10.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 123/1 |
DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
n. 262/02/COL
del 18 dicembre 2002
che modifica per la trentacinquesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo nuovi orientamenti alla metodologia per l'analisi degli aiuti di Stato connessi ai cosiddetti «costi incagliati» («stranded costs»)
L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,
VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare gli articoli da 61 a 63,
VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (2), in particolare l'articolo 24 e l'articolo 1 del protocollo 3,
CONSIDERANDO CHE, ai sensi dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza ha il compito di applicare le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato;
CONSIDERANDO CHE, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA emette avvisi od orientamenti nei settori definiti dall'accordo SEE, quando tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte esplicitamente lo prevedano oppure quando l'Autorità di vigilanza EFTA lo ritenga necessario;
RAMMENTANDO le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (3) adottate il 19 gennaio 1994 dall'Autorità di vigilanza EFTA (4),
CONSIDERANDO CHE il 26 luglio 2001 la Commissione europea ha adottato una comunicazione che stabilisce un metodo per l'analisi degli aiuti di Stato connessi ai cosiddetti costi incagliati nel settore dell’elettricità (5);
CONSIDERANDO CHE la comunicazione è rilevante anche per lo Spazio economico europeo;
CONSIDERANDO CHE si deve garantire l'applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato;
CONSIDERANDO CHE, ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» dell'allegato XV all'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza, dopo aver consultato la Commissione europea, ha il compito di adottare gli atti corrispondenti a quelli della Commissione onde preservare la parità delle condizioni di concorrenza;
VISTO il parere della Commissione europea;
RICORDANDO CHE l’Autorità di vigilanza EFTA ha consultato al riguardo gli Stati EFTA nella riunione multilaterale del 19 ottobre 2001,
DECIDE:
1. |
La guida agli aiuti di Stato è integrata dal nuovo capitolo 21: Metodologia per l'analisi degli aiuti di Stato connessi ai cosiddetti costi incagliati (stranded costs), di cui all’allegato I della presente decisione. |
2. |
La presente decisione è notificata agli Stati EFTA con lettera recante copia della decisione stessa e dell'allegato I. Gli Stati EFTA sono invitati a esprimere il loro consenso alle opportune misure proposte (obbligo di rendicontazione al punto 21.4.(5)(c)) di cui all’allegato I, entro 20 giorni lavorativi dalla notificazione della presente lettera. |
3. |
In conformità della lettera d) del protocollo 27 dell'accordo SEE, la Commissione europea verrà informata della decisione mediante invio di copia della stessa e dell'allegato I. |
4. |
La presente decisione e il suo l’allegato I saranno pubblicati nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee previo consenso da parte degli Stati EFTA alle opportune misure. |
5. |
La presente decisione fa fede in lingua inglese. |
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2002.
Per l'Autorità di vigilanza EFTA,
Einar M. BULL
Presidente
Hannes HAFSTEIN
Membro del collegio
(1) In appresso denominato accordo SEE.
(2) In appresso denominato accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.
(3) In appresso denominate «guida».
(4) Inizialmente pubblicate nella GU L 231 del 3.9.1994, Supplemento SEE n. 32.
(5) La comunicazione è consultabile nel sito della Commissione all’indirizzo
http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/stranded_costs/en.pdf
ALLEGATO
«21. METODOLOGIA PER L'ANALISI DEGLI AIUTI DI STATO CONNESSI AI COSIDDETTI COSTI INCAGLIATI (STRANDED COSTS)
21.1. INTRODUZIONE
(1) |
La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (1) (di seguito “la direttiva” o “la direttiva 96/92/CE”) ha stabilito i principi che disciplinano l'apertura del settore europeo dell'elettricità alla concorrenza. |
(2) |
La citata direttiva è stata integrata nell’accordo SEE per decisione del Comitato misto SEE n. 168/1999 (2). |
(3) |
La transizione progressiva da una situazione in cui la concorrenza era alquanto ristretta a una situazione di concorrenza aperta ed effettiva a livello SEE deve compiersi a condizioni economiche accettabili, tenuto conto delle specificità dell'industria dell'energia elettrica. Questa preoccupazione trova ampio riscontro nel testo stesso della direttiva. |
(4) |
Per far fronte ad alcune situazioni assai specifiche, la direttiva permette, all'articolo 24, che gli Stati EFTA possano ritardare transitoriamente l'applicazione di alcune disposizioni. I meccanismi di aiuto di Stato intesi a consentire alle imprese del settore dell'elettricità di adeguarsi in buone condizioni all'introduzione della concorrenza non rientrano nel campo di applicazione delle deroghe previste dall'articolo 24. |
(5) |
Oggetto della presente disciplina è precisare in che modo l’Autorità intende applicare, alla luce della direttiva 96/92/CE, le norme dell’accordo SEE a tali aiuti di Stato. La presente disciplina lascia impregiudicate le norme in materia di aiuti di Stato che discendono da altri orientamenti, discipline o comunicazioni. In particolare, l’Autorità continuerà a autorizzare aiuti regionali e aiuti per la tutela dell'ambiente conformemente agli orientamenti e alla disciplina in vigore. Analogamente, gli aiuti che non possano essere autorizzati in base all'articolo 61 dell’accordo SEE potranno eventualmente essere esaminati alla luce del suo articolo 59, paragrafo 2. |
21.2. MISURE TRANSITORIE E AIUTI DI STATO
(1) |
L’articolo 24 della direttiva 96/92/CE, adattato dall’articolo 1, lettera i) della decisione n. 168/1999 del Comitato misto SEE del 26 novembre 1999, riconosce all’Autorità la facoltà di autorizzare misure transitorie che deroghino temporaneamente alla direttiva (3): “Gli Stati EFTA in cui gli impegni e le garanzie di gestione, accordati prima dell'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 168/1999, del 26 novembre 1999, non possono essere adempiuti a causa delle disposizioni della stessa decisione, possono richiedere un regime transitorio, a norma dell'articolo 24, paragrafi 1 e 2. La richiesta di un periodo transitorio deve essere notificata all'autorità di sorveglianza EFTA entro 6 mesi dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 168/1999, del 26 novembre 1999.” |
(2) |
Allo stato attuale del dibattito, l’Autorità ritiene che le decisioni da essa adottate in applicazione dell'articolo 24 possano autorizzare un regime transitorio solo a condizione che essa abbia previamente accertato che le misure notificate dagli Stati EFTA conformemente a detto articolo sono incompatibili con disposizioni contenute nei capitoli IV, V, VI e VII della direttiva. L'articolo 24 permette all’Autorità soltanto di autorizzare deroghe ai suddetti capitoli della direttiva. |
(3) |
Ne consegue che un sistema di prelievo, istituito da uno Stato EFTA per compensare tramite un apposito fondo i costi di impegni o garanzie che rischiano di non poter essere adempiuti a causa dell'applicazione della decisione n. 168/1999, non configura una misura che possa essere oggetto di una decisione dell’Autorità che autorizzi un regime transitorio in applicazione dell'articolo 24 della direttiva 96/92/CE: una tale misura non richiede infatti alcuna deroga ai succitati capitoli, mentre può configurare aiuto di Stato soggetto all’articolo 61 dell’accordo SEE e del protocollo 3 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia. |
(4) |
Oggetto della presente disciplina è indicare in che modo l’Autorità intenda applicare le norme dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato per quanto riguarda le misure di aiuto destinate a compensare i costi di impegni o garanzie che rischino di non poter più essere onorati a motivo della decisione 168/1999. Il documento non riguarda le misure che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1 dell’Accordo SEE. |
21.3. DEFINIZIONE DEI “COSTI INCAGLIATI” AMMISSIBILI
(1) |
Siffatti impegni o garanzie di gestione sono abitualmente designati con il termine di “costi incagliati” (“stranded costs”). Detti impegni o garanzie di gestione possono assumere in concreto svariate forme: contratti di acquisto a lungo termine, investimenti effettuati con garanzia implicita o esplicita di sbocchi, investimenti che vanno oltre l'attività normale, ecc. Per costituire costi incagliati ammissibili, che l’Autorità può riconoscere, detti impegni o garanzie dovranno soddisfare i criteri sotto elencati.
|
21.4. “COSTI INCAGLIATI” E AIUTI DI STATO
(1) |
Il principio generale enunciato dall'articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo SSE è quello del divieto degli aiuti di Stato. Detto articolo prevede tuttavia, ai paragrafi 2 e 3, alcune possibilità di deroga al divieto generale degli aiuti. D'altro lato, in virtù dell'articolo 59, paragrafo 2 dell’accordo SEE, le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dell’accordo, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. In ogni caso, lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi delle Parti contraenti. |
(2) |
Gli aiuti di Stato corrispondenti ai costi incagliati ammissibili definiti nella presente disciplina sono intesi ad agevolare il passaggio delle imprese del settore dell'energia elettrica a un mercato concorrenziale dell'elettricità. L’Autorità può assumere quindi una posizione favorevole nei confronti di tali aiuti, purché la distorsione della concorrenza sia controbilanciata dal contributo che essi danno alla realizzazione di un obiettivo comune che non potrebbe essere raggiunto dalle sole forze di mercato. In effetti, la distorsione di concorrenza che risulti da aiuti versati per agevolare il passaggio delle imprese elettriche da un mercato più o meno chiuso ad un mercato parzialmente liberalizzato può non essere in contrasto con l'interesse comune quando è limitata nel tempo e negli effetti prodotti, giacché la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica è nell'interesse generale del mercato SEE e completa la realizzazione del mercato interno. L’Autorità ritiene inoltre che gli aiuti versati per i costi incagliati permettano alle imprese del settore dell'elettricità di ridurre i rischi legati ai loro impegni o investimenti storici, e possano così spingere tali imprese a mantenere i loro investimenti a lungo termine. Infine, in assenza di una compensazione dei costi incagliati, si aggraverebbe il rischio che le imprese interessate facciano sostenere ai loro clienti vincolati la totalità dei costi dei loro impegni o garanzie antieconomici. |
(3) |
D'altra parte, diversamente da altri settori liberalizzati, gli aiuti destinati a compensare i costi incagliati nel settore dell'elettricità trovano una giustificazione nel fatto che la liberalizzazione del mercato dell'elettricità non è stata accompagnata né da un'accelerazione tecnologica né da un'espansione della domanda, mentre imperativi di tutela dell'ambiente, sicurezza degli approvvigionamenti e buon andamento dell'economia dei paesi SEE inducono a non attendere che le imprese del settore siano in difficoltà per prospettare possibili interventi dello Stato a loro sostegno. |
(4) |
In questo contesto, l’Autorità ritiene che gli aiuti intesi a compensare i costi incagliati possano beneficiare in linea di principio della deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, dell’accordo SEE in quanto agevolano lo sviluppo di talune attività economiche senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. |
(5) |
Senza pregiudizio delle disposizioni specifiche della guida sull'applicazione delle disposizioni SEE in materia di aiuti di Stato, anche agli aiuti per la tutela dell'ambiente (6), l’Autorità potrà, in linea di principio, accettare come compatibili con l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell’accordo SEE gli aiuti destinati a compensare i costi incagliati ammissibili che rispondano ai criteri sotto elencati:
|
(6) |
L’Autorità formula invece le più vive riserve nei confronti degli aiuti destinati a compensare costi incagliati che non rispondano ai criteri di cui sopra e/o che possano generare distorsioni di concorrenza contrarie all'interesse comune, per i motivi esposti in appresso.
|
21.5. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEGLI AIUTI DESTINATI A COMPENSARE COSTI INCAGLIATI
(1) |
Gli Stati EFTA hanno piena facoltà di scegliere le modalità di finanziamento degli aiuti destinati a compensare costi incagliati che ritengono più appropriate. L’Autorità tuttavia, per autorizzare tali aiuti, accerterà che il meccanismo di finanziamento non produca effetti contrari agli obiettivi della direttiva 96/92/CEE o all'interesse delle Parti contraenti. Quest'ultima nozione tiene conto in particolare della tutela dei consumatori, della libera circolazione dei beni e dei servizi, e della concorrenza. |
(2) |
I meccanismi di finanziamento non dovranno avere l'effetto di dissuadere dall'entrare in taluni mercati nazionali o regionali imprese esterne a tali mercati o nuovi operatori. In particolare, gli aiuti destinati a compensare costi incagliati non possono essere finanziati con prelievi sull'elettricità in transito tra Stati EFTA o con prelievi commisurati alla distanza tra il produttore e il consumatore. |
(3) |
L’Autorità vigilerà inoltre affinché i meccanismi di finanziamento degli aiuti destinati a compensare costi incagliati diano luogo a un trattamento equo dei consumatori ammissibili e di quelli non ammissibili. La relazione annuale di cui alla lettera c) della sezione 21.4. specificherà, a tal fine, la ripartizione tra consumatori ammissibili e consumatori non ammissibili per le fonti di finanziamento destinate a compensare i costi incagliati. Quando i consumatori non ammissibili partecipano al finanziamento dei costi incagliati direttamente attraverso la tariffa d'acquisto dell'elettricità, ciò dovrà essere chiaramente reso esplicito. Il contributo imposto alle due categorie di consumatori (ammissibili e non ammissibili) non dovrà superare la quota dei costi incagliati da compensare corrispondente alla quota di mercato di tali consumatori. |
(4) |
In caso di raccolta di fondi da parte di imprese private per finanziare meccanismi di aiuti destinati a compensare costi incagliati, la gestione di tali fondi dovrà essere chiaramente separata da quella delle risorse normali delle imprese. L'investimento finanziario di tali fondi non deve avvantaggiare le imprese che li gestiscono. |
21.6. ALTRI FATTORI DI VALUTAZIONE
(1) |
Nell'esaminare gli aiuti di Stato destinati a compensare costi incagliati, l’Autorità tiene conto in particolare delle dimensioni e del grado di interconnessione della rete interessata, oltre che della struttura dell'industria dell'elettricità. Un aiuto a una piccola rete scarsamente interconnessa con il resto del SEE sarà meno atto a generare gravi distorsioni di concorrenza. |
(2) |
La presente metodologia per i costi incagliati lascia impregiudicata l'applicazione, nelle regioni oggetto dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell’accordo SEE, degli orientamenti sugli aiuti regionali (7). A norma dell’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE, qualora l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato per i costi incagliati osti all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione delle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale, si potrà derogare alle norme suddette, sempreché lo sviluppo degli scambi non sia compromesso in misura contraria agli interessi delle Parti contraenti |
(3) |
Le disposizioni derivanti dalla presente metodologia per gli aiuti di Stato destinati a compensare costi incagliati risultanti dalla decisione n. 168/1999 lasciano impregiudicata la proprietà pubblica o privata delle imprese interessate.» |
(1) GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.
(2) GU L 61 dell'1.3.2001, pag. 23 e Supplemento SEE n. 11 dell'1.3.2001, pag. 221.
(3) L’articolo 3 della decisione n. 168/1999 recita: “La presente decisione entra in vigore il 27 novembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.”
(4) In caso di contratto di acquisto o di vendita a lungo termine, i costi incagliati saranno pertanto calcolati tramite un confronto con le condizioni alle quali, in un mercato liberalizzato, l'impresa avrebbe normalmente potuto vendere o acquistare il bene in questione, cœteris paribus.
(5) Resta fermo che gli investimenti non recuperabili o non redditizi in seguito alla liberalizzazione del mercato interno dell'energia elettrica possono costituire costi incagliati, ai sensi della presente metodologia, anche quando la loro durata di vita economica si estenda, in linea di principio, oltre il 2006. Inoltre, gli impegni o garanzie che devono imperativamente continuare ad essere onorati al di là del 26 novembre 2006, perché il loro mancato adempimento potrebbe procurare rischi considerevoli per la tutela dell'ambiente, la sicurezza delle persone, la protezione sociale dei lavoratori e la sicurezza della rete elettrica, possono, nella misura in cui ciò sia debitamente giustificato, costituire dei costi incagliati ammissibili secondo la presente metodologia.
(6) GU L 237 del 6.9.2001, pag. 16.
(7) GU L 111 del 29.4.1999 e supplemento SEE n. 18. Vedi al riguardo il capitolo 25 della guida agli aiuti di Stato.