.v. (NORVEGIA)

BANDO DI GARA

1.   Introduzione

La Norvegia ha deciso di indire un nuovo bando di gara per i servizi aerei di linea regionali sulla rotta Værøy-Bodø v.v. per il periodo dal 1o agosto 2008 al 31 luglio 2011.

La Norvegia ha deciso di modificare, dal 1o agosto 2008, gli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regionali di linea Værøy-Bodø v.v., precedentemente pubblicati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie. Gli oneri modificati sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (numero di riferimento e data di pubblicazione nella GU) e nel supplemento SEE (riferimento alla pubblicazione nel supplemento SEE).

Se entro due mesi dall'ultimo giorno disponibile per la presentazione dell'offerta (si veda la sezione 6) nessun vettore aereo avrà fornito al ministero dei Trasporti e delle comunicazioni documenti che dimostrino l'istituzione di voli di linea, a decorrere dal 1o agosto 2008, in conformità con gli oneri di servizio pubblico modificati sul gruppo di linee di cui alla sezione 2 del presente bando, il ministero applicherà la procedura di appalto di cui all' articolo 4, paragrafo 1, lettere da d) a h), del regolamento (CEE) n. 2408/92, limitando così, a partire dal 1o agosto 2008, l'accesso a un solo vettore. La presente gara mira a raccogliere offerte da utilizzare come base per l'assegnazione dei diritti esclusivi in oggetto.

Qui di seguito sono riprese le parti più importanti delle condizioni del bando di gara. Il bando di gara completo può essere scaricato dal sito:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/dok/andre/Anbud.html

o richiesto gratuitamente al seguente indirizzo:

Ministry of Transport and Communications

PO Box 8010 Dep

N-0030 Oslo

Tel. (47) 22 24 83 53

Fax (47) 22 24 56 09

Tutti gli offerenti sono tenuti a prendere conoscenza del bando di gara nella sua integralità.

2.   Servizi oggetto del bando di gara

Il bando di gara riguarda i voli di linea dal 1o agosto 2008 al 31 luglio 2011, in conformità con gli oneri di servizio pubblico di cui alla sezione 1. La rotta e il corrispondente appalto coperti dal presente bando di gara sono i seguenti:

 

Rotta

 

Værøy-Bodø v.v.

Se viene stabilita una procedura di avvicinamento strumentale (IFR) a Værøy, gli oneri di servizio pubblico richiedono requisiti speciali. La definizione di una procedura di avvicinamento strumentale comporta un aumento dell'offerta di posti disponibili nei mesi di novembre, dicembre e gennaio. Gli offerenti dovranno indicare il prezzo alternativo per l'intero periodo coperto dalla gara, nonché per ciascun esercizio, che tenga conto dell'offerta maggiorata di posti disponibili ove fosse stabilita una procedura di avvicinamento strumentale a Værøy. L'offerta dovrà indicare il preventivo per entrambe le alternative (con o senza un'offerta maggiorata di posti disponibili). Detto preventivo deve indicare la ripartizione delle spese e degli entrate per ognuna delle offerte e definire con precisione il corrispettivo rivendicato per entrambe le alternative.

Se un vettore presenta un'offerta in cui il corrispettivo è pari a zero NOK, si riterrà che il vettore intende operare sulla rotta in esclusiva senza che lo Stato norvegese versi alcun corrispettivo.

3.   Partecipazione alla gara d'appalto

La gara è aperta a tutti i vettori titolari di una licenza di esercizio valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

4.   Gara d'appalto

La presente gara d'appalto è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da d) a i), del regolamento (CEE) 2408/92 e della sezione 4 del regolamento norvegese n. 256 del 15 aprile 1994 sulle procedure di gara in relazione agli oneri di servizio pubblico.

L'aggiudicazione verrà effettuata mediante gara d'appalto con procedura aperta.

Il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni si riserva il diritto di avviare ulteriori trattative se, alla chiusura del termine per la presentazione delle offerte, c'è una sola offerta o se solo un'offerta non è stata respinta. Tali trattative devono essere conformi agli oneri di servizio pubblico imposti. Inoltre, durante tali trattative le parti non sono autorizzate ad apportare modifiche sostanziali alle condizioni originali del contratto. Se tali trattative ulteriori non conducono ad una soluzione accettabile, il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni si riserva il diritto di annullare l'intera procedura. In tal caso, può essere pubblicata una nuova gara d'appalto a condizioni diverse.

Il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni può procedere all'aggiudicazione degli appalti mediante trattativa senza preventiva pubblicazione qualora non sia stata presentata alcuna offerta. In tale evenienza, non si devono apportare modifiche sostanziali agli oneri di servizio pubblico originali o ad altre condizioni del contratto. Qualora ciò risulti giustificato nel quadro della procedura di gara, il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni si riserva il diritto respingere tutte le offerte.

L'offerta è vincolante per l'offerente fino al momento della conclusione della procedura di gara o dell'aggiudicazione dell'appalto.

5.   L'offerta

L'offerta deve essere redatta in conformità con i requisiti di cui alla sezione 5 delle condizioni del bando di gara, compresi quelli previsti dagli oneri di servizio pubblico.

6.   Presentazione dell'offerta

Il termine per la presentazione dell'offerta è il 7 luglio 2008 alle 12.00 ora locale. L'offerta deve pervenire al ministero dei Trasporti e delle comunicazioni all'indirizzo di cui alla sezione 1 entro il termine per la presentazione dell'offerta.

L'offerta deve essere consegnata personalmente all'indirizzo del ministero dei Trasporti e delle comunicazioni, oppure inviata per posta o corriere.

Le offerte pervenute in ritardo saranno respinte. Tuttavia, le offerte pervenute dopo il termine per la presentazione ma prima della data di apertura non verranno respinte se risulta chiaramente che sono state inviate con anticipo sufficiente perché, in condizioni normali, potessero giungere entro la data di chiusura. La ricevuta della consegna alla posta o al servizio di corriere vale come prova della consegna stessa e della relativa data.

Tutte le offerte devono essere presentate in tre (3) copie.

7.   Aggiudicazione dell'appalto

7.1.

Di regola, l'appalto sarà aggiudicato all'offerta con il corrispettivo più basso. Per ciascuna rotta, ciò sta a significare che l'appalto è aggiudicato all'offerta che rivendica il corrispettivo minore per l'intero periodo contrattuale dal 1o agosto 2008 al 31 luglio 2011. Il corrispettivo minore sarà determinato tenendo conto del prezzo di ciascuna delle due alternative proposte. La cifra ottenuta da detto calcolo sarà pari alla somma ponderata dei corrispettivi richiesti. Il prezzo rivendicato nell'ipotesi in cui venga stabilita una procedura di approccio strumentale a Værøy inciderà in misura del 60 %, quello nell'altra ipotesi, del 40 %. L'appalto sarà aggiudicato all'offerta che presenta la cifra ponderata più bassa per l'intero periodo contrattuale dal 1o agosto 2008 fino al 31 luglio 2011.

7.2.

Qualora non sia possibile effettuare l'aggiudicazione a causa della presenza di più offerte che rivendichino corrispettivi di pari importo, l'appalto verrà aggiudicato all'offerta che mette a disposizione il numero di posti più elevato per l'intero periodo contrattuale.

8.   Periodo contrattuale

I contratti verranno conclusi per il periodo dal 1o agosto 2008 al 31 luglio 2011. Il contratto non può essere rescisso se non nei casi previsti dal contratto stesso, che figurano alla sezione 11.

9.   Corrispettivo finanziario

Il vettore ha diritto a un corrispettivo finanziario da parte del ministero dei Trasporti e delle comunicazioni, conformemente al capitolato d'oneri. Il corrispettivo deve essere specificato per ognuno dei tre esercizi operativi nonché per l'intero periodo contrattuale.

Non sono previsti adeguamenti del corrispettivo per il primo esercizio.

Per il secondo e il terzo esercizio, il corrispettivo verrà ricalcolato sulla base del preventivo dell'offerta adeguato in funzione delle entrate e delle spese operative. Tali adeguamenti devono essere contenuti entro il limite indicato dall'indice dei prezzi al consumo dell'ufficio statistico norvegese per i 12 mesi che terminano il 15 giugno dello stesso anno.

Non verranno apportate modifiche al corrispettivo in caso di adeguamento verso l'alto o verso il basso della produzione ai sensi della sezione 5.1, secondo paragrafo, delle condizioni del contratto.

Il versamento del corrispettivo è soggetto alla condizione che, al momento dell'adozione del bilancio annuale, lo Storting (il Parlamento norvegese) metta a disposizione del ministero dei Trasporti e delle comunicazioni i fondi necessari a copertura del corrispettivo.

Il vettore trattiene tutte le entrate generate dal servizio. Se le entrate sono maggiori o le spese inferiori rispetto alle cifre su cui si basa il bilancio dell'offerta, l'operatore può trattenere il saldo. Analogamente, il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni non è tenuto a coprire alcun saldo negativo relativo al bilancio dell'offerta.

Tutti gli oneri pubblici, comprese le tasse aeronautiche, sono a carico del vettore.

Indipendentemente da altre azioni di risarcimento danni, se durante un esercizio il numero totale di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore supera l'1,5 % di quelli previsti in conformità dell'orario approvato, il corrispettivo finanziario verrà ridotto proporzionalmente al numero di tali voli.

Se viene stabilita una procedura di avvicinamento strumentale (IFR) a Værøy (si veda la sezione 2), il corrispettivo verrà corrisposto in base al fabbisogno IFR del mese interessato.

10.   Rinegoziazione

Se, durante il periodo contrattuale, si verificano cambiamenti sostanziali o inattesi rispetto alle condizioni iniziali su cui si basa il contratto, ciascuna delle parti può chiedere che si proceda a trattative finalizzate alla revisione del medesimo. Tale richiesta deve essere presentata entro tre mesi dal verificarsi di tali cambiamenti.

Cambiamenti sostanziali negli oneri sociali cui è soggetto il vettore costituiscono sempre un motivo di rinegoziazione.

Se nuove disposizioni legislative o regolamentari o istruzioni emanate dall'Autorità dell'aviazione civile comportano un utilizzo dell'aeroporto diverso da quello originariamente previsto dal vettore, le parti cercheranno di negoziare modifiche del contratto che consentano al vettore di proseguire il servizio per il resto del periodo contrattuale. Se le parti non riescono a raggiungere un accordo, il vettore ha diritto al corrispettivo sulla base delle norme relative alla chiusura o alla cessazione delle attività di tale aeroporto (sezione 11), nella misura in cui sono applicabili.

11.   Risoluzione del contratto a seguito di violazione delle clausole o cambiamenti imprevisti di condizioni importanti

Fatte salve le restrizioni previste dalla legge sull'insolvenza, il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni può porre fine al contratto con effetto immediato qualora il vettore sia in stato di insolvenza, abbia avviato procedimenti di regolamento dei debiti, dichiari fallimento oppure si trovi in una delle situazioni di cui alla sezione 14, secondo paragrafo, del regolamento norvegese n. 256 del 15 aprile 1994 su procedure d'appalto in relazione ad obblighi di servizio pubblico.

Il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni può porre fine al contratto con effetto immediato qualora il vettore perda la licenza o non sia in grado di rinnovarla.

Se, per cause di forza maggiore o per altri fattori al di fuori del suo controllo, l'operatore non è stato in grado di rispettare gli obblighi contrattuali per oltre quattro degli ultimi sei mesi, il contratto può essere risolto da entrambe le parti con preavviso scritto di un mese.

Se lo Storting decide di chiudere un aeroporto, o se un aeroporto viene chiuso a seguito di un'istruzione emanata dall'Autorità dell'aviazione civile, gli obblighi contrattuali ordinari delle parti scadono a partire dal momento dell'effettiva chiusura o cessazione delle attività dell'aeroporto.

Se il periodo di tempo compreso fra il momento in cui il vettore viene informato della chiusura o cessazione delle attività dell'aeroporto e quello in cui detta chiusura o cessazione delle attività diventa effettiva è superiore a un anno, il vettore non ha diritto ad un corrispettivo per le perdite finanziarie attinenti alla risoluzione del contratto. Se tale periodo è inferiore a un anno, il vettore ha diritto ad un corrispettivo finanziario che lo ponga nella situazione in cui si sarebbe trovato se avesse potuto proseguire l'attività per un anno a partire dalla data di notifica della chiusura o cessazione delle attività, oppure, in alternativa, fino al 31 luglio 2011, se tale data è anteriore alla precedente.

Nel caso di una violazione sostanziale del contratto, esso può essere risolto dall'altra parte con effetto immediato.