28.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 31/6


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2021

PROGRAMMI SEMPLICI

Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2021/C 31/06)

INDICE

0.

Introduzione 8

1.

Contesto 9

2.

Obiettivi — Temi e priorità — Attività finanziabili — Impatto atteso 9
AGRIP-SIMPLE-2021-IM-EU QS 9
Obiettivi 9
AGRIP-SIMPLE-2021-IM-ORGANIC 10
Obiettivi 10
AGRIP-SIMPLE-2021-IM-SUSTAINABLE 10
Obiettivi 10
AGRIP-SIMPLE-2021-IM-PROPER-DIET 10
Obiettivi 10
AGRIP-SIMPLE-2021-IM-CHARACTERISTICS 11
Obiettivi 11
AGRIP-SIMPLE-2021-TC-ASIA / AMERICA and OTHERS 11
Obiettivi 11
AGRIP-SIMPLE-2021-TC-ORGANIC 11
Obiettivi 11
Attività finanziabili 11
Impatto atteso 11

3.

Dotazione di bilancio disponibile 12

4.

Calendario e scadenze 13

5.

Ammissibilità 13

6.

Ammissibilità 14
Partecipanti ammissibili 14
Composizione del consorzio 16
Attività ammissibili 16
Ubicazione geografica (paesi destinatari) 18
Durata 18

7.

Capacità finanziaria e operativa ed esclusione 18
Capacità finanziaria 18
Capacità operativa 19
Esclusione 19

8.

Procedura di valutazione e di aggiudicazione 20

9.

Criteri di aggiudicazione 21

10.

Struttura giuridica e finanziaria delle convenzioni di sovvenzione 21
Data di inizio e durata del progetto 22
Prodotti/servizi da fornire 22
Forma della sovvenzione, tasso di finanziamento e importo massimo della sovvenzione 22
Categorie di bilancio e norme di ammissibilità dei costi 22
Rendicontazione e modalità di pagamento 23
Certificati 23
Regime di responsabilità per i recuperi 24
Disposizioni relative all’attuazione del progetto 24
Inadempimento e violazione del contratto 24

11.

Aiuto 24

12.

Importante 25

0.   Introduzione

Il presente invito è inteso a sollecitare la presentazione di proposte di sovvenzioni dell’UE per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli europei (programma AGRIP) realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi mediante programmi semplici.

Il quadro normativo relativo a questo programma di finanziamento dell’UE è definito nei seguenti documenti:

il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) [regolamento finanziario dell’UE],

l’atto di base [regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)],

il regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione (3) e

il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione (4).

L’invito è pubblicato conformemente al programma di lavoro 2021 (5) e sarà gestito dall’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare (CHAFEA), incaricata dalla Commissione europea della gestione della politica di promozione.

L’invito riguarda i seguenti cinque temi nel mercato interno:

AGRIP-SIMPLE-2021-IM-EU QS (tema 1) — Mercato interno

AGRIP-SIMPLE-2021-IM-ORGANIC (tema 2) — Mercato interno

AGRIP-SIMPLE-2021-IM-SUSTAINABLE (tema 3) — Mercato interno

AGRIP-SIMPLE-2021-IM-PROPER-DIET (tema 4) — Mercato interno

AGRIP-SIMPLE-2021-IM-CHARACTERISTICS (tema 5) — Mercato interno

Inoltre, riguarda i seguenti quattro temi nei paesi terzi:

AGRIP-SIMPLE-2021-TC-ASIA (tema 6) — Paesi terzi

AGRIP-SIMPLE-2021-TC-AMERICAS (tema 7) — Paesi terzi

AGRIP-SIMPLE-2021-TC-OTHERS (tema 8) — Paesi terzi

AGRIP-SIMPLE-2021-TC-ORGANIC (tema 9) — Paesi terzi

Si invita a leggere attentamente la documentazione relativa all’invito sulla pagina dedicata del portale Finanziamenti e gare d’appalto, in particolare il presente documento di invito, il modello di convenzione di sovvenzione, il manuale online del portale dell’UE Finanziamenti e gare d’appalto, la guida del programma AGRIP e la CSC (convenzione di sovvenzione commentata) delle sovvenzioni dell’UE.

Questi documenti forniscono chiarimenti e risposte ai quesiti che potrebbero sorgere in fase di preparazione della domanda.

Il documento di invito illustra:

contesto, obiettivi, ambito di applicazione, attività finanziabili e risultati attesi (sezioni 1 e 2);

calendario e dotazione finanziaria disponibile (sezioni 3 e 4);

condizioni di ammissibilità e ricevibilità, criteri di capacità finanziaria e operativa ed esclusione (sezioni 5, 6 e 7);

procedura di valutazione e di aggiudicazione (sezione 8);

criteri di aggiudicazione (sezione 9);

struttura giuridica e finanziaria delle convenzioni di sovvenzione (sezione 10).

Il manuale online e la guida del programma AGRIP illustrano:

procedure per la registrazione e la presentazione delle proposte online attraverso il portale dell’UE Finanziamenti e gare d’appalto (il «portale»);

raccomandazioni per la preparazione della domanda.

La CSC — convenzione di sovvenzione commentata contiene:

commenti dettagliati su tutte le disposizioni della convenzione di sovvenzione che dovrà essere firmata per ottenere la sovvenzione (fra cui costi ammissibili, calendario dei pagamenti, obblighi accessori ecc.).

Si invita inoltre a visitare il portale Promozione di prodotti agricoli per consultare l’elenco dei progetti finanziati in precedenza.

1.   Contesto

L’obiettivo generale del programma AGRIP consiste nel rafforzare la competitività del settore agricolo dell’UE.

Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a)

migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’UE e degli elevati standard applicabili ai metodi di produzione nell’Unione;

b)

aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’UE e ottimizzarne l’immagine tanto all’interno quanto all’esterno dell’Unione;

c)

rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’UE;

d)

aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’UE, con particolare riguardo ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita;

e)

ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.

2.   Obiettivi — Temi e priorità — Attività finanziabili — Impatto atteso

AGRIP-SIMPLE-2021-IM-EU QS

Obiettivi

L’obiettivo è di rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione, ossia:

a)

regimi di qualità: denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e indicazioni facoltative di qualità;

b)

il simbolo grafico (logo) dei prodotti agricoli di qualità caratteristici delle regioni ultraperiferiche dell’Unione.

I programmi di informazione e di promozione relativi ai regimi di qualità dell’Unione dovrebbero costituire una priorità fondamentale nel mercato interno in quanto forniscono ai consumatori garanzie sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto o del processo di produzione utilizzato, aggiungono valore ai prodotti interessati e ne ampliano gli sbocchi di mercato.

Uno dei risultati attesi è l’aumento dei livelli di riconoscimento da parte dei consumatori europei del logo associato ai regimi di qualità dell’Unione. Secondo lo speciale Eurobarometro (n. 504), soltanto il 14 % dei consumatori europei riconosce i loghi dei prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta (DOP), il 20 % riconosce un’indicazione geografica protetta (IGP) e il 14 % riconosce le specialità tradizionali garantite (STG), che costituiscono i principali regimi di qualità dell’Unione.

Impatto finale atteso: rafforzare la consapevolezza del regime di qualità dell’Unione, migliorare la competitività e il consumo dei prodotti registrati nell’ambito di un regime di qualità dell’Unione, ottimizzarne l’immagine e aumentarne la quota di mercato.

AGRIP-SIMPLE-2021-IM-ORGANIC

Obiettivi

L’obiettivo è rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento del regime di qualità dell’Unione per la produzione biologica.

I programmi di informazione e di promozione relativi al regime di qualità dell’Unione del metodo di produzione biologica dovrebbero costituire una priorità fondamentale nel mercato interno in quanto detto regime fornisce ai consumatori garanzie sulla sostenibilità, sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto o del processo di produzione utilizzato, nonché sui benefici ambientali che essi generano, aggiunge valore ai prodotti interessati e ne amplia gli sbocchi di mercato.

Uno dei risultati attesi è l’ulteriore aumento dei livelli di riconoscimento del logo biologico dell’UE da parte dei consumatori europei. Secondo lo speciale Eurobarometro (n. 504), la notorietà del logo dell’agricoltura biologica è aumentata di29 punti percentuali dal 2017, con il 56 % dei consumatori europei che riconosce il logo dell’agricoltura biologica dell’UE.

Impatto finale atteso: rafforzare la consapevolezza del regime di qualità dell’Unione relativo alla produzione biologica, migliorare la competitività e il consumo dei prodotti biologici, ottimizzarne l’immagine e aumentarne la quota di mercato.

AGRIP-SIMPLE-2021-IM-SUSTAINABLE

Obiettivi

Le azioni dovrebbero mettere in evidenza la sostenibilità ambientale dell’agricoltura dell’UE, sottolineandone l’apporto benefico all’azione per il clima e all’ambiente. Le azioni dovrebbero affrontare i modi in cui il prodotto o i prodotti sono promossi e i loro metodi di produzione contribuiscono:

a)

alla mitigazione dei cambiamenti climatici (ad esempio riduzione delle emissioni di gas serra) e/o all’adattamento agli stessi (ad esempio risparmio idrico, colture e varietà resistenti al clima) e

b)

ad almeno uno dei seguenti fattori:

i)

conservazione della biodiversità e uso sostenibile delle risorse naturali (ad esempio fauna selvatica, paesaggio, risorse genetiche);

ii)

gestione sostenibile delle risorse idriche (ad esempio uso efficiente dell’acqua, riduzione del carico di nutrienti o pesticidi);

iii)

gestione sostenibile del suolo (ad esempio monitoraggio dell’erosione, equilibrio dei nutrienti, prevenzione dell’acidificazione e della salinizzazione, riduzione dei pesticidi);

iv)

metodi di produzione animale sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle emissioni di carbonio;

v)

riduzione dell’uso di antimicrobici;

vi)

riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari;

vii)

consumo sostenibile;

viii)

benessere degli animali.

AGRIP-SIMPLE-2021-IM-PROPER-DIET

Obiettivi

La Commissione è impegnata nella promozione di abitudini alimentari corrette, in linea con il suo libro bianco concernente una strategia sugli aspetti sanitari connessi all’alimentazione, al sovrappeso e all’obesità (6). Le azioni evidenziano i benefici del consumo di frutta e verdura fresca nell’ambito di un’alimentazione equilibrata. In particolare, i messaggi possono incentrarsi sui seguenti aspetti: mirare al consumo quotidiano di almeno cinque porzioni di vari tipi di frutta e verdura; la posizione della frutta e della verdura nella piramide alimentare, i loro effetti benefici sulla salute ecc.

L’obiettivo è aumentare il consumo di frutta e verdura fresca prodotte nell’UE fornendo informazioni ai consumatori in merito alle abitudini alimentari corrette ed equilibrate.

Impatto finale atteso: migliorare la competitività e il consumo dei prodotti ortofrutticoli dell’UE interessati, promuoverne l’immagine e aumentarne la quota di mercato.

AGRIP-SIMPLE-2021-IM-CHARACTERISTICS

Obiettivi

L’obiettivo consiste nel mettere in evidenza almeno una delle specificità dei metodi di produzione agricola nell’Unione, in particolare sul piano della sicurezza alimentare, della tracciabilità, dell’autenticità, dell’etichettatura, degli aspetti nutrizionali e sanitari (comprese abitudini alimentari corrette e consumo responsabile delle bevande alcoliche ammissibili), del benessere degli animali, del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità (compresi i benefici climatici), come pure delle caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e alimentari, specialmente in termini di qualità, sapore, diversità o tradizioni.

Impatto finale atteso: migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione da parte dei consumatori europei, aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione interessati, ottimizzarne l’immagine e aumentarne la quota di mercato.

AGRIP-SIMPLE-2021-TC-ASIA / AMERICA and OTHERS

Obiettivi

I programmi di informazione e di promozione sono destinati a uno o più paesi individuati nella tematica corrispondente.

Gli obiettivi di tali programmi sono conformi agli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 2 e agli obiettivi elencati all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1144/2014, evidenziando in particolare le specificità dei metodi di produzione agricola nell’Unione, in particolare sul piano della sicurezza alimentare, della tracciabilità, dell’autenticità, dell’etichettatura, degli aspetti nutrizionali e sanitari, del benessere degli animali, del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, come pure delle caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare in termini di qualità, sapore, diversità o tradizioni.

Impatto finale atteso: aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione, ottimizzarne l’immagine e aumentarne la quota di mercato nei paesi destinatari.

AGRIP-SIMPLE-2021-TC-ORGANIC

Obiettivi

L’obiettivo è di rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione relativi alla produzione biologica nei paesi terzi.

I programmi di informazione e di promozione sul regime di qualità dell’Unione relativo al metodo di produzione biologica dovrebbero costituire una priorità fondamentale in quanto tale regime fornisce ai consumatori garanzie sulla sostenibilità, sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto o del processo di produzione utilizzato, nonché sui benefici ambientali che essi generano, aggiunge valore ai prodotti interessati e ne amplia gli sbocchi di mercato.

Impatto finale atteso: rafforzare la consapevolezza del regime di qualità dell’Unione relativo alla produzione biologica, migliorare la competitività e il consumo dei prodotti biologici, ottimizzarne l’immagine e aumentarne la quota di mercato nei paesi terzi.

Attività finanziabili

Le attività finanziabili nell’ambito del presente invito sono campagne di informazione e di promozione riguardanti i prodotti e i regimi elencati all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1144/2014.

Ulteriori dettagli sulle «Attività ammissibili» sono forniti nella sezione 6.

Impatto atteso

L’impatto finale atteso del presente invito a presentare proposte è migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’UE e/o rafforzare la consapevolezza dei regimi di qualità dell’Unione, ottimizzarne l’immagine e aumentarne la quota di mercato nei paesi destinatari.

Image 1 Per maggiori informazioni sulla promozione dei prodotti agricoli, cfr.https://ec.europa.eu/chafea/agri/en

3.   Dotazione di bilancio disponibile

La dotazione disponibile per l’invito ammonta a 81 000 000 di EUR.

Informazioni specifiche sulla dotazione di bilancio per ciascun tema sono riportate nella tabella seguente.

Mercato interno

Tema

Dotazione di bilancio

Dettagli

1 —

AGRIP-SIMPLE-2021-IM-EU QS

5 000 000 di EUR

Programmi di informazione e di promozione destinati a rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione quali definiti all’articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 1144/2014

2 —

AGRIP-SIMPLE-2021-IM-ORGANIC

6 000 000 di EUR

Programmi di informazione e di promozione destinati a rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento del regime di qualità dell’Unione relativo al metodo di produzione biologica quale definito all’articolo 5, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1144/2014

3 —

AGRIP-SIMPLE-2021-IM-SUSTAINABLE

6 000 000 di EUR

Programmi di sensibilizzazione in merito all’agricoltura sostenibile dell’Unione e al ruolo del settore agroalimentare per l’azione per il clima e l’ambiente

4 —

AGRIP-SIMPLE-2021-IM-PROPER DIET

9 100 000 EUR

Programmi di informazione e di promozione che mirano ad aumentare il consumo di frutta e verdura fresca nel mercato interno nel contesto di abitudini alimentari corrette ed equilibrate  (*1).

I prodotti ammissibili nell’ambito di questo tema sono quelli elencati nella parte IX e le banane di cui alla parte XI dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

5 —

AGRIP-SIMPLE-2021-IM- CHARACTERISTICS

6 000 000 di EUR

Programmi di informazione e di promozione destinati a mettere in evidenza le specificità dei metodi di produzione agricola nell’Unione e le caratteristiche dei prodotti agroalimentari dell’UE e dei regimi di qualità di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014

Paesi terzi

Tema

Dotazione di bilancio

Dettagli

6 —

AGRIP-SIMPLE-2021-TC-ASIA

16 300 000 EUR

Programmi di informazione e di promozione destinati a uno o più dei seguenti paesi: Cina (compresi Hong Kong e Macao), Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Asia sudorientale o Asia meridionale

7 —

AGRIP-SIMPLE-2021-TC-AMERICAS

8 300 000 EUR

Programmi di informazione e di promozione destinati a uno o più dei seguenti paesi: Canada, Stati Uniti o Messico

8 —

AGRIP-SIMPLE-2021-TC-OTHERS

12 300 000 EUR

Programmi di informazione e di promozione destinati ad altre aree geografiche  (*2)

9 —

AGRIP-SIMPLE-2021-TC-ORGANIC

12 000 000 EUR

Programmi di informazione e di promozione riguardanti i prodotti biologici nell’ambito del regime di qualità dell’Unione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1144/2014 in qualsiasi paese terzo  (*3)

L’importo della dotazione di bilancio dell’invito è subordinato alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel bilancio generale dell’UE per il 2021 in seguito alla sua adozione da parte dell’autorità di bilancio dell’UE, o degli stanziamenti previsti nei dodicesimi provvisori. Tale importo è inoltre subordinato alla disponibilità di stanziamenti per i tre anni successivi, tenuto conto della natura non dissociata degli stanziamenti.

Ci riserviamo il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili o di ridistribuirli tra le priorità dell’invito, a seconda delle proposte ricevute e dei risultati della valutazione.

Qualora, in riferimento a un dato tema, le proposte in graduatoria non siano sufficienti per utilizzare la totalità dei fondi previsti, i fondi rimanenti possono essere riassegnati ad altri temi secondo i seguenti criteri:

(a)

il totale dell’importo rimanente previsto per i cinque temi relativi al mercato interno è assegnato ai progetti destinati al mercato interno che hanno conseguito il punteggio di qualità più elevato, a prescindere dal tema per cui hanno concorso;

(b)

si segue lo stesso approccio per i quattro temi relativi ai paesi terzi;

(c)

qualora successivamente a ciò risultasse comunque un’eccedenza, gli importi restanti stanziati sia per il mercato interno sia per i paesi terzi sono sommati e assegnati ai progetti con il più alto punteggio qualitativo, a prescindere dalla priorità e dal tema per cui hanno concorso.

4.   Calendario e scadenze

Calendario e scadenze

Pubblicazione dell’invito a presentare proposte

28 gennaio 2021

Termine per la presentazione

28 aprile 2021, alle ore 17:00:00 CET (ora di Bruxelles)

Periodo di valutazione

aprile-settembre 2021

Decisione della Commissione europea

ottobre 2021

Informazioni sui risultati della valutazione da parte degli Stati membri

ottobre 2021

Firma della convenzione di sovvenzione tra gli Stati membri e i beneficiari

< gennaio 2022

5.   Ammissibilità

Le proposte devono essere presentate prima della scadenza dell’invito (cfr. calendario, sezione 3).

Le proposte devono essere presentate per via elettronica tramite il sistema di presentazione elettronica del portale Finanziamenti e gare d’appalto (accessibile alla pagina dedicata nella sezione Ricerca Finanziamenti e gare d’appalto). NON è possibile la presentazione di proposte in formato cartaceo.

Le proposte (comprensive degli allegati e dei documenti giustificativi) devono essere presentate utilizzando i moduli forniti all’interno del sistema di presentazione ( Image 2 NON i documenti disponibili sulla pagina tematica, che figurano solo a titolo informativo).

Le proposte devono essere complete e contenere tutte le parti, gli allegati e i documenti giustificativi obbligatori.

Il modulo di domanda è costituito da:

parte A (da compilare direttamente online) — contiene informazioni amministrative sui partecipanti (futuri coordinatore e beneficiari) e la sintesi della dotazione finanziaria preventiva per il progetto;

parte B (da scaricare dal sistema di presentazione del portale, compilare e successivamente assemblare e ricaricare in formato PDF nel sistema) — contiene la descrizione tecnica del progetto;

allegati e documenti giustificativi obbligatori (da caricare come file PDF).

Al momento della presentazione della proposta, dovrete confermare di avere il mandato di agire per tutti i richiedenti. Inoltre, dovrete confermare che le informazioni contenute nella domanda sono corrette e complete e che i partecipanti soddisfano le condizioni per ricevere i finanziamenti dell’UE (in particolare ammissibilità, capacità finanziaria e operativa, esclusione ecc.). Prima di firmare la sovvenzione, ciascun beneficiario dovrà confermare questi aspetti nuovamente sottoscrivendo una dichiarazione sull’onore. Le proposte non debitamente documentate saranno respinte.

La domanda deve essere leggibile, accessibile e stampabile.

Il limite di pagine per le proposte è di 70 pagine. I valutatori non prenderanno in considerazione le pagine in eccesso.

Allegati e documenti giustificativi obbligatori

Gli allegati e i documenti giustificativi obbligatori (direttamente disponibili nel sistema di presentazione) per il presente invito sono:

tabella dettagliata della dotazione finanziaria;

CV del responsabile del progetto ed eventualmente del team del progetto;

relazioni sulle attività dell’ultimo anno;

elenco di tutti i progetti finanziati dall’UE negli ultimi 3 anni, con indicazione dei progetti precedenti per i quali la proposta costituisce una continuazione a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/1829;

documenti giustificativi attestanti che i richiedenti sono organizzazioni o organismi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014 per ciascun richiedente, documentazione comprovante il rispetto dei criteri di rappresentatività di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/1829 (cfr. sezione seguente), unitamente ai documenti relativi alle entità giuridiche;

documenti finanziari: conti annuali (o piano economico), modulo finanziario precompilato e, se necessario, relazione di audit (o autodichiarazione) (cfr. sezione seguente).

Image 3 Per maggiori informazioni sulla procedura di presentazione (compresi gli aspetti informatici), consultare il manuale online.

6.   Ammissibilità

Partecipanti ammissibili

Per essere ammissibili, i richiedenti devono essere:

soggetti giuridici (organismi pubblici o privati);

stabiliti in uno Stato membro dell’UE [compresi i paesi e territori d’oltremare (PTOM)];

organizzazioni o organismi ammissibili di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014:

organizzazioni professionali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative del settore o dei settori interessati in tale Stato membro, in particolare le organizzazioni interprofessionali di cui all’articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e i gruppi di cui all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, purché siano rappresentative di un nome protetto ai sensi di quest’ultimo regolamento che è oggetto di tale programma;

organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di cui agli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che sono state riconosciute da uno Stato membro; o

organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistano nel promuovere i prodotti agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi, e che siano stati investiti dallo Stato membro interessato di attribuzioni di servizio pubblico chiaramente definite in questo ambito; tali organismi devono essere legalmente stabiliti nello Stato membro in questione almeno due anni prima della data dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 8, paragrafo 2.

Le suddette organizzazioni proponenti possono presentare una proposta purché siano anche rappresentative del settore o del prodotto interessato dalla proposta conformemente alle condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1 o 2, del regolamento delegato (UE) 2015/1829 del 23 aprile 2015, vale a dire:

le organizzazioni professionali o interprofessionali stabilite in uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b) rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1144/2014, sono considerate rappresentative del settore interessato dal programma:

se rappresentano almeno il 50 % dei produttori o il 50 % del volume o del valore della produzione commercializzabile del prodotto/dei prodotti o del settore interessati, nello Stato membro interessato; oppure

se sono organizzazioni interprofessionali riconosciute dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

un gruppo, definito all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), e di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1144/2014, è considerato rappresentativo del nome protetto, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, e interessato dal programma se rappresenta almeno il 50 % del volume o del valore della produzione commercializzabile del prodotto o dei prodotti il cui nome è protetto;

un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerata rappresentativa del prodotto/dei prodotti o del settore interessati dal programma se è riconosciuta dallo Stato membro ai sensi degli articoli 154 o 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1379/2013;

un organismo del settore agroalimentare di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerato rappresentativo del settore/dei settori interessati dal programma se i suoi membri includono rappresentanti del prodotto/dei prodotti o del settore.

Si possono accettare soglie di rappresentatività più basse del 50 % se nella proposta presentata l’organizzazione proponente dimostra l’esistenza di circostanze specifiche, compresi dati concreti sulla struttura del mercato, a giustificazione della qualificazione trattamento dell’organizzazione proponente come rappresentativa del prodotto/dei prodotti o del settore interessati.

I beneficiari devono registrarsi nel registro dei partecipanti prima della presentazione della proposta.

Al fine di valutare l’ammissibilità dei partecipanti, questi ultimi devono presentare i documenti seguenti:

entità privata: estratto della Gazzetta ufficiale, copia dell’atto costitutivo/statuto, estratto del registro delle imprese o delle associazioni, certificato di assoggettamento all’IVA (se, come in alcuni paesi, il numero del registro delle imprese e il numero di partita IVA sono identici, è necessario uno solo di questi documenti);

entità pubblica: copia della risoluzione o della decisione che istituisce la società pubblica o altro documento ufficiale che istituisce l’entità di diritto pubblico;

entità prive di personalità giuridica: documenti che attestino la capacità dei rappresentanti di assumere impegni giuridici in loro nome.

Altri soggetti possono partecipare in altri ruoli di consorzio, quali partner associati, subappaltatori, terzi che forniscono contributi in natura ecc. (cfr. sezione 12).

Casi specifici

Entità prive di personalità giuridica: le entità non aventi personalità giuridica a norma del rispettivo diritto nazionale possono partecipare in via eccezionale, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in loro nome e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell’UE equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche (10).

Associazioni e gruppi d’interesse: le entità composte da membri possono partecipare in qualità di «beneficiari unici» o di «beneficiari privi di personalità giuridica» (11).

Image 4 Si noti che se l’azione sarà attuata dai membri, dovrebbero partecipare anche questi ultimi (in qualità di beneficiari o di destinatari del sostegno finanziario a terzi, altrimenti i loro costi non possono essere coperti dall’azione).

Misure restrittive dell’UE: si applicano norme speciali a determinate entità [ad esempio le entità soggette alle misure restrittive dell’UE a norma dell’articolo 29 del trattato sull’Unione europea (TUE) e dell’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (12) e le entità contemplate dagli orientamenti della Commissione 2013/C 205/05 (13)]. Tali soggetti non sono ammessi a partecipare a nessun titolo, neanche in qualità di beneficiari, partner associati, terzi che forniscono contributi in natura, subappaltatori o destinatari del sostegno finanziario a terzi (se del caso).

Composizione del consorzio

Sono ammesse le proposte presentate da singoli richiedenti.

Le proposte devono essere presentate da una o più organizzazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), c) e d), del regolamento (UE) n. 1144/2014, che devono provenire dallo stesso Stato membro e soddisfare le condizioni di rappresentatività per il prodotto del settore promosso.

Sono escluse dal presente invito le organizzazioni professionali o interprofessionali dell’Unione rappresentative a livello dell’Unione del prodotto o settore promosso [articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1144/2014].

Attività ammissibili

Le attività ammissibili sono quelle illustrate nella precedente sezione 2.

Le campagne di informazione e di promozione possono riguardare le seguenti attività:

1.

Gestione del progetto

2.

Relazioni pubbliche

Azioni di PR

Eventi stampa

3.

Sito web, social media

Configurazione, aggiornamento, manutenzione del sito web

Social media (configurazione degli account, pubblicazione regolare di post)

Altro (applicazioni per dispositivi mobili, piattaforme di e-learning, webinar ecc.)

4.

Pubblicità

Stampa

TV

Radio

Online

Attività in ambienti esterni

Cinema

5.

Strumenti di comunicazione

Pubblicazioni, kit mediatici, gadget promozionali

Video promozionali

6.

Eventi

Stand in fiere

Seminari, workshop, incontri tra imprese, formazione commerciale/corsi di cucina, attività nelle scuole

Settimane dei ristoranti

Sponsorizzazione di eventi

Viaggi di studio in Europa

7.

Promozione presso i punti vendita

Giornate di degustazione

Altro: promozione nelle pubblicazioni destinate ai dettaglianti, pubblicità presso i punti vendita

Image 5 Le degustazioni e la distribuzione di campioni non sono consentite nell’ambito di campagne sul consumo responsabile di alcolici condotte nel mercato interno; tuttavia, tali attività sono consentite se hanno funzione accessoria e di sostegno alle misure di informazione sui regimi di qualità e i metodi di produzione biologica.

Le attività dovrebbero essere complementari e non sovrapporsi alle attività finanziate attraverso la politica agricola comune e/o i fondi o gli strumenti dei diversi Stati membri che sostengono la promozione dei prodotti agricoli a livello nazionale. I progetti devono essere concepiti in modo da integrare altre attività pubbliche o private realizzate dalle organizzazioni proponenti sui mercati interessati; devono essere garantite sinergie con tali attività.

I progetti dovrebbero tenere conto dei risultati delle precedenti campagne cofinanziate, descrivendone chiaramente l’impatto e i motivi della ri-presentazione.

Le complementarità devono essere descritte nella proposta di progetto (parte B del modulo di domanda).

I progetti devono essere conformi agli interessi e alle priorità politiche dell’UE (quali ambiente, clima, politica sociale, politica di sviluppo e politica commerciale ecc.).

Le proposte devono:

a)

garantire che le azioni siano realizzate per il tramite di organismi incaricati dell’esecuzione di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1144/2014. Le organizzazioni proponenti devono selezionare gli organismi incaricati dell’esecuzione dei programmi che garantiscano la massima convenienza e l’assenza di conflitti di interesse [cfr. articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/1829]. L’organizzazione proponente si impegna affinché l’organismo incaricato dell’esecuzione del programma sia selezionato al più tardi prima della firma della convenzione di sovvenzione [cfr. articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione];

b)

garantire che i costi dell’azione che intende realizzare non superino i normali tassi di mercato, se l’organizzazione proponente intende attuare essa stessa alcune parti della proposta;

c)

rispettare la normativa dell’Unione applicabile ai prodotti interessati e alla loro commercializzazione e presentare una dimensione unionale;

d)

per le proposte a livello di mercato interno riguardanti uno o più regimi di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1144/2014: concentrarsi sul suddetto regime/sui suddetti regimi nel loro messaggio principale dell’Unione. Quando in detto programma uno o più prodotti illustrano tali regimi, tali prodotti devono apparire come messaggio secondario rispetto al messaggio principale dell’Unione;

e)

per i messaggi contenenti informazioni sull’impatto sulla salute:

a livello di mercato interno: rispettare l’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), o essere accettate dall’autorità nazionale responsabile della salute pubblica nello Stato membro in cui si svolgono le operazioni;

a livello di paesi terzi: essere accettate dall’autorità nazionale responsabile della salute pubblica del paese in cui si svolgono le operazioni;

f)

per le proposte che intendono indicare l’origine o i marchi commerciali: conformarsi alle norme di cui al capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831.

Al fine di valutare l’ammissibilità delle attività, devono essere fornite le seguenti informazioni:

per le proposte concernenti regimi di qualità nazionali: documentazione o riferimento a fonti accessibili pubblicamente che certifichino il riconoscimento ufficiale del regime di qualità da parte dello Stato membro;

per le proposte destinate al mercato interno e che trasmettono un messaggio inerente a determinate pratiche alimentari o un consumo di alcol responsabile: descrizione del modo in cui il programma proposto e il suo messaggio o i suoi messaggi rispettano le norme nazionali pertinenti nel settore della salute pubblica dello Stato membro in cui sarà realizzato il programma (compresi riferimenti o documenti a sostegno di tale affermazione);

per le proposte che promuovono prodotti o metodi sostenibili: documentazione o riferimento a fonti accessibili pubblicamente che dimostrano che il prodotto/metodo è certificato come sostenibile.

Il sostegno finanziario a terzi è consentito per le sovvenzioni alle seguenti condizioni:

il sostegno finanziario è concesso solo a entità collegate al beneficiario (15) e già identificate nella proposta di progetto;

il progetto specifica l’importo massimo del sostegno finanziario per ciascun terzo e i criteri e le procedure per la concessione del sostegno finanziario;

i beneficiari garantiscono che i costi imputati all’azione siano limitati ai costi effettivamente sostenuti da tali terzi e che le entità rispettino il principio della sana gestione finanziaria e tengano registri dei loro costi.

Ubicazione geografica (paesi destinatari)

Le domande devono riguardare attività destinate a uno o più paesi che rientrano nel tema prescelto dell’invito.

Durata

I progetti dovrebbero avere una durata minima di 12 mesi e una durata massima di 36 mesi.

Le proposte dovrebbero specificare la durata dell’azione.

7.   Capacità finanziaria e operativa ed esclusione

Capacità finanziaria

I richiedenti devono disporre di risorse solide e sufficienti per attuare con esito positivo i progetti e contribuire alla loro quota. Le organizzazioni che partecipano a più progetti devono disporre di capacità sufficienti per attuare tutti questi progetti.

Il controllo della capacità finanziaria sarà effettuato sulla base dei seguenti documenti:

i conti annuali (compresi il conto profitti e perdite e lo stato patrimoniale) dell’ultimo esercizio finanziario per il quale sono stati chiusi i conti;

per le entità di nuova costituzione, un piano economico (se i conti non sono disponibili);

il modulo precompilato per la sostenibilità finanziaria che sintetizza i dati necessari dei conti annuali che contribuiscono alla valutazione della capacità finanziaria.

Inoltre, per i partecipanti che richiedono un contributo dell’UE superiore a 750 000 EUR (soglia per richiedente):

una relazione di audit redatta da un revisore esterno autorizzato che certifichi i conti dell’ultimo esercizio finanziario disponibile, se tale relazione è disponibile ed è prescritto un controllo legale dei conti a norma del diritto dell’UE o nazionale;

OPPURE

un’autodichiarazione firmata dal rappresentante autorizzato del richiedente attestante la validità dei suoi conti. L’autodichiarazione deve essere accompagnata da documenti legali comprovanti l’identità del rappresentante legale e il diritto di firma per conto del partecipante.

L’analisi si baserà su indicatori finanziari neutri, ma terrà conto anche di altri aspetti, quali la dipendenza dai finanziamenti dell’UE, il disavanzo e le entrate degli anni precedenti.

Il controllo sarà effettuato di norma per tutti i beneficiari, tranne nei seguenti casi:

organismi pubblici (entità istituite come organismi pubblici a norma del diritto nazionale, comprese le autorità locali, regionali o nazionali)

se l’importo della sovvenzione individuale richiesta non supera 60 000 EUR.

Capacità operativa

I candidati devono possedere le competenze, le qualifiche e le risorse necessarie per attuare con successo i progetti e contribuire alla loro quota (compresa un’esperienza sufficiente in progetti di dimensioni e natura comparabili).

I richiedenti devono dimostrare che almeno una persona fisica assunta dal richiedente con contratto d’impiego (o assegnata all’azione sulla base di un atto di nomina equivalente, distacco retribuito o altra tipologia di contratto diretto, ad esempio contratto per la fornitura di servizi) sarà nominata responsabile del progetto. Il responsabile del progetto possiede almeno tre anni di esperienza nella gestione di progetti.

La capacità operativa sarà valutata nell’ambito del criterio di aggiudicazione «Qualità» sulla base delle competenze e dell’esperienza dei richiedenti e dei loro team di progetto, comprese le risorse operative (umane, tecniche e di altro tipo) o, in via eccezionale, le misure proposte per ottenerla entro l’inizio dell’esecuzione dei compiti.

Se la valutazione del criterio di aggiudicazione è positiva, si ritiene che i richiedenti dispongano di sufficiente capacità operativa.

I richiedenti dovranno dimostrare la propria capacità mediante le seguenti informazioni nel modulo di domanda (parte B):

curriculum vitae (qualifiche ed esperienze) del personale responsabile della gestione e dell’attuazione del progetto (ad esempio CV del responsabile del progetto, team principale del progetto ecc.);

relazione sulle attività del richiedente dell’ultimo anno;

elenco dei progetti finanziati dall’UE negli ultimi tre anni.

Nel caso in cui le organizzazioni proponenti intendano attuare determinate parti della proposta, vanno presentate le prove di un’esperienza di almeno tre anni nell’esecuzione di azioni di informazione e di promozione. Pertanto, deve essere fornita la seguente informazione:

descrizione delle attività pertinenti svolte dal richiedente.

Possono essere richiesti ulteriori documenti giustificativi, se necessari per confermare la capacità operativa di un richiedente.

Esclusione

NON possono partecipare i richiedenti che sono soggetti a sanzioni amministrative dell’UE (ossia decisioni di esclusione o di sanzione pecuniaria) (16) o che si trovano in una delle seguenti situazioni di esclusione che impediscono loro di ricevere finanziamenti UE:

sono in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, sospensione dell’attività o altre procedure analoghe (comprese le procedure per le persone con responsabilità illimitata per i debiti del richiedente);

hanno violato gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o al pagamento di imposte e tasse (anche se la violazione è stata commessa da persone con responsabilità illimitata per i debiti del richiedente);

si sono resi colpevoli di gravi illeciti professionali (17) (anche se commessi da persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, beneficiari effettivi o persone che sono essenziali per la concessione/l’attuazione della sovvenzione)

si sono resi colpevoli di frode, corruzione, legami con un’organizzazione criminale, riciclaggio di denaro, reati connessi al terrorismo (compreso il finanziamento del terrorismo), lavoro minorile o tratta di esseri umani (anche se commessi da persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, beneficiari effettivi o persone che sono essenziali per la concessione/l’attuazione della sovvenzione);

hanno mostrato significative carenze nell’adempimento dei principali obblighi previsti da un contratto di appalto, una convenzione di sovvenzione, un premio, un contratto di esperti o simili dell’UE (anche se dovute a persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, beneficiari effettivi o persone che sono essenziali per la concessione/l’attuazione della sovvenzione)

hanno commesso irregolarità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 (18) (anche se commesse da persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, beneficiari effettivi o persone che sono essenziali per la concessione/l’attuazione della sovvenzione)

si sono costituiti in entità in una giurisdizione diversa con l’intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nel paese di origine o hanno creato un’altra entità a tal fine (anche se dovuto a persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, beneficiari effettivi o persone che sono essenziali per la concessione/l’attuazione della sovvenzione).

I richiedenti saranno inoltre respinti se risulta che (19):

durante la procedura di aggiudicazione hanno presentato in modo erroneo le informazioni richieste come condizione per partecipare o non hanno fornito tali informazioni;

in precedenza hanno partecipato alla preparazione dell’invito e ciò comporta una distorsione della concorrenza che non può essere altrimenti sanata (conflitto di interessi).

8.   Procedura di valutazione e di aggiudicazione

Le proposte dovranno seguire la procedura standard di presentazione e valutazione (presentazione in un’unica fase + valutazione in un’unica fase).

Le proposte saranno dapprima verificate per quanto riguarda i requisiti formali (ammissibilità) e successivamente valutate (in relazione a ciascun tema separatamente) da un comitato di valutazione (assistito da esperti esterni indipendenti) per quanto riguarda la capacità operativa e i criteri di aggiudicazione (cfr. sezioni 7 e 9) e successivamente classificate in base al punteggio di qualità.

Per le proposte che hanno ottenuto il medesimo punteggio (nell’ambito di uno stesso tema) l’ordine di priorità sarà determinato secondo il seguente approccio.

Per ogni gruppo di proposte con lo stesso numero di punti, partendo dal gruppo con il punteggio più elevato, e proseguendo in ordine decrescente, sarà data priorità alle proposte che consentono una diversificazione in termini di prodotti o di mercati di riferimento.

Ciò significa che, in presenza di proposte con pari punteggio nell’ambito dello stesso tema, sarà data priorità alle domande il cui contenuto non è ancora rappresentato nelle proposte con punteggio più elevato, in primo luogo in termini di prodotti, in secondo luogo in termini di mercato di riferimento.

Se questi criteri non possono essere applicati, saranno selezionati i progetti che hanno ottenuto il punteggio più elevato per i singoli criteri di aggiudicazione.

Si confronteranno innanzitutto i punteggi dei progetti per il criterio di aggiudicazione «Pertinenza». Quando questi punteggi sono uguali, la priorità sarà basata sui punteggi per il criterio «Impatto». Quando questi punteggi sono uguali, la priorità sarà basata sui punteggi per il criterio «Qualità».

Si segue rigidamente l’ordine delle graduatorie.

La Commissione europea adotta un atto di esecuzione che determina i programmi semplici selezionati, le eventuali modifiche da apportarvi e le relative dotazioni finanziarie (decisione di aggiudicazione). La decisione della Commissione elencherà i programmi selezionati cui viene concesso un contributo finanziario dell’Unione a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1144/2014. La decisione sarà indirizzata agli Stati membri competenti.

Non appena adotta il suddetto atto di esecuzione, la Commissione trasmette copia dei programmi selezionati agli Stati membri interessati. Gli Stati membri comunicano senza indugio alle organizzazioni proponenti l’esito positivo o negativo della loro domanda.

9.   Criteri di aggiudicazione

I criteri di aggiudicazione del presente invito sono i seguenti:

Pertinenza (25 punti):

Pertinenza dell’azione proposta rispetto agli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1144/2014, agli scopi di cui all’articolo 3 del medesimo regolamento, e alle priorità, agli obiettivi e ai risultati attesi enunciati nell’ambito della priorità tematica pertinente dell’invito.

Contributo del progetto proposto di fornitura di informazioni e di promozione rispetto agli obiettivi delle ambizioni della PAC in materia di clima e ambiente, delle strategie Green Deal e «Dai campi alla tavola», in particolare per quanto concerne la sostenibilità della produzione e del consumo.

Qualità e pertinenza dell’analisi di mercato.

Coerenza della strategia, degli obiettivi specifici, dei gruppi destinatari e dei messaggi chiave dell’azione.

Messaggio dell’Unione della campagna.

Qualità (50 punti):

Scelta adeguata delle attività per quanto riguarda obiettivi e strategia dell’azione, formula comunicativa adeguata, sinergia tra le attività.

Descrizione sintetica delle attività e dei prodotti/servizi da fornire.

qualità dei metodi di valutazione e degli indicatori proposti.

Ripartizione equilibrata del bilancio in relazione agli obiettivi e al campo di applicazione delle attività.

Chiara descrizione dei costi stimati e accuratezza del bilancio.

Coerenza tra i costi stimati e i prodotti/servizi da fornire.

Organizzazione del progetto e struttura della gestione.

Meccanismi di controllo della qualità e gestione del rischio.

Impatto (25 punti):

Impatto del progetto a livello unionale.

Giustificazione del livello complessivo dell’investimento.

Criteri di aggiudicazione

Punteggio minimo

Punteggio massimo

Pertinenza

15

25

Qualità

30

50

Impatto

15

25

Punteggio (minimo) totale

60

100

Punteggio massimo: 100 punti.

Soglie individuali per criterio: 15/25 e 30/50 punti.

Soglia globale: 60 punti.

Le proposte che superano le soglie individuali e la soglia globale saranno prese in considerazione ai fini del finanziamento, entro i limiti della dotazione disponibile per l’invito. Le altre proposte saranno respinte.

10.   Struttura giuridica e finanziaria delle convenzioni di sovvenzione

Gli Stati membri interessati sono responsabili della corretta esecuzione dei programmi semplici selezionati e dei relativi pagamenti.

Gli Stati membri concludono convenzioni di sovvenzione per l’attuazione dei programmi con le organizzazioni proponenti selezionate conformemente ai requisiti di cui all’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831.

La convenzione di sovvenzione definirà il quadro della sovvenzione nonché i termini e le condizioni, in particolare per quanto riguarda i prodotti/servizi da fornire, le relazioni e i pagamenti.

Il modello di convenzione di sovvenzione che sarà utilizzato e tutti gli altri modelli e documenti di orientamento pertinenti sono reperibili nei documenti di riferimento del portale.

Data di inizio e durata del progetto

La data di inizio e la durata del progetto saranno fissate nella convenzione di sovvenzione (scheda tecnica, punto 1). Di norma, la data di inizio sarà successiva alla firma della sovvenzione. Non dovrebbe essere posteriore a 6 mesi dalla data di entrata in vigore della convenzione di sovvenzione. L’applicazione retroattiva può essere concessa in via eccezionale per motivi debitamente giustificati, ma mai prima della data di presentazione della proposta.

Durata del progetto: minimo 12, massimo 36 mesi.

Prodotti/servizi da fornire

I prodotti/servizi da fornire per ciascun progetto saranno riportati nell’allegato 1 della convenzione di sovvenzione.

Forma della sovvenzione, tasso di finanziamento e importo massimo della sovvenzione

I parametri della sovvenzione (importo massimo della sovvenzione, tasso di finanziamento, costi ammissibili totali ecc.) saranno stabiliti nella convenzione di sovvenzione (scheda dati, punto 3 e articolo 5).

Bilancio del progetto: nessun limite. La sovvenzione attribuita può essere inferiore all’importo richiesto.

La sovvenzione sarà una sovvenzione per i costi effettivi misti basati sul bilancio. Ciò significa che rimborserà SOLO determinati tipi di costi (costi ammissibili) e SOLO i costi effettivamente sostenuti per il progetto (NON i costi iscritti a bilancio).

I costi saranno rimborsati al tasso di finanziamento fissato nella convenzione di sovvenzione [75/85 % per i beneficiari stabiliti negli Stati membri dell’UE che ricevono assistenza finanziaria e 70 % (per i programmi semplici nel mercato interno)/80 % (per i programmi semplici in paesi terzi) per i beneficiari di altri paesi].

Il divieto del fine di lucro si applica alle organizzazioni a scopo di lucro che presentano domanda nell’ambito del presente invito. La sovvenzione NON può generare profitti. Se vi è un profitto (ossia eccedenza di entrate + sovvenzione UE rispetto ai costi), sarà detratto dall’importo finale della sovvenzione.

Si prega inoltre di notare che l’importo finale della sovvenzione può essere ridotto in caso di inosservanza della convenzione di sovvenzione (ad esempio attuazione inadeguata, violazione degli obblighi ecc.).

Categorie di bilancio e norme di ammissibilità dei costi

Le categorie di bilancio e le norme di ammissibilità dei costi sono stabilite nella convenzione di sovvenzione (scheda dati, punto 3 e articolo 6).

Categorie di bilancio per il presente invito:

A. Costi del personale

A.1 Lavoratori dipendenti, A.2 Persone fisiche con contratto diretto, A.3 Persone distaccate

A.4 Beneficiari proprietari di PMI e persone fisiche

B. Costi di subappalto

C. Costi di acquisto

C.1 Spese di viaggio e soggiorno

C.2 Attrezzature

C.3 Altri beni, lavori e servizi

D. Altre categorie di costi

D.1 Sostegno finanziario a terzi

E. Costi indiretti

Condizioni specifiche di ammissibilità dei costi per il presente invito:

Costi per il personale:

pagamenti supplementari: standard

costo unitario del proprietario della PMI/persona fisica: sì

costi dei volontari: no

Spese di viaggio e soggiorno: costi effettivi

Costi dei beni strumentali: ammortamento

Altre categorie di costi:

costi per il sostegno finanziario a terzi: consentito per le sovvenzioni; importo massimo per terzo: 60 000 EUR, a meno che non sia richiesto un importo più elevato perché l’obiettivo dell’azione sarebbe altrimenti impossibile o eccessivamente difficile da conseguire e ciò sia debitamente giustificato nel modulo di domanda

tasso fisso per i costi indiretti: 4 % dei costi diretti ammissibili di personale (categoria A)

IVA: l’IVA non detraibile è ammissibile (ma si ricorda che dal 2013 l’IVA pagata dai beneficiari che sono organismi pubblici che agiscono in qualità di pubblica amministrazione NON è ammissibile)

Altri:

i contributi in natura a titolo gratuito sono consentiti, ma sono neutri sotto il profilo dei costi, ossia non possono essere dichiarati come costi

riunione iniziale: i costi per la riunione iniziale organizzata dall’autorità che concede l’aiuto sono ammissibili (spese di viaggio per un massimo di 2 persone, biglietto di ritorno a Bruxelles e alloggio per una notte) solo se la riunione ha luogo dopo la data di inizio del progetto stabilita nella convenzione di sovvenzione; se necessario, la data di inizio può essere modificata mediante una modifica

non sono ammessi contributi finanziari forniti da terzi, specificamente destinati a coprire i costi ammissibili nell’ambito dell’azione, tranne se forniti dai membri dell’organizzazione del beneficiario.

Rendicontazione e modalità di pagamento

Le modalità di rendicontazione e di pagamento sono stabilite nella convenzione di sovvenzione (scheda dati, punto 4 e articoli 21 e 22).

Dopo la firma della sovvenzione, avete il diritto di ricevere un anticipo per iniziare a lavorare al progetto (di norma il 20 % dell’importo massimo della sovvenzione).

L’organizzazione proponente può presentare una domanda di anticipo allo Stato membro interessato conformemente all’articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831.

Il pagamento dell’anticipo è subordinato alla costituzione, da parte dell’organizzazione proponente, di una cauzione pari all’importo di tale anticipo a favore dello Stato membro conformemente al capo IV del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (20).

Sarà effettuato un pagamento intermedio (con una rendicontazione dettagliata dei costi) alla fine di ogni anno di completamento dell’attuazione dell’azione.

Le domande di pagamento intermedio sono presentate dall’organizzazione proponente agli Stati membri conformemente all’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831.

Le domande di pagamento del saldo sono presentate dall’organizzazione proponente agli Stati membri conformemente all’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831. Lo Stato membro calcolerà l’importo finale della sovvenzione. Se il totale dei pagamenti precedenti è superiore all’importo finale della sovvenzione, lo Stato membro chiederà al coordinatore di restituire la differenza (recupero).

Tutti i pagamenti saranno effettuati al coordinatore, se del caso.

Certificati

A seconda del tipo di azione, dell’entità dell’importo della sovvenzione e del tipo di beneficiari, potrebbe essere chiesto di presentare vari certificati. I tipi, le scadenze e le soglie per ciascun certificato sono stabiliti nella convenzione di sovvenzione (scheda dati, punto 4 e articolo 24).

Regime di responsabilità per i recuperi

Il regime di responsabilità per i recuperi è stabilito nella convenzione di sovvenzione (scheda dati, punto 4.4 e articolo 22).

Per i beneficiari, si tratta di uno dei seguenti regimi:

responsabilità in solido limitata con massimali individuali — ciascun beneficiario fino all’importo massimo della propria sovvenzione

responsabilità in solido incondizionata — ciascun beneficiario fino all’importo massimo della sovvenzione per l’azione

o

responsabilità finanziaria individuale — ciascun beneficiario solo per i propri debiti.

Disposizioni relative all’attuazione del progetto

Regole di sicurezza: cfr. modello di convenzione di sovvenzione (articolo 13)

Norme etiche: cfr. modello di convenzione di sovvenzione (articolo 14)

Norme in materia di DPI: cfr. modello di convenzione di sovvenzione (articolo 16 e allegato 5)

elenco dei precedenti: sì

diritti d’uso sui risultati: sì

Comunicazione, diffusione e visibilità dei finanziamenti: cfr. modello di convenzione di sovvenzione (articolo 17 e allegato 5)

ulteriori attività di comunicazione e diffusione: sì

logo speciale: sì

Norme specifiche per la realizzazione dell’azione: cfr. modello di convenzione di sovvenzione (articolo 18 e allegato 5)

Norme specifiche per le campagne di informazione e di promozione per i prodotti agricoli

Norme specifiche per il sostegno finanziario a terzi

Inadempimento e violazione del contratto

La convenzione di sovvenzione (capitolo 5) prevede le misure che possono essere adottate in caso di violazione del contratto (e altre questioni di non conformità).

Image 6 Per maggiori informazioni, cfr. CSC — Convenzione di sovvenzione commentata.

11.   Aiuto

Si invita, per quanto possibile, a reperire autonomamente le risposte necessarie in questo e negli altri documenti (le risorse disponibili per la gestione delle richieste dirette sono limitate):

Manuale online

Domande frequenti sulla pagina dedicata (per quesiti specifici relativi all’invito)

Portale FAQ (per i quesiti di carattere generale)

Domande frequenti specifiche sulla politica di promozione (https://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html)

Si prega inoltre di consultare regolarmente la pagina tematica in quanto la utilizzeremo per pubblicare gli aggiornamenti relativi all’invito.

Contatti

Per singoli quesiti sul sistema di presentazione del portale si prega di contattare l’helpdesk informatico.

I quesiti di natura non informatica devono essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu

Si prega di indicare chiaramente il riferimento dell’invito a presentare proposte e la tematica cui si riferisce il quesito (cfr. prima pagina dell’invito).

12.   Importante

Image 7 IMPORTANTE

Non aspettare fino all’ultimo momento— Compilare la domanda con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza per evitare problemi tecnici dell’ultimo minuto. I problemi dovuti alla trasmissione dell’ultimo minuto (ad esempio congestione ecc.) saranno completamente a vostro rischio. Le scadenze degli inviti NON possono essere prorogate.

Consultare regolarmente la pagina tematica del portale. La utilizzeremo per pubblicare aggiornamenti e informazioni supplementari riguardanti l’invito (aggiornamenti dell’invito e delle tematiche).

Sistema di scambio elettronico del portale Finanziamenti e gare d’appalto— Con la presentazione della domanda tutti i partecipanti accettano di utilizzare il sistema di scambio elettronico conformemente ai Termini e condizioni del portale.

Registrazione— Prima di presentare la domanda, tutti i beneficiari devono essere iscritti nel Registro dei partecipanti. Il codice identificativo del partecipante (PIC) (uno per partecipante) è obbligatorio per il modulo di domanda. I partner associati possono registrarsi successivamente (al più tardi durante la preparazione della sovvenzione).

Ruoli del consorzio— Al momento di costituire il consorzio, dovreste pensare a organizzazioni che vi aiutino a raggiungere gli obiettivi e a risolvere i problemi.

I ruoli dovrebbero essere attribuiti in funzione del livello di partecipazione al progetto. I principali partecipanti dovrebbero partecipare in qualità di beneficiari; altri soggetti possono partecipare in qualità di partner associati, subappaltatori e terzi che forniscono contributi in natura. I partner associati e i terzi che forniscono contributi in natura dovrebbero sostenere i propri costi (non diventeranno beneficiari formali dei finanziamenti dell’UE). Il subappalto deve essere eseguito da terzi (non da uno dei beneficiari).

Coordinatore — Nelle sovvenzioni pluribeneficiari, i beneficiari partecipano in qualità di consorzio (gruppo di beneficiari). Essi dovranno scegliere un coordinatore, che si occuperà della gestione e del coordinamento del progetto e rappresenterà il consorzio nei confronti dell’autorità che concede l’aiuto. Nelle sovvenzioni monobeneficiario, l’unico beneficiario sarà automaticamente coordinatore.

Partner associati — I richiedenti possono partecipare con partner associati (ossia organizzazioni partner che partecipano all’azione, ma non hanno diritto a ricevere sovvenzioni). Essi partecipano senza finanziamenti e pertanto non devono essere convalidati.

Accordo di consorzio — Per motivi pratici e giuridici si raccomanda di stabilire disposizioni interne che consentano di far fronte a circostanze eccezionali o impreviste (in tutti i casi, anche se non obbligatorio ai sensi della convenzione di sovvenzione). L’accordo di consorzio offre inoltre la possibilità di ridistribuire la sovvenzione in base ai propri principi e parametri interni al consorzio (ad esempio, un beneficiario può riattribuire la propria sovvenzione a un altro beneficiario). L’accordo di consorzio consente quindi di personalizzare la sovvenzione dell’UE in funzione delle esigenze interne del consorzio e può anche contribuire a proteggervi in caso di controversie.

Bilancio del progetto in pareggio— Le domande di sovvenzione devono garantire una situazione in parteggio del bilancio del progetto e altre risorse sufficienti per attuare il progetto con successo (ad esempio contributi propri, entrate generate dall’azione, contributi finanziari di terzi ecc.). Il richiedente può essere invitato a ridurre i costi stimati, se sono inammissibili (anche eccessivi).

Divieto del fine di lucro — Le sovvenzioni NON possono generare profitti (ossia eccedenze di entrate + sovvenzione UE rispetto ai costi). Verificheremo questo aspetto alla fine del progetto.

Divieto di cumulo— Vige un rigoroso divieto di doppio finanziamento a carico del bilancio dell’UE (tranne nel quadro degli inviti relativi alle sinergie dell’UE). Al di fuori di tali inviti relativi alle sinergie, una determinata azione può ricevere UNA SOLA sovvenzione a carico del bilancio dell’UE e le voci di costo non possono in NESSUNA circostanza essere dichiarate a due diverse azioni dell’UE.

Progetti completati/in corso— Le proposte di progetti già completati saranno respinte; le proposte di progetti già avviati saranno valutate caso per caso (in tale ipotesi, nessun costo può essere rimborsato per attività svolte prima della data di inizio del progetto/della presentazione della proposta).

Combinazione con sovvenzioni di funzionamento dell’UE— La combinazione con sovvenzioni di funzionamento dell’UE è possibile se il progetto non rientra nel programma di lavoro relativo alle sovvenzioni di funzionamento e se si garantisce che le voci di costo siano chiaramente separate nella contabilità e NON siano dichiarate due volte (cfr CSC— Modello di convenzione di sovvenzione commentata, articolo 6.2.E).

Proposte multiple -I richiedenti possono presentare più di una proposta per diversi progetti nell’ambito dello stesso invito (e ottenere un finanziamento per tali progetti).

Le organizzazioni possono partecipare a più proposte.

MA: se vi sono più proposte per lo stesso progetto/progetto molto simile, sarà accettata e valutata una sola domanda; i richiedenti saranno invitati a ritirarne una (o saranno respinte).

Ripresentazione— Le proposte possono essere modificate e ripresentate fino al termine ultimo per la presentazione.

Respingimento— Con la presentazione della domanda, tutti i richiedenti accettano le condizioni stabilite nel presente documento di invito (e nei documenti cui fa riferimento). Le proposte che non soddisfano tutte le condizioni dell’invito saranno respinte. Ciò vale anche per i richiedenti. Tutti i richiedenti devono soddisfare i criteri; in caso contrario, essi devono essere sostituiti o l’intera proposta sarà respinta.

Annullamento— Alcune circostanze potrebbero richiedere l’annullamento dell’invito. In tal caso, sarete informati tramite un aggiornamento dell’invito o un aggiornamento tematico. Si noti che eventuali annullamenti non danno diritto ad alcun risarcimento.

Lingua— È possibile presentare la proposta in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE. Tuttavia, per motivi di efficienza, si raccomanda vivamente di utilizzare l’inglese.

Trasparenza— A norma dell’articolo 38 del regolamento finanziario dell’UE, le informazioni sulle sovvenzioni dell’UE concesse sono pubblicate ogni anno sul Sito Internet Europa.

Tra queste rientrano:

nome del beneficiario;

indirizzi del beneficiario;

la finalità della sovvenzione;

l’importo massimo concesso.

È possibile derogare alla pubblicazione in via eccezionale (su richiesta debitamente motivata) se vi è il rischio che la divulgazione possa compromettere i diritti e le libertà di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea o ledere i vostri interessi commerciali.

Protezione dei dati— La presentazione di una proposta nell’ambito del presente invito comporta la raccolta, l’uso e il trattamento di dati personali, che saranno trattati conformemente al quadro normativo applicabile. Saranno trattati unicamente ai fini della valutazione della proposta, della successiva gestione della sovvenzione e, se necessario, del monitoraggio, della valutazione e della comunicazione del programma. I dettagli sono illustrati nell’Informativa sulla privacy del portale Finanziamenti e gare d’appalto.


(1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione, del 23 aprile 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi (GU L 266 del 13.10.2015, pag. 3).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione, del 7 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi (GU L 266 del 13.10.2015, pag. 14).

(5)  Decisione di esecuzione C(2020) 8835 final della Commissione, del 16 dicembre 2020, relativa all’adozione del programma di lavoro per il 2021 e al finanziamento di azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli.

(6)  COM(2007) 279 final del 30.5.2007.

(*1)  Il programma semplice su «frutta e verdura» per il mercato interno è ammissibile anche nell’ambito di altri temi. Per le campagne relative a frutta e verdura proposte nell’ambito di altri temi che riguardano il mercato interno, il messaggio è diverso rispetto alla comunicazione dei benefici del consumo di frutta e verdura nell’ambito di una dieta corretta ed equilibrata (tranne nel caso in cui la frutta e la verdura siano associate a uno o più prodotti diversi).

(*2)  I programmi destinati ai paesi meno sviluppati (PMS) secondo l’elenco delle Nazioni Unite disponibile all’indirizzohttps://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo dell’UE. I richiedenti saranno invitati a presentare una propria valutazione che spieghi perché il programma di promozione proposto non inciderà negativamente sugli obiettivi della politica di sviluppo dell’UE nei paesi meno sviluppati destinatari del programma di promozione.

(*3)  I programmi semplici di promozione dei prodotti biologici nei paesi terzi si applicano nell’ambito della tematica AGRIP- SIMPLE-2021-TC-ORGANIC. Non possono essere applicati nell’ambito di altre tematiche, a meno che i prodotti biologici non siano combinati con altri prodotti.

(7)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(8)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1.

(9)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(10)  Cfr. articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario dell’UE 2018/1046.

(11)  Per le definizioni cfr. articolo 187, paragrafo 2, e articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario dell’UE 2018/1046.

(12)  Si noti che la Gazzetta ufficiale dell’UE contiene l’elenco ufficiale e, in caso di conflitto, il suo contenuto prevale su quello della Mappa delle sanzioni dell’UE.

(13)  Orientamenti 2013/C 205/05 della Commissione sull’ammissibilità delle entità israeliane e relative attività nei territori occupati da Israele da giugno 1967 alle sovvenzioni, ai premi e agli strumenti finanziari dell’UE a partire dal 2014 (GU C 205 del 19.7.2013, pag. 9).

(14)  Regolamento (UE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9).

(15)  «Entità collegate»: entità che hanno un legame con il beneficiario, in particolare un legame giuridico o di capitale, che non è limitato all’azione né istituito al solo scopo della sua attuazione.

(16)  Cfr. articolo 136 del regolamento finanziario dell’UE 2018/1046.

(17)  Gli illeciti professionali includono: violazione delle norme deontologiche, condotta illecita con impatto sulla credibilità professionale, false dichiarazioni/alterazioni delle informazioni, partecipazione a un cartello o ad altro accordo che provoca distorsioni della concorrenza, violazione dei diritti di proprietà intellettuale, tentativo di influenzare i processi decisionali o di ottenere informazioni riservate da autorità pubbliche per ottenere un vantaggio.

(18)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(19)  Cfr. articolo 141 del regolamento finanziario dell’UE 2018/1046.

(20)  GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18.