11.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/4


DECISIONE DEL TRIBUNALE

del 16 ottobre 2019

che istituisce un meccanismo interno di controllo in materia di trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle funzioni giurisdizionali del Tribunale

(2019/C 383/03)

IL TRIBUNALE,

Visto il trattato sull’Unione europea, e segnatamente l’articolo 19,

Considerato che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), «[o]gni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano»,

Considerato che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della Carta, «[i]l rispetto [delle] regole [in materia di protezione dei dati di carattere personale] è soggetto al controllo di un’autorità indipendente»,

Considerato che, in forza dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, le missioni di controllo del Garante europeo della protezione dei dati non si estendono al trattamento dei dati personali effettuato dal Tribunale nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali,

Considerato che, per quanto attiene al controllo di un siffatto trattamento, il legislatore dell’Unione, facendo riferimento all’articolo 8, paragrafo 3, della Carta, ha suggerito, al considerando 74 del regolamento (UE) 2018/1725, l’istituzione di un controllo indipendente, ad esempio attraverso un meccanismo interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Se una persona fisica sottopone al cancelliere del Tribunale una domanda che lo invita ad adottare una decisione in qualità di titolare del trattamento dei dati personali nell’ambito delle funzioni giurisdizionali del Tribunale, egli notifica la propria decisione all’interessato entro il termine di due mesi a decorrere dal giorno della presentazione di tale domanda. Alla scadenza di tale termine, la mancata risposta equivale a una decisione implicita di rigetto della domanda.

2.   Una decisione adottata dal cancelliere del Tribunale in qualità di titolare del trattamento dei dati personali nell’ambito delle funzioni giurisdizionali del Tribunale, in risposta a una domanda ai sensi del paragrafo 1 o di propria iniziativa, può essere oggetto di un reclamo dinanzi al comitato previsto dall’articolo 2 (in prosieguo: il «comitato») alle condizioni di cui all’articolo 3.

Articolo 2

1.   Il comitato è composto da un presidente e da due membri, scelti tra i giudici del Tribunale.

2.   Il presidente e i membri del comitato sono designati dal Tribunale su proposta del presidente dell’organo giurisdizionale per la durata del suo mandato.

3.   Su proposta del suo presidente, il Tribunale designa altresì membri supplenti che saranno chiamati a sedere nel comitato qualora uno o più membri del comitato siano a ciò impossibilitati. I membri supplenti sostituiscono i membri impossibilitati, seguendo l’ordine protocollare.

4.   In caso d’impedimento del presidente del comitato, quest’ultimo è presieduto da uno dei suoi membri titolari o supplenti, seguendo l’ordine protocollare.

5.   Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente. Quest’ultimo redige l’ordine del giorno delle riunioni e il processo verbale di queste ultime.

6.   Il comitato è assistito nel suo funzionamento dal consigliere giuridico per gli affari amministrativi della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Articolo 3

1.   Il reclamo è proposto dalla persona fisica interessata dalla decisione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o dal suo rappresentante, entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica di tale decisione o, se del caso, a decorrere dalla data in cui tale persona ne è venuta a conoscenza.

2.   Il reclamo è proposto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea.

Articolo 4

1.   Quando il reclamo soddisfa le condizioni previste dall’articolo 3, il comitato effettua un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che hanno portato all’adozione della decisione di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

2.   Il comitato può ascoltare qualsiasi persona di cui ritenga utile l’audizione.

3.   Il comitato può annullare e, in tal caso, anche riformare, o confermare la decisione di cui all’articolo 1, paragrafo 2. La decisione del comitato si sostituisce, nei confronti dell’autore del reclamo, alla decisione di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

4.   Il comitato notifica all’autore del reclamo la sua decisione, che è adottata entro il termine di quattro mesi a decorrere dalla presentazione di tale reclamo. In mancanza di decisione esplicita del comitato entro tale termine, si considera che esso abbia confermato la decisione di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

5.   La presentazione da parte dell’autore del reclamo di un ricorso giurisdizionale avverso la decisione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, pone fine alla competenza del comitato a trattare il reclamo di cui è stato investito.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 ottobre 2019.

Il Cancelliere

E. COULON

del Il presidente

M. VAN DER WOUDE