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30.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 159/29 |
Richiesta di parere consultivo presentata alla Corte EFTA dal Fürstlicher Landrichter, con decisione di tale organo del 13 dicembre 2004, nella causa Paolo Piazza contro Paul Schurte AG
(Causa E-10/04)
(2005/C 159/11)
Con decisione del 13 dicembre 2004, il Fürstlicher Landrichter (Corte di giustizia del Principato) di Vaduz, Liechtenstein, ha presentato una richiesta di parere consultivo alla Corte EFTA, pervenuta alla cancelleria di tale organo il 31 dicembre 2004, in relazione alla causa Paolo Piazza contro Paul Schurte AG e concernente la seguente questione:
Una disposizione come quella contenuta nell'articolo 56, paragrafo 2, del Liechtenstein Zivilprozessordnung (Codice di procedura civile del Liechtenstein), è compatibile con il diritto SEE, in particolare con la libera prestazione di servizi di cui all'articolo 36 dell'accordo SEE e con la libera circolazione dei capitali di cui all'articolo 40 dell'accordo stesso? Se tale disposizione è giustificabile, è anche proporzionata?