14.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 40/2


Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA sulla richiesta della Norvegia di derogare alle disposizioni dell'atto di cui al punto 2 dell'allegato XXI dell'accordo SEE, regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali, per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l'elenco delle variabili e la frequenza dell'elaborazione dei dati, attuato e modificato dal regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione

(2008/C 40/02)

Il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali, per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l'elenco delle variabili e la frequenza dell'elaborazione dei dati, adattato con il protocollo 1 dell'accordo SEE e citato al punto 2 dell'allegato XXI (in appresso «l'atto») istituisce un quadro comune per l'elaborazione delle statistiche congiunturali della Comunità sul ciclo economico nell'area economica europea. L'articolo 13 dell'atto stabilisce che durante i periodi transitori possono essere ammesse deroghe alle disposizioni degli allegati.

Il regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, recante attuazione e modifica, per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l'elenco delle variabili e la frequenza dell'elaborazione dei dati, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali, è stato inserito nel punto 2 c), dell'allegato XXI dell'accordo SEE con decisione del comitato misto SEE n. 37/2007 (GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15). Il regolamento (CE) n. 1503/2006 attua e modifica l'atto per quanto riguarda le definizioni delle variabili specificate negli allegati da A a D dell'atto, nonché i relativi obiettivi, le caratteristiche e le modalità di calcolo dei pertinenti indici, che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1503/2006.

Spetta all'Autorità di vigilanza EFTA accettare o meno le deroghe a norma dell'articolo 13 dell'atto per quanto riguarda le domande di Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

La Norvegia chiede delle deroghe per la prima consegna dei dati riguardanti la variabile D — 310 introdotta dal regolamento (CE) n. 1503/2006.

L'Autorità di vigilanza EFTA ha concesso le seguenti deroghe, conformemente al parere dei direttori degli istituti nazionali statistici EFTA che assistono l'Autorità di vigilanza EFTA:

NORVEGIA

Variabile

Contenuto della deroga

Contenuto dei dati

Fine del periodo transitorio

Primo periodo di riferimento secondo le nuove norme

Prima trasmissione dei dati secondo le nuove norme

D — 310

Prima trasmissione dei dati

NACE 60.24

31.12.2006

Q4/2004

31.12.2006

NACE 74.11, 74.7

31.3.2007

Q1/2005

31.3.2007

NACE 64.2

30.6.2007

Q4/2005

30.6.2007

NACE 61.1, 62.1

30.9.2007

Q1/2006

30.9.2007

NACE 72

31.12.2007

Q2/2006

31.12.2007

NACE 63.12

31.3.2008

Q3/2006

31.3.2008

NACE 74.2

30.9.2008

Q1/2007

30.9.2008

NACE 74.12, 74.14

31.12.2008

Q1/2007

31.12.2008

NACE 63.11

30.6.2009

Q4/2007

30.6.2009

NACE 64.11, 64.12

30.9.2009

Q1/2008

30.9.2009

NACE 74.5

31.12.2009

Q1/2008

31.12.2009

NACE 74.3, 74.4, 74.6

30.9.2010

Q1/2009

30.9.2010