13.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/21


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 90/04/COL

del 23 aprile 2004

che modifica per la quarantaseiesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo 24C: applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

VISTO l’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

VISTO l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (2), in particolare l’articolo 24, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e l’articolo 1, parte I del protocollo 3,

CONSIDERANDO che, ai sensi dell’articolo 24 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte, l’Autorità di vigilanza EFTA ha il compito di applicare le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato,

CONSIDERANDO che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b) dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte, l’Autorità di vigilanza EFTA emette avvisi o orientamenti nei settori definiti dall’accordo SEE, quando tale accordo o l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte esplicitamente lo prevedano oppure quando l’Autorità di vigilanza EFTA lo ritenga necessario,

RAMMENTANDO le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (3) adottate il 19 gennaio 1994 dall’Autorità di vigilanza EFTA (4),

CONSIDERANDO che il 17 ottobre 2001 la Commissione delle Comunità europee (di seguito la «Commissione CE») ha pubblicato una comunicazione sugli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione (5),

CONSIDERANDO che la comunicazione è rilevante anche per lo Spazio economico europeo,

CONSIDERANDO che si deve garantire l’applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato,

CONSIDERANDO che, ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» dell’allegato XV dell’accordo SEE, l’Autorità di vigilanza, dopo aver consultato la Commissione CE, ha il compito di adottare gli atti corrispondenti a quelli della Commissione CE,

VISTO il parere della Commissione europea,

RICORDANDO che l’Autorità di vigilanza EFTA ha consultato al riguardo gli Stati EFTA in una riunione multilaterale sull’argomento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1.

La guida agli aiuti di Stato è modificata tramite l’introduzione di un nuovo capitolo 24C «Applicazione delle norme sugli aiuti di stato al servizio pubblico di radiodiffusione». Il nuovo capitolo è contenuto nell’allegato della presente decisione.

2.

Gli Stati EFTA saranno informati al riguardo mediante lettera corredata di copia della decisione e dell’allegato.

3.

In conformità della lettera d) del protocollo 27 dell’accordo SEE, la Commissione CE verrà informata della decisione mediante invio di copia della stessa e dell’allegato.

4.

La presente decisione, compreso l’allegato, è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.

La presente decisione fa fede in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2004.

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Hannes HAFSTEIN

Presidente

Einar M. BULL

Membro del collegio


(1)  Di seguito «accordo SEE».

(2)  Di seguito «accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte».

(3)  Di seguito «guida agli aiuti di Stato».

(4)  Pubblicate inizialmente nella GU L 231 del 3.9.1994 e nel supplemento SEE n. 32 recante la stessa data, modificate da ultimo dalla decisione del collegio n. 62/04/COL del 31.3.2004, non ancora pubblicata.

(5)  Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione degli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, GU C 320 del 15.11.2001, pag. 5.


ALLEGATO

24C.   L’APPLICAZIONE DELLE NORME SUGLI AIUTI DI STATO AL SERVIZIO PUBBLICO DI RADIODIFFUSIONE (1)

24C.1.   Introduzione

1)

Negli ultimi due decenni, si sono registrati profondi cambiamenti nel settore della radiodiffusione. L’abolizione dei monopoli, la comparsa di nuovi operatori e i rapidi progressi tecnologici hanno modificato sostanzialmente il contesto concorrenziale. L’emittenza televisiva era tradizionalmente un’attività riservata. Fin dai suoi esordi, tale attività è stata perlopiù esercitata da imprese pubbliche in regime di monopolio, e questo principalmente a causa della limitata disponibilità di frequenze per la radiodiffusione e dei considerevoli ostacoli all’ingresso sul mercato.

2)

Negli anni ’70, tuttavia, gli sviluppi sociali ed economici hanno reso sempre più possibile agli Stati EFTA consentire l’ingresso nel mercato anche ad altri operatori. Gli Stati EFTA hanno quindi deciso di aprire alla concorrenza nel mercato. Ciò ha portato ad un’offerta più ampia per i consumatori, che si sono trovati a disporre di numerosi canali alternativi e nuovi servizi, ha favorito la nascita e la crescita di forti operatori a livello europeo, ha promosso lo sviluppo di nuove tecnologie e ha assicurato un maggiore pluralismo nel settore. Nell’aprire il mercato alla concorrenza gli Stati EFTA hanno però considerato opportuno mantenere un servizio pubblico di radiodiffusione, per garantire la copertura di vari campi di attività e rispondere ad esigenze che gli operatori privati non avrebbero necessariamente soddisfatto in misura ottimale.

3)

L’accresciuta concorrenza e la contemporanea presenza di operatori finanziati dallo Stato hanno suscitato anche crescenti preoccupazioni circa le condizioni di uguaglianza nella concorrenza, che sono state portate all’attenzione della Commissione da operatori privati. La maggior parte delle denunce riguardano presunte infrazioni all’articolo 61 dell’accordo SEE in relazione ai regimi di finanziamento pubblico in favore delle emittenti di servizio pubblico.

4)

Questi orientamenti stabiliscono i principi che l’Autorità seguirà nell’applicare l’articolo 61 e l’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE, al finanziamento statale del servizio pubblico di radiodiffusione. S’intende rendere così quanto più trasparente possibile la politica dell’Autorità in questo settore.

24C.2.   Il ruolo del servizio pubblico di radiodiffusione

1)

Come sottolineato dalla risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 1o gennaio 1999, sulle emissioni di servizio pubblico (di seguito: «la risoluzione») (2), «le emissioni di servizio pubblico, date le funzioni culturali, sociali e democratiche che assolvono per il bene comune, hanno un’importanza essenziale nel garantire la democrazia, il pluralismo, la coesione sociale e la diversità culturale e linguistica».

2)

Il servizio pubblico nel settore della radiodiffusione, pur avendo una chiara rilevanza economica, non è paragonabile al servizio pubblico in altri settori economici. Non vi è nessun altro servizio che raggiunga una fascia così ampia della popolazione, le fornisca al tempo stesso una quantità così elevata di informazioni e contenuti e, nel far ciò, trasmetta ed influenzi le opinioni individuali e l’opinione pubblica.

3)

Le emittenti pubbliche hanno un ruolo importante da svolgere nella promozione della diversità culturale in ogni paese, nell’offerta di programmi educativi, nell’informazione obiettiva della pubblica opinione, nel garantire il pluralismo e nell’offerta democratica e liberamente accessibile di intrattenimento di qualità (3).

4)

Per di più, la radiodiffusione è generalmente considerata come una fonte d’informazione altamente attendibile e rappresenta anzi, per una parte non trascurabile della popolazione, la principale fonte d’informazione. In tal modo, arricchisce il dibattito pubblico e, in ultima analisi, assicura a tutti i cittadini un giusto grado di partecipazione alla vita pubblica.

5)

Il ruolo del servizio pubblico (4) è in generale riconosciuto dall’accordo SEE. La principale disposizione in proposito è l’articolo 59, paragrafo 2 dell’accordo SEE, che recita: «Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente accordo, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi delle parti contraenti».

6)

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha riconosciuto in due casi che la diffusione di servizi televisivi può essere considerata «servizi di interesse economico generale» ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2 del trattato CE (5). La Corte di giustizia ha sottolineato che tali servizi sono soggetti alle disposizioni sulla concorrenza a meno che non si dimostri che applicare tali norme sarebbe incompatibile con lo svolgimento dei loro compiti (6).

7)

La risoluzione sulle emissioni di servizio pubblico, tenendo conto della particolare natura del settore della radiodiffusione, enuncia i principi e le condizioni in base alle quali le disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea dovranno essere applicate a questo settore:

«le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell’adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune, tenendo conto nel contempo dell’adempimento della missione di servizio pubblico».

Poiché la risoluzione è inserita nell’accordo SEE quale atto di cui le parti contraenti tengono conto (7), principi simili a quelli riportati saranno applicabili nello Spazio economico europeo.

8)

La risoluzione riafferma inoltre l’importanza del servizio pubblico di radiodiffusione per la vita sociale, democratica e culturale. «L’ampio accesso del pubblico, senza discriminazioni e in base a pari opportunità, a vari canali e servizi è un presupposto necessario per ottemperare al particolare obbligo delle emissioni di servizio pubblico». Inoltre, le emissioni di servizio pubblico devono continuare a «beneficiare del progresso tecnologico», estendere «al pubblico i vantaggi dei nuovi servizi audiovisivi e di informazione e delle nuove tecnologie» e perseguire «lo sviluppo e la diversificazione di attività nell’era digitale». Infine: «le emissioni di servizio pubblico devono essere in grado di continuare a fornire un’ampia gamma di programmi conformemente al mandato definito dagli Stati membri al fine di rivolgersi alla società nel suo insieme; in tale contesto è legittimo per il servizio pubblico di radiodiffusione cercare di raggiungere un vasto pubblico».

9)

Alla luce di queste caratteristiche che sono specifiche della radiodiffusione, una funzione di servizio pubblico che comprenda «un’ampia gamma di programmi conformemente al mandato», ai sensi della risoluzione sul servizio pubblico di radiodiffusione, può essere considerata in linea di principio legittima, in quanto finalizzata ad una programmazione equilibrata e varia, in grado di mantenere un certo livello di ascolto per le emittenti pubbliche e dunque di assicurare l’adempimento della funzione consistente nel soddisfare le esigenze democratiche, sociali e culturali della società e garantire il pluralismo.

10)

Va osservato che anche le emittenti commerciali, molte delle quali sono soggette ad obblighi di servizio pubblico, partecipano alla realizzazione degli obiettivi della risoluzione sulle emissioni di servizio pubblico, nella misura in cui contribuiscono ad assicurare il pluralismo, arricchiscono il dibattito culturale e politico ed ampliano la scelta dei programmi.

24C.3.   Il contesto giuridico

1)

L’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione deve tener conto di tutta una serie di elementi diversi. L’accordo SEE include l’articol0 61 sugli aiuti di Stato e l’articolo 59, paragrafo 2, sull’applicazione delle disposizioni dell’accordo SEE, ed in particolare delle regole di concorrenza, ai servizi di interesse economico generale. Il protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte stabilisce le norme di procedure nei casi di aiuti di Stato.

2)

Per le Comunità europee, il trattato di Amsterdam ha introdotto un articolo specifico (articolo 16 trattato CE) sui servizi di interesse economico generale ed un protocollo interpretativo sul sistema di radiodiffusione pubblica. Il trattato di Maastricht aveva già introdotto un articolo che definisce il ruolo della Comunità nel campo della cultura (articolo 151 del trattato CE) ed una disposizione che consente di dichiarare compatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato destinati a promuovere la cultura [articolo 87, paragrafo 3, lettera d) del trattato CE]. L’accordo SEE non contiene un’«esenzione culturale» simile a quella dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera d) del trattato CE. Ovviamente, ciò non significa che un’esenzione per tali misure sia esclusa. Come convenuto dall’autoritá in casi precedenti, tali misure di supporto devono essere approvate per ragioni culturali sulla base dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell’accordo SEE (8).

3)

La direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (9), modificata dalla direttiva 97/36/CE (10) è stata incorporata nell’allegato X dell’accordo SEE (11). La direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (12), come modificata dalla direttiva 2000/52/CE (13), è stata incorporata nel quadro giuridico dell’accordo SEE dalla decisione del comitato misto n. 6/2001 (14). Queste disposizioni sono soggette all’interpretazione della Corte EFTA nell’ambito del «pilastro EFTA» e della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado nell’ambito del «pilastro comunitario». L’Autorità ha anche adottato diverse linee guida sull’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato che corrispondono a comunicazioni simili emesse dalla Commissione.

24C.4.   Applicabilità dell’articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo SEE

24C.4.1.   La natura d’aiuto di Stato del finanziamento statale delle emittenti di servizio pubblico

1)

L’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE recita: «Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del presente accordo, nella misura in cui incidano sugli scambi tra le parti contraenti, gli aiuti concessi dagli Stati membri della CE, dagli Stati EFTA ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

2)

Ai fini della valutazione del carattere di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE non entra in gioco la finalità dell’intervento statale, ma solo i suoi effetti. Il finanziamento statale di emittenti di servizio pubblico è di norma da considerarsi come aiuto di Stato, in quanto risponde ai criteri summenzionati. Le emittenti di servizio pubblico sono normalmente finanziate sul bilancio dello Stato o attraverso un canone a carico dei possessori di un apparecchio televisivo. In talune circostanze specifiche, lo Stato procede ad apporti di capitale o annullamenti di debiti in favore di emittenti di servizio pubblico. Queste misure finanziarie sono di norma attribuibili alle autorità pubbliche e comportano il trasferimento di risorse statali. Inoltre, se sono concesse senza che sia rispettato il criterio dell’investitore operante in un’economia di mercato, ai sensi del capitolo 19 della guida dell’Autorità agli aiuti di Stato relativi alla partecipazione delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese e del capitolo 20 riguardante l’applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato alle imprese pubbliche dell’industria manifatturiera (15), tali misure favoriscono nella maggior parte dei casi solo determinate emittenti e possono quindi falsare la concorrenza. Naturalmente la sussistenza dell’aiuto statale dovrà essere accertata «caso per caso», tenendo altresì conto della natura specifica del finanziamento (16).

3)

Come osservato dalla Corte di giustizia: «allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato o per mezzo di risorse statali rafforzi la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall’aiuto» (17). Pertanto, si può di norma ritenere che il finanziamento statale delle emittenti di servizio pubblico incida sugli scambi tra le parti contraenti. Ciò è particolarmente evidente nel caso dell’acquisto e della vendita dei diritti sui programmi, che spesso si svolge a livello internazionale. Anche la pubblicità, per le emittenti pubbliche autorizzate a vendere spazi pubblicitari, ha un’incidenza transfrontaliera, specialmente per le aree linguistiche omogenee che travalicano i confini nazionali. Inoltre, la struttura proprietaria delle emittenti commerciali può estendersi al di là di un singolo Stato del SEE.

4)

Secondo la giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado (18), in generale, qualsiasi trasferimento di risorse statali ad una determinata impresa deve essere considerato come un aiuto di Stato (purché siano soddisfatte tutte le condizioni per l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1). Naturalmente, come deciso dalla Corte nella sentenza riguardante Altmark Trans GmbH  (19) (di seguito «sentenza Altmark») «nei limiti in cui un intervento statale deve essere considerato come una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l’effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quelle che fanno loro concorrenza, tale intervento non ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 92, paragrafo 1, del trattato (ora articolo 87, paragrafo 1)».

5)

Ai sensi della sentenza Altmark della Corte di giustizia, è necessario che le quattro condizioni sotto riportate siano soddisfatte affinché tale compensazione possa sfuggire alla classificazione come aiuto di Stato:

«—

in primo luogo, l’impresa beneficiaria sia stata effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi siano stati definiti in modo chiaro;

in secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione siano stati previamente definiti in modo obiettivo e trasparente al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l’impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti;

in terzo luogo, la compensazione non ecceda quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento;

in quarto luogo, quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, il livello della necessaria compensazione sia stato determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento».

6)

L’Autorità terrà conto dell’interpretazione della Corte di giustizia all’atto di valutare i pagamenti compensativi dei servizi pubblici in base all’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE. La sovvenzione statale che soddisfa i criteri sopra menzionati non costituisce pertanto aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE e non deve essere notificata all’Autorità.

24C.4.2.   Natura degli aiuti: aiuti esistenti e nuovi aiuti

1)

I regimi di finanziamento attualmente in vigore nella maggior parte degli Stati EFTA sono stati introdotti parecchio tempo fa. L’Autorità deve pertanto valutare in primo luogo se tali programmi possano essere considerati come «aiuti esistenti» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, parte I, del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte (20).

2)

Gli aiuti esistenti sono disciplinati dall’articolo 1, paragrafo 1, parte I, del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte, il quale dispone che: «L’Autorità di sorveglianza EFTA procede con gli Stati EFTA all’esame permanente dei regimi di aiuto esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento dell’accordo SEE».

3)

Ai sensi dell’articolo 1, lettera b), punto i), parte II, del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte, vanno considerati come aiuti esistenti «tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore dell’accordo SEE nei rispettivi Stati EFTA, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell’entrata in vigore dell’accordo SEE e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore».

4)

A norma dell’articolo 1, lettera b), punto v), parte II, del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte, sono aiuti esistenti «gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell’evoluzione dello Spazio economico europeo e senza aver subito modifiche da parte dello Stato EFTA».

5)

Ai sensi del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte e della giurisprudenza della Corte di giustizia (21), l’Autorità verificherà se il quadro giuridico nell’ambito del quale è stato concesso l’aiuto abbia o meno subito modifiche dalla sua introduzione. L’Autorità terrà conto di tutti gli elementi giuridici ed economici legati al sistema di radiodiffusione di un dato Stato EFTA. Sebbene gli elementi giuridici ed economici pertinenti ai fini di tale valutazione presentino punti in comune in tutti gli Stati EFTA, l’Autorità ritiene che un approccio caso per caso sia il più adeguato ai fini di tale valutazione.

24C.5.   Valutazione della compatibilità degli aiuti di stato ai sensi degli articoli 61 paragrafo 2 e 61 paragrafo 3 dell’accordo SEE

1)

Gli aiuti di Stato in favore delle emittenti pubbliche devono essere esaminati dall’Autorità al fine di stabilire se possano o meno essere considerati compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE. Possono applicarsi le deroghe di cui all’articolo 61, paragrafi 2 e 3 dell’accordo SEE.

2)

L’accordo SEE non contiene una disposizione corrispondente all’articolo 151, paragrafo 4, del trattato CE che obbliga la Comunità a tener conto degli aspetti culturali nell’azione che svolge a norma di altre disposizioni, né contiene un’esenzione culturale simile a quella dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera d) del trattato CE. Ciò non significa, ovviamente, che l’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato non lasci alcun spazio per la considerazione degli aspetti culturali. A questo proposito, si rammenta che l’Autorità ha stabilito, in una decisione concernente gli aiuti di Stato per la produzione cinematografica e attività connesse in Norvegia, che le misure di sostegno alla cinematografia devono essere approvate per motivi culturali in applicazione dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell’accordo SEE, a condizione che questo approccio tenga sufficientemente conto dei criteri sviluppati della Commissione e non si allontani dalla prassi della Commissione antecedente all’adozione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE. In secondo luogo, si noti che la Commissione, nelle sue decisioni sugli aiuti di Stato NN 49/97 e N 357/99, riguradanti un pacchetto di misure di sostegno alla produzione cinematografica e televisiva irlandese, ha sottolineato esplicitamente che l’introduzione degli articoli 151, paragrafo 1, e 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE non presuppone necessariamente un mutamento nella politica della Commissione nei confronti del settore culturale. In terzo luogo, con riferimento alla radiodiffusione, la risoluzione sulle emissioni di servizio pubblico riconosce che queste ultime svolgono una funzione culturale e che l’applicazione delle regole di concorrenza deve tener conto dell’adempimento della missione di servizio pubblico.

3)

Spetta all’Autorità decidere in merito alla concreta applicazione di ogni disposizione derogatoria ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, dell’accordo SEE e a come si debba tenere conto degli aspetti culturali. È opportuno ricordare che le disposizioni che permettono una deroga al divieto di concedere aiuti di Stato vanno applicate in senso stretto. Pertanto, a parere della Commissione, anche la nozione di «cultura» ai fini dell’esenzione dell’aiuto dal divieto di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE deve essere interpretata restrittivamente. Lo stesso principio si applica quando l’Autorità valuta se una una misura possa essere o meno esentata per motivi culturali ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE. Come rilevato dalla Commissione nella decisione relativa al caso Kinderkanal/Phoenix, le esigenze in materia di istruzione e le esigenze democratiche della società di uno Stato membro sono da considerarsi distinte dalla promozione della cultura (22). A tale proposito è opportuno osservare che vi è una distinzione tra le esigenze culturali, sociali e democratiche di ogni società. Ciò non toglie, naturalmente, che l’istruzione possa presentare un aspetto culturale.

4)

Gli aiuti alle emittenti di servizio pubblico spesso non riflettono questa distinzione tra le tre esigenze menzionate. Di conseguenza, a meno che uno Stato EFTA non preveda una definizione ed un finanziamento separati in relazione agli aiuti finalizzati esclusivamente a promuovere la cultura, tali aiuti generali non possono di norma essere autorizzati su questa base. Essi possono tuttavia essere valutati, di regola, sulla base dell’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE relativo ai servizi di interesse economico generale. Ad ogni modo, l’Autorità svolgerà l’analisi di merito applicando i medesimi criteri, vale a dire quelli precisati nei presenti orientamenti, a prescindere dalla base giuridica su cui poggia la valutazione di compatibilità.

24C.6.   Valutazione della compatibilità dell’aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE

1)

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, l’articolo 86 del trattato CE (23) prevede una deroga e deve pertanto essere interpretato restrittivamente. La Corte di giustizia ha chiarito che, affinché una misura possa beneficiare di tale deroga, è necessario che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

i)

il servizio in questione deve essere un servizio di interesse economico generale ed essere chiaramente definito in quanto tale dallo Stato membro (definizione);

ii)

l’impresa in questione deve essere esplicitamente incaricata dallo Stato membro della prestazione del servizio di cui trattasi (incarico);

iii)

l’applicazione delle regole di concorrenza del trattato (nella fattispecie: del divieto di concedere aiuti di Stato) deve ostare all’adempimento della specifica funzione affidata all’impresa e la deroga alle regole stesse non deve compromettere lo sviluppo degli scambi in misura contraria agli interessi della Comunità (criterio di proporzionalità).

2)

Spetta all’Autorità accertare che tali criteri siano soddisfatti quando applica il corrispondente articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE agli Stati EFTA.

3)

Nel caso specifico del servizio pubblico di radiodiffusione, l’impostazione di cui sopra deve essere adeguata alle disposizioni interpretative della risoluzione sulle emissioni di servizio pubblico, che fa riferimento alla «missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro» (definizione e incarico) e prevede una deroga alle norme del trattato per quanto concerne il finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione «nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell’adempimento della missione di servizio pubblico […] e […] non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune, tenendo conto nel contempo dell’adempimento della missione di servizio pubblico» (proporzionalità).

4)

Come la recente prassi della Commisione dimostra, una misura che non soddisfi tutti i criteri della sentenza Altmark, deve ancora essere analizzata ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, o, rispettivamente, dell’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE (24).

24C.6.1.   Definizione della funzione di servizio pubblico

1)

Perché sia soddisfatta la condizione di cui sopra al punto 24C.6, punto 1, e sia quindi possibile l’applicazione dell’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE, è necessario che vi sia una definizione ufficiale della funzione di servizio pubblico. Solo se dispone di una definizione ufficiale l’Autorità può valutare, nelle sue decisioni, se la deroga di cui all’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE sia applicabile.

2)

La definizione della funzione di servizio pubblico è di competenza degli Stati EFTA, che possono decidere a livello nazionale, regionale o locale. In linea generale, nell’esercitare tale competenza si deve tenere conto del concetto di «servizi d’interesse economico generale». In considerazione della natura specifica del settore della radiodiffusione, tuttavia, una definizione «ampia», che affidi ad una determinata emittente il compito di offrire una programmazione equilibrata e varia nel rispetto di tale funzione, mantenendo un certo livello di ascolto, può essere considerata come legittima ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE. Una simile definizione appare coerente con l’obiettivo di soddisfare le esigenze democratiche, sociali e culturali della società e di garantire il pluralismo, inclusa la diversità culturale e linguistica.

3)

Analogamente, la funzione di servizio pubblico può includere taluni servizi che non sono «programmi» nel senso tradizionale del termine, ad esempio servizi di informazione on line, qualora siano volti a soddisfare, tenendo anche conto anche dello sviluppo e della diversificazione delle attività nell’era digitale, le stesse esigenze democratiche, sociali e culturali della società.

4)

Ogni qualvolta la funzione di servizio pubblico venga ampliata per includere nuovi servizi, la definizione e l’atto di conferimento dell’incarico devono essere modificati di conseguenza entro i limiti dell’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE.

5)

Il compito dell’Autorità è quello di verificare se gli Stati EFTA rispettino o meno le disposizioni dell’accordo SEE. Per quanto concerne la definizione del servizio pubblico nel settore della radiodiffusione, il ruolo dell’Autorità si limita all’accertamento di errori manifesti. Non spetta all’Autorità decidere se un determinato programma debba essere offerto in quanto servizio di interesse economico generale, né mettere in discussione la natura o la qualità di un determinato prodotto. Un errore manifesto nella definizione della funzione di servizio pubblico si verificherebbe tuttavia se quest’ultima includesse attività delle quali non si possa ragionevolmente ritenere che soddisfino le «esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società». È quanto di norma avverrebbe, ad esempio, nel caso del commercio elettronico. A questo proposito va ricordato che il termine «funzione di servizio pubblico» designa i servizi offerti al pubblico nell’interesse generale. La questione della definizione della funzione di servizio pubblico non deve essere confusa con quella del meccanismo di finanziamento scelto per prestare tali servizi. Pertanto, sebbene le emittenti di servizio pubblico possano svolgere attività commerciali, come la vendita di spazi pubblicitari per assicurarsene i proventi, tali attività non possono di norma essere considerate come facenti parte della funzione di servizio pubblico.

6)

La definizione della funzione di servizio pubblico deve essere quanto più precisa possibile. Essa non deve lasciare dubbi sull’intenzione dello Stato EFTA di includere o meno una determinata attività prestata dall’operatore incaricato nella funzione di servizio pubblico. In mancanza di una definizione chiara e precisa degli obblighi imposti all’emittente di servizio pubblico, l’Autorità non avrebbe la possibilità di svolgere i compiti che le sono affidati dall’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE e non può pertanto concedere alcuna esenzione in virtù di tale articolo.

7)

Individuare chiaramente le attività incluse nella funzione di servizio pubblico è importante anche per consentire agli operatori non esercenti il servizio pubblico di pianificare le loro attività.

8)

Infine, la funzione di servizio pubblico deve essere definita in modo preciso per garantire che le autorità degli Stati EFTA ne possano effettivamente controllare l’adempimento, secondo quanto indicato nella seguente sezione.

24C.6. 2.   Incarico e vigilanza

1)

Per beneficiare della deroga di cui all’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE, la funzione di servizio pubblico deve essere stata affidata ad una o più imprese mediante un atto ufficiale (atto legislativo, contratto, mandato).

2)

Non è tuttavia sufficiente che l’emittente di servizio pubblico sia stata formalmente incaricata della prestazione di un servizio pubblico ben definito, ma è altresì necessario che il servizio pubblico venga effettivamente prestato come previsto nell’atto formale di conferimento dell’incarico all’impresa. A tal fine, è auspicabile che un’autorità competente o un organismo appositamente designato ne verifichi l’applicazione. L’esigenza che un’autorità o un organismo appositi siano incaricati della vigilanza è evidente in riferimento agli standard qualitativi prescritti all’operatore incaricato. Non spetta all’Autorità valutare il rispetto degli standard qualitativi: essa deve poter contare su un’adeguata vigilanza da parte degli Stati EFTA.

3)

La scelta del sistema inteso a garantire un efficace controllo dell’adempimento degli obblighi di servizio pubblico rientra nelle competenze degli Stati SEE. È tuttavia da presumersi che l’organismo prescelto possa operare in modo efficace solo se è indipendente dall’impresa incaricata.

4)

Ove non emerga da indicazioni sufficienti ed affidabili che il servizio pubblico sia effettivamente prestato in conformità all’incarico conferito, l’Autorità non ha la possibilità di svolgere i suoi compiti a norma dell’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE e non può pertanto concedere alcuna deroga in base a tale articolo.

24C.6.3.   Finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione e criterio di proporzionalità

24C.6.3.1.   La scelta del finanziamento

1)

La funzione di servizio pubblico può caratterizzarsi in termini quantitativi o qualitativi, o sotto entrambi i profili. A prescindere dalla loro forma, gli obblighi di servizio pubblico possono giustificare una congrua compensazione se danno luogo a costi supplementari che di norma l’emittente non deve sostenere.

2)

I sistemi di finanziamento possono essere suddivisi in due grandi categorie: «finanziamento semplice» e «finanziamento duplice». La categoria del «finanziamento semplice» comprende i sistemi in cui il servizio pubblico di radiodiffusione è finanziato esclusivamente con fondi pubblici, in qualsiasi forma. I sistemi di «finanziamento duplice» comprendono un’ampia gamma di meccanismi in cui il servizio pubblico di radiodiffusione viene finanziato mediante combinazioni variabili di fondi statali e di introiti derivanti da attività commerciali, come la vendita di spazi pubblicitari o di programmi.

3)

Come ribadito nella risoluzione sulle emissioni di servizio pubblico: «Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione […]». Ciò include la scelta del regime di finanziamento. Purché la concorrenza sui mercati interessati (ad esempio quelli della pubblicità e dell’acquisizione e/o della vendita di programmi) non sia pregiudicata in misura contraria all’interesse comune, non vi può essere in linea di principio alcuna obiezione alla scelta di un duplice regime di finanziamento (cioè una combinazione di risorse pubbliche e entrate pubblicitarie) piuttosto che di un regime unico (comprendente cioè soltanto risorse pubbliche).

4)

Sebbene gli Stati EFTA siano liberi di scegliere i mezzi di finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, l’Autorità deve verificare, conformemente all’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE, che la deroga all’applicazione delle normali regole di concorrenza concessa per la prestazione del servizio d’interesse economico generale non incida sulla concorrenza nel mercato comune in maniera sproporzionata. La verifica ha natura negativa: si tratta di appurare che la misura non sia sproporzionata. Inoltre, lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi comuni.

5)

La risoluzione sulle emissioni di servizio pubblico conferma questa impostazione anche per quanto riguarda il servizio pubblico di radiodiffusione e ribadisce che il finanziamento non deve «perturbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune, tenendo conto nel contempo dell’adempimento della missione di servizio pubblico».

24C.6.3.2.   Requisiti di trasparenza ai fini della valutazione degli aiuti di Stato

1)

La valutazione sopra descritta da parte dell’Autorità presuppone l’esistenza di una definizione chiara e precisa della funzione di servizio pubblico e una separazione chiara ed adeguata tra le attività di servizio pubblico e le altre attività. La separazione dei conti tra queste due sfere è di norma già richiesta a livello nazionale, al fine di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell’utilizzo dei fondi pubblici. Una separazione contabile è inoltre necessaria per permettere all’Autorità di applicare il criterio di proporzionalità: le fornirà infatti uno strumento per verificare l’esistenza di sovvenzioni trasversali e un argomento per difendere i pagamenti effettivamente giustificati dall’esigenza di compensare gli oneri derivanti dall’adempimento di compiti di interesse economico generale. Solo sulla base di una ripartizione corretta dei costi e ricavi è possibile determinare se il finanziamento pubblico sia effettivamente limitato ai costi netti della funzione di servizio pubblico e sia quindi ammissibile alla luce dell’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE.

2)

Gli obblighi di trasparenza relativi alle relazioni finanziarie tra le autorità pubbliche e le imprese pubbliche, nonché all’interno delle imprese alle quali siano riconosciuti diritti speciali o esclusivi o che siano incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, sono contenuti nella direttiva 80/723/CEE (25).

3)

Agli Stati EFTA viene richiesto, con la direttiva 80/723/CEE, di adottare le misure necessarie al fine di assicurare — per tutte le imprese alle quali sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi o che sono state incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale e che ricevono aiuti di Stato in qualsiasi forma, svolgendo nel contempo anche altre attività (che non rientrano nel servizio pubblico) — che: a) i conti interni corrispondenti alle attività distinte, vale a dire attività di servizio pubblico ed altre attività, siano separati; b) i costi e i ricavi siano correttamente imputati o attribuiti sulla base di principi di contabilità dei costi applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati; c) i principi di contabilità analitica secondo i quali vengono tenuti conti separati siano chiaramente definiti.

4)

Gli obblighi generali di trasparenza vigono anche per le emittenti pubbliche come è stato ricordato nel quinto considerando della direttiva 2000/52/CE (26). I nuovi obblighi si applicano alle emittenti di servizio pubblico, in quanto beneficiarie di aiuti di Stato e in quanto imprese alle quali è stata affidata la gestione di servizi d’interesse economico generale, per i quali l’aiuto di Stato non sia stato determinato per un periodo appropriato nell’ambito di una procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria. L’obbligo della contabilità separata non si applica alle emittenti di servizio pubblico le cui attività siano limitate alla prestazione di servizi di interesse economico generale e che non esercitino alcuna attività che esuli dall’ambito di tali servizi.

5)

Nel settore della radiodiffusione, la separazione contabile non presenta particolari problemi per quanto concerne i ricavi, ma può non essere agevole, o essere addirittura impossibile, per quanto concerne i costi. Ciò è dovuto al fatto che, nel settore della radiodiffusione, gli Stati EFTA possono considerare come facente parte della funzione di servizio pubblico l’intera programmazione delle emittenti, consentendone tuttavia al tempo stesso lo sfruttamento commerciale. In altre parole, attività diverse possono condividere in larga misura le stesse voci di costo.

6)

Per tali ragioni, l’Autorità ritiene che, per quanto riguarda i ricavi, gli operatori di radiodiffusione debbano fornire un resoconto dettagliato delle fonti e degli importi di tutti i redditi derivanti dall’esercizio di attività estranee al servizio pubblico.

7)

Per quanto riguarda la spesa, è necessario individuare chiaramente i costi specifici delle attività estranee al servizio pubblico. Inoltre, ogniqualvolta vengono utilizzate le stesse risorse (personale, attrezzature, installazioni fisse, ecc.) per i compiti di servizio pubblico e per le altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi dell’impresa considerati o includendo o escludendo le attività di servizio pubblico (27).

8)

Questo implica che, contrariamente all’impostazione utilizzata in genere per altri servizi pubblici, i costi interamente imputabili alle attività di servizio pubblico, sebbene vadano anche a vantaggio delle attività commerciali, non devono essere ripartiti tra le due categorie di attività, ma possono essere interamente attribuiti al servizio pubblico. Potrebbe essere il caso, ad esempio, dei costi di produzione di un programma trasmesso nell’ambito della funzione di servizio pubblico, ma anche venduto ad altre emittenti. L’esempio principale è tuttavia quello del numero di spettatori, generato sia per adempiere alla funzione di servizio pubblico, sia per vendere spazi pubblicitari. Si ritiene che la completa ripartizione di questi costi tra le due attività rischi di essere arbitraria e incongrua. L’imputazione dei costi ai fini della trasparenza non deve tuttavia essere confusa con la copertura delle spese nell’ambito delle politiche di fissazione dei prezzi. Quest’ultimo aspetto viene affrontato nella sezione 24C.6.3.3, punto 2).

24C.6.3.3.   Proporzionalità

1)

Nell’applicare il criterio di proporzionalità, l’Autorità muove dalla premessa che il finanziamento statale sia necessario, di regola, affinché l’impresa possa svolgere i suoi compiti di interesse pubblico. Perché il criterio sia soddisfatto, è necessario tuttavia che l’aiuto di Stato non ecceda i costi netti della funzione di servizio pubblico, tenuto conto anche degli altri introiti, diretti o indiretti, derivanti dall’esercizio di tale funzione. Per tale ragione, nel determinare la proporzionalità dell’aiuto si terrà conto dei vantaggi netti per le altre attività derivanti dall’attività di servizio pubblico.

2)

Si possono d’altro canto verificare distorsioni del mercato che non sono necessarie per l’adempimento della funzione di servizio pubblico. Se le minori entrate sono compensate da aiuti di Stato, un’emittente di servizio pubblico potrebbe, ad esempio, essere indotta a tenere bassi i prezzi sul mercato degli spazi pubblicitari e delle altre attività non di servizio pubblico, per ridurre le entrate dei concorrenti. Un siffatto comportamento dell’emittente pubblica, qualora fosse dimostrato, non potrebbe essere considerato come intrinsecamente connesso alla funzione di servizio pubblico affidatale. Ogniqualvolta l’emittente pubblica riduca i prezzi delle attività estranee al servizio pubblico al di sotto di quanto necessario per recuperare le spese autonome (stand-alone costs) che un operatore commerciale efficiente, nelle medesime condizioni, dovrebbe di norma recuperare, tale pratica denota la presenza di una compensazione eccessiva degli obblighi di servizio pubblico. Ciò incide comunque sulle condizioni degli scambi e della concorrenza nello Spazio economico europeo in misura contraria all’interesse comune.

3)

Di conseguenza, nell’applicare il criterio di proporzionalità, l’Autorità valuterà se le eventuali distorsioni della concorrenza determinate dall’aiuto possano o meno essere giustificate dalla necessità di prestare il servizio pubblico quale definito dallo Stato EFTA e di assicurarne il finanziamento. L’Autorità assumerà, se del caso, le iniziative necessarie alla luce di altre disposizioni dell’accordo SEE.

4)

L’analisi degli effetti degli aiuti di Stato sulla concorrenza e sullo sviluppo degli scambi dovrà necessariamente basarsi sulle caratteristiche specifiche di ciascuna situazione. Non è possibile descrivere nella presente comunicazione l’effettiva struttura concorrenziale e le altre caratteristiche dei singoli mercati, generalmente alquanto diversi. Per lo stesso motivo, i presenti orientamenti non possono definire a priori quali condizioni debbano ricorrere affinché i prezzi praticati dall’emittente di servizio pubblico siano in linea con i principi illustrati nella sezione punto 24C.6.3.3, punto 2). La valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato destinato ad un’emittente pubblica, sulla base dell’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE, potrà dunque essere operata solo caso per caso, secondo la prassi dell’Autorità.

5)

L’Autorità terrà conto nella sua valutazione del fatto che, quando un aiuto di Stato sia necessario per l’adempimento di un obbligo di servizio pubblico, il sistema considerato nel suo insieme può avere anche l’effetto positivo di preservare una fonte alternativa di approvvigionamento in alcuni mercati rilevanti (28). Quest’effetto va tuttavia considerato soppesando le possibili incidenze negative dell’aiuto, come il fatto che esso impedisca l’ingresso su tali mercati di altri operatori, mantenendo in essere una struttura di mercato più oligopolistica o determini possibili comportamenti anticoncorrenziali da parte degli operatori del servizio pubblico sui mercati rilevanti.

6)

L’Autorità terrà conto anche della difficoltà che alcuni Stati EFTA di minori dimensioni possono incontrare nel reperire i fondi necessari se i costi del servizio pubblico pro capite risultano, a parità di altre condizioni, più elevati (29).


(1)  Questo capitolo è basato in gran parte sulla Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, GU C 320 del 15.11.2001, pag. 5.

(2)  GU C 30, del 5.2.1999, pag.1; inserito nell’accordo SEE all’allegato X, punto 4, quale atto di cui le parti contraenti devono tener conto, con la decisione n. 118/1999, GU L 325 del 21.12.2000, pag. 33 e supplemento SEE n. 60 del 21.12.2000, pag. 423 (islandese) e pag. 424 (norvegese), entrata in vigore l’1.10.1999.

(3)  «L’era digitale: la politica audiovisiva europea. Relazione del gruppo CE di alto livello sulla politica audiovisiva», 1998.

(4)  Ai fini della presente guida, il termine «servizio pubblico» corrisponde al termine «servizi di interesse economico generale» adoperato nell’articolo 59, paragrafo 2 dell’accordo SEE.

(5)  L’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE corrisponde all’articolo 59, paragrafo 2 dell’accordo SEE.

(6)  Causa T-69/89 Radio Telefis Eireann/Commissione, punto 82 della motivazione, Raccolta 1991, pag. II-485; causa 155/73 Giuseppe Sacchi, punto 15 della motivazione, Raccolta 1974, pag. 409.

(7)  Cfr. nota 2.

(8)  La decisione dell’Autorità di sorveglianza EFTA 32/02/COL del 20.2.2002 riguarda la produzione cinematografica e le attività ad essa connesse in Norvegia. Ulteriori dettagli alla sezione 24.C. 5 .2 della guida.

(9)  GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

(10)  GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

(11)  Decisione del Comitato misto n. 82/1999, GU L 296, del 23.11.2000, pag. 39 e supplemento SEE n. 54 del 23.11.2000, pag. 99 (islandese) e parte 2, pag. 69 (norvegese), entrata in vigore l’1.7.2000.

(12)  GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35, inserito nell’allegato XV dell’accordo SEE.

(13)  GU L 193 del 29.7.2000, pag. 75.

(14)  GU L 66 dell’8.3.2001, pag. 48 e supplemento SEE n. 12 dell’8.3.2001, pag. 6, entrata in vigore l’1.6.2002.

(15)  Il capitolo 19 della guida dell’Autorità agli aiuti di Stato è basato sul Bollettino CE 9-1984 relativo all’applicazione degli (ex) articoli 92 e 93 del trattato CEE alla partecipazione delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese. Il capitolo 20 corrisponde alla comunicazione della Commissione agli Stati membri — Applicazione degli (ex) articoli 92 e 93 del trattato CEE (ora articoli 87 e 88 del trattato CE) e dell’articolo 5 della direttiva 80/723/CEE della Commissione alle imprese pubbliche dell’industria manifatturiera, GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3.

(16)  (Cfr. le decisioni della Commissione sugli aiuti di Stato NN 88/98, «Finanziamento da parte della BBC, tramite il canone, di un notiziario operante 24 ore/24 senza pubblicità», GU C 78 del 18.3.2000, pag. 6 e NN 70/98, aiuti di Stato ai canali televisivi pubblici «Kinderkanal/Phoenix», GU C 238 del 21.8.1999, pag. 3.

(17)  Causa 730/79 Philip Morris Holland/Commissione, punto 11 della motivazione, Raccolta 1980 pag. 2671; causa C-303/88 Italia/Commissione, punto 27 della motivazione Raccolta 1991, pag. I-1433; causa C-156/98 Germania/Commissione, punto 33 della motivazione, Raccolta 2000, pag. I-6857.

(18)  Causa T-106/95 FFSA ed altri/Commissione, Raccolta 1997, pag. II-229; T-46/97 SIC/Commissione, Raccolta 2000, pag. II-2125; causa C-332/98 Francia/Commissione, Raccolta 2000, pag. 4833.

(19)  Causa C-280/00 Altmark Trans GmbH, Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, punti 89 e seguenti. della motivazione, Raccolta. 2003, pag. I-7747.

(20)  Corrisponde all’articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE.

(21)  Causa C-44/93 Namur-Les Assurances du Crédit SA/Office National du Ducroire e Stato belga, Raccolta 1994, pag. I-3829.

(22)  Cfr. nota 16.

(23)  L’articolo 86 del trattato CE corrisponde all’articolo 59 dell’accordo SEE.

(24)  Decisione della Commissione C62/1999, RAI, punto 99 e C85/2001, RTP, punto 158.

(25)  Cfr. nota 12.

(26)  Cfr. note 13 e 14.

(27)  Questo implica un riferimento alla situazione ipotetica nella quale le attività non di servizio pubblico venissero interrotte: i costi che verrebbero meno in tal caso rappresentano l’importo dei costi comuni da attribuire alle attività non di servizio pubblico.

(28)  Ciò non significa che l’aiuto di Stato possa giustificarsi quale strumento che aumenta l’offerta e la concorrenza in un mercato. Un aiuto di Stato che consenta ad un operatore di restare sul mercato, nonostante le ripetute perdite, causa una grave distorsione della concorrenza in quanto porta, nel lungo periodo, a maggiore inefficienza, offerta più ristretta e prezzi più elevati per i consumatori. L’eliminazione delle barriere legali ed economiche all’ingresso, l’applicazione di un’efficace politica antitrust e la promozione del pluralismo costituiscono strumenti più efficaci a tal fine. I monopoli naturali sono generalmente soggetti a regolamentazione.

(29)  Difficoltà analoghe si possono incontrare anche quando il servizio pubblico di radiodiffusione è destinato a minoranze linguistiche o al soddisfacimento di esigenze locali.