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15.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
CA 233/1 |
AVVISO DI POSTO VACANTE (1)
Presidente
Rif. 202016TAAD15
(2020/C 233 A/01)
L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) è un’autorità indipendente dell’Unione europea istituita il 1o gennaio 2011 dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
L’EIOPA ha un ruolo centrale nella vigilanza delle compagnie assicurative e riassicurative e delle pensioni aziendali e professionali nell’UE. La nostra missione consiste, prima di tutto, nel contribuire a garantire un livello di regolamentazione e di vigilanza valido, efficace ed uniforme nei settori delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali in Europa e nel promuovere la trasparenza, la semplicità e l’equità nel mercato per i prodotti o servizi finanziari destinati ai consumatori in tutto il mercato interno, a vantaggio dei cittadini dell’UE. Attraverso le nostre attività contribuiamo alla tutela dei titolari di polizze assicurative, degli iscritti ai regimi pensionistici, dei clienti, dei consumatori e di altri beneficiari. Svolgiamo inoltre un ruolo fondamentale nel sostegno alla stabilità del sistema finanziario nonché alla trasparenza dei mercati e dei prodotti finanziari, contribuendo a rafforzare il coordinamento tra le Autorità di vigilanza finanziaria a livello internazionale.
L’EIOPA fa parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), comprendente l’Autorità bancaria europea (ABE), l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS).
Ulteriori informazioni sull’EIOPA sono disponibili sul relativo sito web: https://www.eiopa.europa.eu/
Per la sede di Francoforte sul Meno, in Germania, l’EIOPA invita a presentare candidature per la posizione di
Presidente
CHE COSA OFFRIAMO
La posizione di presidente dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA). Il presidente è un professionista indipendente impiegato a tempo pieno, membro del personale dell’EIOPA, con sede a Francoforte sul Meno (Germania). Risponde al Consiglio di Amministrazione delle autorità di vigilanza dell’EIOPA e riferisce a detto consiglio su base continuativa in merito all’andamento delle attività dell’Autorità.
Il mandato del presidente è di cinque anni ed è rinnovabile una volta.
DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE
Principali responsabilità
Più specificamente il presidente sarà responsabile delle mansioni descritte nel regolamento (UE) n. 1094/2010, in particolare:
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dirigere e rappresentare l’EIOPA; |
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presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione delle autorità di vigilanza; |
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garantire il raggiungimento degli obiettivi dell’EIOPA; |
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occuparsi di alcuni compiti e decisioni ben definiti del Consiglio delle autorità di vigilanza dell’EIOPA; |
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partecipare ad audizioni dinanzi al Parlamento europeo riguardanti i risultati dell’EIOPA, rendere una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e rispondere alle domande da esso poste. |
REQUISITI
1. Criteri di ammissibilità
Sono ammessi alla fase di preselezione i candidati che, entro il termine ultimo per la presentazione delle candidature, soddisfino i criteri formali di ammissibilità riportati di seguito.
1.1. Criteri generali
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Essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea (3); |
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godere dei diritti politici (4); |
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essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari; |
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avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea (5) e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua dell’Unione; |
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essere fisicamente idoneo all’esercizio delle funzioni previste dalla posizione (6). |
1.2. Criteri specifici
1.2.1
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a) |
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma (7), quando la durata normale di tali studi è di almeno quattro anni; oppure, |
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b) |
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma6 e un’esperienza professionale pertinente di almeno un anno, quando la durata normale di tali studi è di almeno tre anni (l’anno di esperienza professionale in questione non può essere fatto valere ai fini dell’esperienza professionale postuniversitaria di cui di seguito). |
1.2.2
Per essere idoneo alla posizione, il candidato deve avere almeno 15 anni di comprovata esperienza professionale (8), dopo il completamento della formazione di cui al punto 1.2.1., dei quali almeno cinque devono essere stati maturati in funzioni di alto livello nei settori di competenza dell’EIOPA.
1.2.3
Per ragioni operative, essendo l’inglese la lingua di lavoro dell’EIOPA (9), è richiesta un’ottima conoscenza di tale lingua, sia scritta sia parlata (10).
1.2.4
Per essere idoneo alla posizione, il candidato deve essere in grado di portare a termine il mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del pensionamento, che per gli agenti temporanei dell’Unione europea scatta alla fine del mese di compimento del 66o anno d’età.
2. Criteri di selezione
Oltre a quanto sopra, verranno applicati i seguenti criteri di selezione:
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conoscenza approfondita dei settori di pertinenza per le attività dell’EIOPA e comprovate competenze in tali settori; |
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comprovata esperienza in materia di regolamentazione e/o vigilanza finanziaria a livello nazionale, europeo o internazionale, attinente alle attività dell’EIOPA; |
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ottima conoscenza delle istituzioni e del processo decisionale dell’UE nonché delle attività europee e internazionali connesse con le attività dell’EIOPA; |
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eccellente conoscenza del contesto politico e giuridico europeo e comprovate esperienze di negoziazione a livello europeo e internazionale; |
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esperienza nel dirigere un’organizzazione con funzioni e obiettivi importanti e nel guidarla verso il conseguimento di tali obiettivi. |
Le candidature saranno valutate sulla base dei criteri di ammissibilità e selezione specificati alle parti 1 e 2.
Per la posizione offerta i candidati sono tenuti a possedere le seguenti competenze, da valutare durante i colloqui:
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comprovata capacità di prendere decisioni a livello strategico e politico; |
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eccellenti capacità di network e di comunicazione nonché abilità interpersonali, compresa la capacità di gestire e negoziare con rappresentanti legislativi e governativi di alto livello oltre che con le parti interessate e i rappresentanti del settore finanziario all’interno e all’esterno dell’UE; |
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spiccato senso di responsabilità, spirito d’iniziativa e automotivazione. |
PARI OPPORTUNITÀ
In qualità di Autorità dell’Unione europea, l’EIOPA applica una politica di pari opportunità e si adopera per evitare qualsiasi forma di discriminazione nelle sue procedure di assunzione.
PROCEDURA DI SELEZIONE
La procedura di selezione si svolgerà come descritto di seguito.
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1. |
Ai fini di tale procedura sarà istituito un comitato di preselezione. Tutti i candidati ammissibili invitati ai colloqui di preselezione saranno informati della composizione del suddetto comitato nell’invito al colloquio di preselezione. |
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2. |
Il comitato di preselezione analizzerà i documenti di candidatura (curriculum vitae e lettera di motivazione) dei candidati rispetto ai criteri di ammissibilità e di selezione e redigerà un elenco di un massimo di dieci candidati sulla base dei loro meriti e dei criteri di cui sopra. I candidati inclusi in questo elenco saranno invitati dal comitato di preselezione ai colloqui di preselezione. |
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3. |
A seguito dei suddetti colloqui, il comitato di preselezione presenterà al Consiglio delle Autorità di vigilanza dell’EIOPA un elenco ristretto di un massimo di sei candidati preselezionati (i più idonei) ed una relazione di valutazione. |
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4. |
Tali candidati preselezionati saranno quindi invitati a tenere una presentazione su un argomento predefinito e sosterranno un colloquio con il Consiglio delle autorità di vigilanza dell’EIOPA. Le presentazioni ed i colloqui avranno luogo lo stesso giorno. L’argomento della presentazione sarà comunicato nell’invito alla presentazione ed al colloquio con il Consiglio delle autorità di vigilanza dell’EIOPA. |
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5. |
Il Consiglio europeo adotterà una decisione in merito alla nomina del presidente, previa conferma del Parlamento europeo. |
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6. |
È possibile che i candidati siano invitati a sostenere ulteriori colloqui e/o prove oltre a quelli sopra indicati. |
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7. |
Il presente invito a presentare candidature è la base per l’elaborazione dell’elenco ristretto. L’inserimento nell’elenco ristretto non costituisce garanzia di nomina. Si richiama l’attenzione dei candidati sul fatto che l’elenco ristretto può essere reso pubblico, previa adozione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza. |
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8. |
A norma degli articoli 11 e 11 bis dello statuto dei funzionari e dell’articolo 11 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA), i candidati prescelti da inserire nell’elenco ristretto di preselezione devono rilasciare una dichiarazione su un eventuale conflitto di interessi prima del colloquio con il consiglio delle autorità di vigilanza. In particolare, i candidati preselezionati saranno tenuti a rendere una dichiarazione d’impegno ad agire in maniera indipendente nell’interesse pubblico ed una dichiarazione di eventuali interessi che potrebbero essere considerati pregiudizievoli per la propria indipendenza, che saranno esaminate conformemente al quadro etico dell’EIOPA. Nella dichiarazione presentata insieme alla candidatura, ciascun candidato deve confermare la propria disponibilità in tal senso nel caso in cui venga prescelto. |
Si fa presente che l’attività e le deliberazioni del comitato di preselezione sono strettamente riservate e che qualsiasi contatto con i suoi membri è severamente vietato. Qualsiasi contatto da parte dei candidati o di terze parti volto a influenzare i membri del comitato con riguardo alla selezione costituisce motivo di esclusione dalla procedura di selezione.
NOMINA E REGIME APPLICABILE
1. Tipo di contratto, durata e data di inizio
Il candidato prescelto sarà nominato come agente temporaneo di cui all’articolo 2, lettera a) (11) con un contratto a tempo determinato di cinque anni, un periodo di prova di nove mesi e la possibilità di rinnovo a norma del Regolamento (UE) n. 1094/2010.
Il mandato del presidente dura cinque anni ed il Consiglio può rinnovarlo una volta su proposta del consiglio delle autorità di vigilanza e con l’ausilio della Commissione, tenuto conto della valutazione del consiglio delle autorità di vigilanza.
La data di inizio prevista è il 1o marzo 2021.
2. Gruppo di funzioni e grado
Il candidato prescelto è nominato come agente temporaneo di cui all’articolo 2, lettera a), di grado AD 15. Lo stipendio base mensile previsto parte da 17 493 EUR.
I dettagli dell’intero pacchetto retributivo figurano agli articoli da 62 a 70 e nell’allegato VII dello statuto dei funzionari. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina «Careers» del sito dell’EIOPA: http://www.eiopa.europa.eu/about/careers_en.
3. Sintesi delle condizioni di impiego
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Gli stipendi sono esenti dall’imposta nazionale, mentre un’imposta dell’Unione è prelevata alla fonte; |
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si applica il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti a norma dell’articolo 64 dello statuto dei funzionari per Berlino (Germania); |
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a seconda della situazione familiare individuale e del luogo di origine, i membri del personale possono avere diritto a: indennità di dislocazione (16 % dello stipendio base), assegno di famiglia, assegno per figlio a carico, indennità scolastica, indennità di prima sistemazione e rimborso delle spese di trasloco, indennità giornaliera temporanea iniziale e altri benefici; |
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ferie annuali: due giorni per mese di calendario più ulteriori giorni in base all’età e al grado, e due giorni e mezzo aggiuntivi di congedo nel paese d’origine per il personale con diritto all’indennità di dislocazione o di espatrio; |
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regime pensionistico dell’UE (dopo 10 anni di servizio); |
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regime comune di assicurazione malattia dell’UE, copertura assicurativa dei rischi di infortunio e di malattia professionale, indennità di disoccupazione e indennità di invalidità; |
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assicurazione di viaggio per le missioni. |
4. Diritti e obblighi
I candidati, in caso di nomina a presidente dell’EIOPA, saranno tenuti ad osservare le norme etiche previste dal titolo II dello statuto dei funzionari, ivi comprese le norme in materia di indipendenza, integrità e conflitto di interessi durante il mandato e una volta cessate le funzioni presso l’EIOPA.
Il presidente deve esercitare le proprie funzioni e conformare la propria condotta ai soli interessi dell’Unione, indipendentemente da eventuali interessi che potrebbero essere considerati pregiudizievoli per la sua indipendenza.
Si richiama particolarmente l’attenzione sul fatto che la persona che abbia ricoperto la carica di presidente dell’EIOPA sarà tenuta (12) a ottenere da quest’ultima il consenso (nei due anni successivi alla cessazione delle funzioni presso l’EIOPA) prima di svolgere un’altra attività lavorativa. Se è presente un legame tra tale attività ed il lavoro svolto nel corso degli ultimi tre anni di servizio presso l’EIOPA e quest’ultima è del parere che l’attività possa essere incompatibile con gli interessi legittimi dell’EIOPA, essa può subordinarne l’esercizio alle condizioni che ritenga appropriate o vietarlo per un periodo non superiore a due anni successivi alla cessazione delle funzioni presso l’EIOPA. Non saranno autorizzate attività che possano porre il presidente dell’EIOPA in una situazione di conflitto di interessi.
5. Sede di lavoro
Francoforte sul Meno (Germania).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Le candidature, in lingua inglese, datate e firmate, corredate di un curriculum vitae e una lettera di motivazione, devono essere presentate al seguente indirizzo: 202016TAAD15@eiopa.europa.eu entro le ore 23:59 CET del 31 agosto 2020.
L’EIOPA non prenderà in considerazione le candidature pervenute dopo il termine. I candidati sono caldamente invitati a non attendere l’ultimo giorno per presentare le candidature, poiché un intenso traffico in Internet o un problema di connessione ad Internet potrebbero creare difficoltà nella trasmissione. L’EIOPA non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi dovuti a tali difficoltà.
Solo le candidature complete saranno accettate e prese in considerazione. Affinché la candidatura sia considerata completa, i candidati devono inviare tutti i documenti, datati e firmati, entro il termine:
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1. |
un curriculum vitae che indichi chiaramente (inter alia):
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2. |
una lettera di motivazione di non più di una pagina, che spieghi perché il candidato è interessato a questa posizione ed il valore aggiunto che apporterebbe all’EIOPA se fosse selezionato. |
In questa fase si prega di non inviare documenti giustificativi (copie di carte d’identità, passaporti, diplomi ecc.). Questi devono essere presentati, su richiesta, in una fase successiva della procedura.
I candidati devono valutare e verificare, prima di presentare la loro candidatura, se rispondono a tutti i requisiti specificati nell’avviso di posizione aperta, soprattutto in termini di qualifiche ed esperienza professionale pertinente. Tali requisiti devono essere soddisfatti entro il termine di presentazione delle domande.
L’esperienza professionale indicata nel curriculum vitae viene calcolata solo dal momento in cui il candidato ha ottenuto il certificato o il diploma richiesti per la posizione e solo se tale esperienza è retribuita (comprese borse di studio o borse di studio per tirocini). I dottorati di ricerca possono essere considerati come esperienza professionale se i candidati hanno ricevuto una borsa di studio o uno stipendio durante il relativo periodo di studi. La durata massima calcolata per il dottorato di ricerca è di tre anni, a condizione che sia stato concluso con esito positivo entro il termine fissato per le candidature della procedura di selezione.
Nel curriculum vitae vanno indicate le date di inizio e di fine di tutte le posizioni occupate in precedenza e va specificato se il lavoro in questione era a tempo pieno o a tempo parziale. I candidati che siano lavoratori freelance o autonomi devono fornire una copia dell’iscrizione nel registro delle imprese pertinente o qualsiasi documento ufficiale (ad esempio una dichiarazione dei redditi) che mostri chiaramente la durata dell’esperienza professionale pertinente. Nella candidatura vanno indicati i dettagli di qualsiasi esperienza professionale, corso di formazione, attività di ricerca o di studio. Su richiesta i candidati devono essere in grado di fornire documenti giustificativi indicanti chiaramente la durata e la natura dell’esperienza in questione.
L’indirizzo riportato nel curriculum vitae sarà considerato come la sede da cui i candidati vengono invitati a viaggiare per sostenere i colloqui.
Al fine di agevolare la procedura di selezione, tutte le comunicazioni con i candidati in relazione al presente avviso di posizione aperta saranno in inglese.
PROTEZIONE DEI DATI
L’EIOPA garantisce che i dati personali dei candidati siano trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Ciò vale, in particolare, per quanto riguarda la riservatezza e la sicurezza di tali dati.
PROCEDURA DI RICORSO
I candidati che ritengano che i loro interessi siano stati lesi da una decisione relativa alla procedura di selezione possono intraprendere le misure esposte di seguito.
1. Richiesta di riesame delle decisioni prese dal comitato di preselezione
Entro dieci giorni di calendario dalla data della lettera che notifica al candidato la decisione adottata dal comitato di preselezione, il candidato può presentare una richiesta scritta di riesame di tale decisione, esponendo i motivi della richiesta, al seguente indirizzo di posta elettronica: 202016TAAD15@eiopa.europa.eu.
2. Ricorsi
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a) |
Il candidato può presentare un reclamo a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari entro i termini previsti (tre mesi), al seguente indirizzo:
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b) |
Il candidato può presentare un ricorso dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 270 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 91 dello statuto dei funzionari. Per maggiori dettagli sulle modalità di presentazione di un ricorso, si prega di consultare il sito web del Tribunale: http://curia.europa.eu/ |
3. Denuncia al Mediatore europeo
È inoltre possibile presentare una denuncia al Mediatore europeo a norma dell’articolo 228, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in conformità delle condizioni stabilite nella decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del Parlamento europeo (14).
Per maggiori dettagli su come presentare una denuncia, si prega di consultare il sito web del Mediatore europeo: http://www.ombudsman.europa.eu/
Si richiama l’attenzione dei candidati sul fatto che le denunce al Mediatore europeo non sospendono i termini previsti dall’articolo 90, paragrafo 2, e dall’articolo 91 dello statuto dei funzionari per la presentazione, rispettivamente, di un reclamo o di un ricorso dinanzi al Tribunale. Inoltre, a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, delle condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore europeo, qualsiasi denuncia presentata al Mediatore europeo deve essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni o gli organi interessati.
(1) Il presente avviso di posto vacante è disponibile nelle lingue ufficiali dell’Unione europea. In caso di incongruenze la versione in lingua inglese è quella originale e prevarrà sulle altre, che sono traduzioni a solo scopo informativo.
(2) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(3) I candidati devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 12 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA), che comprendono la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea.
(4) Prima della nomina il candidato prescelto sarà invitato a produrre un certificato rilasciato dalle autorità di polizia, comprovante l’assenza di precedenti penali.
(5) Le lingue ufficiali dell’Unione europea sono: bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese.
(6) Prima della nomina il candidato prescelto sarà esaminato da uno dei centri medici dell’Unione europea al fine di confermare che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA).
(7) Sono presi in considerazione esclusivamente titoli rilasciati dalle autorità degli Stati membri dell’UE o dalle autorità dello Spazio economico europeo (SEE) oppure qualifiche riconosciute come equivalenti dalle autorità competenti. Se gli studi principali sono stati espletati al di fuori dell’Unione europea, la qualifica del candidato deve essere stata riconosciuta da un organismo ufficialmente delegato allo scopo da uno degli Stati membri dell’Unione europea (come un ministero nazionale dell’istruzione); un documento che attesti quanto sopra deve essere presentato insieme alla candidatura entro il termine fissato.
(8) Per ulteriori informazioni sul calcolo dell’esperienza professionale, consultare le modalità di presentazione della candidatura alla fine del presente avviso di posto vacante.
(9) Decisione del consiglio di amministrazione sul regime linguistico interno (EIOPA-MB-11/003).
(10) La conoscenza richiesta deve essere equivalente almeno al livello B2. La valutazione del livello B2 viene fatta in conformità al quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) (http://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-it.pdf).
(11) Cfr. la nota 3.
(12) Cfr. in particolare il titolo IV della decisione C(2018)4048 final della Commissione, del 29 giugno 2018, sulle attività e sugli incarichi esterni e sulle attività professionali dopo la cessazione del servizio, adottata con decisione del consiglio di amministrazione (EIOPA-MB-18/119) sulle attività e sugli incarichi esterni e sulle attività professionali dopo la cessazione del servizio.
(13) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(14) Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15).