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10.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 123/37 |
DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
n. 195/04/COL
del 14 luglio 2004
relativa alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 27 della parte II del protocollo 3 all’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giusitizia
L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,
VISTO l’accordo sullo spazio economico europeo (1), in particolare gli articoli 61, 62 e 63 e il protocollo 26,
VISTO l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), l’articolo 24 e l’articolo 27 della parte II del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte (3),
SENTITO, in data 8 luglio 2004, il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato ai sensi della procedura prevista all’articolo 29 della parte II del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte,
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
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(1) |
Il 21 aprile 2004 la Commissione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 794/2004 (4) recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE [ora articolo 88] (5). |
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(2) |
Il 30 aprile 2004 la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione relativa a taluni documenti in materia di aiuti di Stato divenuti obsoleti che non intende più applicare (6). |
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(3) |
Si deve garantire l’applicazione uniforme in tutto lo spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato. |
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(4) |
Al fine di agevolare la preparazione delle notifiche di aiuti di Stato da parte degli Stati EFTA e la valutazione delle stesse da parte dell’Autorità di vigilanza è auspicabile creare un modulo obbligatorio di notifica. |
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(5) |
Il modulo standard per la notifica, la scheda di informazioni sintetiche, nonché le schede di informazioni complementari si applicano a tutti gli orientamenti esistenti nel settore degli aiuti di Stato. |
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(6) |
È opportuno prevedere al tempo stesso meccanismi di notifica semplificati per determinate modifiche ad aiuti esistenti. Tali meccanismi semplificati devono essere ammessi solo se la Commissione è regolarmente informata sull’attuazione degli aiuti esistenti. |
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(7) |
Per garantire la certezza giuridica è opportuno chiarire che non è necessario notificare all’Autorità di vigilanza aumenti di piccola entità, non superiori al 20 %, della dotazione originaria di un regime di aiuti, volti in particolare a tenere conto degli effetti dell’inflazione, in quanto è improbabile che tali aumenti alterino l’originaria valutazione di compatibilità dell’Autorità di vigilanza, a condizione che restino immutate le altre condizioni previste per il regime di aiuti. |
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(8) |
L’articolo 21 della parte II del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte obbliga gli Stati EFTA a presentare all’Autorità di vigilanza relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti o gli aiuti individuali concessi al di fuori di un regime di aiuti autorizzato non assoggettati a obblighi specifici in tal senso nell’ambito di una decisione condizionale. |
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(9) |
Per assolvere alla sua responsabilità di controllo degli aiuti l’Autorità di vigilanza ha bisogno di ricevere informazioni precise dagli Stati EFTA sui tipi di aiuti e gli importi che essi hanno erogato nell’ambito di regimi di aiuti esistenti. |
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(10) |
Le informazioni richieste nelle relazioni annuali sono destinate a permettere all’Autorità di vigilanza di verificare i livelli globali di aiuti e a fornire un quadro generale degli effetti che i vari tipi di aiuto producono per la concorrenza. A tal fine l’Autorità di vigilanza può anche richiedere agli Stati EFTA di fornirle, in singoli casi, informazioni aggiuntive su argomenti specifici. La scelta degli argomenti sarà discussa preventivamente con gli Stati EFTA. |
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(11) |
Le disposizioni relative alle notifiche e alle relazioni stabilite dalla presente decisione si applicano soltanto ai settori che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo SEE e che sono di competenza dell’Autorità di vigilanza. |
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(12) |
I termini ai fini del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte devono essere calcolati conformemente all’atto di cui al punto 6 dell’allegato XVI dell’accordo SEE (in appresso «l’atto relativo ai termini») (7), integrato dalle norme specifiche fissate nella presente decisione. In particolare è necessario individuare gli eventi che determinano il momento da cui decorrono i termini applicabili ai procedimenti relativi agli aiuti di Stato. Le norme stabilite nella presente decisione si devono applicare ai termini che non sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente decisione. |
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(13) |
Il recupero ha l’obiettivo di ripristinare la situazione esistente prima della concessione illegale dell’aiuto. Per garantire la parità di trattamento è opportuno misurare in maniera obiettiva i vantaggi a partire dal momento in cui l’aiuto è divenuto disponibile per l’impresa beneficiaria, indipendentemente dall’esito delle eventuali decisioni commerciali adottate successivamente dall’impresa. |
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(14) |
Conformemente alla prassi finanziaria generale è opportuno fissare il tasso di interesse applicato al recupero sotto forma di tasso percentuale annuale. |
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(15) |
Il volume e la frequenza delle transazioni interbancarie determinano un tasso di interesse misurabile in maniera costante e significativo sotto il profilo statistico, che deve quindi costituire la base del tasso di interesse per il recupero. Il tasso swap interbancario deve tuttavia essere adeguato per riflettere i livelli generalmente superiori dei rischi commerciali al di fuori del settore bancario. Sulla base delle informazioni sui tassi swap interbancari l’Autorità di vigilanza deve fissare un unico tasso di interesse per il recupero per ciascuno Stato EFTA. Per garantire la certezza giuridica e la parità di trattamento è opportuno stabilire il metodo preciso di calcolo del tasso di interesse e prevedere la pubblicazione del tasso di interesse per il recupero applicabile in ogni dato momento, nonché dei tassi applicati precedentemente. |
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(16) |
Si può supporre che un aiuto di Stato riduca il fabbisogno finanziario a medio termine dell’impresa beneficiaria. A tali fini e in linea con la prassi finanziaria generale si può definire come medio termine un periodo di cinque anni. Il tasso di interesse per il recupero dovrebbe quindi corrispondere a un tasso percentuale annuale fissato per cinque anni. |
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(17) |
In considerazione dell’obiettivo di ripristinare la situazione esistente prima della concessione illegale dell’aiuto e conformemente alla prassi finanziaria generale, il tasso di interesse per il recupero fissato dall’Autorità di vigilanza deve essere applicato secondo il regime dell’interesse composto su base annua. Per queste stesse ragioni il tasso di interesse per il recupero applicabile nel primo anno del periodo di recupero si deve applicare per i primi cinque anni del periodo di recupero, mentre il tasso di interesse per il recupero applicabile nel sesto anno del periodo di recupero si applicherà per i cinque anni successivi e così via. |
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(18) |
La presente decisione si applica alle decisioni di recupero notificate successivamente alla data di entrata in vigore della presente decisione, |
DECIDE:
Articolo 1
Settore di applicazione
1. La presente decisione stabilisce disposizioni dettagliate relativamente alla forma, al contenuto e ad altre modalità delle notifiche e delle relazioni annuali di cui alla parte II del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte. Essa stabilisce anche disposizioni per il calcolo dei termini in tutti i procedimenti relativi agli aiuti di Stato e del tasso d’interesse per il recupero di aiuti illegittimi.
2. La presente decisione si applica a tutti i settori che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo SEE e che sono di competenza dell’Autorità di vigilanza.
Articolo 2
Moduli di notifica
Se non diversamente previsto, le notifiche ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della parte II, del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte devono essere effettuate utilizzando il modulo di notifica riportato nell’allegato I alla presente decisione. Le informazioni supplementari necessarie per la valutazione della misura conformemente alle altre norme applicabili agli aiuti di Stato sono fornite utilizzando le schede di informazioni complementari di cui all’allegato I, parte III. Ogniqualvolta i relativi orientamenti sono modificati o sostituiti, l’Autorità di vigilanza adatta le schede di informazioni corrispondenti riportate nella parte III dell’allegato I.
Articolo 3
Trasmissione della notifica
1. La notifica è trasmessa all’Autorità di vigilanza dalla Missione presso l’Unione europea dello Stato EFTA interessato. Essa è indirizzata alla Direzione per la concorrenza e gli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza. La Direzione per la concorrenza e gli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza può nominare punti di contatto per la ricezione delle notifiche.
2. Tutta la corrispondenza successiva è inviata alla Direzione per la concorrenza e gli aiuti di Stato responsabile o al punto di contatto nominato.
3. L’Autorità di vigilanza invia la sua corrispondenza alla Missione presso l’Unione europea dello Stato EFTA interessato o ad altro destinatario scelto dallo Stato EFTA.
4. Fino al 31 dicembre 2005 la notifica è trasmessa all’Autorità di vigilanza su carta. Nella misura del possibile lo Stato EFTA invia anche una copia elettronica della notifica. Dal 1o gennaio 2006 le notifiche sono inviate per via elettronica se non diversamente convenuto dall’Autorità di vigilanza e dallo Stato EFTA che vi procede. Tutta la corrispondenza relativa ad una notifica presentata per via elettronica dopo il 1o gennaio 2006 è inviata per via elettronica.
5. La data di trasmissione per fax al numero indicato dalla parte ricevente è considerata la data di trasmissione su carta se l’originale firmato è ricevuto entro i dieci giorni successivi.
6. Al più tardi entro il 30 settembre 2005 l’Autorità di vigilanza, previa consultazione degli Stati EFTA, pubblica nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i dettagli delle modalità di invio elettronico delle notifiche, nonché gli indirizzi e le disposizioni necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni.
Articolo 4
Procedura di notifica semplificata per determinate modifiche ad aiuti esistenti
1. Ai fini dell’articolo 1, lettera c), della parte II del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune. Un aumento non superiore al 20 % della dotazione originaria di un regime di aiuti non è considerato una modifica ad un aiuto esistente.
2. In deroga all’articolo 2 le seguenti modifiche di un aiuto esistente sono notificate utilizzando il modulo di notifica semplificato riportato nell’allegato II alla presente decisione:
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a) |
aumenti superiori al 20 % della dotazione per un regime di aiuto autorizzato; |
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b) |
proroga al massimo di sei anni di un regime di aiuto esistente autorizzato, con o senza aumento della dotazione; |
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c) |
inasprimento delle condizioni per l’applicazione di un regime di aiuto autorizzato, riduzione dell’intensità dell’aiuto o riduzione delle spese ammissibili. |
L’Autorità di vigilanza si adopera per adottare una decisione sugli aiuti notificati mediante il modulo di notifica semplificato entro un mese.
3. La procedura di notifica semplificata non è ammessa per la notifica di modifiche di regimi di aiuti per i quali gli Stati EFTA non hanno trasmesso relazioni annuali ai sensi degli articoli 5, 6 e 7, a meno che le relazioni annuali per gli anni in cui sono stati concessi gli aiuti non siano trasmesse contestualmente alla notifica.
Articolo 5
Forma e contenuto delle relazioni annuali
1. Fatti salvi gli eventuali obblighi supplementari di trasmissione di relazioni specificatamente stabiliti in decisioni condizionali ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della parte II del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, o il rispetto di eventuali impegni assunti dallo Stato EFTA in questione nell’ambito di una decisione di autorizzazione di aiuti, gli Stati EFTA compilano le relazioni annuali sui regimi di aiuti esistenti a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, della parte II del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte per ciascun anno civile o parte di anno civile in cui si applica il regime, sulla base del modello standardizzato di relazione riportato nell’allegato III della presente decisione.
2. L’Autorità di vigilanza può richiedere agli Stati EFTA di fornirle informazioni aggiuntive su argomenti specifici da discutere anticipatamente con gli Stati EFTA.
Articolo 6
Trasmissione e pubblicazione delle relazioni annuali
1. Ogni Stato EFTA trasmette le sue relazioni annuali all’Autorità di vigilanza in formato elettronico non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce la relazione. In casi giustificati gli Stati EFTA possono presentare una stima, a condizione che i dati reali siano trasmessi al più tardi insieme ai dati dell’anno successivo.
2. Annualmente l’Autorità di vigilanza pubblica un quadro di valutazione degli aiuti di Stato contenente una sintesi delle informazioni trasmesse nelle relazioni annuali nel corso dell’anno precedente.
Articolo 7
Qualificazione giuridica delle relazioni annuali
La trasmissione di relazioni annuali non costituisce un adempimento dell’obbligo di notificare le misure di aiuto prima di darne esecuzione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte e tale trasmissione non pregiudica in alcun modo l’esito di un’indagine su un presunto aiuto illegale secondo la procedura stabilita nella sezione III della parte II del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte.
Articolo 8
Calcolo dei termini
1. I termini stabiliti dalla parte II del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte e dalla presente decisione o fissati dall’Autorità di vigilanza in applicazione dell’articolo 1 della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte sono calcolati conformemente all’atto relativo ai termini (8) e alle norme specifiche definite nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. In caso di conflitto prevalgono le disposizioni della presente decisione.
2. I termini sono espressi in mesi o giorni lavorativi.
3. Ai fini del calcolo dei termini di azione per l’Autorità di vigilanza, l’evento rilevante ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto relativo ai termini è la ricezione della notifica o della successiva corrispondenza a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 3, paragrafo 2, della presente decisione. Per quanto riguarda le notifiche trasmesse dopo il 31 dicembre 2005 e la relativa corrispondenza l’evento rilevante è l’effettiva ricezione della notifica o comunicazione elettronica all’indirizzo pubblicato nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
4. Ai fini del calcolo dei termini di azione per gli Stati EFTA, l’evento rilevante ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto relativo ai termini è l’effettiva ricezione della notifica rilevante o della corrispondenza trasmessa dall’Autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della presente decisione.
5. Ai fini del calcolo dei termini per la trasmissione di osservazioni da parte di terzi o degli Stati EFTA non interessati direttamente dal procedimento dopo l’avvio del procedimento di indagine formale di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della parte II del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’evento rilevante ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto relativo ai termini è la pubblicazione nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della comunicazione di avvio del procedimento.
6. Tutte le richieste di proroga dei termini devono essere debitamente giustificate e trasmesse per iscritto almeno due giorni lavorativi prima della scadenza all’indirizzo indicato dalla parte che stabilisce il termine.
Articolo 9
Metodo di fissazione dei tassi di interesse
1. Se non diversamente stabilito in una decisione specifica, il tasso di interesse da utilizzare per il recupero degli aiuti di Stato concessi in violazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte è un tasso percentuale annuale fissato per ogni anno civile. Esso è calcolato sulla base della media dei tassi swap interbancari a cinque anni per i mesi di settembre, ottobre e novembre dell’anno precedente, maggiorata di 75 punti base. In casi debitamente giustificati l’Autorità di vigilanza può aumentare il tasso di più di 75 punti base per uno o più Stati EFTA.
2. Se la media degli ultimi tre mesi dei tassi swap interbancari a cinque anni disponibili, maggiorata di 75 punti base, differisce di più del 15 % dal tasso di interesse in vigore per il recupero degli aiuti di Stato, l’Autorità di vigilanza ricalcola il tasso di interesse per il recupero. Il nuovo tasso si applica a partire dal primo giorno del mese successivo al ricalcolo dell’Autorità di vigilanza. L’Autorità di vigilanza informa gli Stati EFTA per lettera del ricalcolo e della data da cui esso si applica.
3. Il tasso di interesse è fissato per ciascuno Stato EFTA separatamente o per due o più Stati EFTA insieme.
4. In mancanza di dati affidabili o equivalenti o in casi eccezionali l’Autorità di vigilanza, in stretta cooperazione con lo Stato EFTA o gli Stati EFTA interessati, può fissare un tasso di interesse per il recupero degli aiuti di Stato per uno o più Stati EFTA, sulla base di un metodo diverso o sulla base delle informazioni disponibili.
Articolo 10
Pubblicazione
L’Autorità di vigilanza pubblica i tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato, in vigore e storici, nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e a scopo informativo su Internet.
Articolo 11
Metodo per il calcolo degli interessi
1. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per la prima volta per il beneficiario.
2. Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell’interesse composto fino alla data di recupero dell’aiuto. Gli interessi maturati l’anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi.
3. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se sono trascorsi più di cinque anni tra la data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per la prima volta per il beneficiario e la data di recupero dell’aiuto, il tasso di interesse è ricalcolato a intervalli di cinque anni sulla base del tasso in vigore nel momento si effettua il ricalcolo.
Articolo 12
Riesame
L’Autorità di vigilanza, di concerto con gli Stati EFTA, riesamina l’applicazione della presente decisione entro quattro anni dalla sua entrata in vigore.
Articolo 13
Obsolescenza di alcune parti della Guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza
Le disposizioni della Guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza (in particolare i capitoli da 3 a 8, 32 e 34 (9)) che differiscano dalle disposizioni della presente decisione non sono più applicabili dopo l’entrata in vigore della presente decisione.
Articolo 14
Entrata in vigore e applicazione
1. La Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia sono destinatari della presente decisione.
2. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione da parte dell’Autorità di vigilanza.
3. Gli articoli da 2 a 4 si applicano alle notifiche trasmesse all’Autorità di vigilanza a partire da 5 mesi dopo l’adozione della presente decisione.
4. Gli articoli da 5 a 7 si applicano alle relazioni annuali relative agli aiuti concessi a decorrere dal 1o gennaio 2003.
5. L’articolo 8 si applica a tutti i termini che sono stati fissati ma non sono ancora scaduti alla data di entrata di vigore della presente decisione.
6. Gli articoli 9 e 11 si applicano a tutte le decisioni di recupero notificate successivamente alla data di entrata in vigore della presente decisione.
7. Fa fede il testo inglese della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2004.
Per l’Autorità di vigilanza EFTA
Hannes HAFSTEIN
Presidente
Einar M. BULL
Membro del Collegio
(1) In appresso «l’accordo SEE».
(2) In appresso «accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte».
(3) Protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte modificato dagli Stati EFTA il 10 dicembre 2001. Le modifiche sono entrate in vigore il 28 agosto 2003.
(4) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.
(5) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(6) GU C 115 del 30.4.2004, pag. 1.
(7) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1).
(8) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio ed integrato nell’accordo SEE mediante il riferimento di cui al punto 6 dell’allegato XVI all’accordo SEE.
(9) Tuttavia, nella misura in cui le disposizioni degli articoli da 9 a 11 della presente decisione si applicano soltanto alle decisioni di recupero di aiuti illegali notificati agli Stati EFTA dopo la data di entrata in vigore della presente decisione, il capitolo 34 della Guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza sui tassi di interesse da applicare per il recupero degli aiuti concessi illegalmente rimane in vigore per quanto riguarda l’esecuzione da parte degli Stati EFTA di ordini di recupero notificati prima di tale data.
ALLEGATO I
MODULO STANDARD PER LA NOTIFICA DEGLI AIUTI DI STATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3 DELLA PARTE I DEL PROTOCOLLO 3 ALL’ACCORDO SULL’AUTORITÀ DI VIGILANZA E SULLA CORTE E PER LA TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI SUGLI AIUTI ILLEGALI
Il presente modulo deve essere utilizzato dagli Stati EFTA per la notifica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3 della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte dei nuovi regimi di aiuti e degli aiuti individuali. Esso deve essere utilizzato anche quando una misura che non costituisce aiuto è notificata all’Autorità di vigilanza per ragioni di certezza giuridica.
Gli Stati EFTA sono invitati ad utilizzare questo modulo anche quando l’Autorità di vigilanza richiede informazioni complete su presunti aiuti illegali.
Il presente modulo è formato da tre parti:
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I. |
Informazioni generali: da completarsi in tutti i casi |
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II. |
Informazioni sintetiche da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale |
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III. |
Scheda di informazioni complementari a seconda del tipo di aiuto |
Vogliate notare che se il presente modulo non è compilato correttamente la notifica potrebbe essere respinta in quanto incompleta. Il modulo completato deve essere trasmesso su carta all’Autorità di vigilanza dalla Missione o dall’Unità di coordinamento SEE dello Stato EFTA interessato. Essa è indirizzata alla Direzione della concorrenza e degli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza.
Se lo Stato EFTA intende avvalersi di una procedura particolare prevista da altre norme applicabili agli aiuti di Stato, una copia della notifica dovrà essere inviata anche al direttore della Direzione della concorrenza e degli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza.
PARTE I
INFORMAZIONI GENERALI
STATUS DELLA NOTIFICA
Le informazioni trasmesse in questo modulo riguardano:
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Una notifica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3 della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte? |
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Un possibile aiuto illegale (1)? In caso affermativo specificare la data di esecuzione dell’aiuto. Compilare il presente modulo e le schede di informazioni complementari pertinenti. |
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Una misura che non costituisce aiuto notificata all’Autorità di vigilanza per ragioni di certezza giuridica? |
Indicare per quali ragioni lo Stato EFTA che procede alla notifica ritiene che la misura non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo SEE. Compilare la parte pertinente del presente modulo e fornire tutta la documentazione d’appoggio necessaria.
Una misura non costituisce aiuto di Stato se non soddisfa uno dei criteri stabiliti all’articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo SEE. Fornire una valutazione completa della misura alla luce dei seguenti criteri con particolare attenzione al criterio che ritenete non sia soddisfatto:
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— |
Non vi è trasferimento di risorse pubbliche (ad esempio se ritenete che la misura non sia attribuibile allo Stato o se ritenete che saranno attuati provvedimenti legislativi che non comportano trasferimenti di risorse pubbliche) |
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— |
Assenza di vantaggi (ad esempio se è rispettato il principio dell’investitore privato in un’economia di mercato) |
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— |
Assenza di selettività/specificità (ad esempio se la misura è applicabile a tutte le imprese, in tutti i settori economici, senza limitazioni territoriali e senza valutazioni discrezionali) |
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— |
Nessuna distorsione della concorrenza/nessuna incidenza sugli scambi intra-SEE (ad esempio se l’attività non è di natura economica o se l’attività economica è solamente locale). |
1. Identificazione dell’autorità che concede l’aiuto
1.1. Stato EFTA interessato …
1.2. Regione/i interessata/e (se del caso) …
1.3. Autorità responsabile …
Persona di contatto responsabile:
Nome: …
Indirizzo: …
Telefono: …
Fax: …
E-mail: …
1.4. Persona di contatto responsabile presso la Missione o l’Unità di coordinamento SEE
Nome: …
Telefono: …
Fax …
E-mail: …
1.5. Se desiderate che una copia della corrispondenza ufficiale inviata dall’Autorità di vigilanza allo Stato EFTA sia trasmessa ad altre autorità nazionali indicatene il nome e l’indirizzo:
Nome: …
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Indirizzo: |
…
… … |
1.6. Indicare il riferimento allo Stato EFTA che desiderate sia riportato nella corrispondenza dell’Autorità di vigilanza
2. Identificazione dell’aiuto
2.1. Titolo dell’aiuto (o nome dell’impresa beneficiaria per gli aiuti individuali):
…
2.2. Breve descrizione dell’obiettivo dell’aiuto.
Indicare l’obiettivo principale e, se del caso, l’obiettivo o gli obiettivi secondari:
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Obiettivo principale (barrare solo una casella) |
Obiettivo secondario (2) |
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Sviluppo regionale |
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Ricerca e sviluppo |
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Protezione ambientale |
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Salvataggio di imprese in difficoltà |
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Ristrutturazione di imprese in difficoltà |
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PMI |
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Occupazione |
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Formazione |
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Capitale di rischio |
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Promozione dell’esportazione e dell’internazionalizzazione |
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Servizi di interesse economico generale |
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Sviluppo settoriale (3) |
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Sostegno sociale a singoli consumatori |
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Compensazione di danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali |
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Realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo |
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Rimedio a un grave turbamento dell’economia |
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Conservazione del patrimonio |
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Cultura |
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Regime - Aiuto individuale (4)
2.3.1. La notifica riguarda un regime di aiuti? Sì No
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— |
In caso affermativo, si tratta di un regime che modifica un regime di aiuti esistente? Sì No |
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— |
In caso affermativo, sono rispettate le condizioni per la procedura di notifica semplificata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 195/04/COL?
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— |
In caso affermativo utilizzare il modulo di notifica semplificato e completarlo con le informazioni richieste (allegato II). |
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— |
In caso negativo continuare con il presente modulo e specificare se il regime originario che viene modificato era stato notificato all’Autorità di vigilanza.
In caso affermativo precisare: Aiuto n.: … Data di autorizzazione dell’Autorità di vigilanza (riferimento della decisione dell’Autorità di vigilanza (dec. n. …/…/…)): … Durata del regime originario: … Specificare quali condizioni vengono modificate rispetto al regime originario e perché: … … |
2.3.2. La notifica riguarda un aiuto individuale? Sì No
In caso affermativo, barrare la casella appropriata:
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Aiuto basato su un regime che è soggetto a notifica individuale Riferimento del regime autorizzato: Titolo: … Aiuto n.: … Decisione di autorizzazione dell’Autorità di vigilanza: … |
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Aiuto individuale non basato su un regime |
2.3.3. La notifica si riferisce a un aiuto/una misura di aiuto individuale o a un regime notificato a norma di un regolamento di esenzione? In caso affermativo, barrare la casella appropriata:
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Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (5), come inserito nell’accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 88/2002 del 25 giugno 2002 (6). Utilizzare la scheda di informazioni complementari riportata nella parte III, 1. |
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Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (7), come inserito nell’accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 88/2002 del 25 giugno 2002 (8). Utilizzare la scheda di informazioni complementari riportata nella parte III, 2. |
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Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione (9), come inserito nell’accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 83/2002 del 20 giugno 2003 (10). Utilizzare la scheda di informazioni complementari riportata nella parte III.3. |
3. Base giuridica nazionale
3.1. Elencare le basi giuridiche nazionali indicando le disposizioni di applicazione e le rispettive fonti di riferimento:
|
Titolo: |
…
… … … |
|
Riferimento (se del caso): |
…
… … … |
3.2. Indicare il documento o i documenti allegati alla presente notifica:
|
|
Una copia delle parti pertinenti del testo o dei testi definitivi della base giuridica (e se possibile un sito web) |
|
|
Una copia delle parti pertinenti del progetto del testo o dei testi della base giuridica (e se possibile un sito web) |
3.3. Se si tratta di un testo definitivo, indicare se esso contiene una clausola che prevede che l’ente che concede l’aiuto possa concederlo solo dopo che l’Autorità di vigilanza ha autorizzato l’aiuto (clausola di sospensione)?
|
|
Sì |
|
No |
4. Beneficiari
4.1. Ubicazione del beneficiario o dei beneficiari
|
|
In una regione non assistita |
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|
In una regione ammissibile come area assistita ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell’accordo SEE (specificare al livello 3 o inferiore del NUTS) |
|
|
In una regione ammissibile come area assistita ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera a) dell’accordo SEE (specificare al livello 2 o inferiore del NUTS) |
|
|
Mista: specificare: … |
4.2. Settore/i di attività del beneficiario o dei beneficiari:
|
|
Nessun settore specifico |
||
|
|
B |
Estrazione di minerali |
|
|
|
10.1 |
Carbon fossile |
|
|
|
C |
Attività manifatturiere |
|
|
|
|
17 |
Industrie tessili e dell’abbigliamento |
|
|
|
21 |
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta |
|
|
|
24 |
Fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici |
|
|
|
24.7 |
Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali |
|
|
|
27.1 |
Siderurgia (11) |
|
|
|
29 |
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici |
|
|
|
DL |
Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche edottiche |
|
|
|
34.1 |
Industria automobilistica |
|
|
|
35.1 |
Cantieri navali |
|
|
|
Altro settore manifatturiero, specificare: … |
|
|
|
D |
Distribuzione di energia elettrica, gas e acqua |
|
|
|
E |
Costruzioni |
|
|
|
52 |
Commercio al dettaglio |
|
|
|
F |
Alberghi e ristoranti (turismo) |
|
|
|
G |
Trasporti |
|
|
|
|
60 |
Trasporti terrestri e trasporti mediante condotte |
|
|
|
60.1 |
Trasporti ferroviari |
|
|
|
60.2 |
Altri trasporti terrestri |
|
|
|
61.1 |
Trasporti marittimi e costieri |
|
|
|
61.2 |
Trasporti per vie d’acqua interne |
|
|
|
62 |
Trasporti aerei |
|
|
64 |
Poste e telecomunicazioni |
|
|
|
H |
Attività finanziarie |
|
|
|
72 |
Informatica e attività connesse |
|
|
|
92 |
Attività ricreative, culturali e sportive |
|
|
|
Altro, precisare sulla base della classificazione NACE rev. 1.1 (12): … |
||
4.3. Per un aiuto individuale:
Nome del beneficiario: …
Tipo di beneficiario: …
|
|
PMI |
Numero di dipendenti: …
Fatturato annuo: …
Totale di bilancio annuo: …
Indipendenza: …
(allegare una dichiarazione sull’onore in linea con la raccomandazione della Commissione CE sulle PMI (13) o fornire documenti giustificativi della rispondenza ai criteri sopra indicati):
…
…
…
|
|
Grande impresa |
|
|
Impresa in difficoltà (14) |
4.4. Per un regime di aiuto:
Tipo di beneficiari:
|
|
Tutte le imprese (grandi imprese e piccole e medie imprese) |
|
|
Solo grandi imprese |
|
|
Piccole e medie imprese
|
|
|
I seguenti beneficiari: … |
numero stimato di beneficiari:
|
|
Inferiore a 10 |
|
|
Da 11 a 50 |
|
|
Da 51 a 100 |
|
|
Da 101 a 500 |
|
|
Da 501 a 1 000 |
|
|
Superiore a 1 000 |
5. Importo dell’aiuto/spesa annuale
Per un aiuto individuale indicare l’importo totale di ciascuna delle misure in questione: …
Per un regime di aiuti indicare l’importo annuale della dotazione prevista e l’importo totale (in moneta nazionale): …
Per le misure fiscali indicare la stima della diminuzione del gettito annua e totale dovuta alle agevolazioni fiscali per il periodo cui si riferisce la notifica: …
Se la dotazione non è adottata annualmente indicare a quale periodo si riferisce: …
Se la notifica riguarda modifiche di un regime di aiuti esistente indicare gli effetti finanziari delle modifiche del regime notificate:
…
…
6. Forma dell’aiuto e fonti di finanziamento
Specificare la forma dell’aiuto messo a disposizione del beneficiario o dei beneficiari (se del caso per ciascuna misura):
|
|
Sovvenzione diretta |
|
|
Prestito agevolato (fornire dettagli sulla garanzia) |
|
|
Abbuono di interessi |
|
|
Agevolazione fiscale (es. detrazione di imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell’aliquota, differimento dell’imposta). Specificare: … |
|
|
Riduzione dei contributi di previdenza sociale |
|
|
Offerta di capitale di rischio |
|
|
Estinzione del debito |
|
|
Garanzia (fornire anche informazioni sul prestito o sulle altre operazioni finanziarie coperte dalla garanzia, sulle modalità della garanzia e sul premio da versare) |
|
|
Altro. Specificare: … |
Descrivere dettagliatamente per ciascuno strumento di aiuto le norme e le condizioni di applicazione precisandone in particolare l’intensità e il trattamento fiscale e indicando se l’aiuto è concesso automaticamente quando sono soddisfatti alcuni criteri (in caso affermativo indicare i criteri) o se le autorità che concedono l’aiuto dispongono di un margine di discrezionalità.
…
…
Precisare il finanziamento dell’aiuto: se l’aiuto non è finanziato dal bilancio generale dello Stato/della regione/di un altro ente pubblico territoriale specificare come è finanziato:
|
|
Prelievi parafiscali o imposte destinate a un beneficiario che non sia lo Stato. Fornire informazioni dettagliate sui prelievi e sui prodotti/sulle attività su cui vengono imposti. Precisare in particolare se i prodotti importati da altri Stati EFTA sono soggetti ai prelievi. Allegare una copia della base giuridica per l’imposizione dei prelievi … … |
|
|
Riserve accumulate |
|
|
Imprese pubbliche |
|
|
Altro (specificare): … |
7. Durata
7.1. Per un aiuto individuale:
Indicare la data in cui si darà esecuzione all’aiuto (se l’aiuto sarà concesso in più rate indicare la data di ciascuna rata)
…
Specificare la durata della misura per la quale è concesso l’aiuto, se del caso
…
7.2. Per un regime di aiuti:
Indicare la data a partire dalla quale può essere concesso l’aiuto: …
Indicare la data entro la quale può essere concesso l’aiuto: …
Se la durata è superiore ai sei anni spiegare perché è indispensabile un periodo più lungo per conseguire l’obiettivo o gli obiettivi del regime: …
…
8. Cumulo di tipi diversi di aiuti
L’aiuto può essere cumulato con aiuti ricevuti attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari per coprire gli stessi costi ammissibili?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo descrivere i meccanismi applicati per assicurare il rispetto delle norme relative al cumulo:
…
9. Segreto d’ufficio
La presente notifica contiene informazioni riservate che non dovrebbero essere rivelate a terzi?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo indicare quali parti sono riservate e per quali ragioni:
…
…
In caso negativo l’Autorità di vigilanza pubblicherà la sua decisione senza ulteriore consultazione dello Stato EFTA.
10. Compatibilità dell’aiuto
Specificare quali sono le norme esistenti applicabili agli aiuti di Stato che forniscono una base giuridica esplicita per l’autorizzazione dell’aiuto (se del caso specificandolo per ciascuna misura) e completare la pertinente scheda di informazioni complementari riportata nella parte III.
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Aiuto alle PMI
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Aiuto alla formazione
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Aiuto all’occupazione
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|
Aiuto regionale |
|
|
Aiuto nel quadro della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento |
|
|
Aiuto alla ricerca e sviluppo |
|
|
Aiuto per il salvataggio di imprese in difficoltà |
|
|
Aiuto per la ristrutturazione di imprese in difficoltà |
|
|
Aiuto per la produzione di audiovisivi |
|
|
Aiuto alla protezione ambientale |
|
|
Aiuto al capitale di rischio |
|
|
Aiuto al settore dei trasporti |
|
|
Aiuto alla costruzione navale |
Qualora le norme esistenti applicabili agli aiuti di Stato non forniscano una base esplicita per l’autorizzazione di un aiuto indicato nel presente modulo, fornire le ragioni dettagliate per le quali l’aiuto potrebbe essere considerato compatibile con l’accordo SEE facendo riferimento alle disposizioni di deroga dell’accordo SEE applicabili (articolo 59, paragrafo 2, articolo 61, paragrafo 2, lettere a) o b) e articolo 61, paragrafo 3, lettere a), b) o c)) nonché alle altre disposizioni specifiche relative ai trasporti.
11. Ordini di recupero pendenti
Relativamente agli aiuti individuali qualcuno dei beneficiari potenziali della misura ha ricevuto un aiuto di Stato per il quale è pendente un ordine di recupero dell’Autorità di vigilanza?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo fornire informazioni dettagliate:
…
…
12. Altre informazioni
Indicare altre informazioni che ritenete siano pertinenti per la valutazione della misura o delle misure in questione conformemente alle regole in materia di aiuti di Stato.
13. Allegati
Elencare tutti i documenti allegati alla notifica e fornire copie cartacee o indirizzi diretti di siti web per i documenti in questione.
14. Dichiarazione
Certifico che a quanto mi consta le informazioni fornite nel presente modulo e in tutti gli allegati sono complete ed esatte.
Data e luogo …
Firma
Nome e funzione del firmatario
PARTE II
INFORMAZIONI SINTETICHE DA PUBBLICARSI NELLA GAZZETTA UFFICIALE
|
Numero dell’aiuto: |
(riservato all’Autorità di vigilanza) |
||
|
Stato EFTA: |
|
||
|
Regione: |
|
||
|
Titolo e obiettivo dei regimi di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale (aiuto basato su un regime soggetto tuttavia a notifica individuale e aiuto non basato su un regime): |
|
||
|
Base giuridica: |
|
||
|
Spesa annuale prevista o importo totale dell’aiuto individuale concesso: (in moneta nazionale) |
Regime di aiuto |
Spesa annuale prevista: |
… milioni di euro |
|
|
Importo totale: |
… milioni di euro |
|
|
Aiuto individuale |
Importo totale di ciascuna misura: |
… milioni di euro |
|
|
Durata: |
|
|
|
|
Intensità d’aiuto massima dell’aiuto individuale o del regime di aiuti: |
|
|
|
|
Settore economico interessato (o settori): |
Tutti i settori: |
|
|
|
o Misura limitata a settori specifici indicati nelle «Informazioni generali» (parte I, punto 4.2) |
|
||
|
Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto |
Nome: |
||
PARTE III
SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Da completare, se del caso, a seconda del tipo di aiuto in questione:
|
1. |
Aiuto alle PMI |
|
2. |
Aiuto alla formazione |
|
3. |
Aiuto all’occupazione |
|
4. |
Aiuto regionale |
|
5. |
Aiuto rientrante nella disciplina multisettoriale |
|
6. |
Aiuto alla ricerca e sviluppo
|
|
7. |
Aiuto per il salvataggio di imprese in difficoltà
|
|
8. |
Aiuto per la ristrutturazione di imprese in difficoltà
|
|
9. |
Aiuto per la produzione di audiovisivi |
|
10. |
Aiuto alla protezione ambientale |
|
11. |
Aiuto al capitale di rischio |
|
12. |
Aiuto al settore dei trasporti
|
PARTE III.1
SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI ALLE PMI
La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica di tutte le misure di aiuto individuali ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 70/2001 (19) , come inserito nell’accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 88/2002 del 25 giugno 2002 (20) . Essa deve essere utilizzata anche per gli aiuti individuali o regimi notificati all’Autorità di vigilanza per ragioni di certezza giuridica.
1. Tipi di aiuto individuale o regime
L’aiuto individuale o regime riguarda:
1.1.
|
|
Un aiuto agli investimenti |
1.2.
|
|
Consulenza ed altri servizi ed attività ivi compresa la partecipazione a fiere |
1.3.
|
|
Spese per R&S (21)
|
2. Aiuto agli investimenti iniziali
2.1. L’aiuto riguarda investimenti in capitale fisso relativi a:
|
|
La creazione di un nuovo stabilimento? |
|
|
L’ampliamento di uno stabilimento esistente? |
|
|
L’avviamento di una nuova attività che implica un cambiamento fondamentale del prodotto o del processo di produzione di uno stabilimento esistente (tramite razionalizzazione, diversificazione o ammodernamento)? |
|
|
Il rilevamento di uno stabilimento che ha chiuso o avrebbe chiuso se non vi fosse stata tale acquisizione? È escluso l’investimento di sostituzione? Sì No |
2.2. L’aiuto è calcolato in percentuale dei:
|
|
Costi ammissibili dell’investimento |
|
|
Costi salariali relativi ai posti di lavoro creati con gli investimenti (aiuti alla creazione di posti di lavoro) |
2.3 a)
|
|
Investimenti in immobilizzazioni materiali: … Il valore dell’investimento è stabilito in percentuale di:
Fornire una breve descrizione: … … Se la principale attività economica dell’impresa rientra nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono esclusi dai costi ammissibili (ad eccezione del materiale rotabile ferroviario)?
In caso negativo specificare i mezzi o le attrezzature di trasporto che sono ammissibili: … … |
2.3 b)
|
|
Prezzo d’acquisto per l’acquisizione di uno stabilimento che ha cessato l’attività o l’avrebbe cessata se non fosse stato acquisito |
2.3 c)
|
|
Investimenti immateriali I costi ammissibili degli investimenti immateriali sono i costi di acquisizione della tecnologia:
Fornire una breve descrizione (22) … |
2.3 d)
|
|
Costi salariali: … L’importo dell’aiuto è espresso in percentuale dei costi salariali relativi ai posti di lavoro creati per un periodo di due anni?
|
Intensità dell’aiuto
2.4.1. Progetti di investimenti situati al di fuori delle regioni assistite ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c) dell’accordo SEE:
|
piccole imprese |
|
medie imprese |
|
Qual è l’intensità lorda di aiuto per i progetti di investimenti? …
Specificare: …
2.4.2. Progetti di investimenti situati all’interno delle regioni assistite ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c) dell’accordo SEE:
|
piccole imprese |
|
medie imprese |
|
Qual è l’intensità lorda di aiuto per i progetti di investimenti? …
Specificare: …
3. Cumulo degli aiuti
3.1. Qual è il massimale per il cumulo degli aiuti? …
Specificare: …
4. Condizioni specifiche per gli aiuti alla creazione di posti di lavoro
4.1. L’aiuto prevede garanzie che l’aiuto alla creazione di posti di lavoro sia legato all’attuazione di un progetto di investimento iniziale in immobilizzazioni materiali o immateriali?
|
|
Sì |
|
No |
4.2. L’aiuto prevede garanzie che i posti di lavoro siano creati entro tre anni dal completamento dell’investimento?
|
|
Sì |
|
No |
Se a una delle due domande precedenti è stata data una risposta negativa, spiegate come le autorità intendono soddisfare tali requisiti:
…
4.3. I posti di lavoro creati rappresentano un incremento netto del numero di dipendenti nello stabilimento in questione rispetto alla media degli dodici mesi precedenti?
|
|
Sì |
|
No |
4.4. L’aiuto prevede garanzie che i posti di lavoro creati all’interno della regione assistita saranno conservati per un periodo minimo di cinque anni?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, quali sono tali garanzie? …
4.5. L’aiuto prevede garanzie che i posti di lavoro soppressi nel periodo di riferimento siano sottratti dal numero apparente di posti di lavoro creati nello stesso periodo?
|
|
Sì |
|
No |
5. Condizioni specifiche per progetti di investimento realizzati in aree assistite in cui si applicano massimali per gli aiuti regionali più elevati
5.1. L’aiuto prevede una clausola che stabilisce che il beneficiario deve fornire un apporto pari ad almeno il 25 % dell’investimento totale e che tale apporto deve essere esente da qualsiasi aiuto?
|
|
Sì |
|
No |
5.2. Quali sono le garanzie che l’aiuto agli investimenti iniziali (investimenti sia materiali che immateriali) sia subordinato al mantenimento dell’investimento per un periodo minimo di cinque anni?
…
…
6. Aiuto per le consulenze ed altri servizi e attività
6.1. I costi ammissibili sono limitati a:
|
|
I costi per i servizi forniti da consulenti esterni e da altri fornitori di servizi? Precisare che tali servizi non sono continuativi o periodici e non sono connessi alle normali spese di funzionamento dell’impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità: i costi per la partecipazione dell’impresa a fiere ed esposizioni? … … |
|
|
Specificare se l’aiuto è relativo ai costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand: … La partecipazione è limitata alla prima partecipazione ad una fiera o esposizione?
|
|
|
Altri costi (in particolare quando l’aiuto è corrisposto direttamente al (ai) fornitore(i) del servizio oppure al (ai) consulente(i)). Specificare a quali condizioni: … |
6.2. Indicare l’intensità massima lorda dell’aiuto: …
Se l’intensità dell’aiuto è superiore al 50 % lordo indicare dettagliatamente perché è necessaria tale intensità di aiuto:
…
…
6.3. Indicare il massimale per il cumulo degli aiuti: …
7. Necessità dell’aiuto
7.1. È previsto che tutte le domande di aiuto debbano essere presentate prima dell’inizio dell’esecuzione del progetto?
|
|
Sì |
|
No |
7.2. In caso negativo, lo Stato EFTA ha adottato disposizioni legislative che fanno sorgere giuridicamente il diritto all’aiuto sulla scorta di criteri oggettivi, senza ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello stesso Stato EFTA?
|
|
Sì |
|
No |
8. Altre informazioni
Indicare altre informazioni che ritenete siano pertinenti per la valutazione della misura o delle misure in questione ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001, come inserito nell’accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 88/2002 del 25 giugno 2002 (23).
PARTE III.2
SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI ALLA FORMAZIONE
La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica di misure di aiuto individuali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 68/2001 (24) , come inserito nell’accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 88/2002 del 25 giugno 2002 (25) . Essa deve essere utilizzata anche per gli aiuti individuali o regimi notificati all’Autorità di vigilanza per ragioni di certezza giuridica.
1. Campo di applicazione dell’aiuto individuale o del regime
1.1. L’aiuto è destinato al settore dei trasporti marittimi?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, rispondere alle domande seguenti:
Il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell’equipaggio, ma soprannumerario?
|
|
Sì |
|
No |
La formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri degli Stati EFTA?
|
|
Sì |
|
No |
1.2. Qual è l’intensità lorda degli aiuti? Specificare:
…
…
2. Tipo di regime o aiuto individuale
Qual è l’oggetto del regime o dell’aiuto individuale?
2.1. La formazione specifica: Sì No
In caso affermativo, fornire una breve descrizione della misura relativa alla formazione specifica: …
…
2.2. La formazione generale: Sì No
In caso affermativo, fornire una breve descrizione della misura relativa alla formazione generale: …
…
2.3. La formazione di lavoratori svantaggiati: Sì No
In caso affermativo, fornire una breve descrizione della misura relativa ai lavoratori svantaggiati: …
…
Intensità dell’aiuto
Aiuti alla formazione generale
2.4.1.1.
|
|
Concessi al di fuori delle regioni assistite di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c), dell’accordo SEE. |
In caso affermativo, specificare le intensità lorde per:
|
— |
grandi imprese: … |
|
— |
piccole e medie imprese: … |
In caso affermativo, specificare inoltre le intensità di aiuto nel caso in cui la formazione sia destinata a lavoratori svantaggiati: …
2.4.1.2.
|
|
Concessi nelle regioni assistite di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c), dell’accordo SEE. |
In caso affermativo, specificare le intensità lorde per:
|
— |
grandi imprese: … |
|
— |
piccole e medie imprese: … |
In caso affermativo, specificare inoltre le intensità di aiuto nel caso in cui la formazione sia destinata a lavoratori svantaggiati: …
Aiuti alla formazione specifica
2.4.2.1.
|
|
Concessi al di fuori delle regioni assistite di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c), dell’accordo SEE |
In caso affermativo, specificare le intensità lorde per:
|
— |
grandi imprese: … |
|
— |
piccole e medie imprese: … |
In caso affermativo, specificare inoltre le intensità di aiuto nel caso in cui la formazione sia destinata a lavoratori svantaggiati: …
2.4.2.2.
|
|
Concessi nelle regioni assistite di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c), dell’accordo SEE. |
In caso affermativo, specificare le intensità lorde per:
|
— |
grandi imprese: … |
|
— |
piccole e medie imprese … |
In caso affermativo, specificare inoltre le intensità di aiuto nel caso in cui la formazione sia destinata a lavoratori svantaggiati …
3. Costi ammissibili
Quali sono i costi ammissibili previsti dal regime o per l’aiuto individuale?
|
|
Costi del personale docente |
|
|
Spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione |
|
|
Altre spese correnti, come materiali e forniture |
|
|
Ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione |
|
|
Costi dei servizi di consulenza sull’iniziativa di formazione |
|
|
Costi di personale per i partecipanti alla formazione |
|
|
Costi indiretti (spese amministrative, spese per affitto, spese generali, spese di trasporto e di iscrizione dei partecipanti) |
Nel caso di un aiuto individuale ad hoc nell’ambito di un regime, per ciascuna tipologia di costi ammissibili, fornire prove documentali trasparenti e dettagliate
…
…
4. Cumulo
Gli aiuti previsti dal regime o dall’aiuto individuale possono essere cumulati?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, le intensità di aiuto stabilite dall’articolo 4, del regolamento (CE) n. 68/2001, come inserito nell’accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 88/2002 del 25 giugno 2002 (26) possono essere superate dal cumulo degli aiuti?
|
|
Sì |
|
No |
5. Altre informazioni
Vogliate indicare tutte le informazioni che ritenete utili ai fini della valutazione delle misure in oggetto ai sensi del regolamento (CE), come inserito nell’accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 88/2002 del 25 giugno 2002.
PARTE III.3
SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI ALL’OCCUPAZIONE
La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica di tutti gli aiuti individuali o di tutti i regimi di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 2204/2002 (27) , come inserito nell’accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 83/2003 del 20 giugno 2003 (28) . Essa deve essere utilizzata anche per gli aiuti individuali o regimi notificati all’Autorità di vigilanza per ragioni di certezza giuridica. La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata anche per la notifica di tutti gli aiuti all’occupazione nel settore dei trasporti (sovvenzioni concesse ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6 del regolamento sulle PMI (29)) o ai sensi degli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale).
1. Creazione di posti di lavoro
1.1. L’intensità dell’aiuto è calcolata sulla base dei costi salariali relativi ai posti di lavoro creati per un periodo di due anni?
|
|
Sì |
|
No |
I posti di lavoro creati riguardano PMI situate al di fuori delle regioni assistite o non appartenenti a settori ammessi a beneficiare di aiuti ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c) dell’accordo SEE?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, specificare le intensità lorde:
…
…
I posti di lavoro creati riguardano imprese situate in regioni assistite o appartenenti a settori ammessi a beneficiare di aiuti ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c) dell’accordo SEE?
|
|
Sì |
|
No |
1.2.1. Il livello dell’aiuto è definito in termini di intensità rispetto a dei costi di riferimento?
|
|
Sì |
|
No |
L’aiuto è assoggettato a imposta?
|
|
Sì |
|
No |
Qual è l’intensità lorda dell’aiuto?
…
Il massimale sarà innalzato in considerazione del fatto che il regime o l’aiuto si applica anche alle PMI?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, specificare quali aumenti lordi sono previsti: …
…
1.2.2. Il beneficiario deve fornire un contributo minimo pari ad almeno il 25 % dei costi ammissibili che non può essere oggetto di alcun aiuto?
|
|
Sì |
|
No |
1.2.3. L’aiuto prevede che i posti di lavoro creati debbano essere conservati per un periodo minimo di tre anni nel caso delle imprese di grandi dimensioni?
|
|
Sì |
|
No |
L’aiuto prevede che i posti di lavoro creati all’interno della regione o nei settori ammessi a beneficiare degli aiuti a finalità regionale debbano essere conservati per un periodo minimo di due anni nel caso delle PMI?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, quali sono le garanzie che l’aiuto legato o meno all’investimento iniziale sia subordinato al mantenimento dei posti di lavoro per un periodo minimo di due o tre anni?
1.2.4. I posti di lavoro creati rappresentano un incremento netto del numero di dipendenti sia dello stabilimento che dell’impresa interessati, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti?
|
|
Sì |
|
No |
1.2.5. I nuovi lavoratori assunti non hanno mai lavorato prima o hanno perso o sono in procinto di perdere l’impiego precedente?
|
|
Sì |
|
No |
1.2.6. È previsto che tutte le domande di aiuto debbano essere presentate prima che siano creati i posti di lavoro interessati?
|
|
Sì |
|
No |
In caso negativo, lo Stato EFTA ha adottato disposizioni legislative che fanno sorgere giuridicamente il diritto all’aiuto sulla scorta di criteri oggettivi, senza ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello stesso Stato EFTA?
|
|
Sì |
|
No |
1.2.7. L’aiuto prevede che se i posti di lavoro creati sono connessi alla realizzazione di un progetto di investimento in immobilizzazioni materiali o immateriali e sono creati entro tre anni dal completamento dell’investimento per un periodo minimo di tre anni per le PMI, la domanda di aiuto debba essere presentata prima dell’inizio dei lavori di esecuzione del progetto?
|
|
Sì |
|
No |
2. Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili
2.1. L’intensità dell’aiuto è calcolata rispetto ai costi salariali relativi ai posti di lavoro creati per un periodo di un anno?
|
|
Sì |
|
No |
Le intensità lorde di tutti gli aiuti relativi all’occupazione di lavoratori svantaggiati o disabili superano rispettivamente il 50 % o il 60 % dei costi salariali?
|
|
Sì |
|
No |
2.2. L’assunzione rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato?
|
|
Sì |
|
No |
In caso negativo, il posto o i posti si sono resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d’età, di riduzione volontaria dell’orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale?
|
|
Sì |
|
No |
2.3. L’aiuto è limitato ai lavoratori svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, lettera f)?
|
|
Sì |
|
No |
2.4. L’aiuto è limitato ai lavoratori disabili ai sensi dell’articolo 2, lettera g)?
|
|
Sì |
|
No |
Se l’aiuto non è limitato ai lavoratori svantaggiati o disabili ai sensi dell’articolo 2, lettere f) e g), spiegare dettagliatamente perché si ritiene che la categoria di lavoratori destinataria dell’aiuto debba essere considerata svantaggiata:
…
3. Costi aggiuntivi legati all’occupazione di lavoratori disabili
3.1. L’aiuto riguarda l’assunzione di lavoratori disabili e i costi accessori?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, dimostrare che sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2: …
…
3.2. L’aiuto riguarda il lavoro protetto?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo dimostrare che l’aiuto non supera i costi relativi alla costruzione, all’installazione o all’ampliamento dello stabilimento di cui trattasi e tutti i costi amministrativi e di trasporto derivanti dall’occupazione dei lavoratori disabili: …
…
4. Cumulo
4.1. I massimali di aiuto di cui agli articoli 4, 5 e 6 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato attraverso la partecipazione di Stati EFTA a programmi comunitari?
|
|
Sì |
|
No |
4.2. L’aiuto alla creazione di posti di lavoro notificato può essere combinato con altri aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo SEE o con altre forme di finanziamenti ottenute attraverso la partecipazione di Stati EFTA a programmi comunitari in relazione agli stessi costi salariali?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo il cumulo può dare luogo a un superamento dell’intensità di aiuto stabilita all’articolo 4, paragrafi 2 e 3 (esclusi gli aiuti per i lavoratori svantaggiati e disabili)?
|
|
Sì |
|
No |
4.3. L’aiuto notificato per la creazione di posti di lavoro ai sensi dell’articolo 4 del succitato regolamento può essere cumulato con altri aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, in relazione ai costi di un investimento al quale sono connessi i posti di lavoro creati e che non è stato ancora completato all’epoca della creazione di tali posti di lavoro o che è stato completato nei tre anni precedenti la loro creazione?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo tale cumulo può dare luogo ad un’intensità d’aiuto superiore al massimale per gli aiuti regionali agli investimenti fissato negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e nella mappa approvata dall’Autorità di vigilanza per ciascuno Stato EFTA o al massimale fissato nel regolamento di esenzione per categoria (CE) n. 70/2001, come inserito nell’accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 88/2002 del 25 giugno 2002 (30)?
|
|
Sì |
|
No |
4.4. L’aiuto per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili ai sensi degli articoli 5 e 6 può essere cumulato con altri aiuti e/o con altri finanziamenti ottenuti attraverso la partecipazione di Stati EFTA a programmi comunitari per la creazione di posti di lavoro ai sensi dell’articolo 4 in relazione agli stessi costi salariali?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo vi sono garanzie che tale cumulo non dia luogo a un’intensità di aiuto lorda che superi il 100 % dei costi salariali per ciascun periodo di occupazione dei lavoratori considerati?
4.5. L’aiuto per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento può essere cumulato con altri aiuti di Stato e/o con altri finanziamenti ottenuti attraverso la partecipazione di Stati EFTA a programmi comunitari per fini diversi dalla creazione di posti di lavoro ai sensi dell’articolo 4 del regolamento succitato in relazione agli stessi costi salariali?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, specificare cosa si intende per «fini diversi»: …
In caso affermativo vi sono garanzie che tale cumulo non dia luogo a un’intensità di aiuto lorda che superi il 100 % dei costi salariali per ciascun periodo di occupazione dei lavoratori considerati?
|
|
Sì |
|
No |
5. Altre informazioni
Indicare altre informazioni che ritenete siano pertinenti per la valutazione della misura o delle misure in questione ai sensi del regolamento (CE) n. 2204/2002, come inserito nell’accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 83/2003 del 20 giugno 2003 (31).
PARTE III.4
SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI REGIONALI
La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica dei regimi di aiuti o degli aiuti individuali cui si applicano gli orientamenti dell’Autorità di vigilanza in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (32) .
Il presente allegato, tuttavia, non può essere utilizzato al fine specifico di notifica di nuove carte di aiuti regionali. Naturalmente gli aiuti individuali o i regimi che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti di esenzione, sia quello relativo alle PMI (33) che quello per gli aiuti all’occupazione (34) , sono esentati dall’obbligo di notifica. Al riguardo gli Stati EFTA sono invitati a chiarire l’obiettivo della loro notifica; nel caso particolare in cui la notifica riguardi aiuti destinati sia a grandi imprese che a PMI può essere richiesta l’autorizzazione solo per quanto riguarda la prima categoria.
Come è precisato negli orientamenti, gli aiuti regionali costituiscono una forma specifica di aiuto in quanto sono riservati a particolari regioni. Essi hanno come obiettivo lo sviluppo delle regioni sfavorite, tramite un sostegno agli investimenti e alla creazione di posti di lavoro nel contesto dello sviluppo sostenibile.
Una deroga al principio dell’incompatibilità degli aiuti stabilito dall’accordo SEE può essere concessa, a motivo della finalità regionale dell’aiuto, soltanto se è possibile garantire un equilibrio tra le distorsioni della concorrenza che ne derivano e i vantaggi dell’aiuto in termini di sviluppo.
1. Tipo di regime o aiuto individuale
Il regime o l’aiuto individuale riguarda:
1.1.
|
|
Un investimento iniziale |
|
|
L’aiuto è calcolato in percentuale del valore dell’investimento |
|
|
L’aiuto è calcolato in percentuale dei costi salariali per le persone assunte |
1.2.
|
|
Aiuto al funzionamento |
1.3.
|
|
Entrambi |
1.4. L’aiuto è concesso:
|
|
Automaticamente se le condizioni del regime sono rispettate |
|
|
Con decisione discrezionale delle autorità competenti |
Qualora l’aiuto sia concesso caso per caso descrivere brevemente i criteri adottati e allegare una copia delle disposizioni amministrative applicate per la concessione dell’aiuto:
…
…
…
1.5. Il regime rispetta i massimali regionali della carta per gli aiuti regionali applicabile al momento della concessione dell’aiuto nonché i massimali derivanti dalle misure appropriate che dovranno essere adottate nel quadro della disciplina multisettoriale? (35)
|
|
Sì |
|
No |
Il regime fa riferimento alla carta degli aiuti regionali applicabile?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, specificare: …
…
2. Aiuto agli investimenti iniziali (36)
2.1. L’aiuto riguarda investimenti in capitale fisso o la creazione di posti di lavoro relativamente a:
|
|
La creazione di un nuovo stabilimento? |
|
|
L’ampliamento di uno stabilimento esistente? |
|
|
L’avviamento di una nuova attività che implica un cambiamento fondamentale del prodotto o del processo di produzione di uno stabilimento esistente (tramite razionalizzazione, diversificazione o ammodernamento)? |
|
|
Il rilevamento di uno stabilimento che ha chiuso o avrebbe chiuso se non vi fosse stata tale acquisizione? |
2.2. Esiste una clausola che stabilisca che il beneficiario deve fornire un apporto pari ad almeno il 25 % dell’investimento totale e che tale apporto deve essere esente da qualsiasi aiuto?
|
|
Sì |
|
No |
2.3. È previsto che tutte le domande di aiuto debbano essere presentate prima dell’inizio dell’esecuzione del progetto?
|
|
Sì |
|
No |
Se a una delle due domande precedenti è stata data una risposta negativa, indicarne la ragione e spiegare come le autorità intendono garantire il rispetto delle condizioni richieste:
…
…
La misura definisce il livello dell’aiuto in termini di intensità rispetto a dei costi di riferimento?
|
|
Sì |
|
No |
L’aiuto è assoggettato a imposta?
|
|
Sì |
|
No |
Qual è l’intensità lorda dell’aiuto?
…
Quali sono i parametri che consentono di calcolare l’intensità dell’aiuto?
…
2.4.1.
|
|
Sovvenzioni: Modalità di ammortamento in vigore: … Riduzione dell’aliquota dell’imposta sugli utili dell’impresa: … |
2.4.2.
|
|
Prestiti a tasso agevolato e abbuono di interessi: importo massimo dell’abbuono: … durata massima del prestito: … quota massima (37): … durata massima del periodo di grazia: … Per i prestiti a tasso agevolato precisare il tasso minimo di interesse: … Per un prestito statale:
|
2.4.3.
|
|
Regimi di garanzia: |
Indicare i tipi di prestito per i quali possono essere concesse garanzie e specificare le commissioni (si veda il punto precedente):
…
…
…
Qual è il tasso di inadempimento previsto? …
Fornire informazioni che consentano di calcolare l’intensità d’aiuto delle garanzie tra cui la durata, la quota e l’importo:
…
…
…
2.5. È escluso dalla misura l’investimento di sostituzione? (38)
|
|
Sì |
|
No |
In caso contrario le autorità sono pregate di compilare la parte relativa all’aiuto al funzionamento.
2.6. Sono esclusi dal regime gli aiuti alle imprese in difficoltà (39) e/o alla ristrutturazione finanziaria di imprese in difficoltà?
|
|
Sì |
|
No |
Se a tale domanda è stata data una risposta negativa, precisare se gli aiuti agli investimenti concessi a una grande impresa durante il periodo di ristrutturazione saranno notificati individualmente.
|
|
Sì |
|
No |
La spesa ammissibile nel quadro della misura riguarda:
2.7.1.
|
|
Investimenti materiali: |
Il valore dell’investimento è stabilito in percentuale di (40):
|
|
Terreno |
|
|
Fabbricati |
|
|
Impianti/i macchinari (attrezzature)? |
Fornire una breve descrizione (41):
…
…
…
Nell’ambito dell’acquisizione di uno stabilimento del tipo di quello cui sono destinati gli aiuti agli investimenti, vi sono garanzie che lo stabilimento in questione non appartenga ad un’impresa in difficoltà?
|
|
Sì |
|
No |
Vi sono sufficienti garanzie che prima dell’acquisto siano stati presi in considerazione/siano stati dedotti, conformemente al punto 4.5 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, gli eventuali aiuti concessi in passato per l’acquisizione di attività?
|
|
Sì |
|
No |
Vi sono sufficienti garanzie che le operazioni si svolgeranno a condizioni di mercato?
|
|
Sì |
|
No |
Se a una delle tre domande precedenti è stata data una risposta negativa, spiegare come le autorità intendono garantire il rispetto delle condizioni richieste:
…
…
…
|
|
Investimenti immateriali: |
Il valore dell’investimento è stabilito sulla base delle spese legate al trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di:
|
|
Brevetti |
|
|
Licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate |
|
|
Di conoscenze tecniche non brevettate |
Fornire una breve descrizione (42):
…
…
…
Esiste una clausola che preveda che le spese per investimenti immateriali ammissibili non devono superare il 25 % della base tipo per le imprese di grandi dimensioni?
|
|
Sì |
|
No |
In caso di risposta negativa indicarne le ragioni e spiegare come le autorità intendono garantire il rispetto di tale requisito: …
…
…
Per le imprese di grandi dimensioni indicare se il regime prevede garanzie che le attività ammissibili:
2.7.2.1.
|
|
Saranno sfruttate esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell’aiuto regionale |
2.7.2.2.
|
|
Sono considerate elementi patrimoniali ammortizzabili |
2.7.2.3.
|
|
Sono acquistate da terzi a condizioni di mercato |
Se una di tali condizioni non è prevista espressamente dal regime, fornirne le ragioni e indicare come le autorità intendono garantire che le attività immateriali ammissibili restino a disposizione della regione beneficiaria e non siano trasferite a beneficio di altre regioni:
…
…
…
Quali sono le garanzie che l’aiuto agli investimenti iniziali (investimenti sia materiali che immateriali) sia subordinato al mantenimento dell’investimento per un periodo minimo di cinque anni?
…
…
…
2.8. Se l’aiuto agli investimenti iniziali è legato all’aiuto all’occupazione, le autorità sono in grado di fornire garanzie del rispetto delle norme relative al cumulo?
…
Aiuto alla creazione di posti di lavoro connessa ad investimento iniziale
2.9.1. La misura prevede garanzie che l’aiuto alla creazione di posti di lavoro sia legato all’attuazione di un progetto di investimento iniziale?
|
|
Sì |
|
No |
La misura prevede garanzie che i posti di lavoro siano creati entro tre anni dal completamento dell’investimento?
|
|
Sì |
|
No |
Se a una delle domande precedenti è stata data una risposta negativa, spiegare come le autorità intendono garantire il rispetto di tali requisiti:
…
…
…
Se l’investimento non è legato alla creazione di un nuovo stabilimento, indicare il periodo di riferimento utilizzato per il calcolo del numero di posti di lavoro creati:
…
…
…
2.9.2. La misura prevede garanzie che i posti di lavoro creati rappresentino un aumento netto del numero di dipendenti in un determinato stabilimento rispetto alla media di un certo periodo di tempo?
|
|
Sì |
|
No |
La misura prevede garanzie che i posti di lavoro soppressi nel periodo di riferimento siano sottratti dal numero apparente di posti di lavoro creati nello stesso periodo (43)?
|
|
Sì |
|
No |
Se a una delle domande precedenti è stata data una risposta negativa, spiegare come le autorità intendono garantire il rispetto di tali requisiti:
…
…
…
2.9.3. L’aiuto è calcolato sulla base di:
|
|
Una percentuale dei costi salariali per posto di lavoro creato |
|
|
Un importo forfettario per posto di lavoro creato |
|
|
Altro (ad esempio un tasso progressivo per posto di lavoro creato). Precisare: … |
Indicare i parametri utilizzati per calcolare l’intensità dell’aiuto:
…
…
…
2.9.4. La misura prevede garanzie che i posti di lavoro creati saranno mantenuti per un periodo minimo di cinque anni?
…
…
3. Aiuto al funzionamento
3.1. Qual è il collegamento diretto tra la concessione di un aiuto al funzionamento e il contributo allo sviluppo regionale?
…
…
…
3.2. Quali sono gli svantaggi strutturali che l’aiuto al funzionamento è destinato a compensare?
…
…
…
3.3. Quali sono le garanzie che la natura e il livello dell’aiuto siano proporzionali agli svantaggi che esso è destinato a compensare?
…
…
…
3.4. Quali sono le modalità previste per conferire all’aiuto un carattere decrescente e limitato nel tempo?
…
…
…
4. Questioni specifiche relative alle regioni ultraperiferiche o alle regioni a scarsa densità di popolazione
Se l’aiuto non ha carattere decrescente e non è limitato nel tempo, precisare se sono rispettate le seguenti condizioni:
4.1.1. L’aiuto va a beneficio di una regione ultraperiferica o scarsamente popolata?
|
|
Sì |
|
No |
4.1.2. L’aiuto mira a compensare in parte i sovraccosti di trasporto?
|
|
Sì |
|
No |
Dimostrare che tali sovraccosti effettivamente esistono e indicare il metodo di calcolo utilizzato per stabilirne l’importo (44):
…
…
…
Indicare l’importo massimo dell’aiuto (sulla base di un coefficiente «aiuto per chilometro» o sulla base di un coefficiente «aiuto per chilometro e aiuto per unità di peso) nonché la percentuale dei sovraccosti coperta dall’aiuto»:
…
…
…
5. Campo di applicazione della misura
5.1. La misura si applica al settore dei trasporti?
|
|
Sì |
|
No |
Se alla precedente domanda è stata data una risposta positiva, indicare se il regime contiene una disposizione che stabilisca che i mezzi di trasporto (attività mobili) sono esclusi dalle spese di investimento ammissibili (45).
|
|
Sì |
|
No |
6. Rispetto delle norme delle discipline settoriali e multisettoriali
6.1. La misura rispetta le norme specifiche come il divieto di concedere aiuti al settore siderurgico (46) e/o a quello delle fibre sintetiche (47)?
|
|
Sì |
|
No |
6.2. Per quanto riguarda gli aiuti concessi dopo il 1o gennaio 2003, indicare se il regime prevede il rispetto degli obblighi di notifica individuale di cui al punto 26A.3(1) della disciplina multisettoriale (48).
|
|
Sì |
|
No |
6.3. Per quanto riguarda gli aiuti concessi prima del 1o gennaio 2004, indicare se il regime prevede che gli aiuti destinati ai grandi progetti d’investimento siano notificati individualmente
|
|
Sì |
|
No |
Se a una delle domande precedenti è stata data una risposta negativa, spiegare come le autorità intendono garantire il rispetto delle condizioni richieste:
…
…
7. Altre informazioni
Indicare altre informazioni che ritenete siano pertinenti per la valutazione della misura o delle misure in questione conformemente agli orientamenti dell’Autorità di vigilanza in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.
PARTE III.5
SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI CUI SI APPLICA LA DISCIPLINA MULTISETTORIALE (49)
La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica di tutti gli aiuti cui si applica la disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento (50) .
1. Informazioni aggiuntive sui beneficiari
Struttura della o delle società che investono nel progetto:
1.1.1. Identità del beneficiario dell’aiuto
1.1.2. Se il beneficiario dell’aiuto è una persona giuridica diversa dall’impresa o dalle imprese che finanziano il progetto o ricevono effettivamente l’aiuto, specificare le differenze:
…
…
…
1.1.3. Indicare la o le società che controllano l’impresa beneficiaria dell’aiuto, descrivere la struttura del gruppo e la struttura proprietaria di ciascuna società controllante:
…
…
…
Per ciascuna impresa che investe nel progetto, fornire i seguenti dati per gli ultimi tre esercizi finanziari
1.2.1. Fatturato mondiale, fatturato nel SEE, fatturato nello Stato EFTA interessato: …
…
1.2.2. Utile netto e cash flow (su base consolidata): …
…
1.2.3. Dipendenti a livello mondiale, nel SEE e nello Stato EFTA interessato: …
…
1.2.4. Disaggregazione delle vendite in base al mercato in cui sono effettuate: Stato EFTA interessato, restanti paesi del SEE e al di fuori del SEE: …
…
1.2.5. Bilanci certificati e relazioni sulla gestione relativi agli ultimi tre esercizi: …
…
Se l’investimento riguarda uno stabilimento industriale esistente, fornire i seguenti dati per gli ultimi tre esercizi finanziari di tale unità:
1.3.1. Fatturato totale: …
1.3.2. Utile netto e cash flow: …
1.3.3. Dipendenti: …
1.3.4. Disaggregazione delle vendite in base al mercato in cui sono effettuate: Stato EFTA interessato, restanti paesi del SEE e al di fuori del SEE: …
2. Aiuto
Per ciascun aiuto fornire le seguenti informazioni:
Importo
2.1.1. Importo nominale del sostegno e suo equivalente sovvenzione lordo e netto: …
2.1.2. La misura di sostegno è soggetta all’imposta societaria (o ad altra imposizione diretta)? Se lo è solo in parte, indicare in che misura. …
2.1.3. Fornire un calendario completo dell’erogazione del sostegno. Per l’insieme delle misure di sostegno pubblico previste, fornire le seguenti indicazioni:
…
…
Caratteristiche:
2.2.1. Vi sono nell’insieme del pacchetto misure di sostegno non ancora definite?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo precisare: …
…
2.2.2. Indicare quali delle suddette misure non costituiscono aiuto di Stato e per quali motivi:
…
…
…
Finanziamenti provenienti da strumenti comunitari (BEI, strumenti CECA, Fondo sociale, Fondo regionale, altra fonte):
2.3.1. Indicare se alcune delle suddette misure devono essere cofinanziate con programmi comunitari. Precisare:
…
…
…
2.3.2. Per uno stesso progetto può essere richiesto il sostegno supplementare di altre istituzioni finanziarie europee o internazionali?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, per quale ammontare? …
3. Progetto sovvenzionato
3.1. Durata del progetto (specificare la data d’inizio prevista della nuova produzione e l’anno entro il quale si potrà giungere alla piena operatività): …
…
Descrizione del progetto:
3.2.1. Specificare il tipo di progetto e indicare se si tratta di un nuovo stabilimento, di un ampliamento di capacità o altro:
…
…
…
3.2.2. Fornire una breve descrizione generale del progetto
…
…
…
…
Ripartizione dei costi del progetto:
3.3.1. Specificare i costi totali dell’investimento in attività fisse ed il loro ammortamento nell’arco di tempo corrispondente alla durata del progetto:
…
…
…
3.3.2. Fornire una ripartizione dettagliata delle spese in conto capitale o meno connesse al progetto d’investimento:
…
…
…
3.4. Finanziamento dei costi totali del progetto:
…
…
…
4. Caratteristiche del prodotto e del mercato
Caratteristiche dei prodotti interessati dal progetto:
4.1.1. Specificare i prodotti che, una volta completato l’investimento, saranno fabbricati negli stabilimenti sovvenzionati e i settori o sottosettori ai quali i prodotti appartengono (indicare il codice Prodcom o la denominazione secondo la nomenclatura CPA per i progetti nei settori dei servizi):
…
…
…
4.1.2. Indicare quali prodotti sono destinati a sostituire. Se i prodotti da sostituire non sono fabbricati negli stessi stabilimenti, indicare dove sono prodotti attualmente:
…
…
…
4.1.3. Indicare quali altri prodotti potrebbero essere fabbricati negli stessi nuovi impianti con un lieve incremento dei costi o senza costi supplementari.
…
…
…
Dati relativi alla capacità:
4.2.1. Quantificare l’impatto del progetto sulla capacità complessiva del beneficiario dell’aiuto nel SEE (anche a livello di gruppo) per ciascun prodotto interessato (in unità per anno, nell’anno precedente quello d’inizio del progetto e a completamento dello stesso):
…
…
…
4.2.2. Fornire una stima della capacità totale di tutti i produttori del SEE per ciascuno dei prodotti interessati:
…
…
…
Dati di mercato:
4.3.1. Per ciascuno degli ultimi sei esercizi finanziari, fornire dati sul consumo apparente dei prodotti interessati. Se disponibili, includere statistiche di altre fonti per corroborare i dati forniti:
…
…
…
4.3.2. Per i prossimi tre esercizi finanziari, fornire una previsione dell’evoluzione del consumo apparente dei prodotti interessati. Se disponibili, includere statistiche di fonti indipendenti per corroborare i dati forniti.
…
…
…
4.3.3. Indicare se il mercato rilevante è in declino e per quali ragioni.
…
…
…
4.3.4. Fornire una stima della quota di mercato (in valore) detenuta dal beneficiario dell’aiuto, o dal gruppo cui questi appartiene, nell’anno precedente quello d’inizio del progetto e a completamento del progetto stesso:
…
…
5. Altre informazioni
Indicare altre informazioni che ritenete siano pertinenti per la valutazione della misura o delle misure in questione conformemente alla disciplina multisettoriale.
PARTE III.6.a
SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI ALLA RICERCA: REGIMI DI AIUTI
La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica di tutti i regimi di aiuti di cui agli orientamenti dell’Autorità di vigilanza sugli aiuti alla ricerca e sviluppo (51) . La scheda deve essere altresì utilizzata per i regimi di aiuti alla ricerca e sviluppo a favore delle PMI ai quali non si applica il regolamento di esenzione per le PMI (52) .
1. Fase di ricerca
Fasi della ricerca e dello sviluppo che beneficiano dell’aiuto
1.1. Studi di fattibilità: Sì No
In caso affermativo, indicare a quale fase della ricerca si riferisce lo studio:
|
|
Ricerca fondamentale |
|
|
Ricerca industriale |
|
|
Attività di sviluppo precompetitiva |
In caso affermativo fornire esempi di progetti significativi: …
…
1.2. Ricerca fondamentale: Sì No
In caso affermativo fornire esempi di progetti significativi: …
…
1.3. Ricerca industriale: Sì No
In caso affermativo fornire esempi di progetti significativi: …
…
1.4. Attività di sviluppo precompetitiva Sì No
In caso affermativo fornire esempi di progetti significativi: …
…
1.5. Deposito e conferma dei brevetti a beneficio delle PMI: Sì No
In caso affermativo, indicare a quale fase della ricerca si riferisce:
|
|
Ricerca fondamentale |
|
|
Ricerca industriale |
|
|
Attività di sviluppo precompetitiva |
2. Informazioni supplementari sul beneficiario dell’aiuto
2.1. Istituti di insegnamento superiore o di ricerca?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, si prega di fornire una stima del numero di tali istituti: …
In caso affermativo, si prega di precisare se altre imprese beneficiano di aiuti: Sì No
Vogliate precisare se gli istituti di insegnamento superiore o di ricerca sono pubblici:
|
|
Sì |
|
No |
2.2. Altri: (si prega di precisare): …
3. Ricerca cooperativa
Affinché l’Autorità di vigilanza possa accertare se i contributi degli istituti pubblici di ricerca a favore di un progetto di R&S costituiscono una misura di aiuto, si prega di fornire le informazioni seguenti:
3.1. I progetti prevedono che istituti pubblici di ricerca senza scopo di lucro o d’insegnamento superiore effettuino ricerche per conto di imprese o in collaborazione con le stesse?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, precisare se:
|
— |
gli istituti pubblici di ricerca senza scopo di lucro o d’insegnamento superiore percepiscono per i loro servizi una retribuzione conforme al prezzo di mercato?
o |
|
— |
i costi del progetto sono interamente a carico delle imprese partecipanti ai lavori di ricerca?
o |
|
— |
quando i risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione, gli eventuali diritti di proprietà intellettuale sono integralmente versati agli enti pubblici che non si prefiggono scopi di lucro?
o |
|
— |
gli enti pubblici che non si prefiggono scopi di lucro ricevono dai partecipanti industriali – titolari dei diritti di proprietà intellettuale che derivano dal progetto di ricerca – un compenso equivalente al prezzo di mercato per tali diritti, così come per i risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale ma che possono essere ampiamente diffusi presso i terzi interessati?
|
3.2. I progetti sono realizzati in collaborazione tra più imprese?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, quali sono le condizioni di questa collaborazione? …
…
4. Ricerca acquisita dallo Stato
4.1. I progetti prevedono che le autorità pubbliche possano commissionare alle imprese delle attività di ricerca e di sviluppo?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, è prevista una gara aperta? Sì No
4.2. I progetti prevedono che le autorità pubbliche possano acquistare i risultati delle attività di ricerca e di sviluppo delle imprese?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, è prevista una gara aperta? Sì No
5. Tipo di aiuto
|
|
Aiuti collegati ad un contratto di ricerca e di sviluppo firmato con imprese industriali (si prega precisare): … … |
|
|
Anticipo rimborsabile in caso di successo del progetto (precisare l’importo e le modalità di rimborso, in particolare i criteri applicati ai fini della valutazione della nozione di «successo del progetto») … … |
|
|
Altro (si prega precisare): … |
6. Spese ammissibili
|
|
Costi relativi al personale impiegato esclusivamente per l’attività di ricerca: … |
|
|
Costi di materiale durevole utilizzato in modo permanente ed esclusivo per la ricerca (attrezzature e strumenti): … |
|
|
Terreni ed edifici utilizzati in modo permanente ed esclusivo (eccetto in caso di cessione su base commerciale): … |
|
|
Costi dei servizi esterni di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l’attività di ricerca, compresa l’acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, ecc: … |
|
|
Spese generali supplementari direttamente imputabili all’attività di ricerca: … … |
Eventualmente, precisare la ripartizione dei costi di ricerca tra le attività di ricerca e di sviluppo che sono oggetto di un aiuto e le attività di ricerca e di sviluppo non sovvenzionate:
…
Precisare la ripartizione del bilancio tra imprese, centri di ricerca, università:
…
|
|
Altre spese di gestione (costi di materiale, forniture e prodotti simili sostenuti direttamente e imputabili all’attività di ricerca) |
7. Intensità dell’aiuto
7.1. Livello dell’intensità lorda dell’aiuto
Fase di definizione o studi di fattibilità: …
Ricerca fondamentale: …
Ricerca industriale: …
Attività di sviluppo precompetitiva: …
7.2. Nel caso di aiuti al deposito e/o conferma di brevetti a beneficio di piccole e medie imprese, precisare quali sono le attività di ricerca all’origine dei brevetti: …
Indicare il tasso o i tassi d’intensità previsti: …
7.3. Una medesima attività di ricerca e di sviluppo copre molte fasi di ricerca?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, quali? …
Precisare l’intensità d’aiuto applicata: …
7.4. Eventuale maggiorazione applicabile:
Qualora l’aiuto fosse concesso alle PMI, indicare la maggiorazione prevista eventualmente: …
Le attività di ricerca rientrano nell’ambito degli obiettivi perseguiti da un progetto o un programma specifico elaborato come parte del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico in applicazione?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, indicare la maggiorazione prevista: …
Indicare anche il titolo esatto del progetto o del programma specifico, elaborato nell’ambito del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico in applicazione, utilizzando possibilmente il «riferimento del bando» («call identifier», si rimanda al sito CORDIS, www.cordis.lu).
Il progetto, che rientra nell’ambito di un obiettivo perseguito da un progetto o un programma specifico elaborato come parte del programma quadro comunitario di ricerca e di sviluppo tecnologico, richiede una collaborazione transfrontaliera che implica una cooperazione effettiva tra imprese ed enti pubblici di ricerca o fra almeno due partner indipendenti di due Stati, che sarà accompagnata ad un’ampia diffusione e pubblicazione dei risultati?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, indicare la maggiorazione prevista: …
Precisare se le attività di ricerca e di sviluppo che beneficiano dell’aiuto sono situate in una regione ammissibile a norma dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera a) o dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell’accordo SEE, al momento della concessione dell’aiuto?
|
|
Sì |
|
No |
Indicare la maggiorazione prevista: …
Se le attività di ricerca non rientrano nell’ambito degli obiettivi perseguiti da un progetto o un programma specifico elaborato come parte del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico in applicazione, precisare se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
|
— |
il progetto comporta una collaborazione transfrontaliera effettiva tra almeno due partner indipendenti di due Stati, in particolare nel quadro del coordinamento delle politiche nazionali in materia di RST;
|
|
— |
il progetto comporta una collaborazione effettiva fra imprese ed enti pubblici di ricerca, in particolare nel quadro del coordinamento delle politiche nazionali in materia di RST;
|
|
— |
il progetto si accompagna ad un’ampia diffusione e pubblicazione dei risultati, alla concessione di licenze di brevetto o a qualsiasi altro mezzo adeguato, in condizioni analoghe a quelle previste per la divulgazione dei risultati delle azioni di ricerca e sviluppo tecnologico comunitarie.
|
Qualora almeno una delle condizioni sopra elencate sia soddisfatta, si prega di indicare l’eventuale maggiorazione prevista: …
7.5. In caso di cumulo degli aumenti e dei tassi d’intensità di aiuti, indicare per ogni fase di ricerca l’intensità massima applicata: …
8. Effetto di incentivazione dell’aiuto
8.1. Vogliate fornire elementi che ci permettano di valutare l’effetto d’incentivazione dell’aiuto per le grandi imprese
…
…
8.2. Il regime prevede una clausola secondo la quale la relazione annuale sull’applicazione degli aiuti contiene, per le grandi imprese, la descrizione dell’effetto d’incentivazione per ogni caso individuale d’applicazione del regime?
|
|
Sì |
|
No |
9. Aspetti multinazionali
9.1. Il progetto (regime/programma) presenta aspetti multinazionali?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, quali? …
9.2. Il progetto di ricerca e di sviluppo prevede una cooperazione con partner di altri paesi?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, precisare:
|
a) |
con altri Stati SEE: … |
|
b) |
con quali altri paesi terzi: … |
|
c) |
con altre imprese di altri paesi: … |
9.3. Ripartizione dei costi totali totale tra i vari partner: …
10. Accesso ai risultati
A chi apparterranno i risultati della R&S in questione?
…
10.1. La concessione di licenze sui risultati è subordinata a talune condizioni?
…
10.2. Sono previste disposizioni particolari in materia di pubblicazione generale/diffusione dei risultati delle R&S?
|
|
Sì |
|
No |
10.3. Quali sono le misure previste per l’utilizzazione/lo sviluppo ulteriore dei risultati: …
…
10.4. È previsto che i risultati dei lavori di ricerca e di sviluppo finanziati dallo Stato siano messi a disposizione delle imprese all’interno del SEE su base non discriminatoria?
|
|
Sì |
|
No |
11. Disposizioni relative alle informazioni ed ai controlli
11.1. Precisare le disposizioni relative alle informazioni e di controllo previste per garantire la conformità dei progetti principali con gli obiettivi di cui ai dispositivi legali interessati:
…
…
11.2. Precisare le disposizioni previste per informare l’Autorità di vigilanza sull’applicazione del regime:
…
…
11.3. Altre informazioni utili fra cui la stima del numero di posti di lavoro creati o mantenuti:
…
…
12. Altre informazioni
Vogliate indicare in questa sezione ogni altra informazione che ritenete necessaria ai fini della valutazione del regime di aiuti in questione a norma degli orientamenti dell’Autorità di vigilanza sugli aiuti alla ricerca e sviluppo.
PARTE III.6.b
SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI ALLA RICERCA: NOTIFICHE INDIVIDUALI
La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica di tutti i regimi di aiuti di cui agli orientamenti dell’Autorità di vigilanza sugli aiuti alla ricerca e sviluppo (53) . La scheda deve essere altresì utilizzata per gli aiuti individuali alla ricerca e sviluppo a favore delle PMI ai quali non si applica il regolamento di esenzione per le PMI (54) .
1. Fase di ricerca
Fasi della ricerca e dello sviluppo che beneficiano dell’aiuto
1.1. Studi di fattibilità: Sì No
In caso affermativo, indicare a quale fase della ricerca si riferisce lo studio:
|
|
Ricerca fondamentale |
|
|
Ricerca industriale |
|
|
Attività di sviluppo precompetitiva |
In caso affermativo fornire esempi di progetti significativi: …
1.2. Ricerca fondamentale: Sì No
In caso affermativo fornire esempi di progetti significativi: …
1.3. Ricerca industriale: Sì No
In caso affermativo fornire esempi di progetti significativi: …
1.4. Attività di sviluppo precompetitiva Sì No
In caso affermativo fornire esempi di progetti significativi: …
1.5. Deposito e conferma dei brevetti a beneficio delle PMI: Sì No
In caso affermativo, indicare a quale fase della ricerca si riferisce:
|
|
Ricerca fondamentale |
|
|
Ricerca industriale |
|
|
Attività di sviluppo precompetitiva |
2. Informazioni supplementari sul beneficiario dell’aiuto
2.1. Istituti di insegnamento superiore o di ricerca?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, si prega di fornire una stima del numero di tali istituti: …
In caso affermativo, si prega di precisare se altre imprese beneficiano di aiuti: Sì No
Vogliate precisare se gli istituti di insegnamento superiore o di ricerca sono pubblici:
|
|
Sì |
|
No |
2.2. Altro (specificare): …
3. Ricerca cooperativa
Affinché l’Autorità di vigilanza possa accertare se i contributi degli istituti pubblici di ricerca a favore di un progetto di R&S costituiscono una misura di aiuto, si prega di fornire le informazioni seguenti:
3.1. I progetti prevedono che istituti pubblici di ricerca senza scopo di lucro o d’insegnamento superiore effettuino ricerche per conto di imprese o in collaborazione con le stesse?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, precisare se:
|
— |
gli istituti pubblici di ricerca senza scopo di lucro o d’insegnamento superiore percepiscono per i loro servizi una retribuzione conforme al prezzo di mercato?
o |
|
— |
i costi del progetto sono interamente a carico delle imprese partecipanti ai lavori di ricerca?
o |
|
— |
quando i risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione, gli eventuali diritti di proprietà intellettuale sono integralmente versati agli enti pubblici che non si prefiggono scopi di lucro?
o |
|
— |
gli enti pubblici che non si prefiggono scopi di lucro ricevono dai partecipanti industriali – titolari dei diritti di proprietà intellettuale che derivano dal progetto di ricerca – un compenso equivalente al prezzo di mercato per tali diritti, così come per i risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale ma che possono essere ampiamente diffusi presso i terzi interessati?
|
3.2. I progetti sono realizzati in collaborazione tra più imprese?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, quali sono le condizioni di questa collaborazione? …
…
4. Ricerca acquisita dallo Stato
4.1. I progetti prevedono che le autorità pubbliche possano commissionare alle imprese delle attività di ricerca e di sviluppo?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, è prevista una gara aperta? Sì No
4.2. I progetti prevedono che le autorità pubbliche possano acquistare i risultati delle attività di ricerca e di sviluppo delle imprese?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, è prevista una gara aperta?
|
|
Sì |
|
No |
5. Tipo di aiuto
|
|
Aiuti collegati ad un contratto di ricerca e di sviluppo firmato con imprese industriali (si prega precisare): … |
|
|
Anticipo rimborsabile in caso di successo del progetto (precisare l’importo e le modalità di rimborso, in particolare i criteri applicati ai fini della valutazione della nozione di «successo del progetto») … |
|
|
Altro (si prega precisare): … |
6. Spese ammissibili
|
|
Costi relativi al personale impiegato esclusivamente per l’attività di ricerca: … … |
|
|
Costi di materiale durevole utilizzato in modo permanente ed esclusivo per la ricerca (attrezzature e strumenti): … … |
|
|
Terreni ed edifici utilizzati in modo permanente ed esclusivo (eccetto in caso di cessione su base commerciale): … … |
|
|
Costo dei servizi esterni di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l’attività di ricerca, compresa l’acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, ecc.: … … |
|
|
Spese generali supplementari direttamente imputabili all’attività di ricerca: … … |
Eventualmente, precisare la ripartizione dei costi di ricerca tra le attività di ricerca e di sviluppo che sono oggetto di un aiuto e le attività di ricerca e di sviluppo non sovvenzionate:
…
Precisare la ripartizione del bilancio tra imprese, centri di ricerca, università:
…
7. Intensità dell’aiuto
7.1. Livello dell’intensità lorda dell’aiuto
Fase di definizione o studi di fattibilità: …
Ricerca fondamentale: …
Ricerca industriale: …
Attività di sviluppo precompetitiva …
7.2. Nel caso di aiuti al deposito e/o conferma di brevetti a beneficio di piccole e medie imprese, precisare quali sono le attività di ricerca all’origine dei brevetti: …
Indicare il tasso o i tassi d’intensità previsti: …
7.3. Una medesima attività di ricerca e di sviluppo copre molte fasi di ricerca?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, quali? …
Precisare l’intensità d’aiuto applicata: …
7.4. Eventuale maggiorazione applicabile
Qualora l’aiuto fosse concesso alle PMI, indicare la maggiorazione prevista eventualmente: …
Le attività di ricerca rientrano nell’ambito degli obiettivi perseguiti da un progetto o un programma specifico elaborato come parte del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico in applicazione?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, indicare la maggiorazione prevista: …
Indicare anche il titolo esatto del progetto o del programma specifico, elaborato nell’ambito di programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico in applicazione, utilizzando possibilmente il «riferimento del bando» («call identifier», si rimanda al sito CORDIS, www.cordis.lu).
Il progetto, che rientra nell’ambito di un obiettivo perseguito da un progetto o un programma specifico elaborato come parte del programma quadro comunitario di ricerca e di sviluppo tecnologico, richiede una collaborazione transfrontaliera che implica una cooperazione effettiva tra imprese ed enti pubblici di ricerca o fra almeno due partner indipendenti di due Stati, che sarà accompagnata ad un’ampia diffusione e pubblicazione dei risultati?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, indicare la maggiorazione prevista? …
Precisare se le attività di ricerca e di sviluppo che beneficiano dell’aiuto sono situate in una regione ammissibile a norma dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera a) o dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell’accordo SEE, al momento della concessione dell’aiuto?
|
|
art. 61, par. 3, lett. a) |
|
art. 61, par. 3, lett. c) |
Indicare la maggiorazione prevista: …
Se le attività di ricerca non rientrano nell’ambito degli obiettivi perseguiti da un progetto o un programma specifico elaborato come parte del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico in applicazione, precisare se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
|
— |
il progetto comporta una collaborazione transfrontaliera effettiva tra almeno due partner indipendenti di due Stati, in particolare nel quadro del coordinamento delle politiche nazionali in materia di RST
|
|
— |
il progetto comporta una collaborazione effettiva fra imprese ed enti pubblici di ricerca, in particolare nel quadro del coordinamento delle politiche nazionali in materia di RST
|
|
— |
il progetto si accompagna ad un’ampia diffusione e pubblicazione dei risultati, alla concessione di licenze di brevetto o a qualsiasi altro mezzo adeguato, in condizioni analoghe a quelle previste per la divulgazione dei risultati delle azioni di ricerca e sviluppo tecnologico comunitarie
|
Qualora almeno una delle condizioni sopra elencate sia soddisfatta, si prega di indicare l’eventuale maggiorazione prevista: …
In caso di cumulo degli aumenti e dei tassi d’intensità di aiuti, indicare per ogni fase di ricerca l’intensità massima applicata: …
8. Effetto di incentivazione dell’aiuto
8.1. Indicare l’evoluzione in termini quantitativi dei costi attribuiti alla ricerca ed allo sviluppo.
…
8.2. L’aiuto è concesso per attività di ricerca e sviluppo condotte in aggiunta alle tradizionali attività del beneficiario?
|
|
Sì |
|
No |
8.3. Esiste creazione di attività a carattere scientifico e/o tecnologico connesso alle attività di ricerca e sviluppo?
|
|
Sì |
|
No |
8.4. Qual è l’evoluzione in termini del numero delle persone che si dedicano alle attività di ricerca e sviluppo?
…
8.5. Esiste creazione di posti di lavoro collegata alle attività di ricerca e sviluppo?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, indicare il numero stimato: …
8.6. Le attività di ricerca e sviluppo comportano il mantenimento di posti di lavoro?
|
|
Sì |
|
No |
8.7. Qual è il fatturato dell’impresa? …
8.8. Vi sono costi supplementari collegati ad una collaborazione transfrontaliera?
|
|
Sì |
|
No |
8.9. Quali misure sono previste per lo sfruttamento parziale o totale dei risultati della ricerca?
…
…
8.10. Sono previste misure per consentire la partecipazione delle PMI?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, indicare quali: …
8.11. Altri elementi che concorrono all’effetto di incentivazione dell’aiuto, quali ad esempio il rischio commerciale o tecnologico: …
…
8.12. Nel caso di un progetto proveniente da grandi imprese che conducono ricerche vicine al mercato, precisare quali sono i fattori presi in considerazione per assicurare che l’aiuto abbia un effetto di incentivazione alla ricerca ed allo sviluppo:
…
8.13. Dimostrare che la domanda di aiuto è stata presentata prima dell’avvio delle attività di ricerca e sviluppo:
…
…
9. Aspetti multinazionali
9.1. Il progetto (regime/programma) presenta aspetti multinazionali?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, quali? …
9.2. Il progetto di ricerca e di sviluppo prevede una cooperazione con partner di altri paesi?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, precisare:
|
a) |
con altri Stati SEE? … |
|
b) |
con quali altri paesi terzi? … |
|
c) |
con altre imprese di altri paesi? … |
9.3. Ripartizione dei costi totali totale tra i vari partner: …
…
10. Accesso ai risultati
10.1. A chi apparterranno i risultati della R&S in questione?
…
10.2. La concessione di licenze sui risultati è subordinata a talune condizioni?
…
10.3. Sono previste disposizioni particolari in materia di pubblicazione generale/diffusione dei risultati delle R&S?
|
|
Sì |
|
No |
10.4. Quali sono le misure previste per l’utilizzazione/lo sviluppo ulteriore dei risultati? …
10.5. È previsto che i risultati dei lavori di ricerca e di sviluppo finanziati dallo Stato siano messi a disposizione delle imprese all’interno del SEE su base non discriminatoria?
|
|
Sì |
|
No |
11. Disposizioni relative alle informazioni ed ai controlli
11.1. Precisare le disposizioni relative alle informazioni e di controllo previste per garantire la conformità dei progetti principali con gli obiettivi di cui ai dispositivi legali interessati:
…
…
11.2. Precisare le disposizioni previste per informare l’Autorità di vigilanza sull’applicazione del regime:
…
…
Altre informazioni utili fra cui la stima del numero di posti di lavoro creati o mantenuti:
…
…
12. Altre informazioni
Vogliate indicare in questa sezione ogni altra informazione che ritenete necessaria ai fini della valutazione del regime di aiuti in questione a norma degli orientamenti dell’Autorità di vigilanza sugli aiuti alla ricerca e sviluppo.
PARTE III.7.a
SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER IL SALVATAGGIO ALLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ: REGIMI DI AIUTI
La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica di tutti i regimi di aiuti di cui agli orientamenti dell’Autorità di vigilanza sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (55) .
1. Ammissibilità
Il regime di aiuti è riservato alle imprese che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni di ammissibilità:
1.1.1. Il regime di aiuti è riservato alle imprese che hanno perduto oltre la metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi?
|
|
Sì |
|
No |
1.1.2. Le imprese beneficiarie sono società a responsabilità illimitata che hanno perduto oltre la metà dei fondi propri, quali indicati nei libri societari, e la perdita di più di un quarto di detti fondi è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi?
|
|
Sì |
|
No |
1.1.3. Le imprese si trovano nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale perché sia avviata nei loro confronti una procedura concorsuale per insolvenza?
|
|
Sì |
|
No |
1.2. Il regime è finalizzato esclusivamente al salvataggio di piccole e medie imprese in difficoltà, ai sensi della definizione SEE di PMI?
|
|
Sì |
|
No |
2. Forma di aiuto
2.1. L’aiuto concesso a titolo del regime di aiuti è erogato sotto forma di prestiti o garanzie su prestiti?
|
|
Sì |
|
No |
2.2. In caso affermativo, il prestito sarà concesso ad un tasso d’interesse almeno comparabile ai tassi applicati ai prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dall’Autorità di vigilanza?
|
|
Sì |
|
No |
Si prega di fornire informazioni dettagliate.
2.3. L’aiuto concesso a titolo del regime di aiuti sarà collegato a prestiti il cui rimborso deve essere effettuato entro dodici mesi dalla data dell’ultimo versamento all’impresa delle somme prestate?
|
|
Sì |
|
No |
3. Altri elementi
3.1. L’aiuto concesso a titolo del regime di aiuti sarà motivato da gravi difficoltà sociali? Vogliate giustificare la vostra risposta.
…
…
3.2. L’aiuto concesso a titolo del regime di aiuti non avrà effetti gravi di «spillover» negativo in altri Stati EFTA? Vogliate giustificare la vostra risposta.
…
…
3.3. Vogliate spiegare perché ritenete che il regime di aiuti sia limitato al minimo necessario (cioè limitato nel suo ammontare a quanto è necessario per mantenere l’impresa in attività nel periodo per il quale è stato autorizzato l’aiuto. Tale aiuto non deve superare un periodo di sei mesi).
…
…
3.4. Vi impegnate, entro i sei mesi dalla concessione dell’aiuto, ad approvare un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione, oppure a chiedere al beneficiario il rimborso del prestito e dell’aiuto corrispondente al premio di rischio?
|
|
Sì |
|
No |
Vogliate precisare l’importo massimo dell’aiuto che può essere concesso ad una singola impresa nell’ambito del processo di salvataggio: …
…
3.5. Si prega di fornire ogni informazione utile sugli aiuti di qualsiasi tipo che possono essere concessi alle imprese ammissibili a beneficiare degli aiuti per il salvataggio nel medesimo periodo.
…
…
4. Relazioni annuali
4.1. Vi impegnate a presentare, almeno su base annuale, una relazione sull’applicazione del regime stesso, che fornisca le informazioni previste nelle istruzioni dell’Autorità di vigilanza sulle relazioni standardizzate?
|
|
Sì |
|
No |
4.2. Vi impegnate ad inserire in tale relazione anche un elenco di tutte le imprese beneficiarie ed a specificare per ciascuna impresa per lo meno le seguenti informazioni:
|
a) |
la denominazione; |
|
b) |
il codice settoriale, corrispondente al codice di classificazione settoriale a due cifre della NACE (56); |
|
c) |
il numero dei dipendenti; |
|
d) |
il fatturato annuo; |
|
e) |
l’importo degli aiuti concessi; |
|
f) |
se del caso, i dati relativi agli aiuti per la ristrutturazione o aiuti assimilati già concessi in passato all’impresa; |
|
g) |
se l’impresa beneficiaria sia stata liquidata o sottoposta a una procedura concorsuale per insolvenza, finché non è terminato il periodo di ristrutturazione.
|
5. Altre informazioni
Vogliate indicare tutte le altre informazioni che ritenete utili ai fini della valutazione delle misure in oggetto ai sensi degli orientamenti dell’Autorità di vigilanza sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
PARTE III.7.b
SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER IL SALVATAGGIO ALLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ: NOTIFICHE INDIVIDUALI
La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica individuale di aiuti di cui agli orientamenti dell’Autorità di vigilanza sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (57) .
1. Ammissibilità
1.1. L’impresa è una società a responsabilità limitata che ha perduto oltre la metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi?
|
|
Sì |
|
No |
1.2. L’impresa è una società a responsabilità illimitata che ha perduto oltre la metà dei suoi fondi propri, quali indicati nei libri della società, e la perdita di più di un quarto di detti fondi è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi?
|
|
Sì |
|
No |
1.3. L’impresa si trova nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale perché sia avviata nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza?
|
|
Sì |
|
No |
In caso di risposta affermativa alle domande precedenti, si prega di allegare i pertinenti documenti (ultimo bilancio – conto economico e stato patrimoniale – oppure decisione giudiziale di apertura di una procedura concorsuale nei confronti dell’impresa, conformemente al diritto societario nazionale).
In caso di risposta negativa alle domande precedenti, si prega di trasmettere i documenti per comprovare che l’impresa è in difficoltà, ed è quindi ammissibile a beneficiare degli aiuti per il salvataggio.
1.4. Quando è stata costituita l’impresa? …
1.5. Da quanto tempo l’impresa è operativa? …
1.6. L’impresa appartiene ad un gruppo industriale più grande?
|
|
Sì |
|
No |
In caso di risposta affermativa alle domande precedenti, si prega di trasmettere informazioni dettagliate sul gruppo in questione (copia dell’organigramma del gruppo, dal quale si evincano i collegamenti tra i membri del gruppo, con relative quote di capitale e diritti di voto) e di allegare una prova atta a dimostrare che le difficoltà sono specifiche della società in questione e non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.
1.7. L’impresa (o il gruppo del quale fa parte) ha ricevuto aiuti per il salvataggio in passato?
|
|
Sì |
|
No |
In caso di risposta affermativa, si prega di fornire informazioni dettagliate (data, importo, eventuale riferimento della precedente decisione dell’Autorità di vigilanza, ecc.):
…
…
2. Forma di aiuto
2.1. L’aiuto è erogato sotto forma di prestiti o garanzie su prestiti? Si prega di allegare copia dei pertinenti documenti.
|
|
Sì |
|
No |
2.2. In caso affermativo, il prestito è concesso ad un tasso d’interesse almeno comparabile ai tassi applicati ai prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dall’Autorità di vigilanza?
|
|
Sì |
|
No |
Si prega di fornire informazioni dettagliate.
2.3. L’aiuto è collegato a crediti il cui rimborso deve essere effettuato entro dodici mesi dalla data dell’ultimo versamento all’impresa delle somme prestate?
|
|
Sì |
|
No |
3. Altri elementi
3.1. L’aiuto è motivato da gravi difficoltà sociali? Vogliate giustificare la vostra risposta.
…
3.2. L’aiuto non ha effetti gravi di «spillover» negativo in altri Stati EFTA? Vogliate giustificare la vostra risposta.
…
3.3. Vogliate spiegare perché ritenete che l’aiuto sia limitato al minimo necessario (cioè limitato nel suo ammontare a quanto è necessario per mantenere l’impresa in attività nel periodo per il quale è stato autorizzato l’aiuto). L’aiuto deve essere erogato sulla base di un piano di liquidità per i 6 mesi successivi e di un raffronto dei costi d’esercizio e degli oneri finanziari nei precedenti dodici mesi.
…
…
3.4. Vi impegnate, a presentare all’Autorità di vigilanza, entro sei mesi dall’autorizzazione dell’aiuto per il salvataggio, un piano di ristrutturazione oppure un piano di liquidazione o ancora la prova che il prestito è integralmente rimborsato e/o la garanzia è stata revocata?
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Sì |
|
No |
4. Altre informazioni
Vogliate indicare in questa sezione ogni altra informazione che ritenete utile ai fini della valutazione del regime di aiuto in questione a norma degli orientamenti dell’Autorità di vigilanza sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
PARTE III.8.a
SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA RISTRUTTURAZIONE ALLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ: REGIMI DI AIUTI
La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica di tutti i regimi di aiuti di cui agli orientamenti dell’Autorità di vigilanza sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (58) .
1. Ammissibilità
Il regime di aiuti è riservato alle imprese che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni di ammissibilità:
1.1.1. Il regime di aiuti è riservato alle imprese che hanno perduto oltre la metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi?
|
|
Sì |
|
No |
1.1.2. Le imprese beneficiarie sono società a responsabilità illimitata che hanno perduto oltre la metà dei fondi propri, quali indicati nei libri societari, e la perdita di più di un quarto di detti fondi è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi?
|
|
Sì |
|
No |
1.1.3. Le imprese si trovano nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale perché sia avviata nei loro confronti una procedura concorsuale per insolvenza?
|
|
Sì |
|
No |
1.2. Il regime è finalizzato esclusivamente alla ristrutturazione di piccole e medie imprese in difficoltà, ai sensi della definizione SEE di PMI?
|
|
Sì |
|
No |
2. Ripristino della redditività
Deve essere realizzato un piano di ristrutturazione atto ad assicurare il ripristino della redditività dell’impresa. Devono essere incluse almeno le seguenti informazioni:
2.1. Presentazione delle diverse ipotesi di andamento del mercato desumibili dallo studio di mercato.
2.2. Analisi dei vari fattori che hanno portato l’impresa ad una situazione di crisi.
2.3. Presentazione della strategia proposta per l’impresa per gli anni successivi e di come tale strategia porterà al ripristino della redditività.
2.4. Descrizione completa delle varie misure di ristrutturazione previste, con indicazione del relativo costo.
2.5. Calendario di attuazione delle misure previste e scadenze per la realizzazione completa del piano di ristrutturazione.
2.6. Informazioni sulle capacità di produzione dell’impresa, in particolare sull’utilizzo di tale capacità, riduzioni di capacità.
2.7. Descrizione dettagliata della struttura finanziaria della ristrutturazione, compresi:
|
— |
utilizzo dei fondi propri ancora disponibili; |
|
— |
cessione di attività o di affiliate per contribuire al finanziamento della ristrutturazione; |
|
— |
impegni finanziari dei diversi azionisti e terzi (quali creditori, banche); |
|
— |
importo del contributo pubblico e dimostrazione della necessità di tale importo. |
2.8. Risultati previsionali per i successivi cinque anni, con una stima del tasso di rendimento del capitale proprio e analisi di «sensibilità» nel quadro di diverse ipotesi.
2.9. Nome dell’autore (o degli autori) e data di elaborazione del piano di ristrutturazione.
3. Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza indotte dall’aiuto
Il regime prevede che le imprese beneficiarie si astengano da qualsiasi aumento di capacità per tutta la durata del piano?
|
|
Sì |
|
No |
4. Aiuto limitato al minimo necessario
Descrivete in che modo verrà garantito che l’aiuto concesso nell’ambito del presente regime sarà limitato al minimo necessario.
5. Principio dell’«una tantum»
Si esclude che le imprese beneficiarie possano ricevere aiuti per la ristrutturazione più di una volta nell’arco di dieci anni?
|
|
Sì |
|
No |
Tutti i casi in cui tale principio non è rispettato devono formare oggetto di una notificazione individuale.
6. Importo dell’aiuto
6.1. Vogliate precisare l’importo massimo dell’aiuto che può essere concesso ad una singola impresa nell’ambito del processo di ristrutturazione: …
6.2. Si prega di fornire ogni informazione utile sugli aiuti di qualsiasi tipo che possono essere concessi alle imprese ammissibili a beneficiare degli aiuti per la ristrutturazione.
…
7. Relazione annuale
7.1. Vi impegnate a presentare, almeno su base annuale, una relazione sull’applicazione del regime stesso, che fornisca le informazioni previste nelle istruzioni dell’Autorità di vigilanza sulle relazioni standardizzate?
|
|
Sì |
|
No |
7.2. Vi impegnate ad inserire in tale relazione anche un elenco di tutte le imprese beneficiarie ed a specificare per ciascuna impresa per lo meno le seguenti informazioni:
|
a) |
la denominazione; |
|
b) |
il codice settoriale, corrispondente al codice di classificazione settoriale a due cifre della NACE (59); |
|
c) |
il numero dei dipendenti; |
|
d) |
il fatturato annuo e i valori dello stato patrimoniale; |
|
e) |
l’importo degli aiuti concessi; |
|
f) |
se del caso, i dati relativi agli aiuti per la ristrutturazione o aiuti assimilati già concessi in passato all’impresa; |
|
g) |
se l’impresa beneficiaria sia stata liquidata o sottoposta a una procedura concorsuale per insolvenza, finché non è terminato il periodo di ristrutturazione. |
|
|
Sì |
|
No |
8. Altre informazioni
Vogliate indicare in questa sezione ogni altra informazione che ritenete utile ai fini della valutazione del regime di aiuto in questione a norma degli orientamenti dell’Autorità di vigilanza sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
PARTE III.8.b
SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA RISTRUTTURAZIONE ALLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ: NOTIFICHE INDIVIDUALI
La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica di tutti i regimi di aiuti di cui agli orientamenti dell’Autorità di vigilanza sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (60) .
1. Ammissibilità
1.1. L’impresa è una società a responsabilità limitata che ha perduto oltre la metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi?
|
|
Sì |
|
No |
1.2. L’impresa è una società a responsabilità illimitata che ha perduto oltre la metà dei suoi fondi propri, quali indicati nei libri della società, e la perdita di più di un quarto di detti fondi è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi?
|
|
Sì |
|
No |
1.3. L’impresa si trova nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale perché sia avviata nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza?
|
|
Sì |
|
No |
In caso di risposta affermativa alle domande precedenti, si prega di allegare i pertinenti documenti (ultimo bilancio – conto economico e stato patrimoniale – oppure decisione giudiziale di apertura di una procedura concorsuale nei confronti dell’impresa, conformemente al diritto societario nazionale).
In caso di risposta negativa alle domande precedenti, si prega di trasmettere i documenti per comprovare che l’impresa è in difficoltà, ed è quindi ammissibile a beneficiare degli aiuti per il salvataggio.
1.4. Quando è stata costituita l’impresa? …
1.5. Da quanto tempo l’impresa è operativa? …
1.6. L’impresa appartiene ad un gruppo industriale più grande?
|
|
Sì |
|
No |
In caso di risposta affermativa alle domande precedenti, si prega di trasmettere informazioni dettagliate sul gruppo in questione (copia dell’organigramma del gruppo, dal quale si evincano i collegamenti tra i membri del gruppo, con relative quote di capitale e diritti di voto) e di allegare una prova atta a dimostrare che le difficoltà sono specifiche della società in questione e non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.
1.7. L’impresa (o il gruppo del quale fa parte) ha ricevuto aiuti per la ristrutturazione in passato?
|
|
Sì |
|
No |
In caso di risposta affermativa, si prega di fornire informazioni dettagliate (data, importo, eventuale riferimento della precedente decisione n. xx/xx/COL dell’Autorità di vigilanza, ecc.): …
2. Piano di ristrutturazione
Per tutti i mercati su cui opera l’impresa in difficoltà, si prega di fornire copia di uno studio di mercato, con l’indicazione dell’organismo che lo ha realizzato. Dallo studio di mercato deve risultare in particolare quanto segue:
2.1.1. Una esatta definizione dei mercati del prodotto e geografico.
2.1.2. Nominativi dei principali concorrenti, con relative quote di mercato, su scala mondiale, SEE o nazionale, a seconda dei casi.
2.1.3. L’andamento delle quote di mercato dell’impresa in difficoltà negli ultimi anni.
2.1.4. Una stima del totale delle capacità di produzione su scala SEE rispetto alla domanda, per determinare se il mercato sia in sovraccapacità o meno.
2.1.5. Prospettive su scala SEE dell’andamento della domanda, della capacità aggregata del mercato e dei prezzi su tale mercato nei successivi cinque anni.
Si prega di allegare il piano di ristrutturazione. Devono essere incluse almeno le seguenti informazioni:
2.2.1. Presentazione delle diverse ipotesi di andamento del mercato desumibili dallo studio di mercato.
2.2.2. Analisi dei vari fattori che hanno portato l’impresa ad una situazione di crisi.
2.2.3. Presentazione della strategia proposta per l’impresa per gli anni successivi e di come tale strategia porterà al ripristino della redditività.
2.2.4. Descrizione completa delle varie misure di ristrutturazione previste, con relativo costo.
2.2.5. Calendario di attuazione delle misure previste e scadenze per la realizzazione completa del piano di ristrutturazione.
2.2.6. Informazioni sulle capacità di produzione dell’impresa, in particolare sull’utilizzo di tale capacità, riduzioni di capacità.
2.2.7. Descrizione dettagliata della struttura finanziaria della ristrutturazione, compresi:
|
— |
utilizzo dei fondi propri ancora disponibili; |
|
— |
vendita di attività o di affiliate per contribuire al finanziamento della ristrutturazione; |
|
— |
impegni finanziari dei diversi azionisti e terzi (quali creditori, banche); |
|
— |
importo del contributo pubblico e dimostrazione della necessità di tale importo. |
2.2.8. Risultati previsionali per i successivi cinque anni, con una stima del tasso di rendimento del capitale proprio e analisi di «sensibilità» nel quadro di diverse ipotesi.
2.2.9. Nome dell’autore (o degli autori) e data di elaborazione del piano di ristrutturazione.
2.3. Specificare la contropartita che lo Stato EFTA propone per attenuare gli effetti distorsivi per i concorrenti su scala SEE.
2.4. Si prega di fornire tutte le informazioni utili relative agli aiuti di qualsiasi natura concessi all’impresa beneficiaria degli aiuti per la ristrutturazione, nell’ambito di un regime o a titolo individuale, fino alla conclusione del periodo di ristrutturazione.
3. Altre informazioni
Vogliate indicare in questa sezione ogni altra informazione che ritenete utile ai fini della valutazione del regime di aiuto in questione a norma degli orientamenti dell’Autorità di vigilanza sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
PARTE III.9
SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUI REGIMI DI AIUTI DI STATO A FAVORE DELLA PRODUZIONE DI OPERE CINEMATOGRAFICHE O TELEVISIVE
La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per le notificazioni relative alle opere cinematografiche e alle altre opere audiovisive (61) .
1. Il regime di aiuto
1.1. Si prega di descrivere con la massima precisione possibile l’obiettivo dell’aiuto ed il suo campo d’applicazione, eventualmente, per ciascuna azione.
1.2. L’aiuto apporta un beneficio diretto alla creazione di un’opera culturale (cinematografica o televisiva)?
|
|
Sì |
|
No |
1.3. Si prega di indicare quale dispositivo è previsto per garantire la finalità culturale dell’aiuto:
…
…
1.4. L’aiuto ha per effetto di sostenere investimenti di natura industriale?
|
|
Sì |
|
No |
2. Condizioni di ammissibilità
2.1. Si prega di indicare quali sono le condizioni di ammissibilità agli aiuti previsti …
Beneficiari:
2.2.1. Il regime distingue categorie specifiche di beneficiari (ad esempio persona fisica/giuridica, produttore dipendente/indipendente/emittenti radiofoniche, ecc.)?
…
2.2.2. Il regime opera una distinzione sulla base della cittadinanza o del luogo di residenza?
…
2.2.3. Con riferimento allo stabilimento nel territorio di uno Stato SEE, i beneficiari sono obbligati a soddisfare condizioni diverse da quella di essere rappresentato da un’agenzia permanente? Si noti che le condizioni di stabilimento devono essere definite rispetto al territorio dello Stato SEE e non rispetto ad una suddivisione di quest’ultimo.
…
2.2.4. Se l’aiuto presenta una componente fiscale, il beneficiario deve soddisfare obblighi o condizioni diverse da quella di avere redditi imponibili nel territorio dello Stato SEE?
…
3. Territorializzazione
3.1. Si prega di indicare se è previsto, sotto qualsiasi forma, un obbligo di spesa nel territorio dello Stato SEE o in una delle sue suddivisioni territoriali.
…
3.2. Occorre rispettare un determinato grado di territorializzazione per essere ammessi all’aiuto?
|
|
Sì |
|
No |
3.3. La territorializzazione richiesta è calcolata rispetto al bilancio globale della pellicola o rispetto all’importo dell’aiuto?
|
|
Sì |
|
No |
3.4. La condizione di territorializzazione è applicata ad alcune specifiche voci del bilancio di produzione?
|
|
Sì |
|
No |
3.5. L’importo assoluto dell’aiuto può essere articolato proporzionalmente alle spese effettuate nel territorio dello Stato SEE?
|
|
Sì |
|
No |
3.6. L’ammontare dell’aiuto è direttamente proporzionale al grado effettivo di territorializzazione?
|
|
Sì |
|
No |
3.7. L’aiuto può essere articolato in proporzione al grado di territorializzazione richiesto?
|
|
Sì |
|
No |
4. Costi ammissibili
4.1. Si prega di precisare i costi che possono essere presi in considerazione al fine di determinare l’importo dell’aiuto: …
4.2. I costi ammissibili sono tutti direttamente imputabili alla realizzazione di un’opera cinematografica o audiovisiva?
|
|
Sì |
|
No |
5. Intensità dell’aiuto
5.1. Si prega di indicare se il regime ammette il ricorso al concetto di «film difficili e con risorse finanziarie modeste» ai fini della concessione di un’intensità di aiuto superiore al 50 % del bilancio di produzione.
…
5.2. In caso affermativo, si prega di indicare le categorie di film alle quali tale nozione è applicabile.
…
5.3. Si prega di indicare se è possibile il «cumulo con altri regimi di aiuti» o di altre disposizioni che prevedono aiuti e, eventualmente, quali disposizioni sono adottate per limitare tale cumulo o garantire che, in caso di cumulo con altri aiuti, non sia superata l’intensità massima dell’aiuto concesso per l’opera.
…
6. Compatibilità
6.1. Si prega di fornire una giustificazione motivata a sostegno della compatibilità dell’aiuto alla luce dei principi definiti nella comunicazione dell’Autorità di vigilanza relativa a taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive.
…
…
7. Altre informazioni
Vogliate indicare in questa sezione ogni altra informazione che ritenete utile ai fini della valutazione della misura o delle misure di aiuto in questione a norma della comunicazione dell’Autorità di vigilanza relativa a taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive.
PARTE III.10
SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI A FAVORE DELL’AMBIENTE
La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica di tutti i regimi di aiuti di cui agli orientamenti dell’Autorità di vigilanza sugli aiuti di Stato a favore dell’ambiente (62) .
1. Obiettivo dell’aiuto
1.1. Quali sono gli obiettivi perseguiti in termini di tutela dell’ambiente? Fornire una descrizione dettagliata per ciascuna parte del regime.
…
…
Se si tratta di una misura già applicata in passato, quali ne sono stati i risultati in termini di tutela dell’ambiente?
…
…
1.2. Se si tratta di una nuova misura, quali sono i risultati previsti in termini di tutela dell’ambiente e su quale periodo?
…
…
2. Aiuti agli investimenti destinati a permettere l’osservanza di nuove norme o il superamento delle norme esistenti
Aiuti destinati a permettere l’osservanza di nuove norme comunitarie
2.1.1. L’aiuto sarà concesso per permettere l’adeguamento a norme comunitarie già adottate al momento della notifica?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, quali sono le norme comunitarie in questione?
…
…
A quale data le norme in questione sono state formalmente adottate dalle istituzioni SEE competenti: …
Confermare che non verranno concessi aiuti alle grandi imprese per permettere l’osservanza di norme comunitarie già adottate ma non ancora in vigore:
|
|
Sì |
|
No |
Se le norme comunitarie di cui trattasi sono stabilite da una direttiva, quali sono i termini fissati per il suo recepimento?
…
2.1.2. Quali sono i costi ammissibili?
…
…
Spiegare in che modo verrà garantito che i costi ammissibili saranno solo i sovraccosti necessari per il raggiungimento dell’obiettivo di tutela ambientale e in che modo sarà tenuto conto dei risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell’impianto.
…
…
In che misura sarà tenuto conto dei vantaggi apportati dall’eventuale aumento di capacità e dalle produzioni accessorie aggiuntive?
…
…
2.1.3. Qual è l’intensità massima lorda dell’aiuto previsto? …
Aiuti di Stato destinati a permettere il superamento di norme comunitarie esistenti o previsti in assenza di norme comunitarie.
…
2.2.1. Se esistono norme comunitarie, fornirne una descrizione:
…
In assenza di norme comunitarie, esistono norme nazionali?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, allegare copia dei testi normativi di cui trattasi.
Confermare che un’impresa potrà beneficiare di aiuti per conformarsi a norme nazionali che siano più rigorose di quelle comunitarie o che vigano in assenza di norme comunitarie, solo qualora ottemperi a tali norme nazionali entro il termine da queste stabilito:
…
Fornire esempi di investimenti ammissibili: …
Qualora esistano norme nazionali, sono più rigorose delle norme comunitarie?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, specificare: …
2.2.2. Quali sono i costi ammissibili? …
Spiegare in che modo verrà garantito che i costi ammissibili saranno solo i sovraccosti necessari per il raggiungimento dell’obiettivo di tutela ambientale e in che modo sarà tenuto conto dei risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell’impianto.
…
…
In che misura si è tenuto conto dei vantaggi apportati dall’eventuale aumento di capacità e dalle produzioni accessorie aggiuntive?
…
…
2.2.3. Indicare l’intensità massima lorda della misura prevista: …
Qual è di norma l’intensità massima lorda della misura prevista? …
Il regime di aiuti prevede una maggiorazione per le imprese situate nelle regioni ammissibili ai regimi nazionali di aiuti a finalità regionale?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, quali sono le maggiorazioni previste? …
Il regime di aiuti prevede una maggiorazione per le PMI?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, specificare: …
…
Tale maggiorazione può essere cumulata con la maggiorazione per le imprese situate nelle regioni assistite?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo illustrare le modalità: …
…
3. Aiuti agli investimenti nel settore dell’energia
Aiuti agli investimenti finalizzati al risparmio energetico
3.1.1. Quali sono i risparmi energetici previsti a seguito dell’aiuto ad hoc o del regime di aiuti?
…
L’entità dei risparmi previsti è stata valutata da un esperto indipendente? Fornire esempi di investimenti ammissibili.
…
…
3.1.2. Quali sono le riduzioni di emissioni di CO2 previste a seguito dell’aiuto ad hoc o del regime di aiuti?
…
3.1.3. Quali sono i costi ammissibili? …
Spiegare in che modo verrà garantito che i costi ammissibili saranno solo i sovraccosti necessari per il raggiungimento dell’obiettivo di tutela ambientale e in che modo sarà tenuto conto dei risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell’impianto.
…
…
In che misura si è tenuto conto dei vantaggi apportati dall’eventuale aumento di capacità e dalle produzioni accessorie aggiuntive?
…
…
Qual è l’intensità massima lorda dell’aiuto previsto? …
Il progetto prevede una maggiorazione per le imprese situate nelle regioni ammissibili ai regimi nazionali di aiuti a finalità regionale?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, quali sono le maggiorazioni previste? …
Il regime di aiuti prevede una maggiorazione per le PMI?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, qual è la maggiorazione prevista? …
Tale maggiorazione può essere cumulata con la maggiorazione per le imprese situate nelle regioni assistite?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, quali sono le condizioni per il cumulo? …
Aiuti nel settore della cogenerazione di elettricità e di calore
3.2.1. Che tipo di energia primaria sarà utilizzata nel procedimento di produzione?
…
3.2.2. Qual è il vantaggio della misura in questione per la tutela dell’ambiente?
…
Se il rendimento di conversione è particolarmente elevato, indicare la media di raffronto.
…
Qual è il rendimento di conversione minimo degli impianti di cogenerazione di elettricità e di calore ammissibili agli aiuti?
…
Se la misura consente una riduzione del consumo di energia, qual è la percentuale di tale riduzione?
…
Le disposizioni in materia sono state elaborate da un esperto indipendente?
…
In che maniera e in che misura il procedimento di produzione impiegato è eventualmente meno dannoso per l’ambiente?
…
3.2.3. Quali sono i costi ammissibili? …
Quali sarebbero i costi dell’investimento per l’installazione di un impianto di generazione di elettricità (o calore) di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia?
…
In che misura la vendita di calore (se l’impianto è destinato principalmente alla produzione di energia elettrica), ovvero la vendita di energia elettrica (nel caso opposto), è presa in considerazione e portata in detrazione dei costi di investimento più elevati?
…
In caso di sostituzione di un impianto esistente, vi sono vantaggi derivanti dall’aumento di capacità o da risparmi di spesa?
…
Come sono calcolati tali vantaggi?
…
3.2.4. Qual è l’intensità massima lorda dell’aiuto previsto? …
Qual è di norma l’intensità massima lorda dell’aiuto previsto? …
Il regime di aiuti prevede una maggiorazione per le imprese situate nelle regioni assistite?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, quali sono le maggiorazioni previste? …
È prevista una maggiorazione per le PMI?
|
|
Sì |
|
No |
Se sì, specificare: …
Tale maggiorazione può essere cumulata con la maggiorazione per le imprese situate nelle regioni assistite?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, a quali condizioni? …
Aiuti per gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili
3.3.1. Di quali tipi di energia si tratta?
…
Qualora gli investimenti siano destinati ad assicurare l’approvvigionamento energetico di un’intera comunità, precisare i limiti di tale comunità e i tipi di energia in precedenza utilizzati a tal fine.
…
3.3.2. Quali sono i costi ammissibili? …
Quali sarebbero i costi dell’investimento per l’installazione di un impianto di generazione di elettricità di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia?
…
3.3.3. Qual è l’intensità massima lorda dell’aiuto previsto? …
Se l’aiuto può arrivare a coprire la totalità dei costi ammissibili, perché una simile intensità di aiuto è indispensabile?
…
In casi simili, in che modo sarebbe commercializzata l’energia prodotta? Attraverso quali distributori e a quali tariffe?
…
Il regime di aiuti prevede una maggiorazione per le imprese situate nelle regioni ammissibili ai regimi nazionali di aiuti a finalità regionale?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, qual è l’entità della maggiorazione? …
È prevista una maggiorazione per le PMI?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, specificare: …
Tale maggiorazione può essere cumulata con la maggiorazione per le imprese situate nelle regioni assistite?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, a quali condizioni? …
L’aiuto agli investimenti notificato può essere combinato con altri aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo SEE o con altri finanziamenti ottenuti attraverso la partecipazione di Stati EFTA a programmi comunitari?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, confermare l’impegno a rispettare le intensità massime di aiuto stabilite negli orientamenti sugli aiuti per la tutela dell’ambiente, o, in caso di aiuti a finalità diverse riguardanti gli stessi costi ammissibili, il massimale più favorevole: …
4. Aiuti a favore della bonifica di siti industriali inquinati
4.1. Di quale sito si tratta (descrizione del sito) e qual è la natura dell’inquinamento?
La natura e la portata dell’inquinamento ed il rischio che esso comporta per la salute dell’uomo e per l’ambiente sono stati valutati da un esperto indipendente?
|
|
Sì |
|
No |
Di quale esperto si tratta? Allegare copia delle relazioni.
4.2. Nel caso di un aiuto ad hoc, rispondere alle seguenti domande:
Il sito è attualmente di proprietà pubblica o privata?
…
Se il sito è attualmente di proprietà pubblica, esso è stato acquistato dalla pubblica amministrazione per eseguire gli interventi di risanamento/bonifica?
|
|
Sì |
|
No |
Il responsabile dell’inquinamento del sito è stato individuato?
|
|
Sì |
|
No |
In caso negativo, illustrare brevemente le circostanze in virtù delle quali il responsabile dell’inquinamento non è tenuto a rispondere legalmente.
…
Il valore del sito inquinato (prima della bonifica) è stato valutato sulla base di un’analisi di un esperto indipendente?
|
|
Sì |
|
No |
Qual è il valore di mercato del sito prima dell’intervento di bonifica?
…
A quanto ammontano i costi di bonifica previsti? …
Quali sono i costi iniziali a norma degli orientamenti dell’Autorità di vigilanza relativi agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità?
…
Il valore del sito dopo la bonifica è stato stimato sulla base della valutazione di un esperto indipendente?
|
|
Sì |
|
No |
A quanto ammonta il valore di mercato del sito dopo la bonifica?
…
La pubblica amministrazione ha intenzione di vendere il terreno entro tre anni dalla data della sua acquisizione?
…
A quale uso sarà destinato il sito inquinato dopo la bonifica?
…
Qual è la portata dell’aiuto previsto?
…
Qual è l’intensità massima lorda dell’aiuto previsto?
…
4.3. Nel caso di un regime di aiuti, fornire le spiegazioni seguenti.
Qual è la portata dell’aiuto previsto?
…
Qual è l’intensità massima lorda dell’aiuto previsto? …
Regimi di aiuti simili sono già stati utilizzati per finanziare la bonifica di altri siti inquinati nel vostro Stato EFTA? Precisare quanti siti sono stati risanati nell’ambito di regimi di aiuti simili e quali importi sono stati destinati a tali regimi?
…
…
5. Aiuti a favore del trasferimento di imprese
5.1. Dove è situata l’impresa che dovrebbe beneficiare degli aiuti al trasferimento?
…
Se l’impresa è situata in una zona designata «Natura 2000», su quale testo normativo si basa tale qualifica?
…
5.2. Perché si procede al trasferimento?
…
Fornire una descrizione dettagliata delle ragioni ambientali, sociali o di sanità pubblica che rendono necessario il trasferimento. Il proprietario dell’impresa è tenuto a rispondere legalmente (in virtù delle norme nazionali o SEE applicabili) dell’inquinamento/del problema ambientale?
…
…
5.3. Esiste una decisione amministrativa o giudiziaria che ordini il trasferimento dell’impresa?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, allegare copia della decisione di cui trattasi.
Confermare che l’impresa beneficiaria rispetterà le norme ambientali più rigorose vigenti nella nuova regione di insediamento.
5.4. Quali profitti potrà attendersi l’impresa dalla vendita, dall’esproprio o dalla locazione dei terreni o degli impianti sgomberati?
…
5.5. Quali costi dovranno essere sostenuti in relazione al nuovo impianto di identica capacità produttiva di quello sgomberato?
…
Il trasferimento comporterà penali per la risoluzione anticipata del contratto di locazione di terreni o di immobili?
…
Vi saranno benefici derivanti dal miglioramento della tecnologia utilizzata, attuato in occasione del trasferimento?
…
Vi sono plusvalenze contabili derivanti dalla rivalutazione degli impianti a seguito del trasferimento?
…
Qual è l’intensità massima lorda dell’aiuto previsto? …
6. Aiuti alle attività di assistenza-consulenza in materia ambientale destinate alle PMI
6.1. Chi sono i potenziali beneficiari dell’aiuto?
…
Soddisfano tutte le condizioni dell’allegato 1 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (63)?
|
|
Sì |
|
No |
6.2. I servizi di consulenza saranno prestati da società esterne?
|
|
Sì |
|
No |
Le società esterne hanno legami finanziari con le imprese beneficiarie dell’aiuto?
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|
Sì |
|
No |
Precisare l’esatta natura dei servizi di consulenza:
…
7. Aiuti al funzionamento concessi per la gestione dei rifiuti e per il risparmio energetico
7.1. Quali sono i sovraccosti di produzione e quale percentuale è coperta dall’aiuto?
…
Se si tratta di aiuti decrescenti, illustrarne le modalità.
…
7.2. Qual è la durata prevista per l’applicazione del regime di aiuti notificato?
…
7.3. Domande specifiche relative al caso di aiuti destinati alla gestione dei rifiuti:
In che modo viene assicurato che il beneficiario finanzi il servizio prestato in proporzione alla quantità di rifiuti prodotti e/o al costo del trattamento?
…
Nel caso di un aiuto alla gestione dei rifiuti industriali, vi sono norme SEE applicabili?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, specificare: …
In assenza di norme SEE, esistono norme nazionali?
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|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, specificare: …
In caso affermativo, le norme nazionali, sono più rigorose delle norme SEE?
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|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, specificare: …
8. Aiuti al funzionamento concessi sotto forma di sgravi o esenzioni fiscali
Introduzione di una nuova imposta
8.1.1. Lo Stato EFTA accorda deroghe in virtù delle quali l’aliquota d’imposta sarà inferiore all’aliquota minima prevista dalla normativa comunitaria
A quale imposta si riferisce lo sgravio o la deroga?
…
In che modo l’imposta contribuisce alla tutela dell’ambiente?
…
Quali risultati sono stati ottenuti, o si prevede di ottenere, come diretta conseguenza dell’imposta?
…
…
Perché è necessario applicare aliquote inferiori alle aliquote minime previste dalla normativa comunitaria?
…
I settori che beneficiano degli sgravi fiscali sono soggetti ad un’intensa concorrenza intra-SEE o internazionale?
…
Quante imprese possono beneficiare della misura?
…
Le imprese in questione sono soggette ad altri oneri legati alla tutela dell’ambiente?
…
8.1.2. Lo Stato EFTA accorda sgravi fiscali in virtù dei quali l’aliquota d’imposta sarà inferiore all’aliquota minima previste dalla normativa comunitaria
A quale imposta si riferisce lo sgravio o la deroga?
…
In che modo l’imposta contribuisce alla tutela dell’ambiente?
…
Quali risultati sono stati ottenuti, o si prevede di ottenere, come diretta conseguenza dell’imposta?
…
…
Gli sgravi sono subordinati alla conclusione di accordi tra lo Stato EFTA interessato e le imprese beneficiarie, finalizzati a migliorare la tutela ambientale?
|
|
Sì |
|
No |
Qual è la natura degli accordi in questione?
…
Gli accordi sono aperti a tutti i settori dell’economia che possono beneficiare della misura fiscale?
…
Se la sottoscrizione di un accordo è su base volontaria e non è una condizione per beneficiare dei vantaggi fiscali, qual è il (previsto) tasso di adesione agli accordi tra i beneficiari dei vantaggi fiscali? …
Quale autorità assicura il controllo del rispetto degli accordi sottoscritti dalle imprese?
…
Quali sanzioni sono previste in caso di mancato adempimento degli impegni assunti negli accordi?
…
Allegare copia degli accordi in questione o fornirne una descrizione dettagliata.
Se esistono norme nazionali che producono gli stessi effetti degli accordi di cui sopra, allegare copia di tali norme.
In assenza di accordi tra le imprese e lo Stato EFTA, quale sarà l’aliquota effettivamente pagata dalle imprese dopo l’applicazione della riduzione e quale sarà la differenza tra tale importo e l’aliquota minima prevista dalla normativa comunitaria?
…
8.1.3. Deroga applicabile per l’introduzione di una nuova imposta in assenza di un’imposta comunitaria
Gli sgravi sono subordinati alla conclusione, su base volontaria o obbligatoria, di accordi tra le imprese beneficiarie e lo Stato EFTA interessato, finalizzati a migliorare la tutela ambientale?
|
|
Sì |
|
No |
Qual è la natura degli accordi in questione?
…
Gli accordi sono aperti a tutti i settori dell’economia che possono beneficiare della misura fiscale?
|
|
Sì |
|
No |
Se la sottoscrizione di un accordo è su base volontaria e non è una condizione per beneficiare dei vantaggi fiscali, qual è il tasso di adesione agli accordi tra i beneficiari dei vantaggi fiscali?
…
Quale autorità assicura il rispetto degli impegni assunti dalle imprese?
…
Quali sanzioni sono previste in caso di mancato adempimento degli impegni previsti dagli accordi?
…
Allegare copia dei progetti di accordo, se disponibili, o illustrarne il contenuto.
Se esistono norme nazionali che producono gli stessi effetti degli accordi di cui sopra, allegare copia di tali norme.
In assenza di accordi tra le imprese e lo Stato EFTA, quale sarà l’aliquota effettivamente pagata dalle imprese dopo l’applicazione della riduzione e quale sarà la differenza tra tale importo e l’aliquota nazionale «normale»?
…
Fornire le cifre che consentano all’Autorità di vigilanza di valutare la parte dell’imposta effettivamente pagata.
…
Qual è la durata prevista per l’applicazione del regime di aiuti notificato?
…
8.1.4. Deroghe applicabili alle imposte esistenti
Qual è l’impatto ambientale dell’imposta cui si riferisce la misura?
…
Quando è stata introdotta l’imposta? …
Chi ne sono i beneficiari?
…
La decisione di concedere sgravi fiscali ai beneficiari interessati dalla presente notifica è stata presa in relazione ad un significativo aumento dell’imposta?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, illustrare l’evoluzione subita nel corso degli anni dall’aliquota d’imposta in questione in termini assoluti.
…
…
Le deroghe si sono rese necessarie a seguito di un significativo mutamento delle condizioni economiche?
Illustrare tale mutamento: …
…
Il mutamento in questione è specifico di uno Stato EFTA o riguarda tutti gli Stati EFTA?
…
Qual è l’aumento degli oneri derivante dal mutamento delle condizioni economiche?
…
Qual è la durata prevista per l’applicazione del regime di aiuti notificato?
…
8.1.5. Esenzione fiscale necessaria per la modernizzazione dei procedimenti di produzione di energia elettrica al fine di ottenere un’efficienza energetica superiore
Quali fonti di energia tradizionale saranno utilizzate nel procedimento di produzione di energia?
…
Quale sarà la differenza in termini di efficienza energetica rispetto ai metodi di produzione tradizionali?
…
Quali saranno i costi aggiuntivi determinati dalla produzione prevista?
…
9. Aiuti al funzionamento concessi per le energie rinnovabili
9.1. Di quali categorie di energia si tratta?
…
9.2. Aiuti destinati a compensare la differenza tra i costi di produzione delle energie rinnovabili e i prezzi di mercato delle energie stesse:
Si tratta di impianti di produzione nuovi? Sì No
Quali sono i costi medi di produzione e qual è la differenza rispetto al prezzo medio di mercato per ciascuna fonte di energia rinnovabile?
…
Descrivere le specifiche disposizioni in materia di sostegno e in particolare le modalità di calcolo dell’importo degli aiuti
…
Qual è la durata prevista dell’ammortamento degli impianti?
…
Dimostrare che il valore attuale netto dell’aiuto non supererà il valore attuale netto dei costi complessivi dell’investimento per la realizzazione dell’impianto o del tipo di impianto di produzione di energia beneficiario dell’aiuto
…
Se l’aiuto è previsto per diversi anni, quali sono le modalità per la revisione dei costi di produzione e dei prezzi di mercato?
…
Gli impianti per la produzione di energie rinnovabili sono ammissibili anche ad aiuti agli investimenti?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, in che misura? …
In che modo gli aiuti agli investimenti saranno presi in considerazione per determinare la necessità degli aiuti al funzionamento?
…
L’aiuto include un elemento di remunerazione del capitale?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, in che misura? Spiegare per quale motivo l’inclusione di tale elemento è considerata necessaria. Per il settore della biomassa, l’aiuto può andare al di là della semplice copertura delle spese d’investimento?
…
…
9.3. Aiuti mediante meccanismi di mercato
Si tratta di impianti di produzione nuovi? Sì No
Quali sono i costi medi di produzione dell’energia rinnovabile in questione e qual è la differenza rispetto al prezzo medio di mercato dell’energia?
…
In che modo funzionerà il meccanismo?
…
In che modo viene assicurato che il meccanismo non disincentivi i produttori dall’aumentare la competitività?
…
In che modo il meccanismo tiene conto delle importazioni ed esportazioni di energia elettrica?
…
Nel caso dei certificati verdi, lo Stato EFTA interverrà direttamente o indirettamente nella fissazione del prezzo?
…
Lo Stato EFTA può, se lo desidera, immettere sul mercato nuovi certificati o acquistarli?
|
|
Sì |
|
No |
Il sistema includerà una sanzione finanziaria in caso di mancato adempimento di un obbligo?
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|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, in che modo sarà raccolto, gestito e utilizzato l’importo in questione?
…
…
In che modo sarà assicurato il controllo volto ad evitare che si verifichi, nel complesso, una sovraccompensazione delle imprese partecipanti?
…
…
9.4. Aiuti al funzionamento calcolati sulla base dei costi esterni evitati
Si tratta di impianti di produzione nuovi? Sì No
In che modo e da chi sono stati calcolati i costi esterni evitati? Fornire un’analisi comparativa (motivata e quantificata) dei costi ambientali, recante una valutazione dei costi esterni generati dai produttori di energie concorrenti
…
…
Qual è l’importo massimo dell’aiuto per kWh? …
In che modo viene assicurato che l’importo dell’aiuto che ecceda l’importo risultante dall’alternativa 1 sia effettivamente reinvestito nel settore delle energie rinnovabili?
…
10. Aiuti al funzionamento per la cogenerazione di elettricità e calore
10.1. Che tipo di fonte di energia primaria sarà utilizzata nel procedimento di produzione?
…
Qual è il vantaggio della misura prevista per la tutela dell’ambiente?
…
Se il rendimento di conversione è particolarmente elevato, qual è la media di raffronto?
…
Qual è il rendimento di conversione minimo degli impianti di cogenerazione di elettricità e di calore ammissibili agli aiuti?
…
In che misura l’aiuto permette eventualmente di ridurre il consumo di energia?
…
Le misure sono state valutate da un esperto indipendente?
…
Sotto quali aspetti e in che misura il procedimento di produzione impiegato è eventualmente meno dannoso per l’ambiente?
…
Quali sono le modalità dell’aiuto previsto?
…
Quali sono i costi medi di produzione e i prezzi medi di mercato delle energie prodotte?
…
Qual è il prezzo medio di mercato di un’unità di energia tradizionale?
…
In caso di utilizzazione industriale della cogenerazione di calore ed elettricità, quali sono gli eventuali benefici ottenuti dall’impresa in termini di produzione di calore?
…
Se l’aiuto è previsto per diversi anni, quali sono le modalità per la revisione dei costi di produzione e dei prezzi di mercato?
…
11. Altre informazioni
Vogliate indicare tutte le altre informazioni che ritenete utili ai fini della valutazione delle misure in oggetto ai sensi degli orientamenti dell’Autorità di vigilanza sugli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente.
PARTE III.11
SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI AL CAPITALE DI RISCHIO
La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica di tutti i regimi di aiuti di cui agli orientamenti dell’Autorità di vigilanza sugli aiuti di Stato e capitale di rischio (64) . Qualora il regime di aiuti rientri nel campo di applicazione di altri orientamenti, dovrà essere utilizzato il modulo standard per la notifica previsto dagli orientamenti in questione.
1. Beneficiari degli aiuti
Chi sono i beneficiari del regime di aiuti (barrare una o più caselle a seconda dei casi):
1.1.
|
|
Investitori che istituiscono un fondo o che forniscono capitale azionario ad un’impresa o gruppo di imprese. Specificare i criteri di selezione: … … … |
1.2.
|
|
Fondo di investimento o altro strumento che funge da intermediario. Specificare i criteri di selezione: … … … |
1.3.
|
|
Imprese nelle quali vengono effettuati gli investimenti. Specificare i criteri di selezione: … … … |
2. Forma dell’aiuto
2.1. Il regime prevede le seguenti misure e/o strumenti (barrare una o più caselle a seconda dei casi):
|
|
Costituzione di un fondo di investimento («fondo di capitale di rischio») nel quale lo Stato sia socio, investitore o aderente. Specificare: … … … |
|
|
Sovvenzioni in favore di fondi di investimento (fondi di capitale di rischio) a copertura di parte delle loro spese amministrative e dei loro costi di gestione. Specificare: … … … |
|
|
Garanzie prestate in favore di investitori in capitale di rischio o di fondi di capitale di rischio a copertura di una parte delle perdite legate agli investimenti, ovvero garanzie prestate in relazione ai prestiti in favore di investitori o fondi per investimenti in capitale di rischio. Specificare: … … … |
|
|
Altri strumenti finanziari in favore di investitori in capitale di rischio o di fondi di capitale di rischio per incentivarli a mettere a disposizione ulteriori capitali per gli investimenti. Specificare: … … … |
|
|
Incentivi fiscali in favore degli investitori affinché effettuino investimenti in capitale di rischio. Specificare: … … … |
2.2. La combinazione delle misure e degli strumenti di cui sopra non comporta l’apporto di capitale alle imprese nelle quali sono effettuati gli investimenti esclusivamente sotto forma di prestiti (compresi i prestiti subordinati e i «prestiti partecipativi») o di altri strumenti che garantiscono all’investitore/prestatore un rendimento fisso minimo.
Specificare:
…
…
…
3. esistenza di un fallimento del mercato
3.1.
|
|
La quota massima di finanziamento per le imprese beneficiarie nell’ambito del regime di aiuti non supera:
|
3.2.
|
|
Se le quote massime di finanziamento per le imprese beneficiarie nell’ambito del regime di aiuti superano le soglie di cui sopra, il regime deve essere giustificato dall’esistenza di un «fallimento del mercato» nei settori interessati dall’investimento. Specificare, apportando le prove necessarie: … … … |
4. principali caratteristiche dell’aiuto
4.1. I fondi statali sono utilizzati esclusivamente o prevalentemente per effettuare investimenti di capitale azionario in:
|
|
Imprese stabilite nelle regioni assistite di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e/o c) dell’accordo SEE; |
|
|
Piccole o «micro» imprese; |
|
|
Medie imprese durante la fase di avviamento («start-up») o altre fasi iniziali («early stages») o situate nelle zone assistite; |
|
|
Le medie imprese al di là della fase di avviamento o delle fasi iniziali, o non situate nelle zone assistite, sono soggette ad una limitazione per quanto concerne l’ammontare complessivo dei finanziamenti concessi ad una stessa impresa nell’ambito del provvedimento. Specificare: … … … |
4.2. Il regime è incentrato sull’esigenza di rimediare ad un fallimento del mercato del capitale di rischio ed è volto ad offrire finanziamenti alle imprese principalmente sotto forma di capitale azionario o quasi-azionario.
Specificare ove necessario:
…
…
…
Le decisioni di investire sono orientate alla realizzazione di un profitto e vi è un legame tra i risultati dell’investimento e la remunerazione dei responsabili delle decisioni di investimento, dimostrato dai seguenti elementi:
|
|
Tutti i capitali investiti nelle imprese beneficiarie provengono da investitori operanti secondo i criteri di un’economia di mercato o |
|
|
I capitali di investitori operanti secondo i criteri di un’economia di mercato rappresentano una partecipazione significativa nelle imprese beneficiarie. Specificare: … … … |
4.3.1. Nel caso dei fondi di investimento, il fatto che le decisioni di investire sono orientate alla realizzazione di un profitto è dimostrato dai seguenti elementi (barrare una o più caselle a seconda dei casi):
|
|
Almeno il 50 % del capitale del fondo è apportato da investitori privati |
|
|
Almeno il 30 % del capitale del fondo è apportato da investitori privati nel caso di provvedimenti riguardanti regioni assistite di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettere a) o c) dell’accordo SEE; |
|
|
Altri fattori che giustificano un livello diverso di capitale privato. Specificare: … … … |
|
|
Vi è un accordo tra un gestore professionale di un fondo e gli aderenti al fondo, il quale prevede che la remunerazione del gestore sia legata ai risultati e stabilisce gli obiettivi del fondo ed il calendario previsto per gli investimenti |
|
|
Gli investitori di mercato sono rappresentati nell’organo decisionale |
|
|
Vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare nella gestione del fondo. |
4.4.
|
|
La distorsione della concorrenza tra gli investitori e tra i fondi di investimento è ridotta al minimo, come dimostrato dai seguenti elementi:
|
4.5.
|
|
Ciascun investimento sarà basato sull’esistenza di un piano aziendale dettagliato che permetta di stabilire la redditività di ogni progetto. |
4.6.
|
|
Il regime prevede un chiaro «meccanismo d’uscita». Specificare: … … … |
4.7.
|
|
È prevista la possibilità di riciclare i fondi nell’ambito di un regime? |
4.8.
|
|
Orientamento settoriale. Le imprese beneficiarie operano solo in determinati settori economici. Specificare quali sono i settori e precisare la logica commerciale e gli obiettivi di interesse generale che sono alla base dell’orientamento settoriale: … … … |
5. Cumulo degli aiuti
5.1.
|
|
Se il regime comporta aiuti a favore delle imprese nelle quali sono effettuati gli investimenti, tali imprese beneficiano già di aiuti soggetti ad altri orientamenti, compresi regimi di aiuto autorizzati? Specificare: … … … |
5.2.
|
|
Se il capitale azionario conferito alle imprese nell’ambito di un regime a favore del capitale di rischio viene utilizzato per finanziare investimenti iniziali, costi di ricerca e sviluppo o altri costi ammissibili a beneficiare di aiuti in virtù di altri orientamenti o discipline, i massimali di aiuto applicabili sono rispettati anche tenuto conto dell’elemento di aiuto contenuto nel regime a favore del capitale di rischio? Specificare: … … … |
6. Altre informazioni
Vogliate indicare tutte le altre informazioni che ritenete utili ai fini della valutazione delle misure in oggetto ai sensi degli orientamenti dell’Autorità di vigilanza sugli aiuti di Stato e al capitale di rischio.
PARTE III.12.a. SIS (65)
SUGLI AIUTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE IN DIFFICOLTÀ NEL SETTORE DELL’AVIAZIONE
Occorre utilizzare il presente allegato per notificare aiuti individuali di ristrutturazione per compagnie aeree, che rientrano nel campo di applicazione degli orientamenti dell’Autorità di vigilanza sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (66) e sugli aiuti di Stato nel settore dell’aviazione civile (67) .
1. Ammissibilità
1.1. L’impresa è una società i cui soci godono di responsabilità limitata (limited company) che ha perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di detto capitale è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi?
|
|
Sì |
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No |
1.2. L’impresa è una società i cui soci godono di responsabilità limitata che ha perso più della metà del capitale sociale, quale indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi?
|
|
Sì |
|
No |
1.3. L’impresa soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una procedura collettiva d’insolvenza?
|
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Sì |
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No |
In caso di risposta affermativa ad almeno una delle domande che precedono, allegare i documenti pertinenti (ultimo conto profitti e perdite con il bilancio patrimoniale, oppure decisione giudiziaria di apertura di indagine sulla società ai sensi del diritto societario nazionale).
In caso di risposta negativa a tutte le precedenti domande, vogliate trasmettere gli elementi che comprovino che l’impresa è in difficoltà, situazione che le dà titolo a beneficiare di aiuti per il salvataggio.
1.4. Quando è stata costituita l’impresa? …
1.5. Da quanto tempo è in attività? …
1.6. L’impresa appartiene ad un gruppo più grande?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, vogliate trasmettere informazioni dettagliate sul gruppo (organigramma che illustri i legami tra le società del gruppo, corredato di dati dettagliati sul capitale e sui diritti di voto) e fornire elementi che dimostrino che le difficoltà sono specifiche della società in questione, che non risultano dall’imputazione arbitraria dei costi all’interno del gruppo, e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.
1.7. L’impresa (o il gruppo a cui essa appartiene) ha già beneficiato in passato di aiuti alla ristrutturazione?
|
|
Sì |
|
No |
In caso affermativo, vogliate fornire tutti i dettagli (data, importo, riferimenti di eventuali precedenti decisioni dell’Autorità di vigilanza (dec. n. xx/xx/COL), ecc.): …
2. Piano di ristrutturazione
Per ogni mercato in cui opera l’impresa in difficoltà, vogliate trasmettere una copia del relativo studio di mercato, con l’indicazione dell’organismo che lo ha realizzato. Dallo studio di mercato deve risultare in particolare quanto segue:
2.1.1. la definizione esatta del prodotto e del o dei mercati geografici;
2.1.2. i nominativi dei principali concorrenti, con relative quote di mercato, su scala mondiale, del SEE o nazionale, a seconda dei casi;
2.1.3. l’evoluzione della quota di mercato dell’impresa negli ultimi anni;
2.1.4. una stima del totale della capacità produttiva e della domanda su scala del SEE, per determinare se ci sia o meno un eccesso di capacità nel mercato;
2.1.5. le prospettive su scala del SEE dell’evoluzione della domanda, della capacità aggregata e dei prezzi sul mercato nei prossimi cinque anni.
Vogliate allegare il piano di ristrutturazione. Poiché l’aiuto deve far parte di un programma completo di ristrutturazione, occorre fornire almeno le informazioni elencate qui di seguito:
2.2.1. Presentazione delle diverse ipotesi di evoluzione del mercato desumibili dall’indagine di mercato.
2.2.2. Analisi del motivo o dei motivi che hanno determinato le difficoltà dell’impresa.
2.2.3. Presentazione della strategia proposta per il futuro dell’impresa, illustrando come essa porterà alla sostenibilità.
2.2.4. Descrizione completa e compendio delle diverse misure di ristrutturazione programmate e loro costo.
2.2.5. Calendario attuativo delle diverse misure e termine ultimo di attuazione del piano di ristrutturazione nel suo complesso.
2.2.6. Informazione sulla capacità produttiva dell’impresa, in particolare sull’utilizzazione di tale capacità e sulle riduzioni di capacità, soprattutto ove necessario per ristabilire la sostenibilità finanziaria dell’impresa e/o se la situazione del mercato lo richiede.
2.2.7. Descrizione dettagliata delle disposizioni finanziarie per la ristrutturazione, fra cui:
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— |
uso del capitale ancora disponibile; |
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— |
vendita di beni o di società controllate per contribuire a finanziare la ristrutturazione; |
|
— |
impegno finanziario da parte dei diversi azionisti e di terzi (per esempio creditori, banche); |
|
— |
importo dell’intervento degli enti pubblici e dimostrazione della necessità di tale importo. |
2.2.8. Previsione dei conti profitti e perdite dei cinque anni successivi, con una stima dell’utile sul capitale e un’analisi di sensibilità sulla base di diverse ipotesi.
2.2.9. Impegno delle autorità dello Stato EFTA a non fornire ulteriori aiuti all’impresa.
2.2.10. Impegno delle autorità dello Stato EFTA a non interferire nella gestione della società oltre quanto giustificato dai diritti di proprietà e a consentire che la società sia gestita in base a principi commerciali.
2.2.11. Impegni assunti dalle autorità dello Stato EFTA per circoscrivere l’aiuto alle finalità del programma di ristrutturazione e impedire che l’impresa acquisisca partecipazioni azionarie in altri vettori aerei durante il periodo di ristrutturazione.
2.2.12. Nome dell’autore (o degli autori) del piano di ristrutturazione e data di redazione dello stesso.
2.3. Descrivere le misure di compensazione proposta per attenuare gli effetti distorsivi della concorrenza a livello del SEE, soprattutto riguardo all’impatto sui concorrenti della riduzione di capacità e di offerta contenuta nel piano di ristrutturazione dell’impresa.
2.4. Fornire tutte le informazioni pertinenti su qualsiasi tipo di aiuti concesso all’impresa che beneficia dell’aiuto alla ristrutturazione, nel contesto di un regime o meno, fino alla fine del periodo di ristrutturazione.
2.5. Fornire tutte le informazioni pertinenti per descrivere le modalità di trasparenza e controllo previste per la misura notificata.
PARTE III.12.b. SIS (68)
SUGLI AIUTI DESTINATI ALLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
Occorre utilizzare la presente SIS per notificare tutti gli aiuti individuali e i regimi di aiuti a favore di infrastrutture di trasporto. Essa deve inoltre essere utilizzata per gli aiuti individuali o i regimi di aiuti notificati all’Autorità di vigilanza per motivi di certezza giuridica.
1. Tipo di infrastruttura
1.1. Specificare il tipo di infrastruttura che può beneficiare della misura.
…
…
1.2. L’infrastruttura interessata è aperta e accessibile a tutti gli utenti potenziali a condizioni non discriminatorie o è in uso esclusivo a una o più imprese specifiche?
…
1.3. L’infrastruttura è pubblica e gestita come tale o è gestita/amministrata da un ente distinto dalla pubblica amministrazione?
…
1.4. Specificare le condizioni di esercizio dell’infrastruttura.
…
…
1.5. Il regime o la misura individuale riguardano nuove infrastrutture o l’estensione/il potenziamento di infrastrutture esistenti?
…
2. Spese ammissibili e intensità dell’aiuto
2.1. Il regime o la misura individuale riguardano:
|
|
Spese di investimento |
|
|
Spese di esercizio |
|
|
Altre spese (specificare) … |
2.2. A quanto ammonta il totale delle spese per il progetto di cui trattasi e in che misura il beneficiario contribuisce a queste spese?
…
…
2.3. Quale criterio è stato usato per determinare l’importo dell’aiuto (ad esempio gara pubblica, studi di mercato ecc.)?
…
…
2.4. Giustificare la necessità dei contributi pubblici e spiegare come si è garantito che la partecipazione pubblica sia mantenuta al livello minimo necessario.
…
…
3. Beneficiario
3.1. Come è stato scelto il beneficiario?
…
3.2. Il beneficiario è anche gestore dell’infrastruttura?
|
|
Sì |
|
No |
In caso negativo, spiegare le modalità della scelta del gestore: …
…
…
PARTE III.12.c. SIS (69)
SUGLI AIUTI DESTINATI AL TRASPORTO MARITTIMO
Occorre utilizzare la presente SIS per notificare tutti i regimi di aiuti interessati dagli orientamenti dell’Autorità di vigilanza sugli aiuti di Stato ai trasporti marittimi (70) .
1. Tipi di regime
Il regime costituisce o comprende:
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a) |
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b) |
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c) |
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d) |
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e) |
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f) |
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g) |
|
|
h) |
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i) |
|
|
j) |
|
2. Ammissibilità
Per a), b), c), d), e), f), g):
2.1. Quali sono i criteri di ammissibilità per le società?
…
2.2. Quali sono i criteri di ammissibilità per le navi? In particolare, esiste un obbligo relativo alla bandiera?
…
2.3. Se del caso, quali sono i criteri di ammissibilità per i marittimi?
…
2.4. Descrivere l’elenco di attività ammissibili:
…
…
2.5. In particolare, il regime riguarda
|
|
Attività di rimorchio? |
|
Attività di dragaggio? |
2.6. Quali misure di protezione sono previste per evitare sforamenti in altre attività della stessa società?
…
2.7. Per h), quali sono gli obblighi di servizio pubblico, il metodo di calcolo dei compensi, le diverse offerte presentate nella licitazione e i motivi della scelta della società designata?
…
2.8. Per i), quali sono le rotte interessate, le popolazioni di utenti interessate e le condizioni relative alla concessione di sovvenzioni individuali?
…
…
3. Intensità dell’aiuto
Per a):
3.1. Quali sono i tassi utilizzati per calcolare il reddito imponibile per 100 tonnellate di stazza netta (NT)?
Fino a 1 000 NT: …
Da 1 001 a 10 000 NT: …
Da 10 001 a 20 000 NT: …
Oltre 20 001 NT: …
3.2. Le società sono tenute a tenere contabilità separate quando gestiscono allo stesso tempo attività ammissibili e attività non ammissibili?
…
3.3. Come devono essere trattati gruppi di società e le transazioni interne ad un gruppo?
…
Per b), c), d), e):
3.4. Qual è l’intensità dell’aiuto in percentuale dei contributi sociali/fiscali o delle imposte o delle tariffe che normalmente incombono al marittimo o al proprietario della nave? … %
3.5. Oppure, quale massimale, in valore assoluto, è stato stabilito per tali contributi, tariffe e imposte?
…
3.6. Per f): qual è l’intensità dell’aiuto in termini di costo della formazione o di salario della persona in formazione?
…
3.7. Per g): qual è l’importo dell’aiuto per tonnellata-chilometro trasferita? …
3.8. Per i): qual è l’importo delle sovvenzioni individuali? …
PARTE III.12.d. SIS (71)
SUGLI AIUTI DESTINATI AL TRASPORTO COMBINATO
Occorre utilizzare la presente SIS per notificare tutti gli aiuti individuali o regimi di aiuto destinati al trasporto combinato, nonché in caso di aiuto individuale o regime notificato all’Autorità di vigilanza per motivi di certezza giuridica.
1. Tipo di regime o misura
Il regime o la misura individuale riguardano:
1.1. Acquisizione di equipaggiamento per il trasporto combinato?
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Sì |
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No |
In caso affermativo, descrivere i beni ammissibili:
…
…
…
1.2. Costruzione di infrastrutture relative al trasporto combinato?
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Sì |
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No |
In caso affermativo, descrivere la misura:
…
…
…
1.3. Concessione di sovvenzioni non rimborsabili per ridurre i costi di accesso ai servizi di trasporto combinato?
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Sì |
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No |
In caso affermativo, fornire uno studio che giustifichi tale misura:
…
…
…
1.4. Altro:
…
…
…
2. Spese ammissibili
2.1. I container marittimi (ISO 1) possono beneficiare della misura?
|
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Sì |
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No |
2.2. Vagoni e locomotive possono beneficiare della misura?
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Sì |
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No |
In caso affermativo, specificare i beneficiari:
…
…
…
2.3. I materiali ammissibili sono destinati ad essere usati esclusivamente per operazioni di trasporto combinato?
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Sì |
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No |
2.4. Altre spese ammissibili che rientrano nell’aiuto individuale o nel regime:
…
…
3. Intensità dell’aiuto
3.1. L’intensità dell’aiuto per il trasporto combinato supera il 30 % delle spese ammissibili?
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Sì |
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No |
3.2. L’intensità dell’aiuto per l’infrastruttura di trasporto combinato supera il 50 % delle spese ammissibili?
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Sì |
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No |
In caso affermativo, fornire prove documentali a sostegno:
…
…
…
Per le sovvenzioni destinate a ridurre i costi di accesso ai servizi di trasporto combinato, fornire uno studio che giustifichi l’intensità dell’aiuto programmato.
(1) Ai sensi dell’articolo 1, lettera f) della parte II del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, per aiuti illegali si intendono i nuovi aiuti attuati in violazione dell’articolo 1, paragrafo 3 della parte I del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte.
(2) Un obiettivo secondario è un obiettivo cui l’aiuto mirerà in aggiunta all’obiettivo principale. Ad esempio un regime il cui obiettivo principale è la ricerca e sviluppo può avere come obiettivo secondario le piccole e medie imprese (PMI) se l’aiuto è destinato esclusivamente alle PMI. L’obiettivo secondario può anche essere settoriale nel caso ad esempio di un regime di ricerca e sviluppo nel settore siderurgico.
(3) Specificare il settore al punto 4.2.
(4) Ai sensi dell’articolo 1, lettera e) della parte II del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte si intendono per aiuti individuali gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime.
(5) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Le modifiche contenute nel regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l’estensione del suo campo d’applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22) sono applicabili soltanto dopo l’integrazione del suddetto regolamento nell’accordo SEE.
(6) GU L 266 del 3.10.2002, pag. 56 e supplemento SEE n. 49; cfr. punto 1f dell’allegato XV all’accordo SEE.
(7) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20. Le modifiche contenute nel regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 68/2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20) sono applicabili soltanto dopo l’integrazione del suddetto regolamento nell’accordo SEE.
(8) GU L 266 del 3.10.2002, pag. 56 e supplemento SEE n. 49; cfr. punto 1d dell’allegato XV all’accordo SEE.
(9) GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3 e GU L 349 del 24.12.2002, pag. 126.
(10) GU L 257 del 9.10.2003, pag. 39 e supplemento SEE n. 51; cfr. punto 1g dell’allegato XV all’accordo SEE.
(11) Allegato B della Guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA, capitolo 26A relativo alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento (non ancora pubblicato).
(12) La NACE Rev. 1.1 è la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea.
(13) Raccomandazione della Commissione CE, (CE) n. 361/2003 del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36) e regolamento (CE) n. 364/2004 6 febbraio 2004 della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l’estensione del suo campo d’applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22), applicabili soltanto dopo l’integrazione nell’accordo SEE.
(14) Come definita nella Guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA, capitolo 16 (GU L 274 del 26.10.2000 e supplemento SEE n. 48).
(15) GU L 266 del 3.10.2002 e supplemento SEE n. 49; cfr. punto 1f dell’allegato XV all’accordo SEE. Il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione è stato modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione per quanto concerne l’estensione del suo campo d’applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo, applicabile soltanto dopo l’integrazione del suddetto regolamento nell’accordo SEE.
(16) GU L 266 del 3.10.2002 e supplemento SEE n. 49; cfr. punto 1d dell’allegato XV all’accordo SEE. Il regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione è stato modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, applicabile soltanto dopo l’integrazione del suddetto regolamento nell’accordo SEE.
(17) GU L 257 del 9.10.2003 e supplemento SEE n. 51; cfr. punto 1g dell’allegato XV all’accordo SEE.
(18) GU L 257 del 9.10.2003 e supplemento SEE n. 51; cfr. punto 1g dell’allegato XV all’accordo SEE.
(19) Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33). Il regolamento è stato modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione per quanto concerne l’estensione del suo campo d’applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22). È applicabile soltanto dopo l’integrazione nell’accordo SEE.
(20) GU L 266 del 3.10.2002 e supplemento SEE n. 49; cfr. punto 1f dell’allegato XV all’accordo SEE.
(21) Questo punto sarà applicabile soltanto dopo l’integrazione nell’accordo SEE del regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione per quanto concerne l’estensione del suo campo d’applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo.
(22) La descrizione deve indicare in quale maniera le autorità intendono assicurare la conformità dell’aiuto con il punto 25.4.10-12 della Guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA, capitolo 25, in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, (GU L 111 del 29.4.1999 e supplemento SEE n. 18), modificato da GU L 274 del 26.10.2000 e supplemento SEE n. 26.
(23) GU L 266 del 3.10.2002 e supplemento SEE n. 49; cfr. punto 1f dell’allegato XV all’accordo SEE.
(24) Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20). Le modifiche contenute nel regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20) sono applicabili soltanto dopo l’integrazione del suddetto regolamento nell’accordo SEE.
(25) GU L 266 del 3.10.2002 e supplemento SEE n. 49; cfr. punto 1d dell’allegato XV all’accordo SEE.
(26) GU L 266 del 3.10.2002 e supplemento SEE n. 49; cfr. punto 1d dell’allegato XV all’accordo SEE.
(27) Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione, (GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3 e GU L 349 del 24.12.2002, pag. 126).
(28) GU L 257 del 9.10.2003 e supplemento SEE n. 51; cfr. punto 1g dell’allegato XV all’accordo SEE.
(29) Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, come inserito nell’accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 88/2002 del 25 giugno 2002 (GU L 266 del 3.10.2002 e supplemento SEE n. 49); cfr. punto 1f dell’allegato XV all’accordo SEE. Le modifiche contenute nel regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione per quanto concerne l’estensione del suo campo d’applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22) sono applicabili soltanto dopo l’integrazione del suddetto regolamento nell’accordo SEE.
(30) GU L 266 del 3.10.2002 e supplemento SEE n. 49; cfr. punto 1f dell’allegato XV all’accordo SEE.
(31) GU L 257 del 9.10.2003 e supplemento SEE n. 51; cfr. punto 1g dell’allegato XV all’accordo SEE.
(32) Guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA, capitolo 25, in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU L 111 del 29.4.1999 e supplemento SEE n. 18, modificato da GU L 274 del 26.10.2000 e supplemento SEE n. 26).
(33) Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33), come inserito nell’accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 88/2002 del 25 giugno 2002 (GU L 266 del 3.10.2002 e supplemento SEE n. 49); cfr. punto 1f dell’allegato XV all’accordo SEE. Le modifiche contenute nel regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione per quanto concerne l’estensione del suo campo d’applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22) sono applicabili soltanto dopo l’integrazione del regolamento nell’accordo SEE.
(34) Regolamento (CE) n. 2204/2001 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione (GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3 e GU L 349 del 24.12.2002, pag. 126), come inserito nell’accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 83/2002 del 20 giugno 2003 (GU L 257 del 9.10.2003 e supplemento SEE n. 51, cfr. punto 1g dell’allegato XV all’accordo SEE).
(35) Decisione del Collegio dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 263/02/COL del 18 dicembre 2002, che introduce il capitolo 26A relativo alla «disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento».
(36) Va inteso ai sensi del punto 4.1 della Guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA, capitolo 25, in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU L 111 del 29.4.1999 e supplemento SEE n. 18) che recita: «L’aiuto regionale ha come oggetto o l’investimento produttivo (investimento iniziale) o la creazione di posti di lavoro connessa con l’investimento. Esso, quindi, non privilegia né il fattore capitale né il fattore lavoro.»
(37) Ammontare del prestito in percentuale dell’investimento ammissibile.
(38) L’investimento di sostituzione rientra nella categoria degli aiuti al funzionamento ed è quindi escluso dall’investimento iniziale.
(39) Secondo la definizione della Guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA, capitolo 16, in materia di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU L 274 del 26.10.2000 e supplemento SEE n. 48).
(40) Nel settore dei trasporti la spesa per l’acquisto di attrezzature di trasporto non può essere inclusa nell’insieme delle spese uniformi. Tale spesa non è ammissibile agli aiuti agli investimenti iniziali.
(41) La descrizione deve indicare in quale maniera le autorità intendono assicurare la conformità dell’aiuto con i punti 25.4.6-9 della Guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA, capitolo 25, in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, (GU L 111 del 29.4.1999).
(42) La descrizione deve indicare in quale maniera le autorità intendono assicurare la conformità dell’aiuto con i punti 25.4.10-12 della Guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA, capitolo 25, in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, (GU L 111 del 29.4.1999).
(43) Il numero di posti lavoro corrisponde al numero di unità di lavoro/anno (ULA), cioè al numero di lavoratori dipendenti occupati a tempo pieno per un anno; il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale sono frazioni di ULA.
(44) La descrizione deve indicare in quale maniera le autorità intendono garantire che l’aiuto riguardi esclusivamente i sovraccosti di trasporto di merci all’interno delle frontiere nazionali, che sia calcolato sulla base del mezzo di trasporto più economico e della via più diretta fra il luogo di produzione o trasformazione e gli sbocchi commerciali e che non possa essere concesso per il trasporto di prodotti di imprese che non dispongono di ubicazioni alternative.
(45) Ad eccezione del materiale rotabile ferroviario ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33), come inserito nell’accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 88/2002 del 25 giugno 2002. Le modifiche contenute nel regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione per quanto concerne l’estensione del suo campo d’applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22) sono applicabili soltanto dopo l’integrazione del regolamento nell’accordo SEE.
(46) Ai sensi dell’allegato B della Guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA, capitolo 26A relativo alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento (non ancora pubblicato).
(47) Ai sensi dell’allegato D della Guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA, capitolo 26A relativo alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento (non ancora pubblicato).
(48) Ai sensi della Guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA, capitolo 26A relativo alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento, «Gli Stati EFTA sono tuttavia tenuti a notificare individualmente gli aiuti regionali all’investimento, qualora gli aiuti proposti superino gli aiuti massimi consentiti per un investimento […] in base alla scala e alle disposizioni di cui al punto 26A.3.(1)».
(49) Per gli aiuti concessi al di fuori di regimi autorizzati, lo Stato EFTA deve fornire informazioni dettagliate sugli effetti positivi dell’aiuto sulla regione assistita considerata.
(50) Guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA, capitolo 26A relativo alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento (non ancora pubblicato nella GU ma disponibile sul sito web dell’Autorità di vigilanza).
(51) Guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA, capitolo 14, in materia di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GU L 245 del 26.9.1996 e supplemento SEE n. 43, modificato da GU C 293 del 28.11.2002 e supplemento SEE n. 59).
(52) Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33). Tale esenzione per categoria è stata inserita nell’accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 88/2002 del 25 giugno 2002 (GU L 266 del 3.10.2002, pag. 56). Le modifiche contenute nel regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio sono applicabili soltanto dopo l’integrazione del suddetto regolamento nell’accordo SEE.
(53) Guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA, capitolo 14, in materia di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GU L 245 del 26.9.1996 e supplemento SEE n. 43), modificato da GU C 293 del 28.11.2002 e supplemento SEE n. 59).
(54) Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33). Tale esenzione per categoria è stata inserita nell’accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 88/2002 del 25 giugno 2002 (GU L 266 del 3.10.2002, pag. 56). Le modifiche contenute nel regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, sono applicabili soltanto dopo l’integrazione del regolamento nell’accordo SEE.
(55) Guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA, capitolo 16 in materia di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU L 274 del 26.10.2000, supplemento SEE n. 48).
(56) Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee, pubblicata dall’Istituto statistico delle Comunità europee.
(57) Guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA, capitolo 16 in materia di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU L 274 del 26.10.2000, supplemento SEE n. 48).
(58) Guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA, capitolo 16 in materia di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU L 274 del 26.10.2000, supplemento SEE n. 48).
(59) Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee, pubblicata dall’Istituto statistico delle Comunità europee.
(60) Guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA, capitolo 16 in materia di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU L 274 del 26.10.2000, supplemento SEE n. 48).
(61) Cfr. in questo contesto la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive, (GU C 43 del 16.2.2002, pag. 6).
(62) Guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA, capitolo 15 in materia di aiuti a favore dell’ambiente (GU L 21 del 24.1.2002, supplemento SEE n. 6).
(63) Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33). Tale esenzione per categoria è stata inserita nell’accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 88/2002 del 25 giugno 2002 (GU L 266 del 3.10.2002, pag. 56). Le modifiche contenute nel regolamento (CE) n. 364/2002 della Commissione, del 25 febbraio 2004, sono applicabili soltanto dopo l’integrazione del suddetto regolamento nell’accordo SEE.
(64) Guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA, capitolo 10A in materia di aiuti di Stato e capitale di rischio (GU L 140 del 30.5.2002, supplemento SEE n. 27).
(65) Scheda di informazioni supplementari.
(66) Guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA, capitolo 16 in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, (GU L 274 del 26.10.2000, supplemento SEE n. 26).
(67) Guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA, capitolo 30, in materia di aiuti di Stato nel settore dell’aviazione, (GU L 124 del 23.5.1996, supplemento SEE n. 48).
(68) Scheda di informazioni supplementari.
(69) Scheda di informazioni supplementari.
(70) Guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA, capitolo 24A, in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, modificata dalla decisione del collegio 62/04/COL (non ancora pubblicata).
(71) Scheda di informazioni supplementari.
ALLEGATO II
MODULO DI NOTIFICA SEMPLIFICATO
Questo modulo può essere utilizzato per la notifica semplificata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 195/04/COL del 14 luglio 2004 recante disposizioni di esecuzione della parte II del protocollo 3 all’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte.
1. Regime di aiuto autorizzato precedentemente (1)
1.1. Numero di aiuto assegnato dall’Autorità di vigilanza: …
1.2. Titolo: …
1.3. Data di autorizzazione [con riferimento alla lettera dell’Autorità di vigilanza]: …
1.4. Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: …
1.5. Obiettivo principale (specificarne uno): …
…
1.6. Base giuridica: …
1.7. Dotazione totale: …
1.8. Durata: …
2. Strumento soggetto a notifica
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Modifica della dotazione (specificare la dotazione totale e annuale in moneta nazionale): … … |
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Modifica della durata (specificare a partire da quale data ed entro quale data può essere concesso l’aiuto): … … |
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Criteri più severi, riduzione dell’intensità dell’aiuto o delle spese ammissibili (fornire i particolari): … … … |
Allegare una copia delle parti pertinenti del testo o dei testi definitivi della base giuridica (o indicare il link a un sito web).
(1) Se il regime di aiuto è stato notificato all’Autorità di vigilanza in più di una occasione fornire i dati relativi all’ultima notifica completa autorizzata dall’Autorità di vigilanza.
ALLEGATO III A
MODELLO STANDARDIZZATO DI RELAZIONE PER GLI AIUTI DI STATO ESISTENTI
Al fine di semplificare, razionalizzare e migliorare il sistema complessivo di relazioni sugli aiuti di Stato la procedura di relazione standardizzata esistente sarà sostituita da un esercizio annuale di aggiornamento. L’Autorità di vigilanza invierà agli Stati EFTA entro il 1o marzo di ogni anno una tabella preformattata contenente informazioni dettagliate su tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali esistenti. Gli Stati EFTA rinvieranno all’Autorità di vigilanza la tabella in formato elettronico entro il 30 giugno dell’anno in questione. Ciò consentirà all’Autorità di vigilanza di pubblicare nel corso dell’anno t i dati sugli aiuti di Stato relativi al periodo t-1 oggetto della relazione (1).
La maggior parte delle informazioni presenti nella tabella preformattata saranno state inserite precedentemente dall’Autorità di vigilanza sulla base dei dati forniti al momento dell’autorizzazione dell’aiuto. Gli Stati EFTA dovranno verificare e, se del caso, modificare i dettagli di ciascun regime o aiuto individuale nonché aggiungere la spesa annuale per l’ultimo anno (t-1). Gli Stati EFTA, inoltre, dovranno indicare quali regimi sono giunti a conclusione o per quali regimi sono stati interrotti i pagamenti o ancora precisare se un regime è cofinanziato o meno con fondi ottenuti attraverso la partecipazione di Stati EFTA a programmi comunitari.
Informazioni quali l’obiettivo dell’aiuto, il settore cui esso è destinato, ecc. si riferiranno al momento in cui l’aiuto è stato autorizzato e non al beneficiario finale dell’aiuto. Ad esempio l’obiettivo principale di un regime che nel momento in cui l’aiuto è stato autorizzato era destinato esclusivamente alle piccole e medie imprese sarà di aiutare le piccole e medie imprese. Non sarà così invece per un altro regime per il quale tutti i fondi vengono alla fine versati a piccole e medie imprese se nel momento in cui l’aiuto è stato autorizzato il regime era aperto a tutte le imprese.
Nella tabella saranno presenti i seguenti parametri. Le informazioni relative ai parametri da 1 a 3 e da 6 a 12 saranno state completate in precedenza dall’Autorità di vigilanza e saranno poi verificate dagli Stati EFTA. Le informazioni relative ai parametri 4, 5 e 13 saranno completate dagli Stati EFTA.
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(1) |
Titolo |
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Numero dell’aiuto |
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(3) |
Tutti i precedenti numeri dell’aiuto (ad esempio in caso di rinnovo di un regime) |
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(4) |
Scadenza Gli Stati EFTA dovranno segnalare i regimi che sono scaduti o per i quali sono stati interrotti tutti i pagamenti. |
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(5) |
Cofinanziamento Benché siano di per sé da escludere i finanziamenti ottenuti attraverso la partecipazione di Stati EFTA a programmi comunitari, nell’importo totale degli aiuti di Stato di ciascun Stato EFTA devono essere incluse le misure di aiuto cofinanziate con detti finanziamenti. Al fine di individuare i regimi che sono cofinanziati e di stimare l’entità di tale aiuto rispetto all’insieme degli aiuti di Stato, gli Stati EFTA dovranno segnalare se il regime è cofinanziato o meno e in caso affermativo indicare la percentuale di aiuto che beneficia di cofinanziamento. Qualora ciò non sia possibile, sarà fornita una stima dell’importo totale dell’aiuto che è cofinanziato. |
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(6) |
Settore La classificazione settoriale si baserà fondamentalmente sulla NACE (2) (al livello a tre cifre). |
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Obiettivo principale |
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(8) |
Obiettivo secondario Un obiettivo secondario è un obiettivo cui l’aiuto (o una sua parte distinta) mirava, in aggiunta all’obiettivo principale, al momento in cui è stato autorizzato. Ad esempio un regime il cui obiettivo principale è la ricerca e sviluppo può avere come obiettivo secondario le piccole e medie imprese (PMI) se l’aiuto è destinato esclusivamente alle PMI. Un altro regime il cui obiettivo principale sono le PMI può avere come obiettivo secondario la formazione e l’occupazione se al momento in cui è stato autorizzato esso era destinato per l’x% alla formazione e per l’y% all’occupazione. |
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(9) |
Regione/i Un aiuto può, al momento dell’autorizzazione, essere destinato esclusivamente ad una regione specifica o a un gruppo di regioni. Se del caso si dovrà operare una distinzione tra le regioni ex articolo 61, paragrafo 3, lettera a) e le regioni ex articolo 61, paragrafo 3, lettera c). Se l’aiuto è destinato a una regione specifica ciò dovrà essere specificato al livello II della NUTS (3). |
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(10) |
Categoria di strumento/i di aiuto Si opererà una distinzione in sei categorie (sovvenzione, riduzione/esenzione d’imposta, partecipazione al capitale, prestito agevolato, imposta differita, garanzia). |
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(11) |
Descrizione dello strumento di aiuto nella lingua nazionale |
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(12) |
Tipo di aiuto Si opererà una distinzione in tre categorie: regime, applicazione individuale di un regime, aiuto individuale concesso al di fuori di un regime (aiuto ad hoc). |
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(13) |
Spesa In linea generale gli importi dovranno essere espressi in termini di spesa effettiva (o di minori entrate effettive in caso di riduzione del carico fiscale). In mancanza di dati sui pagamenti saranno indicati e segnalati di conseguenza gli impegni o stanziamenti di bilancio. Si forniranno cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto all’interno di un regime o di un aiuto individuale (ad esempio sovvenzione, prestito agevolato, ecc.). Gli importi saranno espressi nella moneta nazionale avente corso nel periodo di riferimento della relazione. La spesa sarà indicata per t-1, t-2, t-3, t-4, t-5. |
(1) «t» è l’anno in cui vengono richiesti i dati.
(2) La NACE Rev. 1.1 è la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea.
(3) La NUTS è la nomenclatura a fini statistici delle unità territoriali nella Comunità europea.
ALLEGATO III B
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NELLA RELAZIONE ANNUALE DA TRASMETTERE ALL’AUTORITÀ DI VIGILANZA
Le relazioni devono essere trasmesse in formato elettronico. Esse devono contenere le seguenti informazioni:
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1. |
Denominazione del regime di aiuti, numero dell’aiuto attribuito dall’Autorità di vigilanza e riferimento alla decisione dell’Autorità di vigilanza; |
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2. |
spesa. Le cifre sono da indicare in euro o, se del caso, in moneta nazionale. In caso di agevolazioni fiscali, occorre indicare su base annua le minori entrate fiscali, eventualmente in forma di stima, se non sono disponibili dati precisi. Per l’esercizio in oggetto, indicare separatamente per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati, garanzie, ecc.); |
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2.1. |
gli importi impegnati, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stime), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti sovvenzionati. In caso di regimi di garanzia si indicherà l’ammontare totale delle nuove garanzie prestate; |
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2.2. |
i pagamenti effettivi, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stime), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti e per quelli in corso. In caso di regimi di garanzia si indicherà: l’ammontare totale della garanzia, le somme recuperate, gli indennizzi pagati, il risultato di gestione del regime di garanzia per l’anno in oggetto; |
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2.3. |
numero di progetti e/o imprese che hanno ottenuto un aiuto; |
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2.4. |
importo totale stimato di:
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2.5. |
ripartizione su scala regionale degli importi di cui al punto 2.1 per regioni definite come regioni dell’obiettivo 1 e altre zone; |
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3. |
Altre informazioni e osservazioni. |