E1999C0113

Decisione dell'autorità di vigilanza EFTA n. 113/99/COL, del 4 giugno 1999, relativa a una disciplina degli aiuti di Stato destinati alla formazione e recante diciottesima modifica delle norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato

Gazzetta ufficiale n. L 137 del 08/06/2000 pag. 0011 - 0019


Decisione dell'autorità di vigilanza EFTA

N. 113/99/COL

del 4 giugno 1999

relativa a una disciplina degli aiuti di Stato destinati alla formazione e recante diciottesima modifica delle norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'Accordo sullo spazio economico europeo(1), in particolare gli articoli da 61 a 63,

visto l'accordo con cui gli Stati EFTA istituiscono un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia(2), in particolare l'articolo 1 del protocollo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza ha il compito di applicare le disposizioni in materia di aiuti di Stato;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA emana comunicazioni e orientamenti sulle materie disciplinate dall'accordo SEE, sempreché ciò sia previsto espressamente da tale accordo o dall'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte e l'Autorità di vigilanza lo consideri necessario;

ricordando le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato(3), adottate il 19 gennaio 1994 dall'Autorità di vigilanza EFTA(4);

considerando che, il 22 luglio 1998, la Commissione europea ha adottato una disciplina degli aiuti di Stato destinati alla formazione (GU C 343 dell'11.11.1998), al cui punto 36 proponeva opportune misure ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE;

considerando che, a norma del punto 2 (titolo "Generalità") dell'allegato XV dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza ha il compito di adottare, previa consultazione con la Commissione europea, gli atti corrispondenti a quelli della Commissione, affinché siano garantite condizioni eque di concorrenza;

visto il parere della Commissione europea,

considerando che, nella riunione multilaterale sugli aiuti di Stato tenutasi il 19 novembre 1997, l'Autorità di vigilanza ha consultato gli Stati EFTA circa l'introduzione della nuova disciplina;

considerando che la nuova disciplina propone, al punto 18A.5.(2), opportune misure ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte e prevede l'accordo degli Stati EFTA interessati,

DECIDE:

1. La guida agli aiuti di Stato è integrata dal nuovo capitolo 18A, ovvero dalla disciplina degli aiuti di Stato destinati alla formazione ripresa nell'allegato I della presente decisione.

2. La presente decisione viene notificata agli Stati EFTA con lettera recante copia della decisione stessa e dell'allegato I, con la quale i suddetti Stati sono invitati ad approvare, entro due mesi, le opportune misure proposte al punto 18A.5.(2) della disciplina.

3. La presente decisione e il suo allegato I sono pubblicati nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

4. La presente decisione fa fede in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1999.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Il Presidente

Knut Almestad

(1) Di seguito denominato accordo SEE.

(2) Di seguito denominato accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

(3) Di seguito denominate guida agli aiuti di Stato.

(4) Inizialmente pubblicate nella GU L 240 del 15.9.1994 e nel supplemento SEE n. 34 recante la stessa data, e modificate da ultimo (diciassettesima modifica) con decisione n. 112/99/COL del 4 giugno 1999 (GU L 112 dell'11.5.2000, pag. 75).

ALLEGATO I

"18A. AIUTI DI STATO DESTINATI ALLA FORMAZIONE(1)

18A.1. Introduzione

(1) Sebbene i tassi di disoccupazione degli Stati EFTA siano attualmente alquanto moderati, il miglioramento della situazione dell'occupazione rappresenta una delle principali sfide che impegnano di continuo le Parti contraenti dell'accordo SEE. Dal preambolo stesso dell'accordo SEE e dalle successive dichiarazioni(2) risulta che le Parti considerano obiettivo comune di massima importanza promuovere uno sviluppo economico, perseguire un elevato livello di occupazione e ridurre le disparità economiche e sociali tra le varie regioni.

(2) Il ruolo fondamentale svolto dalla formazione per il rafforzamento della competitività dell'industria SEE e per la creazione e la salvaguardia dell'occupazione era già stato sottolineato in svariate occasioni. Le Parti contraenti dell'accordo SEE convengono sull'importanza di promuovere gli investimenti nella formazione in quanto significativo fattore di competitività e catalizzatore della ripresa della crescita economica e del ripristino di un livello di occupazione socialmente accettabile(3). Nel quadro della cooperazione stabilita dall'accordo SEE, e nonostante il carattere meno comprensivo dell'obiettivo ivi perseguito rispetto al quadro di cooperazione vigente nell'Unione europea, gli Stati EFTA si sono associati in vista di obiettivi comuni analoghi a quelli perseguiti dall'Unione in materia di promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile, e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici. Tali obiettivi comuni, ivi compreso il raggiungimento di un alto livello di occupazione, devono essere presi in considerazione anche nell'applicazione delle regole di concorrenza nel contesto dell'accordo SEE.

(3) Numerosi studi dimostrano che la presenza di manodopera qualificata costituisce un fattore importante nelle decisioni di localizzazione di un'impresa. La formazione svolge dunque un ruolo fondamentale, non solo per i lavoratori che migliorano la propria posizione sul mercato del lavoro, riducendo il rischio di disoccupazione, e per le imprese che possono migliorare le proprie prestazioni, ma anche per l'economia delle regioni per le quali il livello di qualificazione dei lavoratori costituisce indubbiamente una carta vincente per attirare nuovi investimenti.

(4) Per migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e colmare i ritardi a livello di formazione è necessario la partecipazione attiva di tutte le parti interessate: Stati interessati, imprese, singoli lavoratori e parti sociali. In questo campo sono state avviate varie iniziative, sia a livello nazionale che comunitario, spesso con la partecipazione attiva degli Stati EFTA in base a modalità stabilite nella parte VI dell'accordo SEE. L'Autorità provvederà a garantire che il controllo sugli aiuti di Stato non costituisca un ostacolo ingiustificato alle strategie di mercato del lavoro degli Stati EFTA compatibili con l'accordo SEE.

(5) È comunemente accertato che gli Stati SEE non si possono limitare a migliorare i sistemi di formazione iniziale, di istruzione professionale e di formazione dei disoccupati, così come l'adeguamento delle imprese ai cambiamenti strutturali e tecnologici non può avvenire solo ricorrendo ai licenziamenti e all'assunzione di manodopera esterna più qualificata. È necessario sviluppare politiche preventive che incoraggino i lavoratori a migliorare le proprie competenze e la propria adattabilità e stimolino le imprese ad investire nella formazione dei propri dipendenti. Scopo di queste politiche deve essere evitare che i lavoratori meno qualificati si avviino lentamente verso la disoccupazione e garantire, al contrario, che essi acquisiscano una nuova formazione e qualifiche trasferibili. I mezzi finanziari occorrenti a questo scopo sono considerevoli e l'intervento pubblico può rappresentare uno stimolo necessario, nell'interesse delle Parti contraenti.

(6) La maggior parte dei finanziamenti pubblici nel settore della formazione non rientrano nel campo di applicazione delle regole della concorrenza. Tuttavia, se gli Stati EFTA adottano misure di agevolazione finanziaria e fiscale per incoraggiare le imprese ad investire nella formazione dei propri dipendenti, è necessario accertarsi che tali misure non siano contrarie agli obiettivi della politica della concorrenza che, proprio come la politica comunitaria in materia di formazione, è volta a garantire la competitività delle imprese. Spetta dunque all'Autorità di vigilanza, in applicazione delle regole sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE, esaminare le misure in materia di formazione che potrebbero configurare un aiuto ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo e verificarne la compatibilità con l'accordo stesso.

(7) Sempre più spesso la formazione fa parte dei costi che le imprese devono sostenere per rimanere competitive. Il progresso tecnico, l'introduzione di nuove tecnologie e la rapida evoluzione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologici obbligano le imprese ad una formazione permanente del proprio personale. Un aiuto per la formazione che sia destinato a ridurre, per talune imprese, i costi che dovrebbero normalmente sostenere, nel proprio interesse, per migliorare le qualifiche dei propri dipendenti conferisce a tali imprese un vantaggio rispetto ai concorrenti e può dunque falsare la concorrenza.

(8) Un provvedimento che costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, deve essere notificato in tempo utile all'Autorità onde ottenere l'approvazione prima che venga eseguito. Unico scopo di questo sistema è assicurare il controllo preventivo degli aiuti da parte dell'Autorità per evitare che vengano attuate misure che causano distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse comune. Nell'esaminare la compatibilità delle misure con l'accordo, l'Autorità terrà conto degli effetti positivi dell'aiuto che potrebbero giustificare una distorsione della concorrenza.

(9) La formazione genera infatti solitamente delle economie esterne per l'intera società: le spese per la formazione sostenute da una data impresa non soltanto apportano benefici ai lavoratori che ne fruiscono ma anche aumentano il vivaio di lavoratori qualificati al quale possono attingere le altre imprese. A livello mondiale, gli investimenti nella formazione rafforzano la competitività dell'industria SEE e la capacità del SEE di attirare gli investimenti. Poiché un'impresa non tiene conto di questi effetti secondari nel decidere se investire in formazione, è possibile che lo sforzo complessivo fatto dalle aziende in questo ambito sia inferiore all'optimum sociale: dal punto di vista delle imprese, infatti, un investimento in formazione è rischioso in quanto i lavoratori, dopo aver ricevuto la formazione, potrebbero lasciare l'impresa per passare ad un'altra. Il rischio è tanto maggiore quanto più limitate sono le dimensioni dell'impresa; anche per questo motivo le piccole imprese sono restie ad investire in formazione. I rischi aumentano ancora di più se le qualifiche conseguite sono trasferibili. Questi aspetti permettono di ritenere che la maggior parte degli aiuti alla formazione non siano semplici aiuti al funzionamento e possano essere considerati in maniera più favorevole da parte dell'Autorità, a condizione che le distorsioni della concorrenza che possono determinare siano giustificate o controbilanciate dal loro contributo ad un obiettivo di interesse comunitario non raggiungibile con le sole forze di mercato. Nell'ambito della politica degli aiuti di Stato, l'Autorità ha dunque assunto una posizione generalmente favorevole nei confronti degli aiuti per la formazione.

(10) Nel tentativo di rendere più trasparente il controllo degli aiuti par la formazione e di assicurare la parità di trattamento, l'Autorità ha elaborato una disciplina in base alla quale valutare la compatibilità di tali aiuti con il funzionamento dell'accordo SEE. I criteri ivi contenuti mirano ad assicurare che vengano approvati solo gli aiuti per la formazione che contribuiscano alla realizzazione di obiettivi comuni, che tali aiuti non superino il livello di incentivo necessario e che non costituiscano aiuti occulti al funzionamento.

(11) Gli obiettivi della presente disciplina sono dunque molteplici:

- chiarire l'interpretazione dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1 del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte per quanto riguarda la definizione degli aiuti per la formazione, onde garantire una migliore certezza del diritto e una maggiore trasparenza rispetto all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte;

- assicurare la coerenza tra l'applicazione delle regole di concorrenza e le norme relative ad altri tipi di aiuti (contenute in altri orientamenti o discipline);

- rendere più trasparente l'approccio che verrà seguito dall'Autorità nel valutare la compatibilità degli aiuti per la formazione.

(12) Alla sezione 18A.2 viene definito il tipo di misure che possono costituire un aiuto al quale si applicano le regole di concorrenza dell'accordo SEE. La sezione 18A.3 delimita il campo di applicazione della presente disciplina. Alla sezione 18A.4 si enunciano i principi sui quali l'Autorità baserà la propria valutazione circa la compatibilità delle misure che costituiscono un aiuto. Questi principi, che permettono di conciliare gli obiettivi di una politica attiva dell'occupazione con regole eque per tutte le imprese, inducono l'Autorità a definire una serie di soglie di intensità al di sotto delle quali gli aiuti possono essere considerati compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE. Le differenze tra le soglie proposte rispecchiano le diverse potenzialità di generare economie esterne e il grado di necessità dell'aiuto in funzione del carattere più o meno trasferibile della formazione, delle dimensioni delle imprese e della regione nella quale sono situate.

18A.2. Campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE

(1) La presente disciplina riguarda esclusivamente le misure che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, il quale dichiara 'incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi tra le parti contraenti, gli aiuti concessi dagli Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forme che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza'. Nella presente disciplina, si tratta degli aiuti che possono favorire una o più imprese, ovvero uno o più settori, riducendo i costi che dovrebbero normalmente essere sostenuti per far acquisire ai lavoratori di tali imprese o settori nuove competenze o offrire loro la possibilità di acquisirle.

(2) È possibile constatare che un gran numero di misure in materia di formazione non rientrano nel disposto dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, ma costituiscono misure generali. La maggior parte delle azioni di formazione fanno infatti parte dei compiti tradizionali dello Stato e vanno sostanzialmente a beneficio delle persone o dei lavoratori in generale. Il finanziamento da parte dello Stato di misure di questo genere non favorisce talune imprese o talune produzioni ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1. La prassi risultante dalle decisioni delle autorità di vigilanza competenti e la giurisprudenza dei tribunali competenti illustrano in quali circostanze una misura costituisce una 'misura generale' ed è di conseguenza esclusa dal campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Si tratta in particolare di quanto segue:

- sistemi di istruzione e di formazione iniziale (ad esempio i contratti di apprendistato o i sistemi di formazione alternata al lavoro);

- sistemi di qualificazione o di riqualificazione dei lavoratori disoccupati, compresi i tirocini presso imprese, ecc.;

- misure direttamente indirizzate ai lavoratori, o ad alcune categorie di lavoratori, e che offrono loro la possibilità di seguire corsi di formazione a prescindere dall'impresa o dal settore in cui lavorano (ad esempio, il 'conto formazione');

- regimi generali di incentivi fiscali (crediti di imposta, ecc.) che sono accessibili a tutte le imprese che effettuano investimenti nella formazione dei dipendenti e che vengono applicati automaticamente.

(3) In tale contesto è importante specificare però che una misura la quale, pur essendo in linea teorica di applicazione generale, favorisca in pratica una o più imprese o settori, assume carattere non generale. Questo avviene segnatamente quando gli enti pubblici, nell'applicare una misura generale, dispongono di un potere discrezionale che consente di modulare l'intervento finanziario in funzione delle circostanze specifiche(4). Misure di questo tipo possono costituire aiuti ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, e devono essere notificate a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

(4) Gli aiuti, infine, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE solo nella misura in cui incidono sugli scambi tra le parti contraenti. Di conseguenza gli aiuti per la formazione concessi ad imprese o a settori le cui attività non costituiscono né potrebbero costituire oggetto di scambi fra le parti (ad esempio alcuni servizi di carattere locale) non ricadono sotto il disposto dell'articolo 61, paragrafo 1. È necessario altresì rilevare che anche gli aiuti cui si applica la regola de minimis, di cui al capitolo 12 della presente Guida, vengono considerati privi di effetti per gli scambi interni al SEE. Di conseguenza, detti aiuti non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

18A.3. Campo di applicazione della presente disciplina

A. Principi

(1) La presente disciplina si applica a tutti gli aiuti per la formazione notificati o eseguiti nel corso del suo periodo di applicazione, ad eccezione degli aiuti previsti (in particolare per la riqualificazione dei lavoratori) nell'ambito di operazioni di salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà, i quali vengono valutati in base agli specifici orientamenti in materia di cui al capitolo 16. Per quanto riguarda le piccole e medie imprese, la presente disciplina sostituisce quindi le disposizioni attualmente in vigore, relative agli aiuti per la formazione, previste dalla disciplina di cui al capitolo 10 in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

(2) La presente disciplina si applica, in linea di principio, a tutti i settori; tuttavia, per quanto riguarda i settori considerati sensibili per i quali esistono regole speciali in materia di aiuti(5), essa si applica solo nella misura in cui non è contraria a tali norme. La disciplina si applica inoltre appieno al settore dei trasporti aerei.

(3) Da ultimo, la presente disciplina si applica agli aiuti alla formazione, a prescindere dal fatto che questa venga dispensata dalle imprese stesse o da centri di formazione pubblici o privati.

B. Rapporto con gli aiuti all'occupazione

(4) Gli aiuti per la formazione di cui alla presente disciplina devono essere distinti dagli aiuti per l'occupazione, la cui compatibilità con il funzionamento dell'accordo SEE è da valutarsi in base agli specifici orientamenti in materia(6). È vero che taluni aiuti per l'occupazione si giustificano in parte con il fatto che l'impresa beneficiaria, al momento di assumere determinati lavoratori, deve sostenere costi aggiuntivi di formazione. Questo avviene in particolare per gli aiuti destinati ad incoraggiare l'assunzione di determinate categorie di disoccupati che incontrano particolari difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro. Tuttavia, qualora l'obiettivo e l'effetto diretto di tali aiuti siano di stimolare l'occupazione incoraggiando i datori di lavoro ad effettuare assunzioni che non sarebbero avvenute in mancanza di aiuti, questi ultimi devono essere qualificati integralmente aiuti per l'occupazione. La formazione costituisce in questo caso un elemento secondario, che fa parte dell'iniziativa di assunzione perseguita dall'aiuto. D'altro canto, in questi casi è spesso impossibile distinguere la parte dell'aiuto destinata alla formazione scindendola dal progetto complessivo. Un aiuto per l'occupazione, anche se in parte destinato alla formazione, verrà di conseguenza sempre valutato come aiuto per l'occupazione.

(5) Occorre inoltre notare che solo gli aiuti non collegati ad un investimento rientrano nel campo di applicazione degli orientamenti per gli aiuti all'occupazione. Di conseguenza, qualora una parte di un aiuto all'occupazione collegato ad un investimento sia destinata alla formazione, questo aspetto sarà esaminato separatamente in base alla presente disciplina.

18A.4. Criteri di valutazione degli aiuti per la formazione

A. Principi generali

(1) A determinate condizioni, gli aiuti per la formazione che incorrono nel divieto di cui all'articolo 61, paragrafo 1, possono beneficiare di una delle deroghe previste al paragrafo 3 di detto articolo.

(2) La deroga più importante a tale riguardo è quella prevista dall'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), in virtù della quale l'Autorità ha facoltà di autorizzare aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Le misure destinate a migliorare le competenze del personale di un'impresa contribuiscono ad aumentare la competitività dell'impresa stessa e, in questo senso, agevolano lo sviluppo di talune attività. La formazione svolge inoltre un ruolo indispensabile per l'introduzione di nuove tecnologie e funge da stimolo per l'innovazione e gli investimenti. Essa può inoltre contribuire alla creazione di nuovi posti di lavoro e alla salvaguardia dell'occupazione già esistente. Per questi motivi, gli aiuti per la formazione possono usufruire della deroga prevista dall'articolo 61, paragrafo 3, lettera c).

(3) L'argomento principale a sostegno degli aiuti per la formazione è che essi contribuiscono a correggere talune imperfezioni del mercato, in particolare nel caso della formazione professionale, settore che genera numerose economie esterne. L'entità delle economie esterne indotte dalla formazione dipende principalmente dalla trasferibilità delle competenze e delle qualifiche che essa apporta. Per questo motivo l'Autorità di vigilanza ritiene che sia giustificato un atteggiamento più favorevole nei confronti dei progetti di formazione professionale permanente, una parte considerevole della quale vada ad effettivo vantaggio dei lavoratori, al di là di quanto strettamente necessario sul posto di lavoro, e non risponda solamente ai bisogni specifici dell'impresa.

(4) A tale riguardo, l'Autorità farà una distinzione tra i progetti di formazione specifica e le iniziative di formazione generale:

- la formazione specifica comporta insegnamenti teorici e pratici da impartire direttamente e principalmente sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all'interno dell'impresa beneficiaria; essa è connessa all'attività specifica dell'impresa. Una parte di tale formazione si svolge di solito direttamente sul posto di lavoro del dipendente. La possibilità di trasferire la formazione acquisita ad altre imprese o altri settori di lavoro è estremamente ridotta;

- la formazione generale comprende insegnamenti che non sono unicamente applicabili sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all'interno dell'impresa beneficiaria; è connessa al funzionamento generale dell'impresa e procura qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o altri settori di lavoro.

Le iniziative di formazione generale offrono ai lavoratori interessati qualifiche aggiuntive direttamente trasferibili in altre imprese, migliorando effettivamente il livello di qualificazione, le capacità di accesso all'occupazione e l'adattabilità dei lavoratori e apportando inoltre un contributo più rilevante alla realizzazione degli obiettivi in materia di occupazione e di sviluppo delle risorse umane.

(5) È possibile enunciare, a titolo illustrativo, i seguenti criteri per stabilire il carattere trasferibile delle competenze acquisite mediante la formazione:

- il riconoscimento, la certificazione o la convalida delle qualifiche e delle competenze da parte delle autorità o degli organismi pubblici o da parte di altri organismi o istituzioni ai quali gli Stati EFTA abbiano attribuito competenza in materia. Si presume che abbia carattere generale una formazione sancita da un diploma, certificato o titolo riconosciuto dallo Stato EFTA o nell'ambito dei sistemi di certificazione o di convalida dell'esperienza professionale;

- l'accessibilità della formazione ai dipendenti di diverse imprese o organizzata nell'ambito di una collaborazione tra varie imprese indipendenti.

È opportuno notare, in tale contesto, che la formazione interna di un'impresa, pur rispondendo direttamente ai bisogni di questa in un determinato momento, può avere carattere generale se le competenze che apporta sono ampiamente trasferibili.

(6) Per approvare un aiuto in forza dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza deve verificare che non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Per poter fruire di questa deroga, gli aiuti di Stato devono dunque avere carattere di incentivo ed essere proporzionati rispetto agli obiettivi di interesse comune che intendono raggiungere. Il secondo requisito si considera sussistente quando l'intensità dell'aiuto non supera le soglie di cui alla sezione 18A.4, paragrafo 11.

(7) Per accertare l'effetto di incentivo degli aiuti, l'Autorità valuterà se l'aiuto incita le imprese a sforzi supplementari nel settore della formazione, al di là dell'attività normale dell'impresa o delle risorse normalmente previste per la formazione. Un aiuto che riguardi le spese di funzionamento correnti dell'impresa (corsi usuali di introduzione per i neo-assunti, ecc.) serve unicamente a ridurre, in maniera periodica o permanente, i costi che l'impresa deve sostenere normalmente, non ha carattere di incentivazione e non può, in linea generale, venire approvato. L'effetto incentivante dovrà essere dimostrato per gli aiuti per la formazione specifica accordati alle grandi imprese al di fuori delle regioni assistite a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a) o c). In tutti gli altri casi, l'effetto incentivante verrà presunto per le ragioni illustrate al seguente paragrafo.

(8) Le statistiche dimostrano che esiste un rapporto diretto tra le dimensioni dell'impresa e la probabilità che i lavoratori vi ricevano una formazione(7). In generale, il numero di lavoratori che partecipano ad un corso di formazione aumenta parallelamente alle dimensioni dell'impresa. Dato che gli investimenti nella formazione da parte delle piccole e medie imprese sono decisamente limitati(8), l'Autorità ritiene che in questo caso gli aiuti per la formazione abbiano sempre un effetto incentivante e che sia ammissibile un livello di intensità più elevato. D'altra parte, nelle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione [articolo 61, paragrafo 3, lettera a)] si presume del pari un effetto incentivante anche per le grandi imprese, in considerazione delle economie esterne relativamente maggiori che la formazione può generare. Proprio in queste regioni, infatti, le spese per la formazione sono minori ed i livelli di qualificazione inferiori(9) e vi è dunque un maggiore interesse comunitario ad aumentare la qualificazione della manodopera onde migliorare la situazione dell'occupazione ed attirare nuovi investimenti. È pertanto giustificato anche un aumento delle intensità ammesse. Dato che la qualificazione e la riqualificazione dei lavoratori svolgono del pari un ruolo fondamentale nella riconversione industriale, la situazione di una regione economica che rientri nel campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), giustifica il medesimo tipo di approccio. Infine, per quanto riguarda la formazione generale, si può sempre presumere l'effetto incentivante, date le notevoli economie esterne prodotte da questo tipo di formazione. Per converso, qualora il lavoratore che beneficia della formazione abbia l'obbligo contrattuale di pagare un'indennità al datore di lavoro se lascia l'impresa entro un certo lasso di tempo, le economie esterne si trovano ridotte e l'Autorità riterrà che, in linea di principio, un aiuto per la formazione non sia giustificato.

B. Costi sovvenzionabili

(9) I costi sovvenzionabili nell'ambito di un progetto di aiuti per la formazione sono i seguenti:

1. costi del personale docente;

2. spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;

3. altre spese correnti (materiali, forniture, ecc.);

4. ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;

5. costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;

6. costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi sovvenzionabili di cui ai punti da 1) a 5).

I costi sovvenzionabili devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci. Tra i costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione di cui al punto 6 possono essere prese in considerazione solo le ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti.

C. Intensità ammissibili

(10) Gli aiuti per la formazione possono essere autorizzati a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo a condizione che rispettino le intensità ammissibili di cui ai seguenti paragrafi in rapporto ai costi sovvenzionabili di cui al paragrafo precedente.

(11)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

(12) Le percentuali citate possono essere maggiorate di 10 punti percentuali quando i destinatari della formazione appartengono alle categorie più deboli di lavoratori (lavoratori poco qualificati, disabili, anziani, donne che ritornano nel mercato del lavoro, ecc.)

(13) Gli aiuti per la formazione possono essere cumulati solamente entro i limiti delle intensità di cui ai paragrafi 11 e 12 della sezione 18A.4.

18A.5. Notificazione e regimi esistenti

(1) Le misure che ai sensi della presente disciplina non configurano aiuti rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo non devono essere notificate all'Autorità di vigilanza. Devono invece essere notificati a detta Autorità a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, in tempo utile per consentirle di pronunciarsi sulla loro compatibilità con il funzionamento dell'accordo, tutti i regimi di aiuto per la formazione e tutti i singoli casi di aiuti per la formazione che non rientrano in regimi autorizzati e non soddisfano le condizioni della regola 'de minimis'.

(2) La presente disciplina lascia impregiudicati i regimi già autorizzati dall'Autorità, al momento della sua pubblicazione. L'Autorità procederà tuttavia al riesame di tali regimi sulla base dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte. Essa propone dunque agli Stati EFTA, come opportune misure ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, quanto segue:

- notificarle a partire dal 1o luglio 1999 tutti i progetti di aiuti in applicazione di un regime autorizzato, qualora l'importo degli aiuti concessi ad una singola impresa superi i 2,5 milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo in un periodo di tre anni;

- notificarle tutti i regimi esistenti ancora in vigore prima del 31 dicembre 1999.

(3) Qualora gli Stati EFTA non accettassero le opportune misure proposte, l'Autorità sarebbe tenuta ad avviare un procedimento a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

18A.6. Durata e revisione della presente disciplina

(1) L'Autorità si baserà sulla presente disciplina per valutare gli aiuti per la formazione per un periodo di cinque anni dalla data della sua pubblicazione. Prima della scadenza di detto periodo la presente disciplina verrà riesaminata e, se del caso, si procederà alla sua revisione."

(1) Questo capitolo ricalca la disciplina degli aiuti di Stato destinati alla formazione (GU C 343 dell'11.11.1998).

(2) Si fa riferimento, in particolare, alle riunioni comuni fra ministri UE e EFTA delle finanze e dell'economia, che dal 1993 si tengono a ritmo annuale, e alle dichiarazioni comuni ivi pronunciate. In tali riunioni, vengono affrontate le grandi questioni macroeconomiche, fra cui crescita, competitività, occupazione, formazione e flessibilità del mercato del lavoro. Cfr. il comunicato comune e il documento comune UE/EFTA della riunione dei ministri tenutasi il 12 ottobre 1998.

(3) Cfr. gli orientamenti e le raccomandazioni relative al Libro bianco su crescita, competitività e occupazione, adottato dal Consiglio europeo di Essen nel 1994, nonché il comunicato comune della riunione dei ministri UE/EFTA delle finanze e dell'economia tenutasi il 18 settembre 1995 e dichiarazioni analoghe risultanti dalle riunioni successive.

(4) Cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, causa C-241/94, Francia/Commissione ('Kimberly Clark'), Racc. 1996, pag. I-4551.

(5) Si tratta attualmente dei seguenti settori: costruzione navale, fibre sintetiche, industria automobilistica, siderurgia, trasporti.

(6) Cfr. capitolo 18, Aiuti all'occupazione.

(7) Eurostat, 'Statistics in Focus, Population and social conditions', 1996, n. 7, tabella 2.

(8) Cfr. capitolo 10.2 della presente Guida, relativo alla definizione di piccole e medie imprese.

(9) Eurostat, 'Statistics in Focus, Population and social conditions', 1996, n. 7, tabella 1.