23.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 319/30 |
DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 148/04/COL
del 30 giugno 2004
concernente misure fiscali in materia ambientale
(NORVEGIA)
(2004/C 319/08)
L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare gli articoli da 61 a 63,
visto l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (2), in particolare l'articolo 24 e l'articolo 1 del protocollo 3 (3),
viste le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (4), in particolare le disposizioni di cui alla sezione 15 (5),
vista la decisione dell'Autorità di avviare il procedimento d'indagine formale (6),
avendo richiesto alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni in merito (7), conformemente alle disposizioni della sezione 5 della Guida dell'Autorità EFTA in materia di aiuti di Stato (8), e considerando tali osservazioni,
considerando quanto segue:
I. ANTEFATTI
A. PROCEDIMENTO
B. DESCRIZIONE DELLE MISURE D'AIUTO IN QUESTIONE
1. Esenzioni dall'imposta sul consumo di elettricità
a) Esenzione dall'imposta sul consumo di elettricità per l'industria manifatturiera ed estrattiva e per l'agricoltura in serra
b) Esenzione dall'imposta sul consumo di elettricità per utenti in talune regioni (municipalità)
2. Deroghe dall'imposta sulle emissioni di CO2
3. Abolizione parziale dell'imposta sulle emissioni di SO2
C. INCERTEZZE ESPRESSE DALL'AUTORITÀ NELLA DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
1. Esenzioni dall'imposta sul consumo di elettricità
a) Esenzione dall'imposta sul consumo di elettricità per talune industrie
b) Esenzione dall'imposta sul consumo di elettricità per utenti in talune regioni (municipalità)
2. Deroghe dall'imposta sulle emissioni di CO2
a) Esenzione del carbone e del coke utilizzati come materie prime o agenti riduttori nei processi industriali
b) Esenzione dell'utilizzo di carbone e coke per la produzione di energia nel processo di produzione del cemento e del LECA
c) Riduzione dell'aliquota dell'imposta sulle emissioni di CO2 dagli oli minerali a favore dell'industria della carta e della cellulosa
3. Abolizione parziale dell'imposta sulle emissioni di SO2
4. Qualifica di «nuovo aiuto»
D. OSSERVAZIONI DEL GOVERNO NORVEGESE IN MERITO ALLA DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
1. Esenzioni dall'imposta sul consumo di elettricità
a) Esenzione dall'imposta sul consumo di elettricità per talune industrie
b) Esenzione dall'imposta sul consumo di elettricità per utenti in regioni particolari
2. Deroghe nell'ambito del regime fiscale per le emissioni di CO2
a) Esenzione del carbone e del coke utilizzati come materie prime o agenti riduttori nei processi industriali
b) Esenzione del carbone e del coke utilizzati per la produzione di energia nel processo di produzione del cemento e del LECA
c) Riduzione dell'aliquota dell'imposta sulle emissioni di CO2 dagli oli minerali a favore dell'industria della carta e della cellulosa
3. Abolizione parziale dell'imposta sulle emissioni di SO2
4. Qualifica di «nuovo aiuto»
E. OSSERVAZIONI DI TERZI INTERESSATI IN MERITO ALLA DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
1. Esenzioni dall'imposta sul consumo di elettricità
2. Deroghe nell'ambito del regime fiscale per le emissioni di CO2
a) Esenzione del carbone e del coke utilizzati come materie prime o agenti riduttori nei processi industriali
b) Esenzione di carbone e coke utilizzati per la produzione di energia nel processo di produzione del cemento e del LECA
c) Riduzione dell'aliquota dell'imposta sulle emissioni di CO2 dagli oli minerali a favore dell'industria della carta e della cellulosa
3. Abolizione parziale dell'imposta sulle emissioni di SO2
4. Qualifica di «nuovo aiuto»
II. VALUTAZIONE
A. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DECISIONE
B. AIUTI DI STATO A NORMA DELL'ARTICOLO 61, PARAGRAFO 1 DELL'ACCORDO SEE
1. Esenzioni dall'imposta sul consumo di elettricità
a) Esenzione dall'imposta sul consumo di elettricità per l'industria manifatturiera ed estrattiva
A questo riguardo si ricorda che nella sentenza Adria Wien la Corte di giustizia sostiene che:
«…la concessione di vantaggi alle imprese il cui fulcro di attività è la produzione di beni materiali non è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema di imposizione …» (44).
b) Esenzione dall'imposta sul consumo di elettricità per gli utenti in talune regioni (municipalità)
2. Deroghe nell'ambito del sistema di tassazione del CO2
a) Esenzione del carbone e del coke utilizzati come materie prime o agenti riduttori nei processi industriali
b) Esenzione di carbone e coke utilizzati per la produzione di energia nel processo di produzione del cemento e del LECA
c) Riduzione dell'aliquota dell'imposta sulle emissioni di CO2 dagli oli minerali concessa all'industria della carta e della cellulosa
3. Abolizione dell'imposta sulle emissioni di SO2 dall'utilizzo di carbone e coke e dalle raffinerie di petrolio.
a) Abolizione dell'imposta sulle emissioni di SO2 dall'utilizzo di carbone e coke
b) Abolizione dell'imposta sulle emissioni di SO2 dalle raffinerie di petrolio
C. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ
Conformemente al punto 46.1 della Guida per la tutela ambientale, qualora uno Stato EFTA, per motivi di tutela ambientale, applichi una nuova imposta ad un settore di attività oppure a prodotti per cui non esiste una corrispondente armonizzazione fiscale a livello comunitario o che supera il livello d'imposta previsto nella legislazione comunitaria, le decisioni di esenzione relative ad un periodo di dieci anni possono essere giustificata:
a) |
se le esenzioni sono assoggettate alla conclusione di accordi tra lo Stato EFTA interessato e le imprese beneficiarie, in base ai quali le imprese si impegnano a raggiungere obiettivi di tutela ambientale; o |
b) |
se l'importo versato dalle imprese dopo la riduzione d'imposta rimane superiore al minimo comunitario (qualora esista un'imposta comunitaria – primo comma) oppure costituisce una proporzione significativa dell'imposta nazionale (qualora l'imposta non corrisponda ad un'imposta comunitaria armonizzata – secondo comma). |
1. Esenzioni dall'imposta sul consumo di elettricità
a) L'esenzione dall'imposta sul consumo di elettricità per l'industria manifatturiera ed estrattiva
b) Esenzione dall'imposta sul consumo di elettricità per gli utenti in talune regioni
2. Deroghe nell'ambito del regime fiscale sulle emissioni di CO2
a) Esenzione dell'utilizzo di carbone e di coke per la produzione di energia nel processo di produzione del cemento e del LECA
b) Riduzione dell'aliquota dell'imposta sulle emissioni di CO2 dagli oli minerali a favore dell'industria della carta e della cellulosa
L'imposta sulle emissioni di CO2 dagli oli minerali risulta in un utilizzo ridotto di combustibili fossili e deve essere considerata come una misura che ha un impatto positivo significativo in termini di tutela ambientale. L'Autorità rileva che, in base alle informazioni presentate dalle autorità norvegesi, l'industria della carta e della cellulosa ha ridotto le emissioni di CO2 di 60 000 tonnellate entro il 1999. Inoltre, in base al rapporto del governo norvegese, «Terza comunicazione nazionale della Norvegia nell'ambito della convenzione sui mutamenti climatici» (giugno 2002 (61)):
«… le emissioni di CO2 dal consumo di energia nell'industria sono state ridotte notevolmente in seguito ad una migliore efficienza energetica e alle modifiche nell'insieme delle fonti di energia utilizzate… Nel settore industriale l'elettricità e la bioenergia hanno sostituito in larga misura gli oli minerali come fonte di energia. Tale fenomeno è stato particolarmente pronunciato nell'industria della carta e della cellulosa, che utilizza sempre di più la corteccia e altri rifiuti biologici come combustibili.»
D. QUALIFICA DI «NUOVO AIUTO» A DECORRERE DAL 1o GENNAIO 2002
a) Effetto vincolante dell'accettazione delle opportune misure
b) Conseguenze dell'effetto vincolante
E. RECUPERO
a) Legittimo affidamento
b) L'importo da recuperare
F. CONCLUSIONI FINALI
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
1. |
Le seguenti misure della Norvegia costituiscono aiuti di Stato a norma dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE:
|
2. |
L'esenzione dall'imposta sulle emissioni di CO2 dal carbone e dal coke utilizzati come materie prime e agenti riduttori non costituisce un aiuto di Stato a norma dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE. |
3. |
L'abolizione dell'imposta sulle emissioni di SO2 da carbone e coke e l'abolizione dell'imposta sulle emissioni di SO2 dalle raffinerie di petrolio a decorrere dal 1o gennaio 2004 non costituiscono aiuti di Stato a norma dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE. |
4. |
Le misure di cui al punto 1 della presente decisione costituiscono nuovi aiuti a decorrere dal 1o gennaio 2002. |
5. |
La misura di cui al punto 1, lettera d della presente decisione è compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE fino al 31 dicembre 2004. |
6. |
Le misure di cui al punto 1, lettere a, b e c della presente decisione sono incompatibili con il funzionamento dell'accordo SEE. |
7. |
Per quanto riguarda l'incompatibilità dell'aiuto di cui al punto 1, lettera c della presente decisione, non è richiesto il recupero. |
8. |
L'aiuto incompatibile di cui al punto 1, lettere a e b della presente decisione deve essere recuperato dai beneficiari dell'aiuto a partire dal 6 febbraio in poi. Il recupero viene eseguito immediatamente e conformemente alle procedure nazionali, a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'importo del recupero deve essere equivalente ad una proporzione significativa dell'imposta nazionale, e almeno all'aliquota minima di 0,5 EUR per MWH stabilita dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici (direttiva 2003/96/CE del Consiglio). Gli aiuti da recuperare includono gli interessi a decorrere dalla data in gli stessi sono stati messi a disposizione dei beneficiari, fino alla data del loro recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti regionali ed è applicato il regime dell'interesse composto su base annua. |
9. |
Il governo norvegese è invitato ad informare l'Autorità, entro due mesi dal ricevimento della presente decisione, delle misure prese per conformarsi alla presente decisione. |
10. |
Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione. |
11. |
Fa fede il testo inglese della presente decisione. |
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2004.
Per l'Autorità di vigilanza EFTA
Hannes HAFSTEIN
Presidente
Einar M. BULL
Membro del Collegio
(1) Denominato in appresso «accordo SEE».
(2) In appresso denominato «accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte».
(3) Si noti che le modifiche del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte sono entrate in vigore il 28 agosto 2003, successivamente all'accordo degli Stati EFTA, del 10 dicembre 2001, che modifica il protocollo 3 dell'Accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia. Tali modifiche comprendono il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.
(4) Guida all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE e dell'articolo 1 del protocollo 3 all'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata ed emanata dall'Autorità di vigilanza EFTA il 19 gennaio 1994, pubblicata inizialmente nella GU L 231 del 3.09.1994 e nel supplemento SEE n. 32 recante la medesima data e modificata da ultimo dalla decisione dell'Autorità n. 62/01/COL del 31 marzo 2004, non ancora pubblicata; denominata in appresso «Guida dell'Autorità EFTA in materia di aiuti di Stato».
(5) Sezione 15 della guida dell'Autorità EFTA in materia di aiuti di Stato per la tutela ambientale, adottata con decisione dell'Autorità n. 152/01/COL, del 23 maggio 2001, e pubblicata nella GU L 237 del 6.9.2001, pag. 16, denominata in appresso «Guida per la tutela ambientale».
(6) Decisione dell'Autorità di sorveglianza EFTA n. 149/02/COL, del 26 luglio 2002, concernente misure fiscali in materia ambientale (Norvegia), pubblicata nella GU L 31 del 6.2.2003, pag. 36 e nel Supplemento SEE della GU n. 8 del 6.2.2003, pag. 2.
(7) Avviso che informa gli Stati EFTA, gli Stati membri UE e i terzi interessati dell'avvio del procedimento e li invita a presentare le proprie osservazioni entro due settimane dalla pubblicazione dell'avviso, pubblicato nella GU C 105 dell'1.5.2003 e nel supplemento SEE della GU n. 22 dell'1.5.2003.
(8) In particolare il punto 5.3.2 della Guida.
(9) Cfr. nota n. 6.
(10) Cfr. nota n. 7.
(11) La disposizione fa riferimento alla classificazione statistica D, che corrisponde ai capitoli 15–37 della NACE.
(12) La disposizione fa riferimento alla classificazione statistica C, che corrisponde ai capitoli 10–14 della NACE.
(13) Non esistono riferimenti ad una classificazione statistica; tuttavia il settore sembrerebbe rientrare nella parte A della NACE.
(14) Regolamento del 23 dicembre 1992 n. 1203, «Forskrift om avgiftsmessig avgrensning og praktisering av fritak og lettelser i avgift på elektrisk kraft for industrien m.v.».
(15) Cfr. il regolamento del 23 dicembre 1992 n. 1203, «Forskrift om avgiftsmessig avgrensning og praktisering av fritak og lettelser i avgift på elektrisk kraft for industrien m.v.», modificato dal regolamento del 21 dicembre 2000, n. 1344.
(16) Regolamento dell'11 dicembre 2001 n. 1451, «Forskrift om særavgifter».
(17) Il tasso di conversione per la Norvegia era, a partire dal 3 gennaio 2002, di 80 105 NOK= 1 EUR, e a partire dal 3 gennaio 2003, di 7,2360 NOK = 1 EUR (http://www.EFTAsurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/dbaFile791.html).
(18) Light Expanded Clay Aggregate.
(19) Associata all'attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26, modificata dalla direttiva 2003/87/CE, GU L 275 del 25.20.2003, pag. 32), integrata nell'accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 27/97 (GU L 242 del 4.9.1997, pag. 76 e supplemento SEE n. 37 del 4.9.1997, pag. 100), la legge deve essere applicata conformemente alle prescrizioni della direttiva entro il 30 ottobre 2007.
(20) Conformemente al protocollo d'intesa, la federazione PIL si impegna, per conto delle imprese elencate in un'appendice all'accordo (i relativi settori sono: raffinerie di petrolio, materiali chimici/ceramiche, cemento, leghi di ferro e alluminio), a sviluppare la tecnologia e a costruire impianti di depurazione che ridurranno le emissioni di SO2 in Norvegia di almeno di 5 000 tonnellate l'anno. Inoltre, la federazione avanzerà proposte concrete per realizzare questa riduzione delle emissioni e per raggiungere una riduzione totale di 7 000 tonnellate. La federazione ha istituito un «fondo ambientale dell'industria di trasformazione» (il fondo) al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni di SO2 di quest'industria. Il 18 dicembre 2001 è stato raggiunto un «accordo di attuazione» tra le imprese partecipanti e il fondo, che obbliga le singole imprese ad effettuare versamenti periodici al fondo, calcolati in base al livello di emissione di SO2 e alle tariffe stabilite dal fondo. Tutte le iniziative aventi diritto ad un sostegno da parte del fondo vanno completate entro il 2009. L'accordo di attuazione è entrato in vigore il 1o gennaio 2002 e scade il 31 dicembre 2009.
(21) Per quanto riguarda le esenzioni fiscali considerati come aiuti di Stato cfr. causa E-6/98, Governo norvegese/Autorità di vigilanza EFTA [1999] Relazione del tribunale EFTA, pag. 74.
(22) Decisione della Commissione, del 3 aprile 2002, sull'esenzione per doppio uso, cui il Regno Unito intende dare esecuzione, dall'imposta sul mutamento climatico e sull'estensione dell'esenzione ai processi concorrenti (aiuti di Stato n. C 18/2001 e C 19/2001), GU L 229 del 27.8.2002, pag. 15.
(23) COM (1997) 30 def., GU C 139 del 6.5.1997, pag. 14.
(24) Nel frattempo la direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici) è stata adottata il 27 ottobre 2003 (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51). Tale direttiva non è integrata nell'accordo SEE.
(25) Secondo le autorità norvegesi, questo era il caso della produzione di silicio e ferrosilicone.
(26) Direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU 316 del 31.10.1992, pag. 19).
(27) L'imposta di base sull'olio da riscaldamento è stata introdotta nel 2000 al fine di scoraggiare la conversione dall'elettricità all'olio per il riscaldamento. Quest'imposta è stata applicata sulla stessa base fiscale dell'imposta sulle emissioni di CO2 dagli oli minerali. L'industria della carta e della cellulosa sono stati esentati totalmente dall'imposta di base sull'olio per riscaldamento fin dalla sua introduzione.
(28) Caso C-143/99 Adria Wien Pipeline, racc. 2001, I-8365, par. 49.
(29) Cfr. nota n. 19.
(30) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32), non incorporata nell'accordo SEE.
(31) Il progetto è stato adottato come Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).
(32) Cfr. St.prp.nr. 1 (2002-2003).
(33) Cfr. nota n. 31.
(34) Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Norvegia, dell'altro (GU L 348 del 27.12.1974, pag. 17). Questo accordo di libero scambio bilaterale rimane in vigore dopo la scadenza del trattato CECA. I diritti e gli obblighi compresi nell'accordo sono stati trasferiti dalla CECA alla Comunità europea in seguito alla decisione della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri CE del 19 luglio 2002. Con la scadenza del trattato CECA nel luglio 2002, il trattamento nella Comunità degli aiuti di Stato al settore siderurgico CECA è stato integrato nel quadro normativo generale del trattato CE.
(35) Per quanto riguarda il settore siderurgico, cfr. protocollo 26 all'accordo SEE congiuntamente all'articolo 5 del protocollo 14 all'accordo SEE. Per quanto riguarda gli altri prodotti, cfr. l'articolo 1 e l'articolo 2, paragrafo 1 del protocollo 14 all'accordo SEE, nonché l'articolo 1 e il suo allegato, che elenca i prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo bilaterale di libero scambio.
(36) Cfr. punto 17B.3.1. (1) del capitolo 17 B della Guida dell'Autorità EFTA in materia di aiuti di Stato sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese.
(37) Cfr. punto 17B.3.1. (4) del capitolo 17B della Guida dell'Autorità EFTA in materia di aiuti di Stato e la causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. 1974, 709, par. 15.
(38) Cfr. punto 17B.3.1. (4) del capitolo 17B della Guida dell'Autorità EFTA in materia di aiuti di Stato.
(39) Cfr. parere dell'Avvocato generale Darmon, cause riunite C-72 e 73/91, Firma Sloman Neptun Schiffahrts, Racc. 1993, I-887, par. 50.
(40) Causa 173/73, citata sopra, par. 15.
(41) Causa C-143/99, citata sopra, par. 55. Cfr anche la causa C-75/97 Belgio contro la Commissione, racc. 1999, I-3671, par. 31, in cui la Corte ha sostenuto che «la limitazione del beneficio delle riduzioni maggiorate a taluni settori di attività rende queste misure di riduzione selettive, di modo che esse soddisfino la condizione di specificità.»
(42) Causa C-143/99, citata sopra, par. 48; e causa C-75/97, citata sopra, par. 32.
(43) Cfr. aiuto di Stato n. 449/2001–Germania, continuazione della riforma fiscale ecologica dopo il 31 marzo 2002; aiuto di Stato n. C 42/03 (ex NN 3/B/2001 e NN 4/B/2001) — Svezia, Regime fiscale per l'energia; aiuto di Stato n. NN 75/2002–Finlandia, aliquote differenziate per le imposte sull'elettricità.
(44) Causa C-143/99, citata sopra, par. 49.
(45) Aiuto di Stato n. C 33/2003 (ex NN 34/2003) – Austria, rimborso delle imposte su gas ed elettricità nel 2002 e 2003; aiuto di Stato n. N 449/2001 – Germania, continuazione della riforma fiscale ecologica dopo il 31 marzo 2002; aiuto di Stato n. NN 3/A/2001 e NN 4/A/2001) – Svezia, prolungamento del regime fiscale CO2; aiuto di Stato n. C 18/2001 (N 123/2000) — Regno Unito, imposta sul mutamento climatico.
(46) L'imposta sul consumo di elettricità veniva applicata completamente, ad esempio, all'industria della costruzione («Bygge- og anleggsvirksomhet») che rientra nella classificazione statistica F, della NACE F.
(47) L'imposta norvegese sull'elettricità avrebbe potuto comportare situazioni in cui, ad esempio, il 75 % dello spazio per uffici fosse utilizzato per fini amministrativi, risultando in un'esenzione totale d'imposta per il tutto il consumo di elettricità dell'edificio.
(48) Aiuto di Stato n. N 416/1999 – Danimarca, riforma dell'elettricità. Cfr. punto 16 Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3) e il corrispondente punto 17B.3.1.(4) del capitolo 17B della Guida dell'Autorità in materia di aiuti di Stato (GU L 137 del 8.6.2000, pag. 20 e il supplemento SEE n. 26 dell'8.6.2000, pag. 12).
(49) Cfr. in particolare la sezione 11 della legge danese, «Lov om afgift af electricitet», disponibile all'indirizzo: http://147.29.40.90/DELFIN/HTML/A1998/0068929.htm.
(50) Cfr. nota n. 22.
(51) Aiuto di Stato n. NN 3A/2001 e NN 4A/2001 — Svezia, proroga del sistema d'imposizione fiscale sul CO2. Si vedano i punti 3.4 e 4.3 della decisione.
(52) Articolo 2, paragrafo 4, lettera b della direttiva.
(53) Considerando 22 della direttiva.
(54) Capitolo 15 della Guida dell'Autorità EFTA in materia di aiuti di Stato, introduzione, paragrafo 5.
(55) A norma della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici si considera nella natura e nella logica del sistema tributario ambientale di escludere i processi mineralogici dal quadro comunitario (articolo 2, paragrafo 4, lettera b e considerando 22). Tuttavia, non può essere nella natura e nella logica del sistema di escluderne alcuni, ma non tutti i processi mineralogici da un'imposta sull'energia come nel sistema tributario norvegese.
(56) A differenza della causa C-53/00 Ferring SA v Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), racc. 2001, I-9067, in cui la Corte di giustizia ha concluso che un'imposta applicata alla vendita diretta di medicinali alle farmacie, ma non ai distributori all'ingrosso equivaleva ad un'esenzione fiscale selettiva a favore dei distributori all'ingrosso. In tale caso i due gruppi di distributori erano in concorrenza diretta fra di loro, l'imposta in questione aveva effetti diretti sul rapporto di concorrenza e un obiettivo particolare delle autorità francesi era quello di creare tali effetti.
(57) Cfr. parere dell'avvocato generale Tizzano nella causa C-53/00, Ferring, citata sopra, par. 38.
(58) Cfr. note n. 22 e n. 51.
(59) Vale a dire 0,5 Euro per MWh; cfr. articolo 10 e l'allegato I, tabella C della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (sopraccitata).
(60) Capitolo 25 della Guida dell'Autorità in materia di aiuti di Stato.
(61) http://odin.dep.no/archive/mdvedlegg/01/17/T1386032.pdf.
(62) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19
(63) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici, sopraccitata.
(64) Cfr. la causa C-242/00 Germania contro la Commissione, racc. 2002, I 5603, par. 28.
(65) Causa C-242/99 Germania contro la Commissione, citata sopra, par. 28. L'effetto vincolante dell'accettazione di misure opportune è esplicitamente stabilito nell'articolo 19, paragrafo 1, seconda frase della Parte II del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.
(66) Cfr. la causa C-313/90 CIRFS, racc. 1993, I-1125, par. 36.
(67) Cfr. ad es. aiuto di Stato n. C 42/2003 - Svezia; aiuto di Stato n. E 10/2000 – Germania e aiuto di Stato n. C 37/2000 - Portogallo.
(68) Causa 313/90, CIRFS, citata sopra, par. 35.
(69) Cfr., par. 14 del verbale dell'udienza [1993] ECR-1151.
(70) Allo stesso modo, nella decisione di avvio del procedimento sopraccitato riguardante le imposte ambientali in Svezia, la Commissione ha concluso che l'accettazione in sé da parte della Svezia delle opportune misure ha l'effetto di trasformare gli aiuti esistenti in aiuti nuovi nella misura in cui i regimi di aiuto non si conformano alle nuove linee guida. Come nel presente caso, la Commissione non aveva effettuato alcuna valutazione individuale dei diversi regimi svedesi prima di adottare la decisione di avvio del procedimento (cfr. aiuto di Stato n. C 42/2003).
(71) Causa C-242/00, citata sopra, par. 28.
(72) Causa C-36/2000 Spagna contro la Commissione, racc. 2002, I-3243, par. 24, 25 e 32.
(73) Cfr. articolo 14 della parte II del protocollo 3 dell'Accordo su un'Autorità di vigilanza e sulla Corte e prima dell'entrata in vigore della modifica del protocollo 3 del 28 agosto 2004, punto 6.2.3 del capitolo 6 della Guida dell'Autorità EFTA in materia di aiuti di Stato.
(74) Cfr. causa C-169/95 Spagna contro la Commissione, racc. 1997, I-135, par. 51; causa C-24/95 Alcan Deutschland, racc. 1997, I-1591, par. 25; e causa T-55/99 Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), racc. 2000, II-3207, par. 121 — 131.
(75) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE
(76) Cfr. nota n. 6.
(77) Sembra infatti probabile che la maggior parte dei beneficiari fossero venuti a conoscenza dell'accettazione da parte della Norvegia delle opportune misure e delle incertezze relative alla compatibilità dei regimi di aiuto nel maggio del 2002, quando il pubblico è stato informato con la pubblicazione del bilancio rivisto del governo norvegese per il 2002; nell'ottobre del 2002, quando il governo ha pubblicato su internet le sue osservazioni sulla decisione dell'Autorità di avviare il procedimento d'indagine e ha inoltre informato il pubblico sul contenuto principale della decisione di avvio del procedimento con la pubblicazione del bilancio per il 2003; oppure al più tardi nel dicembre del 2002, quando il governo ha pubblicato una relazione sulle conseguenze della nuova Guida per la tutela ambientale per l'imposta sull'elettricità.
(78) Ciò è in linea con la prassi della Commissione (cfr. aiuto di Stato n. C33/2003 – Austria), anche se prima dell'adozione della direttiva sulla tassazione dell'energia la Commissione considerava un'aliquota del 20-25 percento dell'aliquota generale corrispondente ad una proporzione significativa dell'imposta nazionale (aiuto di Stato n. N 449/2001 - Germania; aiuto di Stato n. NN 3–/2002 e NN – 4o 2001 – Svezia).
(79) Cfr. articolo 14, paragrafo 2 della parte II del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di sorveglianza e sulla Corte e il capitolo 34 della Guida in materia di aiuti di Stato.