12.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 41/26 |
DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
N. 167/08/COL
del 12 marzo 2008
relativa a presunti aiuti di Stato illegali a favore dell’impresa Troms Tre AS (Norvegia)
L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (1),
VISTO l’accordo sullo Spazio economico europeo (2), in particolare gli articoli da 61 a 63 e i protocolli 3 e 26,
VISTO l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare gli articoli 5 e 24,
considerando quanto segue:
1. Procedimento
Con lettera del 20 giugno 2005, l’Autorità ha ricevuto una denuncia da parte dello studio legale norvegese Selmer (4), a nome di un cliente anonimo, relativa a presunti aiuti di Stato illegali a favore di Troms Tre AS (5), produttore di materiali da costruzione in legno. La lettera è stata ricevuta e protocollata dall’Autorità il 24 giugno 2005 (doc. n. 323812).
Con lettera del 1o luglio 2005, l’Autorità ha trasmesso la denuncia alla Norvegia (doc. n. 324515).
Con lettera del 20 settembre 2005, le autorità norvegesi hanno risposto alle dichiarazioni contenute nella denuncia sostenendo che gli apporti di capitale contestati non costituivano aiuti di Stato. La lettera è stata ricevuta e protocollata dall’Autorità il 21 settembre 2005 (doc. n. 334843).
Con lettera del 21 novembre 2005, il denunciante ha informato l’Autorità che il 10 novembre 2005 Troms Tre aveva dichiarato fallimento e che l’11 novembre 2005 il tribunale aveva affidato l’amministrazione del patrimonio al curatore fallimentare. Il denunciante ha confermato la sua denuncia sostenendo che il fallimento non pregiudicava la valutazione del contenuto della stessa. La lettera è stata ricevuta e protocollata dall’Autorità il 23 novembre 2005 (doc. n. 351088).
Con lettera del 10 febbraio 2006 (doc. n. 362331), l’Autorità ha inviato alla Norvegia una richiesta di maggiori informazioni riguardo al patrimonio e alla tempistica della procedura fallimentare.
Con lettera del 17 marzo 2006, le autorità norvegesi hanno risposto informando l’Autorità che la procedura fallimentare non sarebbe terminata prima della fine del 2006. La lettera è stata ricevuta e protocollata dall’Autorità il 20 marzo 2006 (doc. n. 367142).
Con lettera del 18 luglio 2007 (doc. n. 424054), l’Autorità ha inviato alla Norvegia una nuova richiesta al fine di ottenere informazioni sulla chiusura della procedura fallimentare. In aggiunta, l’Autorità chiedeva informazioni sull’acquirente dei beni di Troms Tre e sul possibile rifinanziamento dell’impresa.
Con lettera del 20 agosto 2007, la Norvegia informava l’Autorità sull’esito della procedura fallimentare. La lettera è stata ricevuta e protocollata dall’Autorità il 20 agosto 2007 (doc. n. 434867).
Con lettera del 4 dicembre 2007, il denunciante ha ritirato la denuncia in seguito al fallimento del presunto beneficiario degli aiuti. La lettera è stata ricevuta e protocollata dall’Autorità il 6 dicembre 2007 (doc. n. 456318).
2. Il beneficiario dei presunti aiuti
Troms Tre è stata costituita nel 1972 con la denominazione sociale di Troms Treforedling. Nella denuncia è descritta come impresa operante nella produzione e vendita di materiali da costruzione, in particolare di pannelli truciolari per l’edilizia. L’impresa realizzava un fatturato annuo fra i 55 e i 65 Mio NOK (fra 6,9 e 8,1 Mio EUR circa).
La maggior parte delle quote del capitale dell’impresa era detenuta da autorità pubbliche in diversa misura. Il principale azionista era l’amministrazione della contea di Troms, che deteneva circa il 40 % delle azioni della società. Fra gli altri azionisti figuravano il comune di Sørreisa, la società pubblica Statskog SF, Troms Kraft, una società elettrica di proprietà dell’amministrazione della contea di Troms e due organizzazioni di proprietari privati di foreste nella zona, skogeierforening Nord BA e Troms Skogselskap.
Il 10 novembre 2005, Troms Tre ha dichiarato fallimento, dichiarando di non essere in grado di soddisfare i debiti poiché le sue attività non generavano profitti. L’11 novembre 2005, il tribunale ha affidato l’amministrazione del patrimonio al curatore fallimentare.
Il 28 marzo 2007 è terminata la procedura fallimentare e la società è stata sciolta. Stando alla relazione finale sul fallimento, le proprietà, i macchinari e lo stabilimento dell’impresa sono stati venduti nel dicembre 2006 ad uno dei tre soggetti che hanno fatto offerte nell’ambito della procedura.
3. Descrizione dei presunti aiuti di Stato
Secondo il denunciante, Troms Tre ha beneficiato di aiuti di Stato sotto forma di un aumento del capitale sociale dell’impresa. Stando alle informazioni fornite dal denunciante, al momento della denuncia era terminato il deposito di quote per un valore di circa 10 Mio NOK. La maggior parte dell’investimento proveniva da investitori pubblici e, a parere del denunciante, non è avvenuto secondo le condizioni di mercato. Il denunciante sosteneva inoltre che l’impresa aveva programmato ulteriori aumenti di capitale nel periodo 2006- 2009.
4. Valutazione
Il beneficiario dei presunti aiuti, Troms Tre, ha cessato di esistere e i suoi beni sono stati venduti nell’ambito della procedura fallimentare, terminatasi nel 2007. Inoltre, secondo le informazioni di cui dispone l’Autorità, i beni della società sono stati venduti mediante un’asta pubblica bandita dal tribunale in conformità con la normativa norvegese in materia di procedura fallimentare.
Pertanto la società ha cessato ogni attività economica. In tali circostanze, la decisione dell’Autorità per valutare la natura di aiuto della misura in questione e la sua compatibilità con l’accordo SEE non avrebbe alcun effetto a livello pratico (6).
Inoltre, poiché i beni di Troms Tre sono stati venduti mediante asta pubblica, l’Autorità conclude che qualora Troms Tre abbia beneficiato di un aiuto di Stato, questo non produce più alcun effetto distorsivo né è andato a vantaggio dell’acquirente dei beni dell’impresa (7). Di conseguenza, non sarebbe possibile recuperare l’aiuto concesso a Troms Tre (8).
Infine, l’Autorità prende atto della lettera del denunciante del 4 dicembre 2007 (doc. n. 456318) con la quale ritirava la denuncia.
In tale contesto, l’Autorità conclude che la sua decisione sulla natura di aiuto di Stato della misura in questione e sulla sua compatibilità con l’accordo SEE non avrebbe alcun effetto a livello pratico. Di conseguenza, non vi è alcuna utilità nel proseguire il procedimento previsto nella parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte nei confronti di queste misure.
5. Conclusioni
Alla luce di quanto sopra esposto, l’Autorità ritiene che il procedimento contro Troms Tre non è di alcuna utilità,
DECIDE:
Articolo 1
È chiuso il procedimento avviato ai sensi dell’articolo 10 della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte in merito a presunti aiuti di Stato concessi all’impresa Troms Tre.
Articolo 2
Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.
Articolo 3
Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.
Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2008.
Per l’Autorità di vigilanza EFTA
Per SANDERUD
Presidente
Kurt JAEGER
Membro del Collegio
(1) Di seguito «Autorità».
(2) Di seguito «accordo SEE».
(3) Di seguito «accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte».
(4) Di seguito «il denunciante».
(5) Di seguito «Troms Tre».
(6) Decisione della Commissione del 25 settembre 2007 concernente la misura cui la Spagna ha dato esecuzione in favore di IZAR, caso C-47/2003, non ancora pubblicata, e decisione della Commissione del 9 novembre 2005 concernente la misura cui la Francia ha dato esecuzione in favore di Mines de potasse d’Alsace, caso C-53/2000, GU L 86 del 24.3.2006, pag. 20.
(7) Cfr. per esempio la causa C-390/98 H.J. Banks & Co. Ltd/The Coal Authority and Secretary of State for trade and Industry, Racc. 2001, pag. I-6117, punto 77 e la causa C-277/00 Germania/Commissione, Racc. 2004, pag. I-3925, punto 80.
(8) Decisione della Commissione del 25 settembre 2007 concernente la misura cui la Spagna ha dato esecuzione in favore di IZAR, caso C-47/2003, non ancora pubblicata, e decisione della Commissione del 9 novembre 2005 concernente la misura cui la Francia ha dato esecuzione in favore di Mines de potasse d’Alsace, caso C-53/2000, GU L 86 del 24.3.2006, pag. 20.