E2003P0002

Richiesta di parere consultivo rivolta alla Corte EFTA dal Héraðsdómur Reykjaness (tribunale distrettuale di Reykjaness) con decisione del 27 giugno 2003 nella causa Procuratore dello Stato contro Ásgeir Logi Ásgeirsson, Axel Pétur Ásgeirsson e Helgi Már Reynisson (Causa E-2/03)

Gazzetta ufficiale n. C 248 del 16/10/2003 pag. 0005 - 0005


Richiesta di parere consultivo rivolta alla Corte EFTA dal Héraðsdómur Reykjaness (tribunale distrettuale di Reykjaness) con decisione del 27 giugno 2003 nella causa Procuratore dello Stato contro Ásgeir Logi Ásgeirsson, Axel Pétur Ásgeirsson e Helgi Már Reynisson

(Causa E-2/03)

(2003/C 248/05)

Con decisione del 27 giugno 2003 il Héraðsdómur Reykjaness (tribunale distrettuale di Reykjaness), Hafnarfirði, Islanda, ha presentato alla Corte EFTA una richiesta di parere consultivo nella causa Procuratore dello Stato contro Ásgeir Logi Ásgeirsson, Axel Pétur Ásgeirsson e Helgi Már Reynisson - registrata presso la Corte in data 9 luglio 2003 - in merito ai seguenti quesiti:

1. Se l'espressione "regimi commerciali" di cui all'articolo 7, del protocollo 9, dell'accordo sul SEE e dell'appendice 3 a detto protocollo, si estenda anche alle norme di origine contenute nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Islanda, firmato il 22 luglio 1972, e se esse prevalgano pertanto sulle norme di origine contenute nel protocollo 4 dell'accordo SEE.

2. Qualora, in deroga alle disposizioni dell'articolo 7, del protocollo 9, le norme di origine contenute nel protocollo 4 dell'accordo sul SEE si ritengano applicabili alle circostanze della causa, se le operazioni di scongelamento, decapitazione, sfilettatura, disossamento, rifilatura, salatura e confezionamento del pesce importato congelato intero in Islanda da paesi non appartenenti al SEE costituiscano operazioni di lavorazione e trasformazione sufficienti a conferire al prodotto, a norma della predette norme, il carattere di prodotto originario dell'Islanda.

3. Se - a prescindere dall'interpretazione che la Corte vorrà fornire del protocollo 3 dell'accordo del 1972 - le norme di origine contenute nel protocollo 4 dell'accordo sul SEE vadano interpretate nel senso che le operazioni di scongelamento, decapitazione, sfilettatura, disossamento, rifilatura, salatura e confezionamento del pesce importato congelato intero in Islanda da paesi non appartenenti al SEE costituiscano operazioni di lavorazione e trasformazione sufficienti a conferire al prodotto il carattere di prodotto originario dell'Islanda.

4. Qualora si ritenga che l'articolo 7, del protocollo 9, dell'accordo sul SEE si applichi alle norme di origine contenute nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Islanda menzionato alla domanda 1, e qualora si ritenga che tali norme di origine prevalgano sulle norme di origine contenute nel protocollo 4 dell'accordo SEE, e qualora la Corte EFTA sia competente a interpretare le norme di origine del predetto accordo, se le operazioni di trasformazione di cui alla domanda 2 costituiscano operazioni di lavorazione e trasformazione sufficienti, ai sensi del protocollo in oggetto, a conferire al prodotto il carattere di prodotto originario dell'Islanda.

5. Sempre qualora la Corte EFTA sia competente ad interpretare l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Islanda, firmato il 22 luglio 1972, a quali Stati membri dell'Unione europea si applica il protocollo 6 di detto accordo?