29.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CA 325/1


Invito a manifestare interesse per l’incarico di presidente della commissione di ricorso dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali

COM/2022/20088

(2022/C 325 A/01)

 

Chi siamo

L’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (di seguito «UCVV» o «l’Ufficio») è un’agenzia indipendente dell’UE istituita dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (1). L’UCVV è un’agenzia dell’UE dotata di personalità giuridica ed è responsabile della gestione del sistema di privative comunitarie per ritrovati vegetali. Attraverso il conferimento di un diritto di proprietà intellettuale per le nuove varietà vegetali, il sistema fornisce protezione a livello dell’Unione europea. La missione dell’UCVV è istituire e promuovere un sistema efficiente di diritti di proprietà intellettuale che favorisca la creazione di nuove varietà vegetali nell’interesse della società.

L’Ufficio ha sede ad Angers, in Francia, ha un organico di circa 50 persone e una dotazione finanziaria annuale di circa 20 milioni di EUR, finanziati principalmente mediante i proventi delle varie tasse che riscuote.

Per ulteriori informazioni consultare il sito web dell’UCVV: https://www.cpvo.europa.eu.

Il summenzionato regolamento (CE) n. 2100/94 prevede l’istituzione di una o più commissioni di ricorso in seno all’Ufficio. Il regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione (2) ha istituito una commissione di ricorso competente per le decisioni sui ricorsi proposti avverso le decisioni assunte dall’Ufficio, riguardanti, tra l’altro, la concessione o il rifiuto di privative comunitarie per ritrovati vegetali, obiezioni alla concessione di privative, la nullità o l’annullamento di privative comunitarie per ritrovati vegetali o la concessione o il rifiuto di licenze obbligatorie.

La commissione di ricorso è composta da un presidente, da altri due membri e dai rispettivi supplenti. Qualora la commissione di ricorso ne ravvisi la necessità per la natura stessa del ricorso, essa può avvalersi di altri due membri.

Maggiori informazioni sulla commissione di ricorso dell’UCVV sono disponibili alla pagina:https://cpvo.europa.eu/en/about-us/law-and-practice/board-appeal.

Cosa offriamo

L’UCVV cerca un/a presidente della commissione di ricorso dell’Ufficio.

Il presidente:

sceglie, per ciascuna causa, gli altri membri della commissione di ricorso ed i rispettivi supplenti in base a un elenco di membri qualificati compilato dal consiglio di amministrazione dell’Ufficio;

presiede la commissione di ricorso dell’Ufficio ed esercita i poteri conferiti al presidente dal regolamento (CE) n. 2100/94,

rappresenta l’UCVV e partecipa alla rete per le procedure di ricorso interagenzia («IAAPN») per promuovere la cooperazione, il coordinamento e la condivisione delle conoscenze e delle migliori prassi sui procedimenti di ricorso e sulle questioni di interesse comune tra le agenzie dell’UE in cui sono stati istituiti una commissione di ricorso o un organo equivalente.

Il presidente della commissione di ricorso è indipendente. Nell’adottare decisioni, non è vincolato da alcuna istruzione.

In assenza del presidente, il supplente svolge le mansioni del presidente.

Requisiti

I candidati devono essere cittadini di uno degli Stati membri dell’UE.

I candidati non devono esercitare altre funzioni presso l’Ufficio comunitario delle varietà vegetali.

I candidati devono possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea (3) e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue.

I candidati devono inoltre possedere:

un diploma universitario in giurisprudenza, preferibilmente un diploma di laurea magistrale in materia di proprietà intellettuale e/o di normativa sulle varietà vegetali;

almeno 10 anni di esperienza professionale di livello post-universitario (4) in materia di proprietà intellettuale, privative per ritrovati vegetali o registrazione di varietà vegetali.

L’esperienza in ambito giuridico o in materia di proprietà intellettuale costituisce un titolo preferenziale, come pure l’esperienza amministrativa e gestionale, preferibilmente acquisita nel servizio pubblico di uno Stato membro o di un’organizzazione intergovernativa.

I requisiti di cui sopra devono essere soddisfatti entro il termine per la presentazione delle domande:

Selezione e nomina

L’attuale mandato del presidente della commissione di ricorso scade il 18 febbraio 2023. Ai sensi del regolamento (CE) n. 2100/94, il Consiglio dell’Unione europea decide in merito alla nomina di un presidente in base ad un elenco di candidati proposto dalla Commissione europea in seguito al parere del consiglio di amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali.

Scopo del presente invito a manifestare interesse è consentire alla Commissione europea di stilare un elenco ristretto di candidati per l’incarico di presidente della commissione di ricorso, da proporre al Consiglio. L’inclusione nell’elenco della Commissione europea non costituisce garanzia di nomina.

La Commissione europea istituirà una commissione giudicatrice che inviterà per un colloquio i candidati, selezionati in base ai meriti e ai criteri di cui sopra, che presentano il profilo più adeguato per le esigenze specifiche del posto vacante. A seguito di tali colloqui, la Commissione europea costituirà un elenco di candidati, che sarà sottoposto al vaglio del consiglio di amministrazione dell’Ufficio prima di essere comunicato al Consiglio. I candidati possono essere convocati a un colloquio con il commissario competente.

La durata del mandato è di cinque anni, rinnovabile a norma del regolamento (CE) n. 2100/94.

Pari opportunità

La Commissione europea e l’UCVV applicano una politica di pari opportunità e di non discriminazione. L’UCVV accetta le candidature senza discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, età o orientamento sessuale, stato civile o situazione familiare. A tutti i candidati alla procedura di selezione verranno date pari opportunità per dimostrare le proprie capacità. Le assunzioni sono effettuate su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini di tutti gli Stati membri dell’Unione europea.

Condizioni di impiego

Il presidente non è tenuto a sospendere le sue attività professionali; tuttavia, qualsiasi attività esercitata dev’essere compatibile con l’obbligo di indipendenza dei membri della commissione di ricorso. Lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea («statuto dei funzionari») non si applicano al presidente, al presidente supplente e ai membri della commissione di ricorso (articoli 31 e 47 del regolamento (CE) n. 2100/94) che non sono già assunti come agenti dell’Unione europea.

Il presidente dovrebbe essere disponibile per svolgere tali funzioni almeno 10 giorni/anno civile.

Su decisione del consiglio di amministrazione dell’UCVV del 19 settembre 2019:

A)

La remunerazione del presidente della commissione di ricorso che è un agente dell’Unione europea è la seguente:

1.

gli agenti dell’UE in servizio attivo presso un’istituzione, un’agenzia, un organo o un’autorità dell’Unione, nominati per operare in seno alla commissione di ricorso dell’UCVV, non possono essere retribuiti da altre istituzioni dell’UE; essi possono percepire unicamente il rimborso delle spese di missione, come disposto dallo statuto dei funzionari. A tal fine, è opportuno che l’incarico di sedere alla commissione di ricorso dell’UCVV in qualità di presidente sia concordato con la rispettiva istituzione o agenzia dell’UE;

2.

l’Ufficio può stipulare un accordo sul livello dei servizi (SLA) o un protocollo d’intesa con un’istituzione o un’agenzia dell’UE per disciplinare le condizioni relative ai costi (comprese le spese di missione) che riguardano la partecipazione del loro personale alla commissione di ricorso dell’UCVV.

B)

La remunerazione del presidente della commissione di ricorso che non è un agente dell’Unione europea è la seguente:

1.

remunerazione per giornata effettiva di lavoro (1 giorno/8 ore): 500 (in EUR)

2.

remunerazione massima per un ricorso: 7 500 (in EUR).

3.

Oltre a tale remunerazione, al presidente della commissione di ricorso possono essere corrisposte:

a)

le spese di viaggio e soggiorno conformemente alle norme più recenti relative al rimborso degli esperti che partecipano alle riunioni dell’UCVV o che si recano per conto dell’Ufficio ad altre riunioni;

b)

l’equivalente di un giorno di lavoro supplementare per il tempo trascorso negli spostamenti da e verso Angers, a condizione che l’audizione orale abbia effettivamente luogo e che il tempo di viaggio impiegato superi un’ora. Qualora la commissione di ricorso abbia esaminato diversi casi in uno o più giorni consecutivi, sarà concesso un solo giorno supplementare per il tempo di viaggio.

Il punto 3 non si applica nei casi in cui l’audizione si svolga online.

Le audizioni della commissione di ricorso si svolgono presso la sede dell’UCVV ad Angers, Francia, o virtualmente.

Il posto sarà disponibile a partire dal 19 febbraio 2023.

Indipendenza e conflitto di interessi

Prima di assumere le proprie funzioni, il presidente della commissione di ricorso dovrà dichiarare di impegnarsi ad agire in completa indipendenza nell’interesse pubblico e indicare eventuali interessi che potrebbero essere ritenuti incompatibili con la sua indipendenza (5).

Presentazione delle candidature

Prima di presentare la candidatura, gli interessati devono verificare attentamente se soddisfano tutti i requisiti richiesti, con particolare riguardo ai titoli di studio, all’esperienza professionale e alle conoscenze linguistiche. Il mancato rispetto di uno dei requisiti comporta l’esclusione automatica dalla procedura di selezione.

Chiunque intenda candidarsi deve registrare la propria candidatura in formato elettronico collegandosi al seguente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/.

I candidati devono disporre di un indirizzo di posta elettronica valido che servirà a confermare l’avvenuta registrazione della candidatura e a tenere i contatti durante le diverse fasi della procedura. Si prega pertanto di comunicare tempestivamente alla Commissione europea eventuali cambiamenti di tale indirizzo.

Per completare la candidatura occorre caricare un curriculum vitae in formato PDF, redatto preferibilmente utilizzando il modello di CV Europass (6), e compilare, online, una lettera di motivazione (al massimo 8 000 caratteri). Il curriculum vitae e la lettera di motivazione possono essere presentati in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione europea.

Una volta completata la procedura online, i candidati riceveranno un messaggio di posta elettronica a conferma dell’avvenuta registrazione della candidatura. Il mancato ricevimento del messaggio di conferma indica che la candidatura non è stata registrata.

Non è possibile seguire online lo stato di avanzamento della candidatura. Tutte le informazioni al riguardo saranno trasmesse direttamente dalla Commissione europea.

Per ulteriori informazioni e/o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Termine ultimo

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 29 settembre 2022, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, scaduto il quale la registrazione non sarà più possibile.

È responsabilità degli interessati completare la candidatura online entro il termine stabilito. Si raccomanda vivamente di non attendere gli ultimi giorni per presentare la candidatura, poiché una congestione delle linee o un problema nel collegamento internet potrebbero annullare l’operazione e costringere a ripeterla integralmente. Dopo la scadenza del termine, non sarà più possibile inserire dati nel sistema. Non saranno accettate candidature tardive.

Informazione importante per i candidati

Si ricorda ai candidati che i lavori delle commissioni giudicatrici sono riservati. Qualsiasi contatto diretto o indiretto con i membri di tali commissioni è vietato ai candidati o a chiunque agisca per loro conto. Qualsiasi domanda deve essere inviata alla segreteria della commissione pertinente.

Protezione dei dati personali

La Commissione assicurerà che i dati personali dei candidati siano trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Ciò vale in particolare per la riservatezza e la sicurezza dei dati in questione.


(1)  GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione, del 17 settembre 2009, recante norme d’esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo ai procedimenti dinanzi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (GU L 251 del 24.9.2009, pag. 3).

(3)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01958R0001-20130701.

(4)  L’esperienza professionale è presa in considerazione solo se si tratta di un rapporto di lavoro effettivo definito come un vero e proprio lavoro, su base retribuita e come dipendente (qualsiasi tipo di contratto) o prestatore di un servizio. Le attività professionali svolte in regime di tempo parziale saranno calcolate in proporzione sulla base della percentuale certificata di ore a tempo pieno lavorate. Il congedo di maternità/congedo parentale/congedo per adozione è preso in considerazione se rientra nell’ambito di un contratto di lavoro. I dottorati di ricerca, anche non retribuiti, sono assimilati all’esperienza professionale, per una durata massima di tre anni, a condizione che il dottorato di ricerca sia stato concluso con esito positivo. Uno stesso periodo non può essere conteggiato più di una volta.

(5)  Conformemente alla politica dell’UCVV in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi adottata dal consiglio di amministrazione dell’UCVV nella riunione del 7 ottobre 2021.

(6)  Informazioni su come creare un CV Europass online sono disponibili all’indirizzo: https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv.

(7)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).