|
16.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CA 167/1 |
Invito a manifestare interesse per la nomina di esperti esterni a membro della Commissione amministrativa del riesame della Banca centrale europea (Francoforte sul Meno, Germania)
(2019/C 167 A/01)
1. Introduzione
Il regolamento (UE) n. 1024/2013 (1) istituisce il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) sulla base dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’MVU è costituito dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri la cui moneta è l’euro, con la possibilità di instaurare una cooperazione stretta con le autorità competenti degli Stati membri la cui moneta non è l’euro. La BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell’MVU.
Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE ha istituito una Commissione amministrativa del riesame (la «Commissione amministrativa») allo scopo di effettuare un riesame amministrativo interno delle decisioni assunte dalla BCE nell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 a seguito di una richiesta di riesame. Vi è attualmente un posto vacante come membro della Commissione amministrativa.
La BCE, pertanto, dirama il presente invito a manifestare interesse per la nomina di un membro della Commissione amministrativa conformemente all’articolo 4 della decisione BCE/2014/16 della Banca centrale europea (2).
2. La BCE e la Commissione amministrativa del riesame
La Commissione amministrativa costituisce parte integrante dell’MVU. Nei casi previsti dall’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013, ogni persona fisica o giuridica può richiedere, ai sensi di tale regolamento, il riesame di una decisione assunta dalla BCE della quale sia destinataria o che la riguardi direttamente e individualmente, fatta eccezione per le decisioni assunte dal Consiglio direttivo della BCE ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento citato.
3. Composizione della Commissione amministrativa
Conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013, la Commissione amministrativa è composta da cinque membri e due membri supplenti di indubbio prestigio. Essa dispone di risorse e competenze sufficienti per valutare l’esercizio dei poteri della BCE a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013. I membri della Commissione amministrativa e i due membri supplenti sono nominati dalla BCE per un mandato di cinque anni, rinnovabile una sola volta, e agiscono in modo indipendente e nel pubblico interesse.
I due membri supplenti sostituiranno temporaneamente i membri della Commissione amministrativa in caso di loro incapacità temporanea, morte, dimissioni o revoca dell’incarico ovvero quando, rispetto a una determinata richiesta di riesame, sussistano giustificati motivi per nutrire gravi preoccupazioni in merito all’esistenza di un conflitto di interessi, ad esempio ove un membro della Commissione amministrativa sia portatore di un interesse privato o personale che, effettivamente o in apparenza, possa influenzare l’adempimento dei suoi doveri in modo imparziale e obiettivo.
I membri della Commissione amministrativa e i membri supplenti sono designati dal Comitato esecutivo, previa consultazione con il Consiglio di vigilanza, e nominati dal Consiglio direttivo della BCE. Il Consiglio direttivo ha altresì stabilito i termini e le condizioni relativi alla nomina dei membri e dei membri supplenti della Commissione amministrativa.
4. Qualifiche ed esperienza dei membri della Commissione amministrativa e dei membri supplenti
In conformità all’articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013, i membri e i membri supplenti della Commissione amministrativa sono scelti sulla base dell’indubbio prestigio e delle comprovate conoscenze pertinenti ed esperienza professionale, anche in materia di vigilanza, di livello sufficientemente elevato nel settore dei servizi bancari o di altri servizi finanziari. Il personale in servizio della BCE nonché quello delle autorità competenti o di altre istituzioni, organi e organismi nazionali o dell’Unione coinvolti nell’assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. 1024/2013 sono esclusi dalla selezione. I membri e i membri supplenti della Commissione amministrativa non possono svolgere alcun altra occupazione nel settore bancario o finanziario che possa porli in una situazione di conflitto di interessi e limitare la loro capacità di riesaminare le decisioni. Essi dovrebbero altresì astenersi da attività che possano dare adito, agli occhi di un osservatore terzo, alla parvenza di un conflitto di interesse istituzionale. Ciò comprende l’appartenenza a organi di consulenza esterna o di riesame amministrativo di altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione. Essi devono essere disponibili con breve preavviso a decidere sulle richieste di riesame di decisioni della BCE.
La nomina del membro della Commissione amministrativa sarà effettuata con modalità tali da assicurare, per quanto possibile, un adeguato equilibrio geografico e di genere tra gli Stati membri.
Le domande saranno soggette a una valutazione comparativa effettuata dalla BCE. In particolare, saranno presi in considerazione i seguenti criteri:
a) Criteri di selezione
I candidati devono essere in possesso delle seguenti capacità e competenze:
|
— |
un’eccellente conoscenza e comprensione della legislazione dell’Unione in materia bancaria e di altri servizi finanziari, |
|
— |
un’eccellente conoscenza e comprensione del funzionamento del settore bancario, |
|
— |
un’eccellente conoscenza e comprensione delle procedure di vigilanza e della prassi giudiziaria nel contesto delle procedure di impugnazione in materia di vigilanza. |
Costituisce inoltre titolo preferenziale per i candidati il possesso delle seguenti capacità e competenze:
|
— |
esperienza in materia di vigilanza nel settore bancario ed esperienza professionale in ambito legale in materia di vigilanza, |
|
— |
un’approfondita conoscenza delle istituzioni e dei processi decisionali dell’Unione nonché di altri processi europei ed internazionali di interesse per le attività della BCE e, in particolare, dell’MVU, |
|
— |
un’approfondita conoscenza dei compiti e del funzionamento della BCE e, in particolare, dell’MVU. |
b) Criteri di idoneità
I candidati devono soddisfare i seguenti criteri di idoneità entro il termine per la presentazione delle domande. Essi devono:
|
— |
essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione e godere dei diritti politici, |
|
— |
possedere un’ottima padronanza della lingua inglese unita a comprovate capacità redazionali e di presentazione, |
|
— |
avere una buona padronanza di almeno un’altra lingua ufficiale dell’Unione. |
Si terrà conto della buona o eccellente padronanza di altre lingue ufficiali dell’Unione europea.
Inoltre, i candidati non devono essere attualmente membri del Consiglio di vigilanza della BCE né aver ricoperto tale carica per almeno un anno prima del termine fissato per la presentazione delle domande.
5. Remunerazione
Il candidato che risulterà vincitore riceverà un compenso commisurato ai compiti assegnati.
6. Nomina
La procedura di selezione si svolgerà in conformità al regolamento (UE) n. 1024/2013 e alle norme di funzionamento della Commissione amministrativa. Il membro della Commissione amministrativa sarà nominato dal Consiglio direttivo a titolo personale e non potrà pertanto delegare le proprie responsabilità ad altri membri o a terzi.
7. Lista di riserva
Il Comitato di selezione può collocare i candidati idonei in una lista di riserva, dalla quale essi possono essere nominati a posizioni analoghe in futuro. Ove ciò avvenga, i candidati ne saranno informati di conseguenza. La lista di riserva resterà valida per cinque anni dalla nomina del membro della Commissione amministrativa e può essere utilizzata per la nomina di un membro o di un membro supplente ove in caso di carica vacante.
8. Indipendenza, dichiarazione d’impegno, e dichiarazione concernente gli interessi
Il membro della Commissione amministrativa agirà in modo indipendente e nel pubblico interesse. A tal fine, questi è tenuto a rendere una dichiarazione pubblica d’impegni e una dichiarazione pubblica di interessi indicando eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere ritenuti in contrasto con la sua indipendenza ovvero l’assenza di tali interessi. Questi è altresì tenuto a impegnarsi all’osservanza delle norme in tema di riservatezza.
9. Informativa sulla privacy
Tutte le informazioni personali relative ai candidati saranno trattate dalla BCE ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Questo vale, in particolare, per quanto riguarda la riservatezza e la sicurezza dei suddetti dati. Il Direttore generale dei Servizi legali della BCE svolgerà la funzione di responsabile del trattamento dei dati personali relativi al coinvolgimento della BCE nella procedura di selezione sulla base del presente invito a manifestare interesse. Il fine del trattamento è quello di organizzare la selezione e la nomina del membro della Commissione amministrativa. Tutti i dati personali saranno trattati esclusivamente a tale fine.
I destinatari dei dati personali dei candidati saranno i membri del Comitato di selezione, il Comitato esecutivo della BCE, il Consiglio di vigilanza della BCE nonché i membri del Consiglio direttivo della BCE.
La BCE può conservare i dati dei candidati vincitori per un periodo di cinque anni dalla fine del mandato. I dati relativi ai candidati non risultati vincitori saranno conservati per i due anni successivi al termine della procedura di selezione. In caso di controversia, il periodo di conservazione dei dati sarà prolungato per i due anni successivi al termine di tutti i relativi procedimenti.
I candidati hanno diritto di accedere ai propri dati, nonché di aggiornare o correggere i propri dati identificativi. I dati comprovanti il soddisfacimento dei criteri di idoneità e di selezione non possono tuttavia essere aggiornati o corretti dopo il termine finale indicato nel presente invito a manifestare interesse affinché risulti assicurato il rispetto dei principi di parità di accesso e di non discriminazione e far sì che la procedura di selezione risulti sicura, trasparente ed equa per tutti i candidati.
I candidati hanno diritto di accedere ai dati relativi alla loro valutazione nel corso della procedura. Per salvaguardare la riservatezza delle deliberazioni e dei processi decisionali del Comitato di selezione, del Comitato esecutivo della BCE, del Consiglio di vigilanza e del Consiglio direttivo della BCE e al fine di tutelare i diritti e le libertà degli altri candidati, l’accesso dei candidati sarà limitato alle loro dichiarazioni e alle parti della valutazione loro inerenti.
I candidati hanno diritto a presentare ricorso in qualsiasi momento al Garante europeo della protezione dei dati.
Una volta nominato, il nome del membro della Commissione amministrativa selezionato mediante la presente procedura sarà pubblicato sul sito internet della BCE.
10. Procedura per la candidatura
Ai fini della validità delle candidature, le stesse devono essere presentate ai sensi della procedura di seguito illustrata e includere:
|
— |
un modulo per la candidatura reperibile al seguente indirizzo internet: http://www.ecb.europa.eu |
|
— |
un curriculum vitae aggiornato (raccomandato il modello di CV europeo, scaricabile allo stesso indirizzo Internet). |
Le candidature devono essere presentate non oltre 21 giorni di calendario dalla pubblicazione del presente invito a manifestare interesse sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Le candidature possono essere inviate attraverso posta raccomandata o servizio di corriere privato, il timbro postale o la data apposta sulla ricevuta del corriere costituisce prova del rispetto del termine per la presentazione. Tuttavia, la BCE non terrà conto delle candidature ad essa pervenute 10 giorni di calendario dopo lo spirare del predetto termine. Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:
|
European Central Bank |
|
Director General Legal Services |
|
Kaiserstraße 29 |
|
60640 Francoforte sul Meno |
|
Germania |
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato.
Le candidature presentate successivamente alla scadenza del predetto termine o attraverso altri mezzi (ad es. a mezzo fax) non saranno prese in considerazione. Le candidature poco chiare o incomplete non saranno prese in considerazione. Al fine di rendere più agevole il processo di selezione, tutte le comunicazioni con i candidati, relative al presente invito a manifestare interesse, saranno in lingua inglese.
I candidati devono informare la BCE per iscritto di ogni modifica relativa alla loro situazione ovvero al loro indirizzo, di modo che la loro candidatura possa essere mantenuta aggiornata.
Tutti i soggetti che presentino la propria candidatura in risposta al presente invito a manifestare interesse saranno informati sul risultato della procedura di selezione e di nomina.
(1) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013 pag. 63).
(2) Decisione BCE/2014/16, del 14 aprile 2014, relativa all’istituzione della Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 47).
(3) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).