PARERE CONSULTIVO DELLA CORTE del 1o aprile 1998 nella causa E-3/97, Jan e Kristian Jæger AS/Opel Norge AS (domanda di parere consultivo previo presentata dal Nedre Romerike herredsrett) (Concorrenza - Sistema di distribuzione di autoveicoli - Compatibilità con l'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE - Requisiti per l'ammissione al sistema di distribuzione - Nullità) (Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura della Corte EFTA, fanno fede i soli testi in lingua inglese e norvegese)
Gazzetta ufficiale n. C 263 del 20/08/1998 pag. 0009 - 0009
PARERE CONSULTIVO DELLA CORTE del 1° aprile 1998 nella causa E-3/97, Jan e Kristian Jæger AS/Opel Norge AS (1) (domanda di parere consultivo previo presentata dal Nedre Romerike herredsrett) (Concorrenza - Sistema di distribuzione di autoveicoli - Compatibilità con l'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE - Requisiti per l'ammissione al sistema di distribuzione - Nullità) (Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura della Corte EFTA, fanno fede i soli testi in lingua inglese e norvegese) (98/C 263/12) Nella causa E-3/97, avente ad oggetto una domanda di parere consultivo previo ai sensi dell'articolo 34 dell'accordo fra gli Stati EFTA relativo all'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, presentato alla Corte dal Tribunale municipale di Nedre Romerike nella causa dinanzi ad esso pendente tra Jan e Kristian Jæger AS/Opel Norge AS, causa vertente sull'interpretazione dell'articolo 53 dell'accordo SEE, la Corte, composta dai sig. Bjørn Haug, presidente, Thór Vilhjálmsson e Carl Baudenbacher (relatore), giudici e Asle Aarbakke, cancelliere, ha pronunciato, in data 1° aprile 1998, un parere il cui dispositivo è il seguente: 1. a) Una clausola contenuta in un contratto di distribuzione di autoveicoli che imponga al direttore generale della società di distribuzione di detenere non meno del 51 % delle azioni di tale società può, a seconda delle circostanze, non configurare una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Tuttavia, una tale clausola, in combinato disposto con una clausola che vieti il possesso di azioni di altre società di distribuzione di autoveicoli, è idonea a configurare una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo citato. b) Una clausola siffatta è in contrasto con l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE soltanto se fa parte di un accordo idoneo ad incidere sul commercio tra le parti contraenti ed abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel territorio cui si applica l'accordo SEE. c) Il divieto generale di cui all'articolo 53, paragrafo 1 SEE era applicabile nel settembre 1995. 2. a) La clausola di un contratto di distribuzione di autoveicoli che impedisce agli azionisti della società che provvede alla distribuzione di detenere partecipazioni in altre società che pure distribuiscono autoveicoli è idonea a configurare una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE. b) Una clausola siffatta è contraria all'articolo suddetto soltanto se fa parte di un accordo idoneo ad incidere sul commercio fra le parti contraenti e se ha per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel territorio cui si applica l'accordo SEE. c) Il divieto generale di cui all'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE era applicabile nel settembre 1995. 3. L'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE non impone all'importatore di autoveicoli l'obbligo di stipulare un accordo di distribuzione con chiunque desideri accedere allo status di distributore e comunque possieda i criteri qualitativi che l'importatore poteva legittimamente imporre ai distributori nel settembre 1995. 4. Le trattative relative alla conclusione di un accordo ovvero un accordo inteso alla stipulazione di un successivo accordo equivalgono ad un «accordo» (agreement) ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, dell accordo SEE soltanto qualora se ne possa desumere l'intenzione consensuale delle parti di tenere un preciso comportamento sul mercato. 5. Se un importatore di autoveicoli attua un sistema di distribuzione idoneo ad incidere sui canali di distribuzione e le cui condizioni non siano negoziabili ma vengano anzi imposte a tutti i rivenditori autorizzati, il rifiuto di autorizzare un rivenditore fa parte dei rapporti contrattuali fra l'importatore stesso e i propri rivenditori che devono essere apprezzati alla luce dell'articolo 53 dell'accordo SEE. 6. L'articolo 53, paragrafo 2, dell'accordo SEE si applica soltanto alle parti dell'accordo che lo pongono in contrasto con il divieto di cui all'articolo 53, paragrafo 1. Spetta ai giudici nazionali stabilire se le parti del contratto che sono in contrasto con le disposizioni dell'articolo 53, paragrafo 1, possano essere stralciate dal resto del contratto e se le restanti disposizioni continuino a costituire un contratto suscettibile di avere attuazione. (1) GU C 376 dell'11.12.1997, pag. 13.