Richiesta di parere consultivo presentata alla Corte EFTA dall'Arbeidsretten (il Tribunale del lavoro della Norvegia) il 27 settembre 2000 nella causa Landsorganisasjonen i Norge (Federazione norvegese dei sindacati), e Norsk Kommuneforbund (Sindacato norvegese degli impiegati municipali) contro Kommunenes Sentralforbund (Associazione norvegese delle autorità locali e regionali) e altri (Causa E-8/00)
Gazzetta ufficiale n. C 049 del 15/02/2001 pag. 0009 - 0010
Richiesta di parere consultivo presentata alla Corte EFTA dall'Arbeidsretten (il Tribunale del lavoro della Norvegia) il 27 settembre 2000 nella causa Landsorganisasjonen i Norge (Federazione norvegese dei sindacati), e Norsk Kommuneforbund (Sindacato norvegese degli impiegati municipali) contro Kommunenes Sentralforbund (Associazione norvegese delle autorità locali e regionali) e altri (Causa E-8/00) (2001/C 49/14) L'Arbeidsretten (il Tribunale del lavoro della Norvegia) ha presentato alla Corte EFTA una richiesta di parere consultivo nella causa Landsorganisasjonen i Norge (Federazione norvegese dei sindacati), e Norsk Kommuneforbund (Sindacato norvegese degli impiegati municipali) contro Kommunenes Sentralforbund (Associazione norvegese delle autorità locali e regionali) e altri, pervenuta alla cancelleria della Corte il 2 ottobre 2000, in merito alle seguenti questioni: Sul campo di applicazione dell'articolo 53 dell'Accordo SEE 1a. Se un contratto collettivo produca o meno, in linea di principio, tra i membri che vi partecipano dalla parte dei datori di lavoro, effetti vincolanti che possano essere considerati alla stregua di un "accordo tra imprese" ai sensi dell'articolo 53 dell'Accordo SEE. 1b. Se la conclusione di un contratto collettivo da parte di un'organizzazione di datori di lavoro costituisca una "decisione di un'associazione di imprese" ai sensi dell'articolo 53 dell'Accordo SEE. 1c. Se un comune sia un'"impresa" ai sensi dell'articolo 53 dell'Accordo SEE qualora, nella sua qualità di datore di lavoro, sia vincolato da un contratto collettivo senza esserne parte. 2a. Se una disposizione di un contratto collettivo con finalità diverse da quelle dell'aumento del salario e del miglioramento delle condizioni di lavoro possa ricadere nel campo di applicazione dell'articolo 53 dell'Accordo SEE. 2b. In caso di risposta affermativa alla domanda sub 2a: quali condizioni deve soddisfare tale disposizione? 3. Se le disposizioni dei contratti collettivi relative ai regimi di pensioni integrative di gruppo, quali la disposizione della clausola 2.1.8, paragrafi 2, 3 e 4 del contratto collettivo di base per i comuni ecc. per il periodo 1998-2000 rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 53 dell'Accordo SEE. Sul divieto contenuto nell'articolo 53 dell'Accordo SEE 4. Se la condizione, contenuta in un contratto collettivo, che un regime di pensioni integrative di gruppo si fondi su di un sistema di finanziamento che non discrimini in base al genere, condizione questa soddisfatta da un solo fornitore, sia o meno compatibile con l'articolo 53 dell'Accordo SEE. 5a. Se la disposizione contenuta in un contratto collettivo che prevede che l'offerta di regimi di pensioni integrative da parte di una compagnia di assicurazioni ad un datore di lavoro deve essere approvata dai rappresentanti delle parti del contratto collettivo sia o meno compatibile con l'articolo 53 dell'Accordo SEE. 5b. In caso affermativo: la valutazione di compatibilità potrebbe avere esito diverso nel caso in cui per la suddetta approvazione fosse necessaria l'unanimità tra le parti? 6. Se la disposizione contenuta in un contratto collettivo che impone, come condizione per il trasferimento da un regime di pensioni integrative ad un altro, che il nuovo prodotto assicurativo sia stato approvato, tacitamente od espressamente, da un organismo di diritto pubblico sia compatibile con l'articolo 53 dell'Accordo SEE. 7a. Se le disposizioni dei contratti collettivi che prevedono che il cambiamento del fornitore di un regime di pensioni integrative sia sottoposta alla condizione che il datore di lavoro, prima di prendere la decisione relativa al cambiamento, abbia già concluso separatamente, previa l'approvazione dell'organismo di diritto pubblico che gestisce il programma di trasferimento, un accordo sui trasferimenti reciproci tra i regimi pensionistici, siano compatibili con l'articolo 53 dell'Accordo SEE. 7b. In caso affermativo: la valutazione potrebbe avere un esito diverso nel caso in cui l'inserimento negli accordi relativi al trasferimento non potesse avvenire prima dell'adozione della decisione relativa al cambiamento? 8. Se la somma delle disposizioni di un contratto collettivo, quali le disposizioni della clausola 2.1.8, paragrafi 2, 3 e 4, del contratto collettivo di base per i comuni ecc. per il periodo 1998-2000, possa essere considerata incompatibile con l'articolo 53 dell'Accordo SEE, nonostante nessuna delle disposizioni, presa singolarmente, rientri nel campo d'applicazione del divieto ivi contenuto. Sull'interpretazione dell'articolo 54 dell'Accordo SEE 9. Se un'associazione di comuni, che è un'associazione d'interessi ed un'organizzazione di datori di lavoro, quale l'associazione norvegese delle autorità locali e regionali, possa essere considerata come un'"impresa" ai sensi dell'articolo 54 dell'Accordo SEE nel contesto della negoziazione di contratti collettivi. 10. Se un'impresa, ammettendo che si trovi in "posizione dominante", possa concludere, per il passaggio ad un nuovo fornitore del regime pensionistico integrativo, un accordo o applicare condizioni quali quelle stabilite nella clausola 2.1.8, paragrafi 2, 3 e 4, del contratto collettivo di base per i comuni ecc. per il periodo 1998-2000, a prescindere dall'articolo 54 dell'Accordo SEE.