E1994A1231(02)

PROTOCOLLO 1 Le funzioni e i poteri dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) derivanti, in virtù dell'applicazione del protocollo 1 dell'accordo SEE, dalle norme cui è fatto riferimento negli allegati all'accordo medesimo

Gazzetta ufficiale n. L 344 del 31/12/1994 pag. 0008 - 0009


PROTOCOLLO 1

Le funzioni e i poteri dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) derivanti, in virtù dell'applicazione del protocollo 1 dell'accordo SEE, dalle norme cui è fatto riferimento negli allegati all'accordo medesimo

VISTO l'accordo SEE e, segnatamente, il relativo protocollo 1;

NOTATI i riferimenti ai paragrafi 4, lettera d), e 5 del protocollo 1 dell'accordo SEE, all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e al Comitato permanente;

NOTATI ALTRESÌ il riferimento, al paragrafo 4, lettera d) del protocollo 1 dell'accordo SEE, alle procedure definite fra gli Stati AELS (EFTA);

CONSIDERATO che, per l'adeguata applicazione delle norme cui è fatto riferimento negli allegati all'accordo SEE, è necessario creare fra gli Stati AELS (EFTA) le funzioni corrispondenti a quelle della Commissione delle Comunità europee che, in virtù dell'applicazione del protocollo 1 dell'accordo SEE, dovranno essere esercitate o dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o dal Comitato permanente, nonché definire le procedure da applicare fra gli Stati AELS (EFTA) a tal fine;

Articolo 1

1. Dove gli atti cui è fatto riferimento negli allegati all'accordo SEE contengono disposizioni sulle procedure conformemente alle quali la Commissione delle Comunità europee:

a) informa uno Stato membro sul buon fondato di una misura precauzionale o di una misura di salvaguardia adottata da uno Stato membro;

b) è consultata da uno Stato membro prima che tale Stato autorizzi o adotti un'esenzione o deroga a una disposizione di un atto;

c) può, prima che uno Stato membro autorizzi o adotti un'esenzione o deroga a una disposizione di un atto, approvare o autorizzare tale provvedimento e, ove opportuno, chiedere che siano specificate le condizioni a cui è concessa l'autorizzazione o formulare regole precise relative alla sua messa in opera;

d) procede, ove necessario, ad una consultazione degli Stati membri interessati o delle loro autorità competenti, segnatamente al fine di comporre vertenze e controversie e proporre soluzioni appropriate, a seconda dei casi;

e) in materia veterinaria e fitosanitaria,

- può fare o predisporre valutazioni, collaudi e controlli in loco;

- può dare la propria autorizzazione o segnatamente il proprio consenso, ovvero formulare raccomandazioni riguardo a progetti, programmi, vaccinazioni di emergenza, aree ad alto rischio, ecc.;

- redige elenchi, quali elenchi di esperti, zone riconosciute, fattorie riconosciute, ecc., e, se del caso, li invia agli Stati membri;

f) inoltre, in materia veterinaria,

- può adottare le misure adeguate in caso di controversia;

g) in materia di regolamentazioni tecniche, standards, collaudi e certificazioni,

- notifica agli Stati membri le specificazioni tecniche nazionali nei confronti delle quali sussiste una presunzione di conformità con i requisiti di sicurezza essenziali e, se del caso, avvia procedure qualora reputi che tale presunzione di conformità debba essere ritirata;

h) in materia di derrate alimentari,

- può decidere se sono soddisfatte determinate condizioni;

i) in materia di energia,

- attua le procedure previste dalla normativa comunitaria;

j) in materia di appalti,

- può richiedere informazioni dagli Stati membri o dalle loro autorità competenti e/o definire la natura di qualsiasi ulteriore informazione statistica necessaria;

- può redigere elenchi delle categorie di attività o servizi che considera compresi in un'esclusione;

- formula le condizioni a cui le entità contraenti devono comunicarle i risultati di una procedura di aggiudicazione;

le funzioni suesposte e le funzioni analoghe sono espletate, per gli Stati AELS (EFTA), dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) in conformità alle procedure contemplate dagli atti cui è fatto riferimento.

2. Se la Commissione delle Comunità europee è investita di altre funzioni analoghe, anche l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) espleterà le funzioni corrispondenti.

Articolo 2

1. L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) riceve le informazioni fornitegli da uno Stato AELS (EFTA) o da un'autorità competente, conformemente alle regole fissate nell'accordo SEE, e sottopone o trasmette tali informazioni alla Commissione delle Comunità europee.

2. L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) riceve inoltre informazioni corrispondenti dalla Commissione delle Comunità europee e le comunica agli Stati AELS (EFTA) o alle loro autorità competenti.

Articolo 3

Qualora, in un atto cui è fatto riferimento negli allegati all'accordo SEE riguardante le procedure definite nell'articolo 1 la Commissione delle Comunità europee presenti ad un comitato delle Comunità europee una bozza di provvedimento da adottare, o comunque lo consulti, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), conformemente alle analoghe procedure che il Comitato permanente dovrà definire, consulta un eventuale comitato corrispondente, istituito o designato conformemente all'accordo sul Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA).

Articolo 4

L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) a seconda dei casi stabilisce di concerto con la Commissione delle Comunità europee, salvo diversamente convenuto con la Commissione delle Comunità europee, relazioni, valutazioni o simili rapporti relativi agli Stati AELS (EFTA) nei casi previsti, in virtù dell'applicazione del paragrafo 5 del protocollo 1 dell'accordo SEE, dalle norme cui è fatto riferimento negli allegati a tale accordo e non attinenti direttamente alle funzioni del Comitato permanente come definite dal protocollo 1 dell'accordo sul Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA). L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee si consultano reciprocamente e procedono ad uno scambio di opinioni nel quadro della preparazione delle rispettive relazioni, copie delle quali devono essere inviate al Comitato misto SEE.