21.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 366/96 |
RACCOMANDAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
n. 150/06/COL
del 17 maggio 2006
relativa a un programma di controlli coordinato nel settore dell'alimentazione degli animali
L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1,
visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e il protocollo 1,
visto l'atto di cui all'allegato I, capitolo II, punto 31a dell'accordo SEE (direttiva 95/53/CE del Consiglio (1) ), quale modificato e adattato all'accordo SEE dal protocollo 1, in particolare l'articolo 22, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Nel 2005 gli Stati EFTA hanno individuato diversi aspetti che è opportuno integrare in un programma coordinato di controlli da attuarsi nel 2006. |
(2) |
Sebbene l'atto di cui all'allegato I, capitolo II, punto 33 dell'accordo SEE modificato (direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (2) ) definisca il contenuto massimo consentito di aflatossina B1 nei mangimi, non esistono norme SEE applicabili alle altre micotossine, quali l'ocratossina A, lo zearalenone, il deossinivalenolo, le fumonisine e le tossine T-2 e HT-2. La raccolta di dati sulla presenza di tali micotossine mediante un campionamento casuale sarebbe utile per valutare la situazione ai fini dell'elaborazione della legislazione in questo campo. Alcune materie prime utilizzate nella fabbricazione di mangimi, quali i cereali e i semi oleaginosi, risultano inoltre particolarmente esposte alla contaminazione da micotossine a causa delle condizioni di raccolta, immagazzinamento e trasporto. Poiché la concentrazione di micotossine varia da un anno all'altro è opportuno raccogliere dati riguardanti più anni consecutivi per tutte le micotossine menzionate. |
(3) |
Precedenti risultati di controlli volti a individuare la presenza di antibiotici e coccidiostatici in determinati mangimi destinati a specie o categorie di animali per i quali tali sostanze attive non sono autorizzate indicano il persistere di questo tipo di infrazione. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'atto di cui all'allegato I, capitolo II, punto 1a dell'accordo SEE (regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (3) ) è importante inoltre garantire che il ritiro di additivi antibiotici per mangimi sia fatto effettivamente rispettare. |
(4) |
La partecipazione della Norvegia e dell'Islanda ai programmi che rientrano nel campo di applicazione dell'allegato II della presente raccomandazione, riguardante le sostanze non autorizzate come additivi per mangimi, va valutata in rapporto alle loro esenzioni dal capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE e, in particolare, dall'atto di cui all'allegato I, capitolo II, punto 1a dell'accordo SEE, (regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio). |
(5) |
È importante garantire l'effettiva applicazione delle restrizioni relative all'impiego di prodotti di origine animale nei mangimi prescritte dalla pertinente normativa SEE. |
(6) |
La partecipazione dell'Islanda ai programmi che rientrano nel campo di applicazione dell'allegato III della presente raccomandazione, riguardante le restrizioni alla produzione e all'impiego di materie prime di origine animale nei mangimi, va valutata in rapporto alle sue esenzioni dall'allegato I, capitolo I dell'accordo SEE. |
(7) |
Occorre assicurare che il tenore degli oligoelementi rame e zinco nei mangimi composti destinati ai suini non superi la quantità massima stabilita dall'atto di cui all'allegato I, capitolo II, punto 1zq dell'accordo SEE (regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell'alimentazione degli animali (4) ), quale modificato. La partecipazione della Norvegia ai programmi che rientrano nel campo di applicazione dell'allegato IV va valutata in rapporto alle sue esenzioni dall'allegato I, capitolo II dell'accordo SEE. |
Le misure di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato EFTA per le piante e gli alimenti per animali che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA,
RACCOMANDA:
1. |
che gli Stati EFTA attuino nel 2006 un programma di controlli coordinato volto a verificare:
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2. |
Si raccomanda altresì che gli Stati EFTA inseriscano i risultati del programma di controlli coordinato, di cui al paragrafo 1, in un capitolo a parte della relazione annuale sulle attività di controllo, da presentare all'Autorità di vigilanza EFTA entro il 1o aprile 2007 a norma dell'articolo 22, paragrafo 2 dell'atto di cui all'allegato I, capitolo II, punto 31a dell'accordo SEE (direttiva 95/53/CE del Consiglio) e conformemente all'ultima versione del modello di notifica armonizzato. |
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2006.
Per l'autorità di vigilanza EFTA
Kristján Andri STEFÁNSSON
Membro del Collegio
Niels FENGER
Direttore
(1) GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 55).
(2) GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/77/CE della Commissione (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 53).
(3) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2005 (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).
(4) GU L 187 del 26.7.2003, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1980/2005 (GU L 318 del 6.12.2005, pag. 3).
ALLEGATO I
Concentrazione di alcune micotossine (aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo, fumonisine, tossine T-2 e HT-2) nei mangimi
Risultati specifici per tutti i campioni esaminati; modello di notifica a norma del punto 1, lettera (a)
Mangimi |
Campiona-mento (casuale o mirato) |
Tipo e concentrazione di micotossine (μg/kg per mangimi con tenore in umidità del 12 %) |
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Classe (1) |
Tipo (2) |
Paese di origine |
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Aflatossina B1 |
Ocratossina A |
Zearalenone |
Desossinivalenolo |
Fumniosine (3) |
Tossine T-2 e HT-2 (4) |
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L'autorità competente deve inoltre indicare:
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i provvedimenti adottati in caso di superamento dei livelli massimi di aflatossina B1; |
— |
i metodi di analisi utilizzati; |
— |
i limiti di rilevazione. |
(1) Scegliere una delle seguenti classi: materie prime per mangimi, additivi per mangimi, premiscele, mangimi complementari, mangimi completi, mangimi composti.
(2) Scegliere uno dei seguenti tipi: a) per le materie prime per mangimi, il nome della materia prima come stabilito nella parte B dell'allegato dell'atto di cui all'allegato I, capitolo II, punto 14 a dell'accordo SEE (direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE); b) per gli altri mangimi, le specie a cui sono destinati.
(3) La concentrazione di fumonisine B1 e B2 può essere presentata come la somma di entrambe.
(4) La concentrazione delle tossine T-2 e HT-2 può essere presentata come la somma di entrambe.
ALLEGATO II
Presenza di alcune sostanze medicinali non autorizzate come additivi per mangimi
Alcune sostanze medicinali possono essere legittimamente presenti come additivi nelle premiscele e nei mangimi composti destinati all'alimentazione di determinate specie e categorie di animali, qualora soddisfino i requisiti fissati all'articolo 10 dell'atto di cui all'allegato I, capitolo II, punto 1a dell'accordo SEE (regolamento (CE) n. 1831/2003).
La presenza di sostanze medicinali vietate nei mangimi costituisce un'infrazione.
Le sostanze medicinali da sottoporre a controllo dovrebbero essere selezionate tra le seguenti sostanze:
1. |
Sostanze medicinali autorizzate in qualità di additivi per mangimi solo per determinate specie o categorie di animali:
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2. |
Sostanze medicinali il cui impiego come additivi per mangimi non è più autorizzato:
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3. |
Sostanze medicinali mai autorizzate in qualità di additivi per mangimi: altre sostanze. Singoli risultati per tutti i campioni non conformi; modello di notifica di cui al punto 1, lettera b)
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L'autorità competente deve inoltre indicare:
— |
il totale dei campioni esaminati; |
— |
i nomi delle sostanze oggetto del controllo; |
— |
i metodi di analisi utilizzati; |
— |
i limiti di rilevazione. |
(1) Motivo della presenza della sostanza non autorizzata nel mangime, risultante da un controllo effettuato dall'autorità competente.
ALLEGATO III
Restrizioni relative alla produzione e all'impiego di materie prime di origine animale nei mangimi
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli da 3 a 13 e dall'articolo 15 della direttiva 95/53/CE, gli Stati EFTA dovrebbero attuare nel corso del 2006 un programma coordinato di controlli al fine di appurare se si siano osservate le restrizioni alla produzione e all'impiego di materie prime di origine animale nei mangimi.
Al fine di garantire in particolare l'effettiva applicazione del divieto di alimentare determinate specie animali con proteine animali trasformate, come disposto dall'allegato IV dell'atto di cui all'allegato I, capitolo I, punto 7.1.12 dell'accordo SEE (regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1) ), occorre che gli Stati EFTA attuino un programma specifico di controlli basato su verifiche mirate. In conformità dell'articolo 4 della direttiva 95/53/CE, tale programma di controlli dovrebbe seguire una strategia commisurata ai rischi, che comprenda tutte le fasi della produzione e tutti i tipi di luoghi adibiti alla produzione, al trattamento e alla somministrazione dei mangimi. Gli Stati EFTA dovrebbero prestare particolare attenzione alla definizione dei criteri potenzialmente correlati con un rischio. La ponderazione attribuita a ciascun criterio dovrebbe essere proporzionale al rischio. La frequenza dei controlli e il numero di campioni analizzati nei diversi luoghi andrebbero stabiliti in funzione della somma dei coefficienti assegnati a questi ultimi.
Nell'elaborare il programma di controlli si dovrebbe tener conto dei luoghi e dei criteri indicativi seguenti:
Locali |
Criteri |
Ponderazione |
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Fabbriche di mangimi |
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Posti di ispezione frontalieri e altri punti d'ingresso nella Comunità |
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Aziende agricole |
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Distributori |
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Miscelatori mobili |
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Mezzi di trasporto |
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In alternativa ai luoghi e ai criteri indicativi gli Stati EFTA possono far pervenire all'Autorità di vigilanza EFTA la propria valutazione dei rischi entro il 31 maggio 2006.
Il campionamento dovrebbe incentrarsi sui lotti o sui casi in cui risulti più probabile la contaminazione incrociata con proteine trasformate vietate (per esempio il primo lotto dopo il trasporto di mangimi contenenti proteine animali vietate per quel lotto, problemi tecnici o cambiamenti nelle catene di produzione, cambiamenti nei depositi o nei silos destinati a materiale sfuso).
I controlli potrebbero essere estesi anche alle analisi delle polveri in veicoli, attrezzature di produzione e aree di stoccaggio.
Ogni Stato EFTA dovrebbe effettuare annualmente almeno dieci controlli per ogni 100 000 tonnellate di mangimi composti prodotti. Ogni Stato EFTA dovrebbe prelevare annualmente almeno venti campioni ufficiali ogni 100 000 tonnellate di mangimi composti prodotti. In attesa dell'approvazione di metodi alternativi per l'analisi dei campioni occorre applicare il metodo di identificazione al microscopio e di stima, descritto nell'atto di cui al all'allegato I, capitolo II, punto 31i dell'accordo SEE (direttiva 2003/126/CE della Commissione, che stabilisce il metodo analitico per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali (2) ). La presenza nei mangimi di qualsiasi costituente di origine animale vietato andrebbe considerata una violazione del divieto relativo ai mangimi.
I risultati dei programmi di controlli andrebbero comunicati all'Autorità di vigilanza EFTA tramite i seguenti modelli.
Quadro riassuntivo dei controlli relativi alle restrizioni all'impiego di prodotti d'origine animale nei mangimi (impiego nei mangimi di proteine animali trasformate vietate)
A. Controlli documentati
Fase |
Numero di controlli con verifica della presenza di proteine animali trasformate |
Numero di infrazioni accertate in base a controlli documentari (ecc.) piuttosto che a prove di laboratorio |
Importazione di materie prime per mangimi |
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Stoccaggio di materie prime per mangimi |
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Fabbriche di mangimi |
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Miscelatori fissi/miscelatori mobili |
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Intermediari di mangimi |
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Mezzi di trasporto |
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Aziende agricole che allevano animali diversi dai ruminanti |
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Aziende agricole che allevano ruminanti |
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Altro |
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B. Raccolta di campioni ed esame delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti al fine di accertare la presenza di proteine animali trasformate
Locali |
Numero di campioni ufficiali sottoposti a prove per accertare la presenza di proteine animali trasformate |
Numero di campioni non conformi |
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Presenza di proteine animali trasformate provenienti da animali terrestri |
Presenza di proteine animali trasformate provenienti da pesci |
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Materie prime per mangimi |
Mangimi composti |
Materie prime per mangimi |
Mangimi composti |
Materie prime per mangimi |
Mangimi composti |
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per ruminanti |
per non ruminanti |
per ruminanti |
per non ruminanti |
per ruminanti |
per non ruminanti |
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All'importazione |
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Fabbriche di mangimi |
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Intermediari/depositi |
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Mezzi di trasporto |
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Miscelatori fissi/miscelatori mobili |
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Nell'azienda |
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Altro |
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C. Tabella riassuntiva delle proteine animali trasformate vietate la cui presenza sia stata accertata nei campioni di mangimi destinati a ruminanti
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Mese del campionamento |
Tipo, grado e origine della contaminazione |
Sanzioni (o altri provvedimenti) applicati |
1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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… |
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(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1993/2004 della Commissione (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 12).
ALLEGATO IV
Risultati singoli per tutti i campioni (sia conformi che non conformi) per quanto riguarda il tenore di rame e di zinco rilevati nei mangimi composti destinati all'alimentazione dei suini
Tipo di mangime composto (categoria di animali) |
Oligoelemento (rame o zinco) |
Tenore constatato (mg/kg di mangime completo) |
Motivo del superamento del livello massimo (1) |
Provvedimento preso |
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(1) Stabilito in seguito a un controllo effettuato dall'autorità competente.