14.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CA 324/1


BANDO DI CONCORSI GENERALI

EPSO/AD/404/23 — giuristi linguisti (AD 7) di lingua inglese (EN)

EPSO/AD/405/23 — giuristi linguisti (AD 7) di lingua spagnola (ES)

EPSO/AD/406/23 — giuristi linguisti (AD 7) di lingua lituana (LT)

EPSO/AD/407/23 — giuristi linguisti (AD 7) di lingua neerlandese (NL)

EPSO/AD/408/2 — giuristi linguisti (AD 7) di lingua portoghese (PT)

EPSO/AD/409/23 — giuristi linguisti (AD 7) di lingua slovacca (SK)

(2023/C 324 A/01)

Termine per la presentazione delle candidature: 17 ottobre 2023 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Lussemburgo

INDICE

1.

DISPOSIZIONI GENERALI 2

2.

NATURA DELLE FUNZIONI 2

3.

CONDIZIONI DI AMMISSIONE 2

3.1.

Condizioni generali 2

3.2.

Condizioni specifiche: conoscenze linguistiche 2

3.3.

Condizioni specifiche: qualifiche ed esperienze professionali 2

4.

COME SARANNO ORGANIZZATI I CONCORSI 3

4.1.

Panoramica delle procedure concorsuali 3

4.2.

Lingue utilizzate per i concorsi 4

4.3.

Fasi del concorso 5

5.

PARI OPPORTUNITÀ E MISURE RAGIONEVOLI 7

ALLEGATO I

— Norme generali 8

ALLEGATO II

— Esempi di qualifiche minime 15

1.   DISPOSIZIONI GENERALI

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza concorsi generali per titoli ed esami al fine di costituire elenchi dai quali la Corte di giustizia dell’UE, con sede a Lussemburgo, possa attingere per l’assunzione di nuovi funzionari «giuristi linguisti» (grado AD7).

Il presente bando di concorso e i suoi allegati, incluso l’allegato I «Norme generali» , costituiscono il quadro giuridicamente vincolante per queste procedure di selezione.

Numero di posti disponibili:

EPSO/AD/404/23 — Giuristi linguisti di lingua inglese

30

EPSO/AD/405/23 — Giuristi linguisti di lingua spagnola

20

EPSO/AD/406/23 — Giuristi linguisti di lingua lituana

15

EPSO/AD/407/23 — Giuristi linguisti di lingua neerlandese

20

EPSO/AD/408/23 — Giuristi linguisti di lingua portoghese

25

EPSO/AD/409/23 — Giuristi linguisti di lingua slovacca

15

Il presente bando riguarda sei concorsi. È consentito iscriversi a uno solo di essi. La scelta va fatta al momento della presentazione della candidatura e non potrà essere modificata dopo la convalida dell’atto di candidatura.

L’EPSO si impegna ad usare, per quanto possibile, un linguaggio inclusivo e neutrale dal punto di vista del genere. Qualsiasi riferimento a una persona di un determinato genere deve essere inteso anche come riferimento a una persona di qualsiasi altro genere.

2.   NATURA DELLE FUNZIONI

La Corte di giustizia dell’UE assume giuristi altamente qualificati che devono essere in grado di tradurre, nella lingua del concorso, testi giuridici spesso complessi a partire da almeno due lingue. Per l’esercizio delle loro funzioni si serviranno di strumenti informatici e di automazione del lavoro d’ufficio.

Tra le funzioni da svolgere figurano la traduzione nella lingua del concorso, a partire da almeno due altre lingue ufficiali dell’Unione europea, di testi giuridici (sentenze della Corte di giustizia e del Tribunale, conclusioni degli avvocati generali, memorie scritte delle parti ecc.), la revisione delle traduzioni effettuate e l’elaborazione di analisi giuridiche, in collaborazione con le cancellerie e con gli altri servizi della Corte di giustizia.

3.   CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Coloro che si candidano devono soddisfare tutte le condizioni generali e specifiche di ammissione indicate qui di seguito entro il termine previsto per la presentazione delle candidature.

3.1.   Condizioni generali

Per candidarsi bisogna:

1.

godere dei diritti politici in quanto cittadini/e di uno Stato membro dell’UE;

2.

essere in regola con le leggi nazionali applicabili in materia di obblighi militari;

3.

offrire le garanzie di moralità richieste per l’esercizio delle funzioni da svolgere.

3.2.   Condizioni specifiche: conoscenze linguistiche

Per candidarsi occorre conoscere almeno tre delle 24 lingue ufficiali dell’UE, come specificato al punto 4.2.1.

3.3.   Condizioni specifiche: qualifiche ed esperienze professionali

I titoli di studio specifici richiesti, in linea di principio, per ciascuno dei concorsi oggetto del presente bando sono elencati ai punti da 3.3.1 a 3.3.6. Alla luce dei principi enunciati nella sentenza del 7 settembre 2022, OQ/Commissione europea, T-713/20, possono essere accettati dalla commissione giudicatrice diplomi equivalenti.

Si veda l’allegato II per esempi di qualifiche minime. Per stabilire se il candidato disponga di un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, la commissione giudicatrice terrà conto delle norme vigenti al momento del conseguimento del titolo.

In linea di principio, non è richiesta alcuna esperienza lavorativa. Tuttavia, nei casi in cui titoli di studio richiesti per i candidati/le candidate corrispondano a una formazione universitaria completa di soltanto tre anni (vale a dire, se i candidati/le candidate hanno seguito un corso di laurea triennale), coloro che si candidano devono aver successivamente maturato un’esperienza professionale pertinente di almeno un anno.

L’esperienza sarà considerata pertinente se viene acquisita in uno o più dei seguenti settori:

1.

traduzione giuridica;

2.

redazione di testi giuridici;

3.

esperienza giuridica acquisita come giurista libero professionista;

4.

esperienza giuridica in uno studio legale, in un’impresa, in un’amministrazione nazionale, in un’organizzazione intergovernativa o internazionale, in una delle istituzioni, agenzie o altri organismi dell’UE, in un’organizzazione non governativa o in un’università.

3.3.1.    EPSO/AD/404/23 — Giuristi linguisti di lingua inglese

Per essere ammessi al concorso EPSO/AD/404/23, occorre possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da uno dei seguenti titoli: un diploma di laurea in diritto o equivalente conseguito nella Repubblica d’Irlanda o una qualifica di barrister o solicitor nella Repubblica d’Irlanda.

3.3.2.    EPSO/AD/405/23 — Giuristi linguisti di lingua spagnola

Per essere ammessi al concorso EPSO/AD/405/23, occorre possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da uno dei seguenti diplomi di laurea in diritto spagnolo: Licenciatura en Derecho o Grado en Derecho.

3.3.3.    EPSO/AD/406/23 — Giuristi linguisti di lingua lituana

Per essere ammessi al concorso EPSO/AD/406/23, occorre possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da uno dei seguenti diplomi di laurea in diritto lituano: aukštasis universitetinis teisinis išsilavinimas — teisės bakalauro kvalifikacinis laipsnis arba teisės magistro kvalifikacinis laipsnis, įgytas turint teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį, arba teisininko profesinis kvalifikacinis laipsnis (vienpakopis teisinis universitetinis išsilavinimas).

3.3.4.    EPSO/AD/407/23 — Giuristi linguisti di lingua neerlandese

Per essere ammessi al concorso EPSO/AD/407/23, occorre possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da uno dei seguenti diplomi di laurea in diritto belga o neerlandese in lingua neerlandese: Voltooide juridische studie, afgesloten met een diploma Nederlands recht (doctorandus of master) of Belgisch recht (licentiaat of master, afgegeven door een Nederlandstalige rechtenfaculteit). Ook een bachelor Nederlands of Belgisch recht, gevolgd door een master internationaal of Europees recht, zal worden aanvaard.

3.3.5.    EPSO/AD/408/23 — Giuristi linguisti di lingua portoghese

Per essere ammessi al concorso EPSO/AD/408/23, occorre possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da uno dei seguenti diplomi di laurea in diritto portoghese: um curso superior sancionado por um diploma de «Licenciatura em Direito» atribuído por uma universidade portuguesa.

3.3.6.    EPSO/AD/409/23 — Giuristi linguisti di lingua slovacca

Per essere ammessi al concorso EPSO/AD/409/23, occorre possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata dai seguenti diplomi di laurea in diritto slovacco: Vysokoškolské štúdium v oblasti slovenského práva ukončené diplomom z odboru právo (magister, mgr.), ktorý umožňuje pokračovať v doktorandskom študijnom programe.

4.   COME SARANNO ORGANIZZATI I CONCORSI

4.1.   Panoramica delle procedure concorsuali

I concorsi saranno articolati nelle fasi seguenti:

presentazione della candidatura (cfr. il punto 4.3.1);

prove (cfr. il punto 4.3.2);

controllo dell’ammissibilità (cfr. il punto 4.3.3);

costituzione della graduatoria sulla base dei punteggi complessivi finali (cfr. il punto 4.3.4);

controllo dei documenti giustificativi e compilazione degli elenchi di riserva (cfr. il punto 4.3.5).

4.2.   Lingue utilizzate per i concorsi

4.2.1.    Requisiti linguistici

Per candidarsi a uno dei concorsi occorre possedere una conoscenza delle seguenti lingue.

Lingua 1 (la lingua del concorso): inglese, spagnolo, lituano, neerlandese, portoghese o slovacco. Livello di conoscenza richiesto: C2 per ogni singola abilità linguistica indicata nel modulo di candidatura (parlato, scritto, ascolto, lettura).

Lingua 2: francese. Livello di conoscenza richiesto: C1 almeno per quanto riguarda la capacità di lettura.

Lingua 3: un’altra lingua ufficiale dell’UE, diversa dalla lingua 1 e dalla lingua 2. Livello di conoscenza richiesto: C1 almeno per quanto riguarda la capacità di lettura.

Le abilità suddette sono definite nel quadro comune europeo di riferimento per le lingue (1).

La Corte di giustizia dell’UE è un’istituzione multilingue che funziona secondo il regime linguistico stabilito nel suo regolamento di procedura.

La lingua 1 di ciascun concorso corrisponde alla lingua di arrivo dell’unità di traduzione interessata. I giuristi linguisti devono avere una padronanza perfetta della lingua 1, lingua nella quale dovranno tradurre complessi testi giuridici. Sulla base di una perfetta padronanza attiva della lingua 1, i candidati devono inoltre dimostrare, ad esempio, di essere in grado di effettuare analisi giuridiche e terminologiche delle domande di pronuncia pregiudiziale presentate dai giudici nazionali in tale lingua.

La scelta del francese come lingua 2 deriva dal fatto che la maggior parte dei testi deve essere tradotta a partire dal francese, in particolare le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia e del Tribunale. Per garantire che la giurisprudenza sia pubblicata in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea, è indispensabile che ogni giurista linguista di ciascuna unità di traduzione sia in grado di tradurre a partire dal francese.

La lingua 3 è richiesta per i presenti concorsi in quanto, per motivi organizzativi, i giuristi linguisti della Corte di giustizia devono essere in grado di tradurre testi giuridici nella lingua 1 da almeno due lingue di partenza.

I requisiti linguistici di cui sopra determinano anche le lingue utilizzate nei test (cfr. il punto 4.2.2).

4.2.2.    Lingue da utilizzare per la domanda di candidatura e le prove

Nelle diverse fasi dei concorsi le lingue saranno utilizzate come segue:

Fase del concorso

Prove

Lingue

Domanda di candidatura

Una delle 24 lingue ufficiali dell’UE. Si raccomanda vivamente di utilizzare la lingua 1.

Prove

Test di ragionamento

Lingua 1

Prova di traduzione 1

Lingua 1 e lingua 2

Prova di traduzione 2

Lingua 1 e lingua 3

In considerazione dei vincoli specifici relativi all’attività dei giuristi linguisti alla Corte di giustizia, come indicato al punto precedente, è opportuno chiedere a coloro che si candidano di compilare l’atto di candidatura e di sostenere i test di ragionamento nella loro lingua 1. Inoltre, per agevolare un trattamento rapido, si incoraggiano vivamente le persone che si candidano a compilare il modulo di candidatura nella lingua 1.

Le prove relative al settore specifico (traduzione) richiederanno alle persone che si candidano di dimostrare di essere in grado di utilizzare le lingue 1, 2 e 3, che corrispondono alle lingue che utilizzeranno nel loro lavoro quotidiano. Ciò rappresenta la migliore garanzia del fatto che le persone assunte siano dotate delle più alte qualità in termini di capacità ed efficienza e siano immediatamente operative dopo l’assunzione.

4.3.   Fasi del concorso

4.3.1.    Domanda di candidatura

Per candidarsi occorre disporre di un account EPSO. Chi non dispone ancora di un account EPSO dovrà crearlo. È possibile creare un solo account per tutte le candidature EPSO di una stessa persona.

La candidatura deve essere presentata per via elettronica collegandosi al sito Internet dell’EPSO  (2) entro la seguente data:

17 ottobre 2023 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Lussemburgo

Convalidando il modulo di candidatura, i candidati/le candidate dichiarano sull’onore di soddisfare tutte le condizioni di cui alla sezione «Condizioni di ammissione». Una volta convalidato, il modulo di candidatura non potrà più essere modificato. È responsabilità di coloro che si candidano completare e convalidare il modulo di candidatura entro il termine previsto.

Entro il 14 dicembre 2023 alle ore 12:00 (mezzogiorno) ora di Lussemburgo, occorre caricare sul proprio account EPSO le copie scannerizzate dei documenti a sostegno delle dichiarazioni fatte nel modulo di candidatura.

4.3.2.    Prove

Le persone candidate sono invitate a consultare la sezione 5 delle norme generali (allegato I), che contiene informazioni importanti sulle prove.

Tutti coloro che avranno convalidato l’atto di candidatura entro il termine indicato nel presente avviso saranno invitati a sostenere una serie di test.

a)   Test di ragionamento

I test relativi alle capacità di ragionamento saranno organizzati come segue:

Prove

Lingua

Domande

Durata

Punteggio

Punteggio minimo richiesto

Ragionamento verbale

Lingua 1

20 domande

35 minuti

da 0 a 20

20/40

Ragionamento numerico

10 domande

20 minuti

da 0 a 10

Ragionamento astratto

10 domande

10 minuti

da 0 a 10

Ogni domanda vale un punto. Non vi è alcun punteggio minimo richiesto per le singole prove. Tuttavia, occorre ottenere almeno un punteggio minimo di 20/40 in totale per tutte le prove combinate. Il punteggio ottenuto in queste prove non sarà preso in considerazione per il calcolo del punteggio complessivo finale (cfr. il punto 4.3.4).

Non verrà effettuato il controllo dell’ammissibilità (cfr. il punto 4.3.3) di coloro che non raggiungono il punteggio minimo richiesto nei test di ragionamento.

b)   Prove di traduzione

Le prove di traduzione saranno organizzate come segue:

Prova

Descrizione

Durata

Punteggio

Punteggio minimo richiesto

Prova di traduzione 1

Traduzione nella lingua 1 scelta da chi si candida di un testo giuridico redatto nella lingua 2, senza l’aiuto di dizionari né di altre risorse

90 minuti

da 0 a 80

40/80

Prova di traduzione 2

Traduzione nella lingua 1 scelta da chi si candida di un testo giuridico redatto nella lingua 3 scelta da chi si candida, senza l’aiuto di dizionari né di altre risorse

90 minuti

da 0 a 80

40/80

Occorre conseguire almeno un punteggio minimo di 40/80 in ogni test.

4.3.3.    Controllo di ammissibilità

Il controllo di ammissibilità sarà effettuato per coloro che hanno ottenuto il punteggio minimo richiesto nei test di ragionamento.

Il controllo dell’ammissibilità comporta la verifica delle condizioni di ammissione definite alla sezione 3 («Condizioni di ammissione») del presente bando. Ciò avverrà sulla base delle dichiarazioni rese nel modulo di candidatura soggette in seguito alla verifica dei documenti giustificativi (cfr. il punto 4.3.5).

4.3.4.    Costituzione della graduatoria sulla base dei punteggi complessivi finali

Sarà attribuito un punteggio alla traduzione 1 delle persone ritenute ammissibili.

Sarà valutata la prova di traduzione 2 di coloro che hanno ottenuto il punteggio minimo richiesto nella prova di traduzione 1.

I punteggi di coloro che hanno ottenuto il punteggio minimo richiesto in entrambe le prove di traduzione saranno sommati per costituire il punteggio complessivo finale, su 160. La cifra 160 rappresenta la somma dei punteggi massimi che possono essere conseguiti nella prova di traduzione 1 (80) e nella prova di traduzione 2 (80).

Successivamente, la commissione giudicatrice procederà a classificare i candidati in ordine decrescente in base ai punteggi complessivi finali.

4.3.5.    Verifica dei documenti giustificativi e compilazione degli elenchi di riserva

La verifica dei documenti giustificativi consiste nel confrontare a) le dichiarazioni che i candidati/le candidate hanno rilasciato nel modulo di candidatura (comprese le sezioni «Istruzione e formazione» ed «Esperienza professionale») con b) i documenti che i candidati/le candidate hanno caricato nel loro account EPSO a sostegno di tali dichiarazioni. Al termine di tale confronto, la commissione giudicatrice completerà la valutazione di ammissibilità.

La commissione giudicatrice controllerà i fascicoli dei candidati/delle candidate in ordine decrescente rispetto ai punteggi complessivi calcolati in base a quanto stabilito al punto 4.3.4 fino a quando il numero di candidati/candidate ritenuti ammissibili non raggiungerà il numero di posti disponibili in ciascun elenco di riserva.

I nomi delle persone idonee saranno inseriti nell’elenco di riserva. Se più candidati/candidate si classificano all’ultimo posto disponibile nell’elenco di riserva, tutti i loro nomi saranno aggiunti all’elenco di riserva.

I restanti fascicoli di candidatura non saranno controllati.

Gli elenchi di riserva riporteranno i nomi in ordine alfabetico e saranno messi a disposizione dei servizi di assunzione. I candidati/le candidate saranno informati/e dei risultati conseguiti (risultati delle prove, dei controlli di ammissibilità e/o dei documenti) a meno che i loro risultati non siano stati trattati per una delle ragioni indicate nel presente bando.

L’inserimento in un elenco di riserva non costituisce diritto o garanzia di assunzione.

5.   PARI OPPORTUNITÀ E MISURE RAGIONEVOLI

L’EPSO pratica una politica di pari opportunità nei confronti di tutti coloro che si candidano.

Le persone con disabilità o condizioni di salute che possono incidere sulla capacità di sostenere le prove devono indicarlo nell’atto di candidatura e seguire la procedura per chiedere misure ragionevoli di adeguamento, come descritto nel sito Internet dell’EPSO (3). Dopo aver esaminato la domanda e i documenti giustificativi pertinenti, l’EPSO può concedere, se necessario, misure ragionevoli di adeguamento.


(1)  https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb5d

(2)  https://epso.europa.eu/it/job-opportunities/open-for-application

(3)  https://epso.europa.eu/it/node/495


ALLEGATO I

NORME GENERALI

1.   Disposizioni di base

(1)

Le disposizioni contenute nelle presenti norme generali si applicano salvo diversa indicazione nel bando di concorso.

(2)

Coloro che si candidano ricevono le informazioni urgenti nei loro account EPSO. Devono consultare il proprio account EPSO almeno ogni tre giorni di calendario per seguire l’andamento del concorso ed essere sicuri di rispettare le scadenze.

Chi non potesse consultare il proprio account EPSO per un problema tecnico imputabile all’EPSO deve notificarlo immediatamente all’EPSO mediante il modulo di contatto online (1)

(3)

Qualora più persone si classifichino all’ultimo posto utile in qualsiasi fase del concorso, saranno tutte convocate alla fase successiva. Qualora più persone si classifichino all’ultimo posto utile nell’elenco di riserva, saranno tutte inserite nell’elenco di riserva.

(4)

I candidati/le candidate riammessi/e a seguito di una domanda, un reclamo o un ricorso accolti con esito positivo a) saranno riammessi/e al concorso nella fase da cui erano stati esclusi/e o b) saranno aggiunti/e all’elenco di riserva, a seconda dei casi.

(5)

Nelle comunicazioni — tramite l’account EPSO o per email — tra l’EPSO e il candidato/la candidata viene utilizzata una delle lingue per la quale è stata dichiarata una conoscenza al livello B2 o superiore (2) nell’atto di candidatura, alla sezione «Capacità di leggere».

(6)

I candidati/le candidate possono contattare l’EPSO tramite il modulo di contatto online disponibile sul sito web dell’EPSO (3). Prima di contattare l’EPSO, sono invitati/e a consultare la sezione «Domande frequenti» del sito web dell’EPSO (4).

(7)

L’EPSO si riserva il diritto di porre fine a qualsiasi scambio di corrispondenza inopportuno, cioè di natura ripetitiva, insultante e/o irrilevante.

2.   Titoli di studio, esperienza, documenti giustificativi

L’inizio e la fine dei periodi di studio o di esperienza devono sempre essere indicati nel formato gg/mm/aaaa.

2.1.   Titoli e diplomi

(1)

I titoli, i diplomi e/o i certificati, rilasciati in paesi UE o non UE, devono essere riconosciuti da un’autorità competente di uno Stato membro dell’UE.

(2)

Per valutare se coloro che si candidano sono in possesso dei titoli richiesti dal bando di concorso si terrà conto delle differenze tra i sistemi nazionali di istruzione, in particolare per quanto riguarda le denominazioni dei titoli di studio, diplomi e certificati.

(3)

Per ciascun titolo di studio, coloro che si candidano devono indicare il titolo, il livello di istruzione, le materie trattate, le date di inizio e di fine degli studi e la durata regolare/ufficiale degli studi.

(4)

Nella sezione «Formazione» dell’atto di candidatura, i candidati/le candidate devono includere anche il loro titolo di istruzione secondaria.

2.2.   Esperienza professionale

(1)

Per essere presa in considerazione, l’esperienza professionale deve soddisfare le seguenti condizioni generali:

a)

deve essere stata acquisita dopo il conseguimento del titolo di studio minimo indicato nel bando di concorso;

b)

deve consistere in attività lavorative autentiche ed effettive;

c)

deve essere stata retribuita;

d)

deve consistere in una relazione professionale, vale a dire nell’appartenenza a una struttura organizzativa o nella fornitura di un servizio;

e)

deve soddisfare i requisiti in materia di pertinenza di cui al bando di concorso. Nei casi in cui solo una parte dei compiti svolti durante un determinato periodo di esperienza professionale possa essere considerata pertinente, si applicano le seguenti regole:

i)

se più del 75 % dei compiti è pertinente, l’intero periodo di esperienza professionale sarà considerato pertinente;

ii)

se il 50-75 % dei compiti è pertinente, il 75 % del periodo di esperienza professionale in questione è considerato pertinente;

iii)

se il 25-50 % dei compiti è pertinente, il 50 % del periodo di esperienza professionale in questione è considerato pertinente;

iv)

se meno del 25 % dei compiti è pertinente, il periodo di esperienza professionale non sarà preso in considerazione.

(2)

L’esperienza professionale indicata di seguito sarà altresì valutata alla luce di norme specifiche, comprese alcune deroghe ai requisiti di cui al punto 1):

a)

in caso di volontariato, per «retribuzione» si intende qualsiasi contributo finanziario ricevuto, compreso il rimborso spese e la copertura assicurativa. Inoltre, il lavoro volontario deve svolgersi con un orario e una durata settimanali simili a quelli di un lavoro regolare;

b)

in caso di tirocinio, per «retribuzione» si intende qualsiasi contributo finanziario ricevuto, compreso il rimborso spese e la copertura assicurativa. Un tirocinio obbligatorio che rientri in un programma di studi può essere preso in considerazione a condizione che: i) il tirocinio sia effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio minimo indicato nel bando di concorso e ii) il tirocinio sia retribuito;

c)

un tirocinio obbligatorio che rientri in un programma per l’iscrizione a un ordine professionale o che costituisca una condizione preliminare per l’iscrizione allo stesso al fine di ottenere il diritto di esercitare una professione (ad esempio, l’ammissione all’ordine degli avvocati) può essere preso in considerazione indipendentemente dal fatto che le attività lavorative siano state retribuite. Tuttavia, se il lavoro non è stato retribuito, il periodo di tirocinio può essere preso in considerazione soltanto a condizione che il programma sia stato completato con successo e che sia stato ottenuto il diritto di esercitare la professione. In ogni caso sarà presa in considerazione solo la durata minima obbligatoria;

d)

il servizio militare obbligatorio, svolto prima o dopo il conseguimento del titolo di studio minimo indicato nel bando di concorso, sarà preso in considerazione anche se non soddisfa i requisiti in materia di pertinenza di cui al bando di concorso, ma solo per un periodo non superiore alla durata obbligatoria di tale servizio nello Stato membro interessato;

e)

il congedo di maternità/paternità/adozione o il congedo parentale può essere preso in considerazione solo se fruito nell’ambito di un contratto di lavoro;

f)

per quanto riguarda gli studi di dottorato, il periodo preso in considerazione non supera i tre anni, purché il dottorato sia stato ottenuto e indipendentemente dal fatto che le attività siano state retribuite;

g)

il periodo preso in considerazione in caso di lavoro a tempo parziale è calcolato pro rata, ad esempio il lavoro a metà tempo per sei mesi è calcolato pari a tre mesi.

2.3.   Documenti giustificativi

(1)

Salvo diversa indicazione, occorre caricare sul proprio account EPSO copie scannerizzate dei documenti a sostegno delle dichiarazioni fatte nel modulo di candidatura. Occorrerà farlo entro la data stabilita nel bando di concorso oppure — nei casi in cui nel bando non sia indicata alcuna data — entro la data indicata dall’EPSO.

(2)

Qualora i documenti giustificativi non vengano presentati entro la data di cui sopra, il candidato/la candidata potrà essere considerato/a non ammissibile al concorso oppure i suoi titoli ed esperienze specifiche potranno non essere presi in considerazione.

(3)

In qualsiasi fase della procedura può essere chiesto loro (di norma tramite e-mail) di fornire informazioni o documenti supplementari.

(4)

Tra gli altri documenti, occorre caricare una copia della carta d’identità o del passaporto che devono essere validi alla data limite per la presentazione delle candidature. Su richiesta, i candidati/le candidate dovranno presentare l’originale della carta d’identità o del passaporto.

(5)

Per dimostrare di essere in possesso dei titoli di studio e di formazione, coloro che si candidano dovranno fornire:

a)

una copia dei diplomi e/o dei certificati di formazione che dimostrano il possesso dei titoli di studio che danno accesso al concorso (cfr. la sezione «Condizioni di ammissione» del bando di concorso);

b)

il diploma/certificato di istruzione secondaria (anche nei casi in cui il bando di concorso stabilisca requisiti minimi superiori al livello d’istruzione secondaria);

c)

in caso di diplomi o certificati rilasciati in un paese terzo, una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un’autorità competente di uno Stato membro dell’UE.

(6)

Per tutti i periodi di attività professionale svolta occorre presentare, in originale o in copia autenticata, i seguenti documenti:

a)

documenti rilasciati dai datori di lavoro attuali e/o precedenti: contratti di lavoro con l’indicazione delle date di inizio e di fine del rapporto di lavoro e/o la prima e l’ultima busta paga. Tali documenti devono indicare la natura e il livello delle mansioni svolte, contenere una descrizione dettagliata di tali mansioni e recare un’intestazione ufficiale e un timbro del datore di lavoro oltre al nome e alla firma della persona responsabile;

b)

per le attività professionali non salariate, ad esempio i lavori autonomi, e le libere professioni: fatture o buoni d’ordine nei quali siano descritte nei particolari le prestazioni fornite od ogni altro documento giustificativo ufficiale pertinente che specifichi la natura e la durata delle mansioni svolte o dei servizi prestati;

c)

per i traduttori freelance: documenti attestanti i periodi di lavoro e il numero di pagine tradotte;

d)

per gli interpreti freelance: documenti attestanti il numero di giorni di lavoro e le lingue dalle quali e verso le quali si è interpretato.

3.   Il ruolo della commissione giudicatrice

(1)

La commissione giudicatrice del concorso stabilisce il grado di difficoltà delle prove del concorso e ne approva il contenuto, valuta la conformità di coloro che si candidano alle condizioni specifiche di ammissione, ne confronta i meriti e seleziona i candidati/le candidate migliori sulla base dei requisiti stabiliti nel bando di concorso.

(2)

I lavori della commissione giudicatrice sono segreti.

(3)

Il lavoro della commissione giudicatrice è facilitato dall’EPSO.

4.   Conflitto di interessi

(1)

I nomi dei membri della commissione giudicatrice sono pubblicati sul sito dell’EPSO (5).

(2)

I candidati/le candidate, i membri della commissione giudicatrice e i membri del personale dell’EPSO che facilitano l’organizzazione degli specifici concorsi sono tenuti a dichiarare qualsiasi conflitto di interessi che possa insorgere, in particolare, in caso di legame familiare o di rapporto di lavoro diretto. Eventuali situazioni che potrebbero costituire un conflitto di interessi devono essere dichiarate all’EPSO non appena la persona interessata ne viene a conoscenza. L’EPSO valuterà individualmente ciascun caso e prenderà le misure opportune.

(3)

Al fine di garantire l’indipendenza della commissione giudicatrice, tranne in casi espressamente autorizzati, è tassativamente vietato a coloro che si candidano o a terzi non appartenenti alla commissione tentare di contattare uno dei suoi membri in merito a qualsiasi questione relativa al concorso o ai lavori della commissione.

(4)

I candidati/le candidate che desiderino esporre il loro caso alla commissione giudicatrice devono farlo per iscritto tramite l’EPSO (6).

(5)

Una violazione delle norme summenzionate potrebbe comportare un’azione disciplinare nei confronti di un membro della commissione giudicatrice o di un membro del personale dell’EPSO e/o l’esclusione della persona interessata dal concorso (cfr. la sezione 6).

5.   Prove

(1)

Le prove saranno effettuate e supervisionate (sorvegliate) a distanza. Sul sito web dell’EPSO (7) sono specificati i requisiti informatici necessari per svolgere le prove. Coloro che intendono candidarsi sono invitati a consultare il sito il prima possibile per assicurarsi che le loro installazioni informatiche soddisfino i requisiti prescritti.

(2)

I candidati/le candidate devono prenotare un appuntamento per le prove seguendo le istruzioni ricevute dall’EPSO. I periodi di prenotazione e quelli durante i quali è possibile sostenere le prove sono limitati.

(3)

Tutte le altre istruzioni e informazioni necessarie saranno specificate nella lettera di convocazione alle prove.

(4)

In caso di mancata prenotazione, partecipazione o svolgimento di una o più prove, si riterrà che la loro partecipazione al concorso sia terminata, a meno che i candidati/le candidate non siano in grado di dimostrare che la mancata prenotazione, partecipazione o svolgimento di una prova è dovuta a circostanze indipendenti dalla loro volontà o a una situazione di forza maggiore. Il mancato rispetto dei termini e delle condizioni per le prove, specificati nelle istruzioni e nelle informazioni messe a disposizione di coloro che si candidano non sarà considerato una circostanza indipendente dalla loro volontà né una situazione di forza maggiore.

6.   Esclusione dal concorso

(1)

I candidati/le candidate possono essere esclusi/e in qualsiasi fase del concorso per i seguenti motivi:

a)

hanno creato più di un account EPSO;

b)

hanno presentato la domanda di candidatura attraverso più canali nonostante ciò sia vietato dal bando di concorso;

c)

hanno reso dichiarazioni false o dichiarazioni non corroborate da una documentazione adeguata;

d)

hanno imbrogliato nel corso delle prove, fatto una registrazione dei test online o hanno tentato di sabotare il corretto svolgimento delle prove o compromesso in altro modo l’integrità della procedura di concorso;

e)

hanno tentato di contattare o hanno contattato un membro della commissione giudicatrice in un modo non autorizzato;

f)

non hanno informato l’EPSO di un potenziale conflitto di interessi con un membro della commissione giudicatrice o con un membro del personale dell’EPSO;

g)

hanno firmato o apposto un segno distintivo sulle prove scritte o pratiche nonostante il divieto.

(2)

Coloro che si candidano per essere assunti dalle istituzioni dell’UE sono tenuti ad agire dando prova della massima integrità, conformemente all’articolo 27, primo comma, e all’articolo 28, lettera c), dello statuto dei funzionari. In caso di frode o tentativo di frode, l’EPSO può decidere di dichiarare un candidato/una candidata non ammissibile a futuri concorsi per un periodo di tempo limitato.

7.   Problemi e soluzioni

7.1.   Problemi tecnici e organizzativi

(1)

Se, in una fase qualsiasi della procedura di selezione, un candidato/una candidata rileva un problema tecnico o organizzativo grave, deve informarne l’EPSO attraverso il modulo di contatto online (8).

(2)

Per eventuali problemi connessi all’atto di candidatura, coloro che si candidano devono contattare l’EPSO immediatamente e in ogni caso prima del termine ultimo per la presentazione delle candidature.

(3)

Se il problema si verifica durante le prove a distanza, occorre procedere come segue:

a)

avvertire immediatamente i supervisori (sorveglianti) o contattare l’assistenza tecnica (tramite un link specificamente indicato) per consentire una soluzione tempestiva del problema e, contestualmente, chiedere che il reclamo sia registrato per iscritto

e

b)

entro tre giorni di calendario, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è sostenuta la prova (compreso), contattare l’EPSO tramite il modulo di contatto online (9), fornendo una breve descrizione del problema e allegando prove del tentativo/dei tentativi di risolvere il problema (ad esempio, il numero del documento attestante l’avvenuta segnalazione all’help desk («ticket»), trascrizioni di chat ecc.). Questi documenti giustificativi sono necessari per consentire all’EPSO di indagare sulla situazione.

L’obbligo di informare l’EPSO si applica in tutti i casi, anche quando i supervisori (sorveglianti) o l’assistenza tecnica hanno dato seguito al reclamo.

I reclami ricevuti dopo la scadenza del termine indicato nel presente punto o quelli non accompagnati da documenti che dimostrino che si è tentato di risolvere il problema saranno respinti.

(4)

Le contestazioni formulate nell’ambito dei reclami di cui ai punti 7.2.2 e 7.3.1 e basate su presunti problemi tecnici e/o organizzativi che non erano stati segnalati conformemente a quanto previsto nel punto 7.1 saranno respinte.

7.2.   Procedimento di riesame interno

7.2.1.   Reclami relativi alle domande del test a scelta multipla su computer

(1)

I candidati/le candidate che ritengano di avere motivi giustificati per sostenere che un errore in una o più domande del test a scelta multipla su computer abbia compromesso la loro capacità di rispondere correttamente, possono chiedere il riesame della domanda o delle domande in questione.

(2)

La commissione giudicatrice può decidere di «neutralizzare» le domande contenenti l’errore, vale a dire annullare la domanda o le domande in questione e ridistribuire i punti inizialmente assegnati a tali domande tra le altre domande del test. La ridistribuzione del punteggio riguarderà solo i candidati/le candidate il cui test comprendeva la domanda in questione. Il punteggio per i test indicato nelle parti corrispondenti del presente bando di concorso resta invariato.

(3)

Per presentare un reclamo in merito a domande relative al test a scelta multipla su computer occorre:

a)

contattare l’EPSO tramite il modulo online (10) entro tre giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è sostenuta la prova;

b)

descrivere nel modo più accurato possibile la domanda o le domande in questione, e

c)

spiegare la natura dei presunti errori.

(4)

Non saranno presi in considerazione i reclami presentati dopo la scadenza del termine o i reclami che non descrivono chiaramente le domande contestate e/o i presunti errori. In particolare, non saranno presi in considerazione i reclami che si limitano a segnalare presunti problemi di traduzione, senza specificare quale sia il problema.

(5)

Le argomentazioni presentate nell’ambito dei reclami di cui al punto 7.3.1 e basate su presunti problemi relativi alle domande del test a scelta multipla su computer, che non erano stati segnalati conformemente a quanto previsto al punto 7.2.1, saranno respinte.

7.2.2.   Domande di riesame

(1)

I candidati/le candidate possono chiedere il riesame di una decisione adottata dalla commissione giudicatrice che stabilisce i loro risultati, decide se possono passare alla fase successiva del concorso o incide in altro modo sul loro status giuridico di candidato/candidata.

(2)

La procedura di riesame ha lo scopo di consentire alla commissione giudicatrice di modificare la decisione impugnata nei casi in cui vi sia un motivo per farlo (per esempio qualora vi sia un errore nella valutazione). Nell’ambito della procedura di riesame la commissione giudicatrice riesaminerà la sua valutazione dei meriti della persona candidata e confermerà le sue conclusioni iniziali o fornirà una valutazione riveduta.

(3)

La commissione giudicatrice non risponderà ad alcuna argomentazione giuridica relativa o meno alla valutazione contestata. Tutte le argomentazioni di natura giuridica e i reclami relativi al quadro giuridico del concorso possono essere presentati sotto forma di reclamo amministrativo (cfr. il punto 7.3.1).

(4)

Il semplice fatto che chi si candida possa non essere d’accordo con la valutazione fatta dalla commissione giudicatrice delle loro prestazioni in una prova o dei loro titoli e/o esperienze, non significa che la commissione giudicatrice abbia commesso un errore di valutazione. La commissione giudicatrice gode di un ampio margine di discrezionalità nel formulare giudizi di valore sulle prestazioni, sui titoli e sull’esperienza di coloro che si candidano.

(5)

Non è possibile chiedere un riesame in relazione ai risultati dei test a scelta multipla su computer.

(6)

Per presentare una domanda di riesame, occorre:

a)

contattare l’EPSO tramite il modulo online (11) entro cinque giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione impugnata nell’account EPSO del candidato/della candidata;

b)

indicare chiaramente la decisione che si intende contestare e le motivazioni che ne sono alla base.

(7)

I candidati/le candidate riceveranno un avviso automatico di ricevimento della loro richiesta. La commissione giudicatrice esaminerà la richiesta di riesame e informerà quanto prima la persona interessata della sua decisione.

(8)

Le richieste di riesame pervenute dopo la scadenza del termine di cui al punto 6, lettera a), saranno considerate irricevibili e non saranno esaminate, a meno che i candidati/le candidate non siano in grado di dimostrare l’esistenza di una situazione di forza maggiore.

7.3.   Altre forme di riesame

7.3.1.   Reclami amministrativi ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari

(1)

I candidati/le candidate possono presentare un reclamo amministrativo contro un atto (una decisione o l’assenza di una decisione) se:

a)

ritengono che le norme che disciplinano le procedure di concorso siano state violate, e

b)

l’atto impugnato arreca pregiudizio al candidato interessato/alla candidata interessata, ossia incide direttamente e immediatamente sul suo status giuridico di candidato/candidata (vale a dire, determina i risultati, determina se può passare alla fase successiva del concorso o incide in altro modo su detto status giuridico).

(2)

Il reclamo può essere presentato contro l’assenza di decisione nei casi in cui esiste l’obbligo di prendere una decisione entro un termine stabilito dallo statuto dei funzionari.

(3)

Coloro che hanno presentato una domanda di riesame (cfr. il punto 7.2.2) devono attendere la notifica della risposta a tale richiesta prima di decidere se presentare un reclamo amministrativo. In tali casi, il termine per la presentazione di un reclamo amministrativo decorre dalla data di notifica della decisione della commissione giudicatrice in merito alla richiesta di riesame.

(4)

I reclami amministrativi sono esaminati dal direttore dell’EPSO in qualità di autorità che ha il potere di nomina ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari.

(5)

La procedura di reclamo amministrativo ha lo scopo di verificare il rispetto del quadro giuridico del concorso. Si richiama l’attenzione dei candidati/delle candidate sul fatto che il direttore dell’EPSO non può annullare un giudizio di valore espresso da una commissione giudicatrice e non ha il potere giuridico di modificare la sostanza della decisione di una commissione giudicatrice. Se il direttore dell’EPSO riscontra un errore procedurale o un errore manifesto di valutazione, può rinviare il caso alla commissione giudicatrice per una nuova valutazione.

(6)

Per presentare un reclamo amministrativo, occorre:

a)

contattare l’EPSO tramite il modulo online (12) entro il termine di cui all’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, vale a dire tre mesi a decorrere i) dalla data della notifica della decisione impugnata o ii) dalla data in cui tale decisione avrebbe dovuto essere adottata

e

b)

indicare la decisione o l’assenza di decisione che si intende contestare e le motivazioni che ne sono alla base.

(7)

I reclami amministrativi ricevuti dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari saranno considerati irricevibili.

7.3.2.   Ricorsi giurisdizionali

(1)

Chi si candida ha il diritto di presentare un ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale, a norma dell’articolo 270 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 91 dello statuto dei funzionari.

(2)

I ricorsi giurisdizionali contro le decisioni adottate dall’EPSO (anziché dalla commissione giudicatrice) sono ricevibili dinanzi al Tribunale solo se la persona interessata è debitamente ricorsa a un reclamo amministrativo conformemente a quanto stabilito dall’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari (cfr. il punto 7.3.1).

(3)

Tutte le informazioni sui ricorsi giurisdizionali sono disponibili sul sito web del Tribunale (13).

7.3.3.   Denunce al Mediatore europeo

(1)

Tutti i cittadini e i residenti dell’UE possono presentare una denuncia al Mediatore europeo in merito a casi di cattiva amministrazione.

(2)

Prima di presentare una denuncia al Mediatore, i candidati/le candidate devono aver precedentemente esaurito i mezzi di ricorso interni previsti dall’EPSO (cfr. i punti 7.1 e 7.2).

(3)

Le denunce presentate al Mediatore non sospendono i termini previsti per la presentazione delle domande, delle denunce o dei ricorsi giudiziari di cui al presente regolamento.

(4)

Tutte le informazioni sulle denunce al Mediatore sono disponibili sullo specifico sito web (14).

Fine dell’ALLEGATO I, cliccare qui per tornare al testo principale


(1)  https://epso.europa.eu/it/contact-us.

(2)  https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb52

(3)  https://epso.europa.eu/it/contact-us

(4)  https://epso.europa.eu/it/epso-faqs-by-category

(5)  https://epso.europa.eu/it

(6)  https://epso.europa.eu/it/contact-us

(7)  https://epso.europa.eu/en/it-requirements-passing-epsos-remotely-proctored-tests

(8)  https://epso.europa.eu/it/help/faq/complaints

(9)  https://epso.europa.eu/it/help/faq/complaints

(10)  https://epso.europa.eu/it/help/faq/complaints

(11)  https://epso.europa.eu/it/help/faq/complaints

(12)  https://epso.europa.eu/it/help/faq/complaints

(13)  https://curia.europa.eu/jcms/

(14)  https://www.ombudsman.europa.eu/it/home


ALLEGATO II

ESEMPI DI QUALIFICHE MINIME

Esempi di qualifiche minime per paese (Stati membri e Regno Unito) e per grado corrispondenti, in linea di massima, a quelle richieste nei bandi di concorso

Cliccare qui per una versione di facile lettura di questi esempi

PAESE

Da AST-SC 1 a AST-SC 6

Da AST 1 a AST 7

Da AST 3 a AST 11

Da AD 5 ad AD 16

Studi secondari (che diano accesso all’istruzione superiore)

Studi superiori (ciclo di studi superiori non universitari o ciclo universitario breve della durata legale di almeno 2 anni)

Studi di livello universitario (della durata di almeno 3 anni)

Studi di livello universitario (della durata di 4 anni o più)

Belgique — België — Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES)/Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d’enseignement professionnel/Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature/Kandidaat

Graduat/Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Diplôme d’études spécialisées (DES)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česko

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhvervsakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA eller BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/Fachhochschulabschluss/Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, I 5 ábhar/Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)/Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta/National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara/Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)/National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)/Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)/Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)/Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile/University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)/Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht/Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d’études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT), diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS), diplôme d’études approfondies (DEA), master 1, master 2 professionnel, master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d’ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea — L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter, accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d’ingénieur technicien

Master

Diplôme d’ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree) (Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 À Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma’s)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of «Ingenieur»

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom

Fachhochschuldiplom

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire (colegiu universitar)

Învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo (spričevalo o poklicni maturi) (spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma

Magisterij

Specializacija

Doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus – Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto – Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto – Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa – studieveckor)

Maisterin tutkinto – Magisterexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa – studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen – antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan (3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå: Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, À level (VCE À level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

NOTE:

UK diplomas awarded in 2020 (until 31 December 2020) are accepted without an equivalence. UK diplomas awarded as from 1 January 2021 must be accompanied by an equivalence issued by a competent authority of an EU Member State.

Fine dell’ALLEGATO II, cliccare qui per tornare al testo principale