30.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 159/28


Ricorso presentato il 12 aprile 2005 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro il Regno di Norvegia

(Causa E-3/05)

(2005/C 159/10)

Un ricorso contro il Regno di Norvegia è stato presentato il 12 aprile 2005 dall'Autorità di vigilanza EFTA di fronte alla corte EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA era rappresentata da Niels Fenger e Arne Torsten Andersen, che agivano in qualità di funzionari dell'Autorità di vigilanza EFTA, Rue Belliard 35, B-1040 Bruxelles.

La ricorrente chiede alla Corte di:

1.

dichiarare che, imponendo a tutti coloro che richiedono di beneficiare del supplemento della contea di Finnmark agli assegni familiari l'obbligo di residenza nella contea stessa o in sette comuni specifici della contea di Troms, il Regno di Norvegia è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 73 dell'atto di cui al punto 1 dell'allegato VI dell'accordo SEE (regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità), adattato all'accordo SEE con il protocollo n. 1; o, in alternativa,

dichiarare che, applicando detto obbligo di residenza, il Regno di Norvegia è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'atto di cui al punto 2 dell'allegato V (regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità), adattato all'accordo SEE con il protocollo n. 1; e

2.

condannare il Regno di Norvegia al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e argomentazioni giuridiche addotte a sostegno del ricorso:

La causa ha per oggetto un supplemento regionale agli assegni familiari concesso in Norvegia a soggetti responsabili dell'educazione dei figli, residenti nell'area designata.

Il diritto norvegese impone al beneficiario del supplemento l'obbligo di residenza insieme al proprio figlio nell'area designata. Il supplemento non è subordinato all'ubicazione della sede di lavoro del beneficiario.

L'articolo 29 dell'accordo SEE dispone il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori subordinati ed autonomi nell'ambito SEE.

L'articolo 73 del regolamento (CEE) n. 1408/71 statuisce che il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato SEE e residente nel territorio di un altro Stato SEE ha diritto alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato SEE, come se risiedesse nel territorio di questo Stato.

L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 statuisce che i lavoratori migranti godono degli stessi vantaggi sociali dei lavoratori nazionali.