Comunicazione dell'Autorità di sorveglianza EFTA
Gazzetta ufficiale n. C 037 del 06/02/1997 pag. 0012 - 0012
Comunicazione dell'Autorità di sorveglianza EFTA (97/C 37/06) L'Autorità di sorveglianza EFTA comunica che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3 dell'atto legislativo di cui al punto 1b) dell'allegato XV dell'accordo sullo Spazio economico europeo (la direttiva 90/684/CEE del Consiglio sugli aiuti alla costruzione navale), essa ha deciso di fissare il massimale comune per l'erogazione degli aiuti, di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 5, paragrafo 1 della suddetta direttiva, al 9 % per il periodo che decorre dal 1° ottobre 1996 fino alla data di entrata in vigore, nella Comunità, degli articoli da 1 a 9 del regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1996. Allo stesso tempo, viste le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma della medesima direttiva, il livello massimo di aiuti consentito per la costruzione di piccole navi, oggetto di un contratto di valore inferiore a 10 milioni di ECU, e per tutte le trasformazioni di navi previste dalla direttiva, è stato fissato a 4,5 % per lo stesso periodo, esclusa però la costruzione di navi destinate ai trasporti nazionali in Grecia.