12.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 7/6


Autorizzazione relativa alla concessione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di non sollevare obiezioni

(2006/C 7/06)

Data di adozione:

Stato EFTA: Islanda

Aiuto n.: Caso 55362

Denominazione: Riduzioni di imposte e tasse a favore della fonderia di alluminio Norðurál hf. di Grundartangi, Islanda

Obiettivo: L'obiettivo dell'aiuto, concesso mediante (i) modifiche di un precedente regime di riduzioni di imposte e tasse e (ii) alcune riduzioni di imposte e tasse non notificate (facenti parte del regime) è di attirare investimenti nella regione Vesturland.

Base giuridica: Gli strumenti giuridici preesistenti, ossia:

Stanziamento/durata: 88,3 milioni di EUR e intensità di aiuto del 10,7 %. Il regime è stato autorizzato fino al 31 ottobre 2018.

Forma di aiuto: Riduzioni di imposte e tasse

Decisione:

1.

L'autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni sulla concessione di aiuti a favore di Norðurál hf. attraverso le seguenti (i) misure di aiuto non notificate facenti parti di un regime di aiuti precedentemente approvato e (ii) modifiche introdotte nel suddetto regime di aiuti:

aliquota massima dell'imposta sul reddito delle società del 18 %;

ammortamento accelerato degli attivi;

un periodo di tempo minimo di nove anni per detrarre le perdite di esercizio;

esenzione dai dazi doganali e dalle accise sulle importazioni o sull'acquisto sul mercato interno di materiali utilizzati per la costruzione di Norðurál hf;

dilazione del pagamento dell'IVA sulle importazioni;

esenzione dalle accise e dai dazi doganali sui materiali utilizzati per il funzionamento di Norðurál hf.;

differimento d'imposte per quanto concerne i fondi destinati ad un conto speciale e ammortamento accelerato degli attivi acquistati per tali fondi;

esenzione dal pagamento delle tasse per i controlli di sicurezza della produzione di elettricità;

la differenza tra l'importo da versare per legge per l'occupazione del suolo e l'importo effettivamente versato e

il mancato pagamento dell'affitto per le maggiori dimensioni dei terreni tra il 5 febbraio 2005 ed il 1o gennaio 2006.

2.

L'aiuto di Stato contenuto nelle misure sopramenzionate deve essere calcolato tenendo conto del massimale di aiuto fissato nella «decisione relativa alle misure adeguate» e deve rispettare tutte le condizioni previste dalla stessa decisione, in particolare, l'importo massimo dell'aiuto di 88,3 milioni di EUR, l'intensità massima dell'aiuto del 10,7 % e la scadenza, l'8 luglio 2018, del regime di aiuti Grundartangi.

3.

L'Islanda è invitata a presentare relazioni annuali sull'attuazione del regime di aiuti ai sensi della parte II, articolo 21, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte in combinato disposto con gli articoli 5 e 6 della decisione 195/04/COL dell'Autorità di vigilanza.

4.

L'Islanda è destinataria della presente decisione.

Il testo della decisione nella lingua facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry