E1996C0023

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 23/96/COL del 6 marzo 1996 relativa al settimo emendamento delle norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (nuove norme applicabili agli aiuti all'industria delle fibre sintetiche)

Gazzetta ufficiale n. L 140 del 13/06/1996 pag. 0054 - 0058


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 23/96/COL del 6 marzo 1996 relativa al settimo emendamento delle norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (nuove norme applicabili agli aiuti all'industria delle fibre sintetiche)

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

ha modificato le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (1), adottate il 19 gennaio 1994 (2), modificate da ultimo il 6 dicembre 1995 (3), come segue:

Il capitolo 22 della guida agli aiuti di Stato è sostituito dal seguente testo:

«22. AIUTI AL SETTORE DELLE FIBRE SINTETICHE (1)

22.1. Campo d'applicazione del controllo

1) Le seguenti norme si applicano ad ogni categoria di aiuto, a prescindere dalle dimensioni del potenziale beneficiario, ad eccezione degli aiuti per la formazione/riqualificazione professionale accordati nell'ambito di programmi autorizzati dall'Autorità di vigilanza EFTA e di altri aiuti autorizzati dall'Autorità di vigilanza EFTA nell'ambito delle norme sugli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (2) ovvero delle norme sugli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (3).

2) Sotto il profilo dei tipi generici, delle basi polimeriche e degli impieghi finali di fibre e filati i provvedimenti si applicano a tutti i tipi generici di fibre di partenza e di filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dagli impieghi finali dei prodotti.

3) Sotto il profilo dei processi industriali le presenti norme si applicano agli aiuti a sostegno diretto dell'estrusione, testurizzazione o polimerizzazione (inclusa la policondensazione), laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, ovvero di qualsiasi processo ausiliario il quale nella specifica attività economica in questione sia di norma integrato con la capacità di estrusione/testurizzazione sotto il profilo degli impianti.

4) Le presenti norme non si applicano all'aiuto a sostegno diretto di processi a monte della polimerizzazione, quali ad esempio la produzione del monomero. Sono parimenti esclusi i processi a valle dell'estrusione/testurizzazione che, nell'ambito della specifica attività economica in questione, non siano di norma integrati con la capacità di estrusione/testurizzazione sotto il profilo degli impianti. Le norme non si applicano infine ai processi di filatura mediante estrusione laddove l'esistenza dei filati così ottenuti in quanto tali sia solo una fase transitoria che preceda la formazione del velo e la coesionatura nell'ambito della produzione di non tessuti spun-bonded. Il settore dei non tessuti è caratterizzato da continue innovazioni e forte crescita e gli impianti utilizzati per l'estrusione di filati del tipo suddetto non possono venir modificati agevolmente ed a costi contenuti per produrre filati di fibre in fiocco o filamenti.

22.2. Condizioni particolari di notifica

1) Di conseguenza nell'ambito delle norme fissate in questo capitolo è richiesto agli Stati EFTA di notificare a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo 3 dell'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia ogni proposta d'accordare aiuti sotto qualsiasi forma, prescindendo dal fatto che l'Autorità di vigilanza EFTA abbia o no autorizzato il programma in questione e salvo che detti aiuti non posseggano i requisiti per rientrare nella categoria de minimis (4), a diretto sostegno di:

- estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, ovvero

- polimerizzazione (compresa la policondensazione), laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, ovvero

- qualsiasi processo industriale, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

2) Agli Stati EFTA non è richiesto di notificare determinate categorie di aiuti: quelli per la formazione/riqualificazione professionale accordati nell'ambito di regimi già autorizzati dall'Autorità di vigilanza EFTA e quelli, accordati a loro volta nel quadro di regimi già autorizzati, che rientrano nell'ambito delle norme sugli aiuti alla tutela dell'ambiente ovvero di quelle sugli aiuti alla ricerca e sviluppo.

3) Qualsiasi proposta di accordare un aiuto al di fuori di un programma autorizzato è ovviamente soggetta all'obbligo di notifica stabilito dall'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo 3 dell'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia.

4) All'atto di notificare all'Autorità di vigilanza EFTA (5) proposte che rientrino nel campo d'applicazione delle presenti norme, si richiede agli Stati EFTA di comunicare, oltre ai dati normalmente forniti in occasione di tali notifiche, anche le informazioni seguenti:

- aspirante beneficiario, indicandone la denominazione completa con la quale è registrato nello Stato EFTA in questione e, qualora faccia parte di un gruppo, denominazione completa di tale gruppo, all'occorrenza con descrizione dell'assetto proprietario;

- per l'aspirante beneficiario (e, all'occorrenza, il gruppo di cui fa parte) una dichiarazione che specifichi la sua capacità in t/anno (del momento ed in ciascuno dei tre anni precedenti nonché quella che avrebbe dopo aver effettuato gli investimenti oggetto dell'aiuto proposto) di estrudere e/o testurizzare fibre o filati soggetti al controllo come pure i quantitativi che sono stati estrusi e/o testurizzati in ciascuno di questi anni o si prevede lo vengano, suddividendo i dati così forniti per i tipi generici/polimerici di fibra o filato in questione [identificati utilizzando la nomenclatura combinata (6)] nonché, per i soli filati, dichiarando il decitex medio in base al quale è stato compiuto il calcolo delle capacità;

- una dichiarazione che precisi la finalità degli investimenti incentivati dall'aiuto, ne fornisca una descrizione ed indichi i vantaggi previsti per il potenziale beneficiario (nonché, qualora l'aiuto in questione vada a sostegno di elementi di una strategia più ampia nell'ambito del gruppo cui tale impresa appartiene, anche per tale gruppo);

- qualora gli aiuti vadano a sostegno dell'installazione, della modernizzazione o dell'adattamento d'impianti di estrusione e/o testurizzazione, una dichiarazione dalla quale risulti se sia o no possibile adattare tali impianti per produrre tipi generici differenti di prodotto con la stessa base polimerica ovvero prodotti a base di polimeri differenti; in caso affermativo il costo di tale adattamento e la facilità con cui può essere effettuato;

- una descrizione del prodotto specifico e dei mercati geografici che risentirebbero degli effetti dell'aiuto proposto.

22.3. Criteri di valutazione

1) Ai fini di una valutazione degli aiuti che rientrano nel campo d'applicazione della presente disciplina vanno considerati un elemento d'importanza decisiva gli effetti che tali aiuti producono sui mercati dei prodotti di cui trattasi, vale a dire le fibre o i filati la cui produzione ne beneficerebbe. I tassi medi d'utilizzo della capacità produttiva in molti settori continuano ad essere insoddisfacenti e gli aiuti di Stato a sostegno della produzione avranno generalmente ripercussioni negative in termini di concorrenzialità sul mercato corrispondente allo Spazio economico europeo salvo che non vi sia un'insufficienza strutturale dell'offerta del prodotto di cui trattasi.

2) A prescindere dalla situazione del mercato dei prodotti di cui trattasi e dalle ripercussioni che vi produce l'aiuto, le presente norme contemplano pertanto in tutti i casi la possibilità di una limitazione dell'intensità dell'aiuto. Conformemente alle norme in materia di aiuti a favore delle PMI, tuttavia, le PMI potranno beneficiare di aiuti con intensità più elevata di quelli accordati alle imprese di maggiori dimensioni. È inoltre previsto che le PMI possano beneficiare di aiuti con intensità ancor più elevata qualora tali aiuti vadano a sostegno della fabbricazione di prodotti con caratteristiche innovative.

3) Nel contesto delle norme in oggetto, l'Autorità di vigilanza EFTA valuterà la compatibilità di un aiuto seguendo un esame articolato fino a tre fasi:

- la situazione sui mercati dei prodotti rilevanti;

- gli effetti prodotti dall'aiuto sulla capacità da considerare; e

- in funzione dell'esito delle prime due fasi e dell'ampiezza dell'impresa, il contenuto innovativo dei prodotti di cui trattasi.

4) I prodotti di cui trattasi sono le fibre e/o i filati la cui produzione beneficerebbe dell'aiuto proposto e che rientrano nel campo d'applicazione delle misure. Ai fini della valutazione l'Autorità di vigilanza EFTA definirà il mercato di tali prodotti in funzione del tipo generico di fibra o filato un questione (ad esempio filato per tappeti, filato industriale, filato tessile o fibra grezza) e della sua base polimerica (poliammidica, poliestere, acrilica o polipropilenica). Nell'individuare i mercati l'Autorità di vigilanza EFTA determinerà altresì se gli impianti interessati si prestino a cambiamenti della produzione e possano quindi venir adattati agevolmente e con costi relativamente contenuti alla produzione di prodotti differenti e pertanto atti ad interessare più di un mercato.

5) Nel determinare la situazione di mercato per ciascuno dei prodotti di cui trattasi, vale a dire l'equilibrio strutturale tra domanda ed offerta, l'Autorità di vigilanza EFTA prenderà in considerazione le prove disponibili, che dovranno essere basate su fatti e non semplicemente su affermazioni, congetture o possibilità remote. Tra gli elementi di prova potranno rientrare:

- il tasso medio di utilizzo della capacità produttiva per le fibre od i filati in questione, calcolato come media annua basata sui risultati del biennio precedente, che dovrebbe essere ≥ 90 % in caso d'insufficienza strutturale dell'offerta;

- il livello delle importazioni delle fibre o dei filati in questione nel SEE, la capacità ed i volumi di consumo nel SEE, le esportazioni, i prezzi ed i margini di vendita nell'anno corrente ed in ciascuno dei tre anni precedenti con una stima generale delle loro tendenze evolutive per il futuro;

- per l'aspirante beneficiario (e/o, all'occorrenza, il gruppo di cui fa parte), la quota di mercato per ciascuno dei prodotti rilevanti nell'anno in corso ed in ciascuno dei tre anni precedenti.

6) Questo elenco non è tuttavia esauriente; inoltre nessuno di questi fattori avrà, anche in combinazione con altri, un peso necessariamente determinante.

7) Le capacità da considerare sono le capacità complessive dell'aspirante beneficiario (e/o all'occorrenza del gruppo di cui fa parte) di estrudere e/o testurizzare in condizioni di efficienza economico-finanziaria i prodotti di cui trattasi. In ogni caso, nel computo va inclusa anche la capacità temporaneamente inutilizzata (vale a dire quella che verrebbe riattivata quando migliorassero le vendite) ma non la capacità obsoleta (vale a dire gli impianti disattivati chiusi prima della presentazione della richiesta di aiuto e destinati a venir demoliti oppure rivenduti al di fuori del SEE).

8) Nel determinare se un prodotto presenti o no caratteristiche innovative ai fini delle norme in questione l'Autorità di vigilanza EFTA dovrà ancora una volta considerare le prove concrete relative alla natura, alla struttura ed all'evoluzione prevista del mercato dello specifico prodotto, sia che si tratti del mercato nell'ambito del SEE o di quello internazionale, la facilità con cui gli impianti interessati potrebbero venir modificati per ottenere prodotti correnti o con un contenuto innovativo meno rilevante ed il fatto che il prodotto in questione presenti differenze distinte e significative rispetto a tutti gli altri ovvero sia semplicemente il risultato di una diversificazione della produzione ottenuta solamente con variazioni marginali delle caratteristiche tecniche di un prodotto preesistente.

9) All'occorrenza l'Autorità di vigilanza EFTA si gioverà dell'aiuto di specialisti per consulenze e dati, ad esempio quanto si tratti di stabilire l'equilibrio strutturale tra domanda ed offerta dei prodotti rilevanti o di determinare se gli impianti possano o no venire adattati agevolmente e con costi relativamente contenuti alla produzione di prodotti differenti, ovvero ancora di valutare gli elementi d'innovazione. Essa inizierà inoltre il procedimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo 3 dell'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia quando, in seguito ad una valutazione iniziale, sia convinta che la proposta è incompatibile con il funzionamento dell'accordo SEE ovvero si trovi nell'impossibilità di superare le difficoltà che le impediscono di stabilire la compatibilità della proposta.

10) Nel contesto delle norme in oggetto un aiuto agli investimenti verrà autorizzato solo alle condizioni seguenti:

- per le imprese di maggiori dimensioni, vale a dire quelle che non rientrano nella categoria delle PMI, entro i limiti del 50 % del massimale d'aiuto applicabile, qualora:

- l'aiuto determini una riduzione significativa della capacità da considerare;

- il mercato dei prodotti di cui trattasi sia caratterizzato da un'insufficienza strutturale dell'offerta e l'aiuto non determini un aumento sensibile della capacità;

- per le PMI, entro i limiti del 75 % del massimale d'aiuto applicabile, qualora il mercato dei prodotti di cui trattasi sia caratterizzato da un'insufficienza strutturale dell'offerta e l'aiuto non determini un aumento sensibile della capacità;

- per le PMI, sino al 100 % del massimale d'aiuto applicabile, qualora:

- l'aiuto determini una riduzione significativa della capacità da considerare, ovvero

- il mercato dei prodotti di cui trattasi sia caratterizzato da un'insufficienza strutturale dell'offerta e l'aiuto non determini un aumento sensibile della capacità e i prodotti di cui trattasi presentino caratteristiche innovative.

11) Per le proposte relative alla concessione di un aiuto regionale agli investimenti nell'ambito di programmi autorizzati dall'Autorità di vigilanza EFTA vale il massimale d'aiuto applicabile al programma in questione. Per le proposte relative alla concessione di un aiuto regionale agli investimenti che esuli dall'ambito dei programmi autorizzati e non rientri nel campo d'applicazione delle norme sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione d'imprese in difficoltà (7) vale il massimale d'aiuto stabilito per la regione interessata.

12) Nel determinare se un cambiamento della capacità sia o no significativo nel contesto delle norme di cui al presente capitolo l'Autorità di vigilanza EFTA considererà gli elementi concreti di prova, tra i quali potranno rientrare:

- per l'aspirante beneficiario (e, laddove l'aiuto vada a sostegno di elementi di una più ampia strategia nell'ambito del gruppo di cui esso fa parte, anche per detto gruppo):

- la sua capacità in t/anno (del momento ed in ciascuno dei tre anni precedenti nonché quella che avrebbe dopo aver effettuato gli investimenti oggetto dell'aiuto proposto) di estrudere e/o testurizzare fibre o filati soggetti al controllo come pure i quantitativi che sono stati estrusi e/o testurizzati in ciascuno di questi anni o si prevede lo vengano,

- la sua quota di mercato per ciascuno dei prodotti di cui trattasi nell'anno in corso ed in ciascuno dei precedenti tre anni nonché quella che si prevede ottenga in futuro,

- le sue dimensioni, vale a dire l'appartenenza o no alla categoria delle PMI, e

- la sua efficienza economico-finanziaria;

- il tasso medio di utilizzo della capacità produttiva per ciascuno dei prodotti di cui trattasi, calcolato come valore medio annuale dei precedenti due anni;

- gli effetti previsti dell'aiuto sulla regione interessata in termini degli svantaggi strutturali di quella regione.

13) Come già precisato per l'analisi della situazione di mercato per i prodotti di cui trattasi, l'elenco che precede non è pero tassativo; inoltre nessuno di questi fattori avrà, anche in combinazione con altri, un peso necessariamente determinante.

22.4. Controllo a posteriori

1) La realizzazione d'investimenti che beneficiano di aiuti autorizzati per un importo complessivo ≥ 50 Mio di ECU verrà sottoposta ad un controllo a posteriori volto a garantire il rispetto delle condizioni cui era subordinata l'autorizzazione.

22.5. Termini

1) Le norme fissate in questo capitolo si applicano a decorrere dal 1° aprile 1996 per un periodo di tre anni. In linea di massima dovrebbero venire soppresse entro sei mesi dalla data di decorrenza dell'efficacia della prevista disciplina orizzontale degli aiuti di Stato a sostegno d'investimenti di notevole entità.

(1) Questo capitolo corrisponde alla disciplina degli aiuti all'industria delle fibre sintetiche, adottato dalla Commissione il 16 gennaio 1996 (GU n. C 94 del 30. 3. 1996).

(2) Cfr. capitolo 15 della presente guida.

(3) Cfr. capitolo 14 della presente guida.

(4) Cfr. capitolo 12 della presente guida.

(5) Cfr. allegato I della presente guida.

(6) GU n. L 241 del 27. 9. 1993, pag. 1.

(7) Cfr. capitolo 16 della presente guida.»

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1996.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Il Presidente

Knut ALMESTAD

(1) In appresso denominate «Guida agli aiuti di Stato».

(2) GU n. L 231 del 3. 9. 1994, pag. 1.

(3) GU n. L 124 del 23. 5. 1996, pag. 41.