PARERE CONSULTIVO DELLA CORTE pronunciato il 12 giugno 1998 nella causa E-8/97 (Domanda di parere consultivo da parte del Tribunale di Oslo): TV 1000 Sverige AB/governo norvegese, rappresentato dal ministero reale della Cultura (Direttiva 89/552/CEE del Consiglio - Trasmissioni televisive transfrontaliere - Pornografia) (Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura della Corte EFTA, fanno fede i soli testi in lingua inglese e norvegese)
Gazzetta ufficiale n. C 275 del 03/09/1998 pag. 0006 - 0006
PARERE CONSULTIVO DELLA CORTE pronunciato il 12 giugno 1998 nella causa E-8/97 (Domanda di parere consultivo da parte del Tribunale di Oslo): TV 1000 Sverige AB/governo norvegese, rappresentato dal ministero reale della Cultura (1) (Direttiva 89/552/CEE del Consiglio - Trasmissioni televisive transfrontaliere - Pornografia) (Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura della Corte EFTA, fanno fede i soli testi in lingua inglese e norvegese) (98/C 275/06) Nella causa E-8/97, domanda rivolta alla Corte, ai sensi dell'articolo 34 dell'accordo fra gli Stati membri dell'EFTA sull'istituzione di un'Autorità vigilanza e di una Corte di giustizia, da parte del Tribunale di Oslo (Oslo byrett), Norvegia, di parere consultivo nella causa pendente presso di esso fra TV Sverige AB e il governo norvegese, rappresentato dal ministero reale della Cultura, sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 89/552/CEE, la Corte, composta dai sig. Bjørn Haug, presidente, Thor Vilhjálmsson (giudice relatore), Carl Baudenbacher, giudice a latere, e Asle Aarbakke, cancelliere, ha espresso un parere consultivo, in data 12 giugno 1998, il cui dispositivo recita: Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, compete alle autorità nazionali dello Stato di recezione stabilire, conformemente ai valori e alla legislazione nazionali, quali programmi siano in grado di nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, prima frase, della direttiva. La deroga prevista dall'articolo 22, paragrafo 1, seconda frase, non copre i programmi «in grado di nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni» cui si fa riferimento all'articolo 22, paragrafo 1, prima frase. Lo Stato di ricezione può limitare la ritrasmissione, quando sono presenti tutte le condizioni elencate all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d), rispettando il principio di proporzionalità e con decisione soggetta alla supervisione della Commissione e della Autorità di vigilanza dell'EFTA, a seconda dei casi. I criteri previsti all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), sono criteri distinti: a) disciplina la gravità della violazione, mentre b) prevede che il diritto a sospendere in via provvisoria la ritrasmissione sorga quando il materiale che viola l'articolo 22, come affermato all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), sia stato trasmesso tre volte nello spazio di dodici mesi. (1) GU C 20 del 22.1.1998, pag. 18.