14.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/34


Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA sull'orientamento informale per questioni nuove relative agli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE, sollevate da casi individuali (lettere di orientamento)

(2006/C 305/13)

A.

La presente comunicazione è pubblicata ai sensi dell'accordo sullo spazio economico europeo (in appresso «accordo SEE») e dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (in appresso «accordo sulla vigilanza e sulla Corte»).

B.

La Commissione europea (in appresso la «Commissione») ha pubblicato una «Comunicazione della Commissione sull'orientamento informale per questioni nuove relative agli articoli 81 e 82 del trattato CE, sollevate da casi individuali (lettere di orientamento)» (1). Tale atto non vincolante contiene i principi e le regole a cui si attiene la Commissione in materia di concorrenza e illustra in che modo la Commissione intenda fornire orientamenti informali alle imprese.

C.

L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che l'atto suddetto sia rilevante ai fini del SEE. Allo scopo di mantenere pari condizioni di concorrenza e di assicurare un'applicazione uniforme delle regole di concorrenza SEE in tutto lo spazio economico europeo, l'Autorità di vigilanza EFTA adotta la presente comunicazione in base ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) dell'accordo sulla vigilanza e sulla Corte. Essa intende attenersi ai principi e alle norme fissati nella presente comunicazione nell'applicare le pertinenti norme SEE ad un determinato caso (2).

D.

In particolare, scopo della presente comunicazione è specificare in che modo l'Autorità di vigilanza EFTA intenda fornire orientamenti informali relativi alla sua applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE in un caso determinato.

E.

La presente comunicazione si applica ai casi in cui l'Autorità EFTA è l'autorità di vigilanza competente ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo SEE.

I.   CAPITOLO II, PARTE I DEL PROTOCOLLO 4 DELL'ACCORDO SULLA VIGILANZA E SULLA CORTE

1.

Il capitolo II, parte I del protocollo 4 dell'accordo sulla vigilanza e sulla Corte (3) (in appresso «capitolo II») istituisce un nuovo sistema di applicazione per gli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE per quanto attiene all'EFTA. Inteso a riporre l'accento sull'obiettivo principale di un'applicazione efficace delle regole di concorrenza, il capitolo II crea nel contempo certezza giuridica, dal momento che prevede che gli accordi (4) che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, ma che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 53, paragrafo 3, siano validi e pienamente applicabili ab initio senza che occorra una decisione previa di un'autorità garante della concorrenza (articolo 1 del capitolo II).

2.

Il quadro del capitolo II, pur introducendo un sistema in cui l'Autorità di vigilanza EFTA, le autorità garanti della concorrenza degli Stati EFTA, nonché le giurisdizioni di tali Stati possono applicare gli articoli 53 e 54 nella loro interezza, limita con una serie di misure il rischio di un'applicazione non coerente, garantendo così la principale componente della certezza giuridica per le imprese, ovvero l'applicazione coerente delle regole di concorrenza in tutto il territorio coperto dall'accordo SEE.

3.

Le imprese sono generalmente in grado di valutare la legittimità delle loro azioni così da poter decidere se concludere un accordo o adottare una determinata pratica e in quale forma. Esse conoscono i fatti da vicino e hanno a loro disposizione il quadro giuridico costituito dagli atti corrispondenti ai regolamenti comunitari di esenzione per categoria di cui all'allegato XIV dell'accordo EFTA (in appresso «esenzioni per categoria»), la giurisprudenza e la prassi decisionale, nonché dal vasto orientamento fornito dalle linee guida e dalle comunicazioni dell'Autorità di vigilanza EFTA (5).

4.

Parallelamente alla riforma delle norme di applicazione degli articoli 53 e 54 realizzata dal capitolo II e dalle esenzioni per categoria esistenti è stata effettuata una revisione delle comunicazioni e delle linee guida dell'Autorità di vigilanza EFTA al fine di facilitare ulteriormente l'autovalutazione da parte degli operatori economici. L'Autorità di vigilanza ha anche elaborato linee guida sull'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3 (6). Nella grande maggioranza dei casi questi diversi strumenti permettono alle imprese di valutare in maniera affidabile i loro accordi ai sensi dell'articolo 53. Inoltre l'Autorità infliggerà ammende più che simboliche (7) solo nei casi in cui gli strumenti orizzontali, o la giurisprudenza o la prassi hanno stabilito che un determinato comportamento costituisce un'infrazione.

5.

Nei casi che, nonostante gli strumenti sopra indicati, danno adito ad una reale incertezza perché presentano quesiti nuovi o non risolti circa l'applicazione degli articoli 53 e 54 è possibile che le singole imprese desiderino ottenere dall'Autorità di vigilanza EFTA un orientamento informale. Ove lo giudichi opportuno e subordinatamente alle sue priorità in materia di applicazione l'Autorità può fornire tali orientamenti su questioni nuove relative all'interpretazione degli articoli 53 e/o 54 in una dichiarazione scritta (lettera di orientamento). La presente comunicazione fornisce alcuni dettagli su tale strumento.

II.   QUADRO ENTRO CUI VALUTARE L'OPPORTUNITÀ DI PUBBLICARE UNA LETTERA DI ORIENTAMENTO

6.

Il capitolo II conferisce all'Autorità di vigilanza EFTA poteri per perseguire efficacemente le infrazioni agli articoli 53 e 54 e imporre sanzioni (8). Uno dei principali obiettivi del capitolo II è garantire un'applicazione efficiente delle regole di concorrenza del SEE eliminando il precedente sistema di notifica e consentendo così all'Autorità di vigilanza di concentrare la sua politica repressiva sulle infrazioni più gravi.

7.

Mentre il capitolo II non pregiudica la possibilità per l'Autorità di vigilanza EFTA di fornire orientamenti informali alle singole imprese, come indicato nella presente comunicazione, tale possibilità non dovrebbe interferire con l'obiettivo principale del capitolo II, che consiste nel garantire un'efficace applicazione delle regole di concorrenza. L'Autorità di vigilanza può quindi fornire orientamenti informali alle singole imprese soltanto nella misura in cui ciò sia compatibile con le sue priorità in materia di applicazione.

8.

Subordinatamente al punto 7, l'Autorità di vigilanza EFTA, al ricevimento di una richiesta di una lettera di orientamento, valuterà l'opportunità di trattare tale domanda. L'emissione di una lettera d'orientamento potrà essere presa in considerazione soltanto se saranno soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)

La valutazione sostanziale di un accordo o pratica ai sensi degli articoli 53 e/o 54 dell'accordo SEE solleva un problema di applicazione del diritto che non è chiarito né nel quadro giuridico del SEE esistente, inclusa la giurisprudenza della Corte EFTA e quella comunitaria, né negli orientamenti generali pubblicamente disponibili, nella prassi decisionale o nelle lettere di orientamento precedenti dell'Autorità di vigilanza EFTA o della Commissione (9).

b)

Una valutazione preliminare delle specificità e del contesto del caso sembra indicare che è utile chiarire la questione nuova mediante una lettera di orientamento in considerazione dei seguenti elementi:

l'importanza economica, dal punto di vista del consumatore, delle merci o servizi interessati dall'accordo, o dalla pratica, e/o

la misura in cui l'accordo o la pratica corrisponde o può corrispondere ad un utilizzo economico più diffuso nel mercato e/o

l'importanza degli investimenti legati all'operazione rispetto alla dimensione delle imprese interessate e la misura in cui l'operazione costituisce un'operazione strutturale come la formazione di un'impresa comune non pienamente autonoma.

c)

La lettera di orientamento può essere preparata sulla base delle informazioni fornite, non è richiesta cioè alcuna indagine supplementare.

9.

Inoltre l'Autorità di vigilanza EFTA non prenderà in considerazione una richiesta di lettera di orientamento nei due casi seguenti:

i problemi sollevati nella richiesta sono identici o simili a quelli sollevati in una causa pendente davanti alla Corte EFTA, alla Corte di giustizia o al Tribunale di primo grado delle Comunità europee;

l'accordo o la pratica cui si riferisce la richiesta sono oggetto di un procedimento pendente dinanzi all'Autorità di vigilanza EFTA, alla giurisdizione di uno Stato EFTA, o all'autorità garante della concorrenza di uno Stato EFTA.

10.

L'Autorità di vigilanza EFTA non prenderà in considerazione le questioni ipotetiche e non emetterà lettere di orientamento su accordi o pratiche che non sono più attuati dalle parti. Le imprese possono tuttavia chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di emettere una lettera di orientamento su questioni sollevate da un accordo o pratica che essi abbiano progettato, ossia prima che detto accordo o detta pratica siano attuate. In tal caso l'operazione deve avere raggiunto uno stadio sufficientemente avanzato perché la richiesta sia presa in considerazione.

11.

La richiesta di una lettera di orientamento non pregiudica il potere dell'Autorità di vigilanza EFTA di avviare un procedimento ai sensi del capitolo II relativamente ai fatti esposti nella domanda.

III.   INDICAZIONI SU COME RICHIEDERE GLI ORIENTAMENTI

12.

Per quanto riguarda le questioni di interpretazione sollevate da un accordo o una pratica, una richiesta può essere presentata da imprese che abbiano concluso un accordo, o abbiano adottato una pratica che può rientrare nel campo di applicazione degli articoli 53 e/o 54 dell'accordo SEE, o che abbiano intenzione di farlo.

13.

La richiesta di lettera di orientamento deve essere inviata al seguente indirizzo:

Autorità di vigilanza EFTA

Direzione Concorrenza e aiuti di Stato

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles/Brussel

14.

Non esiste un formulario. Dovrà essere presentato un promemoria che indichi con chiarezza:

l'identità di tutte le imprese interessate e un indirizzo unico per i contatti con l'Autorità di vigilanza EFTA;

i problemi specifici in merito ai quali si chiedono orientamenti;

informazioni complete ed esaurienti su tutti i punti utili per valutare con cognizione di causa i problemi sollevati nonché la documentazione pertinente;

l'esposizione dettagliata, alla luce del punto 8, lettera a), dei motivi per cui i problemi sollevati nella richiesta sono nuovi;

qualsiasi altra informazione che permetta di valutare la domanda alla luce degli aspetti indicati ai punti da 8 a 10 della presente comunicazione, ivi compresa in particolare una dichiarazione che l'accordo o pratica cui si riferisce la domanda non è oggetto di procedimenti in corso presso un tribunale o un'autorità garante della concorrenza di uno Stato EFTA;

qualora la domanda contenga elementi considerati segreti aziendali, l'indicazione precisa di tali elementi;

qualsiasi altra informazione o documento rilevante nel caso concreto.

IV.   TRATTAMENTO DELLA DOMANDA

15.

L'Autorità di vigilanza EFTA in linea di massima valuterà la richiesta sulla base delle informazioni fornite. Nonostante quanto stabilito al punto 8, lettera c), l'Autorità di vigilanza EFTA può utilizzare le informazioni supplementari di cui dispone provenienti da fonti pubbliche, procedimenti precedenti o da qualsiasi altra fonte e può chiedere al richiedente/richiedenti di fornire informazioni supplementari. Alle informazioni fornite dal richiedente/richiedenti si applicano le normali regole sul segreto professionale.

16.

L'Autorità di vigilanza EFTA può trasmettere alle autorità garanti della concorrenza della Commissione e degli Stati EFTA le informazioni ricevute e può a sua volta ricevere informazioni da queste ultime. Potrà discutere il merito della richiesta con le autorità garanti della concorrenza della Commissione o degli Stati EFTA prima di adottare una lettera di orientamento.

17.

Se non viene pubblicata alcuna lettera di orientamento l'Autorità di vigilanza EFTA ne darà comunicazione al richiedente/richiedenti.

18.

Un'impresa può ritirare la richiesta in qualsiasi momento. L'Autorità di vigilanza EFTA conserva in ogni caso le informazioni fornitele nell'ambito di una richiesta di orientamento e può utilizzarle in procedimenti successivi ai sensi del capitolo II (si veda sopra al punto 11).

V.   LETTERE DI ORIENTAMENTO

19.

Una lettera di orientamento contiene:

una descrizione sintetica dei fatti su cui si basa;

la motivazione giuridica principale che è alla base dell'interpretazione da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA delle questioni nuove e non risolte relative agli articoli 53 e/o 54 sollevate dalla richiesta.

20.

Una lettera di orientamento può limitarsi a trattare una parte delle questioni sollevate nella richiesta. Può anche comprendere altri elementi oltre a quelli indicati nella richiesta.

21.

Le lettere di orientamento sono pubblicate sul sito web dell'Autorità di vigilanza EFTA tenendo conto delle legittime esigenze di tutela dei segreti aziendali delle imprese. Prima di adottare una lettera di orientamento l'Autorità di vigilanza concorda con i richiedenti una versione pubblica.

VI.   EFFETTI DELLE LETTERE DI ORIENTAMENTO

22.

Le lettere di orientamento mirano in primo luogo ad aiutare le imprese ad effettuare da sole una valutazione dei loro accordi e delle loro pratiche con cognizione di causa.

23.

Una lettera di orientamento non può pregiudicare la valutazione della stessa questione da parte della Corte EFTA o degli organi giurisdizionali comunitari.

24.

Una lettera di orientamento non esclude che successivamente l'Autorità di vigilanza EFTA esamini un accordo o una pratica che costituivano la base fattuale di una lettera di orientamento, nell'ambito di un procedimento a norma del capitolo II, in particolare a seguito di una denuncia. In tal caso l'Autorità di vigilanza EFTA terrà conto della lettera di orientamento precedente, subordinatamente in particolare ad eventuali cambiamenti dei fatti su cui essa si fondava, ad elementi nuovi sollevati da una denuncia, a sviluppi nella giurisprudenza della Corte EFTA o dei tribunali comunitari e a mutamenti più generali nella politica della stessa Autorità di vigilanza.

25.

Le lettere di orientamento non sono decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA, né vincolano le autorità garanti della concorrenza degli Stati EFTA o le giurisdizioni competenti per l'applicazione degli articoli 53 e 54. Tuttavia le autorità garanti della concorrenza e le giurisdizioni degli Stati EFTA possono tenere conto delle lettere di orientamento emesse dall'Autorità di vigilanza EFTA nella maniera che esse giudichino opportuna nell'ambito di un caso specifico.


(1)  GU C 101 del 27.4.2004, pagg. 78-80.

(2)  La competenza per trattare i singoli casi che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE è suddivisa tra l'Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione europea secondo le norme di cui all'articolo 56 dell'accordo SEE. Soltanto una delle autorità di vigilanza è competente per trattare un determinato caso.

(3)  Quando l'accordo che modifica il protocollo 4 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, del 24 settembre 2004, sarà entrato in vigore, il capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sulla vigilanza e sulla Corte rispecchierà in gran parte il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio per quanto attiene all'EFTA (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(4)  Nella presente comunicazione il termine «accordo» è utilizzato per gli accordi, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate. Il termine «pratiche» si riferisce alla condotta di imprese dominanti. Il termine «imprese» comprende anche le «associazioni di imprese».

(5)  La maggior parte dei testi citati sono disponibili ai seguenti indirizzi: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldcompetition/ e

http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

(6)  Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA — Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo SEE, non ancora pubblicata.

(7)  Le ammende simboliche sono fissate normalmente a 1000 euro. Si vedano gli orientamenti dell'Autorità di vigilanza EFTA per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione delle regole di concorrenza del SEE, GU C 10 del 16.01.2003, pag. 16 e supplemento SEE della GU n. 3 del 16.1.2003, pag. 6.

(8)  Cfr. in particolare gli articoli da 7 a 9, 12, da 17 a 24 e 29 del capitolo II della parte I del protocollo 4 dell'accordo sulla vigilanza e sulla Corte.

(9)  L'articolo 6 dell'accordo SEE prevede che, fatti salvi futuri sviluppi della giurisprudenza, le disposizioni dell'accordo, nella misura in cui sono identiche nella sostanza alle corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e degli atti adottati in applicazione di questi due trattati, devono essere interpretate, nella loro attuazione ed applicazione, in conformità con le pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della data della firma dell'accordo SEE. Quanto alle sentenze pertinenti della Corte di giustizia pronunciate dopo la data della firma dell'accordo SEE, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo sulla vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA e la Corte EFTA tengono in debito conto i principi in esse stabiliti. Come stabilito nell'articolo 58 dell'accordo SEE e nel protocollo 23 di detto accordo, l'Autorità e la Commissione devono cooperare, fra l'altro, affinché l'accordo SEE sia attuato, applicato e interpretato in modo uniforme. Sebbene le decisioni della Commissione e le lettere di orientamento informali non siano vincolanti per l'Autorità di vigilanza EFTA, l'Autorità in questo modo si sforzerà di tenere in debito conto la prassi consolidata della Commissione.