E2000C0067

Raccomandazione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 67/00/COL, del 24 marzo 2000, relativa ad un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2000 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 274 del 26/10/2000 pag. 0036 - 0041


Raccomandazione dell'Autorità di vigilanza EFTA

n. 67/00/COL

del 24 marzo 2000

relativa ad un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2000 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 109, protocollo 1,

visto l'accordo con cui gli Stati EFTA istituiscono un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), protocollo 1,

visto l'atto di cui al punto 38 del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (direttiva 86/362/CEE del Consiglio)(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera b),

visto l'atto di cui al punto 54 del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (direttiva 90/642/CEE del Consiglio)(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

previa consultazione del comitato EFTA dei prodotti alimentari che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA,

considerando che in forza dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 86/362 e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 90/642, l'Autorità di vigilanza presenta ogni anno al comitato EFTA dei prodotti alimentari, entro il 31 dicembre, una raccomandazione agli Stati EFTA relativa a un programma coordinato di controlli, inteso a garantire il rispetto delle quantità massime di residui di antiparassitari fissate nell'allegato II delle suddette direttive;

considerando che l'Autorità di vigilanza dovrebbe raccomandare ogni anno un programma di controlli; che l'esperienza acquisita dalla Commissione europea e dai suoi Stati membri nel corso dei precedenti programmi coordinati annuali di controlli dimostra che i programmi più efficienti e convenienti sono quelli pluriennali; che sembra opportuno tracciare nella presente raccomandazione le linee essenziali dei futuri programmi;

considerando che l'Autorità di vigilanza dovrebbe avviarsi progressivamente ad introdurre un sistema che consenta di calcolare l'esposizione attuale agli antiparassitari attraverso la dieta, come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 86/362 e all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 90/642; che, per poter determinare se simili calcoli siano realizzabili, si dovrebbe disporre di dati sul controllo dei residui di antiparassitari in una serie di prodotti alimentari che costituiscono i principali componenti delle diete europee; che, viste le risorse disponibili a livello nazionale per il controllo dei residui di antiparassitari, gli Stati EFTA sono in grado di analizzare annualmente, nel quadro di un programma coordinato di controlli, campioni di soli quattro o cinque prodotti; che ciascun composto antiparassitario dovrebbe essere controllato, in generale, in 20 prodotti alimentari nell'arco di vari cicli quinquennali;

considerando che i residui di cui si raccomanda il controllo nel 2000 consentiranno di esaminare la possibilità di utilizzare i dati relativi agli antiparassitari acefato, gruppo benomil, clorpirifos, iprodione e metamidofos (designati come "gruppo A" nell'allegato I), in quanto questi composti sono già stati controllati tra il 1996 e il 1999 ai fini della stima dell'esposizione attuale attraverso la dieta;

considerando che i residui di cui si raccomanda il controllo negli anni 2000 e 2001 consentiranno di esaminare la possibilità di utilizzare i dati relativi agli antiparassitari diazinon, metalaxil, metidation, tiabendazolo e triazofos (designati come "gruppo B" nell'allegato I), in quanto questi composti sono già stati controllati tra il 1997 e il 1999 ai fini della stima dell'esposizione attuale attraverso la dieta;

considerando che i residui di cui si raccomanda il controllo negli anni 2000, 2001 e 2002 consentiranno di esaminare la possibilità di utilizzare i dati relativi agli antiparassitari clorpirifosmetile, deltametrin, endosulfan, imazalil, lambdacialotrin, gruppo maneb, mecarbam, permetrin, pirimifosmetile e vinclozolin (designati come "gruppo C" nell'allegato I), in quanto questi composti sono già stati controllati nel 1998 e nel 1999 ai fini della stima dell'esposizione attuale attraverso la dieta;

considerando che è necessario un approccio statistico sistematico per quanto riguarda il numero di campioni da prelevare nell'ambito di ciascuna azione specifica coordinata; che tale approccio è stato definito dalla commissione del Codex Alimentarius(3); che secondo una distribuzione binomica delle probabilità, è possibile calcolare che l'esame di un numero totale di campioni pari a 459 fornisce un livello di fiducia del 99 % per l'individuazione di 1 campione contenente residui di antiparassitari in misura superiore al limite di rilevazione nell'ipotesi che l'1 % dei prodotti di origine vegetale contenga residui in misura superiore al limite di rilevazione; che il numero totale di campioni che ogni Stato EFT deve prelevare sarà stabilito in base all'entità della popolazione e al numero dei consumatori, con un minimo di 12 campioni all'anno;

considerando che le linee direttrici concernenti le procedure di controllo di qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari, pubblicate nell'allegato II(4) della raccomandazione relativa al 1999, sono state discusse, allo stato di progetto, dagli esperti degli Stati membri dell'Unione europea riuniti a Oeiras, in Portogallo, il 15-16 settembre 1997, nonché nell'ambito del sottogruppo "residui di antiparassitari" del gruppo di lavoro fitosanitario il 20-21 novembre 1997; che è stato convenuto che tali linee direttrici dovrebbero essere applicate per quanto possibile dai laboratori di analisi degli Stati membri dell'Unione europea ed essere riesaminate alla luce dell'esperienza così acquisita;

considerando che, in forza dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 90/642 gli Stati EFTA, quando trasmettono all'Autorità di vigilanza le informazioni relative all'applicazione dei loro programmi nazionali di controllo nel corso dell'anno precedente, sono tenuti a precisare i criteri che hanno presieduto alla loro elaborazione; che tali informazioni devono comprendere i criteri applicati per stabilire il numero di campioni da prelevare e di analisi da effettuare, le soglie di notificazione e i criteri secondo i quali esse sono state fissate; che occorre indicare, per i laboratori che eseguono le analisi, le informazioni relative al loro riconoscimento ai sensi dell'atto di cui al punto 54n del capitolo XII dell'allegato II all'accordo SEE (direttiva 93/99/CE del Consiglio riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari)(5);

considerando che le informazioni sui risultati dei programmi di controllo si prestano particolarmente ad essere trattate, memorizzate e trasmesse per via elettronica/informatica; che la Commissione ha approntato gli opportuni formati su dischetti da inviare agli Stati membri; che gli stessi formati potrebbero essere utilizzati dagli Stati EFTA; che gli Stati EFTA dovrebbero quindi essere in grado di trasmettere all'Autorità di vigilanza le loro relazioni secondo il formato standard; che un ulteriore sviluppo del formato stesso risulterà più efficiente se realizzato attenendosi a delle linee direttrici;

considerando che il Liechtenstein si conformerà alle norme di cui al capitolo XII dell'allegato II all'accordo SEE entro il 1o gennaio 2000; che il Liechtenstein è pertanto anch'esso destinatario della presente raccomandazione per l'anno 2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Si raccomanda a Islanda, Liechtenstein e Norvegia:

1) di campionare e analizzare le combinazioni prodotto/residuo di antiparassitario indicate nell'allegato I, sulla base di 12 campioni per ciascun prodotto, in proporzione tale da rispecchiare la ripartizione nazionale, SEE e a livello di paesi terzi sul mercato dello Stato EFTA; per almeno un antiparassitario che presenti un rischio acuto, uno dei prodotti sarà sottoposto ad un'analisi distinta dei singoli componenti del campione multiplo: verranno prelevati due campioni di un congruo numero di componenti, se possibile da un unico produttore; se nel primo campione multiplo viene riscontrato un livello rilevabile dell'antiparassitario, i componenti del secondo campione verranno analizzati separatamente; nel 2000 questa operazione comprenderà le combinazioni cetriolo/metamidofos e pera/clormequat;

2) di comunicare, entro il 31 agosto 2001, i risultati, i metodi analitici applicati e le soglie di notificazione raggiunte per la parte dell'azione specifica corrispondente al 2000 nell'allegato I, in conformità con le procedure di controllo della qualità enunciate nell'allegato II alla raccomandazione dell'Autorità di vigilanza EFTA per l'anno 1999, nel formato indicato nell'allegato III alla raccomandazione;

3) di trasmettere all'Autorità di vigilanza EFTA e agli Stati SEE/EFTA, entro il 31 agosto 2000, tutte le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 86/362 e all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 90/642 riguardanti il programma di controlli del 1999, in modo da garantire, almeno attraverso controlli per campione, l'osservanza delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari, e in particolare:

3.1. - i risultati dei loro programmi nazionali sugli antiparassitari elencati nell'allegato II della direttiva 86/362 e della direttiva 90/642, relativamente ai limiti armonizzati e, dove questi non fossero ancora fissati sul piano comunitario, relativamente ai limiti stabiliti dalla normativa nazionale;

3.2. - informazioni sulle procedure di controllo della qualità applicate dai loro laboratori e, in particolare, sugli aspeti delle linee direttrici concernenti le procedure di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari che non sono stati in grado di applicare o la cui applicazione ha suscitato particolari difficoltà;

3.3. - i dati relativi al riconoscimento, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 93/99, dei laboratori che effettuano le analisi, con indicazione del tipo di riconoscimento e dell'organismo che lo ha rilasciato, unitamente ad una copia dell'atto di riconoscimento.

4) Islanda, Liechtenstein e Norvegia sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2000.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Hannes Hafstein

Membro del collegio

(1) De seguito "direttiva 86/362".

(2) De seguito "direttiva 90/642".

(3) Codex Alimentarius, Residui di antiparassitari negli alimenti, Roma 1994, ISBN 92-5-203271, vol. 2, pag. 372.

(4) Autorità di vigilanza EFTA, doc. n. 99-899-D.

(5) Di seguito "direttiva 93/99".

ALLEGATO I

Combinazioni antiparassitario/prodotto da controllare nel quadro dell'azione specifica di cui al punto 1 della presente raccomandazione

>SPAZIO PER TABELLA>

(a) riso (semigreggio o lucidato), cetriolo, cavolo, piselli (freschi o congelati, senza baccello).

(b) mele, orzo, pomodori, lattuga.

(c) pere, banane, fagioli (freschi o congelati), patate.

(d) mele, uva, lattuga, fragole, pomodori.