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12.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 41/24 |
DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
N. 166/08/COL
del 12 marzo 2008
relativa a presunti aiuti di Stato a favore dell’industria norvegese di macellazione delle renne (Norvegia)
L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (1),
VISTO l’accordo sullo Spazio economico europeo (2), in particolare gli articoli 8 e da 61 a 63 e i protocolli 3 e 26,
VISTO l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare gli articoli 5 e 24,
VISTO l’articolo 1, paragrafo 3, della parte I e l’articolo 4, paragrafo 2, della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte,
considerando quanto segue:
1. Fatti
In data 11 ottobre 2007 (doc. n. 446496) l’Autorità ha ricevuto una denuncia in relazione a presunti aiuti di Stato concessi a favore dell’industria norvegese di macellazione delle renne. La denuncia riguardava la concessione di un aiuto di Stato pari a complessivi 7,2 Mio NOK (circa 910 000 EUR) all’impresa di macellazione delle renne Boalvvir BA da parte di «Reindriftens Utviklingsfond» (4), fra il luglio 2004 e il novembre 2006. Le sovvenzioni sono state approvate dal ministero dell’Agricoltura e dei prodotti alimentari. Il denunciante non ha fornito elementi che indichino se Boalvvir BA svolga altre attività oltre alla macellazione delle renne.
Con lettera del 16 ottobre 2007 (doc. n. 447285), l’Autorità ha accusato ricevuta della denuncia.
Con lettera del 6 dicembre 2007 (doc. n. 456147) l’Autorità ha informato il denunciante che la direzione Concorrenza e aiuti di Stato dell’Autorità (5) aveva concluso in via provvisoria che la denuncia riguardava prodotti che non rientrano nel campo di applicazione dell’accordo SEE e pertanto l’Autorità non aveva competenza per intervenire in materia. Il denunciante è stato informato che in caso di mancato invio, entro due mesi dal ricevimento della lettera, di informazioni supplementari atte a convincere la direzione che la misura oggetto della denuncia rientrava nel campo di applicazione dell’accordo SEE, essa avrebbe proposto al collegio dell’Autorità di chiudere il caso senza ulteriori interventi.
Il denunciante non ha risposto alla lettera dell’Autorità del 6 dicembre 2007.
2. Valutazione
L’Autorità fa rilevare che ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato degli articoli da 61 a 63 dell’accordo SEE, gli aiuti di Stato devono essere erogati a imprese i cui prodotti rientrano nelle categorie contemplate dall’accordo SEE.
L’articolo 8, paragrafo 3, dell’accordo SEE prevede quanto segue:
«Ove non altrimenti specificato, le disposizioni del presente accordo si applicano soltanto:
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a) |
ai prodotti contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, esclusi i prodotti elencati nel protocollo 2; |
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b) |
ai prodotti indicati nel protocollo 3, nel rispetto delle norme specifiche previste da tale protocollo.» |
L’articolo 8, paragrafo 3, dell’accordo SEE limita il campo di applicazione materiale dell’accordo SEE ai prodotti sopra citati, ove non altrimenti specificato nell’accordo stesso. Le renne e i prodotti derivati dalla loro trasformazione, in quanto non contemplati dai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci né indicati nel protocollo 3 dell’accordo SEE, non rientrano nel campo di applicazione dell’accordo.
Nel presente caso, il presunto beneficiario dell’aiuto è un’impresa operante nel settore della macellazione delle renne. I prodotti delle imprese operanti in detto settore sono soggetti ai capitoli 2, 5, 15, 16 e 23 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e non rientrano fra i prodotti contemplati dall’accordo SEE o dal suo protocollo 3.
Pertanto, la denuncia riguarda presunti aiuti di Stato a imprese i cui prodotti non sono soggetti all’accordo SEE, specificati nell’articolo 8, paragrafo 3, dell’accordo stesso.
Sulla base di quanto sopra esposto, l’Autorità ha concluso che l’oggetto della denuncia non rientra nel campo di applicazione dell’accordo SEE e quindi non è sua competenza valutare eventuali implicazioni in materia di aiuti di Stato (6).
3. Conclusioni
L’Autorità ha pertanto concluso che è evidente la mancanza di motivi per portare avanti il caso,
In tale contesto, l’Autorità ha deciso di chiudere il caso,
DECIDE:
Articolo 1
L’Autorità di vigilanza EFTA ritiene che le sovvenzioni concesse all’industria norvegese di macellazione delle renne non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61 dell’accordo SEE.
Articolo 2
Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.
Articolo 3
Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.
Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2008.
Per l’Autorità di vigilanza EFTA
Per SANDERUD
Presidente
Kurt JAEGER
Membro del Collegio
(1) Di seguito «Autorità».
(2) Di seguito «accordo SEE».
(3) Di seguito «accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte».
(4) «Fondo di sviluppo per l’allevamento delle renne».
(5) Di seguito «direzione».
(6) Cfr. decisione dell’Autorità n. 176/05/COL, del 15 luglio 2005, relativa a presunti aiuti di Stato nel settore della pesca.